Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 431 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli avv.ti DALMAZIO TARANTINO SANTO E VIGNA Parte_1
FABIANA appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
Nonché con l'avv.to MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO CP_2
Appellato
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Castrovillari, pronunciandosi sul ricorso proposto in data 15.10.2021 da
– collaboratore amministrativo, stabilizzato con decorrenza 1.9.2018 e nella Pt_1
CP_ resistenza del ha così statuito: Controparte_1
- disapplica la disciplina interna applicata dall'amministrazione scolastica per la ricostruzione della carriera della parte ricorrente in quanto in contrasto con la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente
CP_1
- condanna il ministero resistente a riconoscere integralmente alla parte ricorrente
l'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ad inquadrare la parte ricorrente nella corrispondente fascia stipendiale maturata sin dalla data di inizio del rapporto d'impiego;
- condanna il ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate in forza di tutta l'anzianità maturata anche durante il servizio non di ruolo oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale maturata;
CP_
- condanna il ministero resistente al versamento all' in favore della parte ricorrente delle differenze contributive in ragione della maggiore retribuzione spettante nei limiti della prescrizione quinquennale maturata;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Nell'appello il ricorrente di primo grado lamenta l'erronea compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza, in quanto il ricorso di primo grado era stato depositato quando ormai la giurisprudenza sulle questioni oggetto della controversia era consolidata;
invoca la liquidazione delle stesse in base ai parametri dei d.m. n. 55/2014 e succ. mod. , tenuto conto quale scaglione di riferimento quello delle cause di valore compreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
L' si è costituito in giudizio, eccependo che la ragione della compensazione è ravvisabile CP_2
anche nei casi di una soccombenza reciproca.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite, allo scadere del termine fissato con decreto del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che non si è costituito, CP_1
nonostante rituale notifica al domicilio digitale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro.
2.Occorre premettere l'unico motivo del gravame è la compensazione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure ha motivato la compensazione con la testuale affermazione “Tenuto conto della peculiarità delle questioni giuridiche implicate nella decisione della presente controversia nonché e soprattutto delle molteplici pronunce intervenute nella specifica materia da parte delle Superiori Autorità Giudiziarie interne e della CGUE, deve ritenersi
Pag. 2 di 4 sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del presente giudizio”
Ciò posto, si rileva che la motivazione non è condivisibile, in quanto le questioni trattate nel giudizio erano state già affrontate, rispetto alla proposizione del ricorso di primo grado
(avvenuta ad ottobre del 2021), dai massimi organi giurisdizionali nazionali ed europei (fra tutte sentenze CGUE 28 settembre 2018 “Motter”; Cass. 28 novembre 2019 n. 31150), con sentenze che hanno consolidato un preciso orientamento giurisprudenziale.
Sennonché la prescrizione dichiarata e non censurata, è una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione parziale delle spese in ragione di un terzo (al giudice di appello, chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, si riconosce l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata cfr ex multis Cass. n.
26083/2010)
Quanto alla loro liquidazione si deve tener conto dello scaglione di riferimento che è quello delle cause fino a € 26.000, in quanto il valore della controversia – dichiarato dallo stesso ricorrente - è di € 9.000,00 e dei compensi relative a tutte le fasi che hanno avuto luogo
(compresa quella della trattazione) nei valori prossimi ai minimi di cui ai d.m. n. 55/2014 e n.
37 del 2018, pervenendosi, previa compensazione per un terzo, all'importo di € 1.860, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Dunque, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione e la sentenza di primo grado va riformata parzialmente nei termini di cui in dispositivo.
3.Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza del appellato e si CP_1
liquidano secondo i parametri del d.m. n. 147/2022 come in dispositivo con distrazione, avuto riguardo all'importo del disputatum, coincidente con quello delle spese del giudizio di primo grado e quindi lo scaglione di riferimento è quello delle cause fino ad € 5.200, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non ha avuto autonomo svolgimento, in quanto il
è rimasto contumace in questo grado del giudizio (cfr., tra le tante, Cass. n. CP_1
17387/2022 e n. 2308/2015, da cui si desume che la fase di trattazione è considerata
“ineludibile”, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, perché in essa “rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti”, sicché va esclusa in caso di contumacia della controparte).
CP_
4.L' va invece tenuto indenne dal pagamento delle spese, in conformità alla statuizione contenute in sentenza, stante la peculiare posizione processuale dell'ente, convenuto in giudizio solo al fine di garantire l'assolvimento da parte dell'amministrazione datoriale del
Pag. 3 di 4 connesso obbligo contributivo;
ed in effetti, la pronuncia sul punto non è stata oggetto di gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato in data 3.5.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1578/2022 , così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il alla rifusione in favore della parte Controparte_1
appellante delle spese del primo grado di giudizio, che, previa compensazione per un terzo, vengono liquidate in € 1860,00 oltre accessori come per legge con distrazione;
2) condanna il alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_1 delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 962,00, oltre accessori come per legge con distrazione;
CP_ 3) compensa le spese tra appellante ed
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
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