Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00860/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01346/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Luca e Simona Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del non conosciuto ed anche implicito provvedimento di rigetto della richiesta formulata dal ricorrente di usufruire degli strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove in presenza di disturbo specifico dell’apprendimento;
b) della nota del 27 febbraio 2025 contenente l’esito della prova scritta sostenuta dal ricorrente lo stesso 27 febbraio 2025 per la parte relativa all’esito ed al punteggio conseguito;
c) della nota del 10 febbraio 2025, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha convocato il ricorrente per lo svolgimento della succitata prova scritta, nella parte in cui non vengono previsti gli strumenti compensativi richiesti;
d) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi inclusa:
e) in via meramente cautelativa e subordinata, ove occorra, la nota del 27 gennaio 2025, numero 4419 di protocollo, emessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VII, laddove per mera ipotesi interpretata in senso lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa ON TA e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 16/04/2025 e depositato il successivo 17/04/2025 l’esponente ha contestato la propria esclusione dalla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale MIUR del 10 dicembre 2024, numero 3059, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del D.M. 205/2023.
In particolare, l’esponente si duole del punteggio (pari a 68 su 100) riportato nella prova scritta, insufficiente ai fini del superamento della stessa (per cui è richiesto il punteggio minimo di 70 su 100), a suo avviso imputabile alla mancata predisposizione – cui sarebbe illegittimamente incorsa l’intimata Amministrazione – delle misure compensative, all’uopo prescritte in caso di candidato che, come l’istante, avrebbe – in tesi – comunicato, ritualmente e tempestivamente, la propria condizione di soggetto affetto da-OMISSIS- (nella specie, “ d-OMISSIS-(F81.0 – ICD10) ”).
2) I motivi di ricorso sono due.
2.1) Con il primo, rubricato « Violazione degli articoli 2, 3, 34 e 97 della Costituzione – Violazione dei connessi principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’amministrazione – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1 della legge 170/2010 – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 del DPR 487/1994- Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3, comma 4bis del decreto legge 80/2021 convertito dalla legge 113/2021 – Violazione e/o falsa applicazione del decreto ministeriale 9 novembre 2021 - Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 11 del bando di concorso – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento, illogicità, difetto di istruttoria », si lamenta la mancata predisposizione, da parte dell’Amministrazione, a favore del ricorrente, per lo svolgimento della prova scritta del concorso, degli strumenti compensativi e dei tempi aggiuntivi previsti dalla legge e dal bando, nonostante la specifica e puntuale richiesta formulata dal ricorrente medesimo, nei tempi e con le modalità previste dalla lex specialis .
2.2) Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, si lamenta l’illegittimità della nota del 27 gennaio 2025, numero 4419, per « Violazione e/o falsa applicazione dall’articolo 97 della Costituzione – Violazione degli articoli 3 e 6 della legge 241/1990 - Violazione dei principi di buona fede, leale cooperazione e proporzionalità – eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta ».
3) Si è costituito il Ministero intimato, depositando articolata relazione dell’USR Lombardia - Lecco, ove viene spiegato come tale Ufficio avrebbe operato, nel rispetto della normativa nazionale e della lex specialis , indicando, mediante apposito avviso, pubblicato sul proprio sito istituzionale, accessibile al link https://usr.istruzionelombardia.gov.it/20250127prot4419/, le modalità e le tempistiche di trasmissione della documentazione utile alla fruizione dei benefici concernenti particolari tipologie di candidati. Qualora il candidato avesse diligentemente preso visione della nota del 27 gennaio 2025, n. 4419, sopracitata, ha osservato l’Ufficio medesimo, come lo stesso avrebbe potuto inviare la documentazione all’indirizzo corretto, ossia all’indirizzo di posta elettronica certificata drlo@postacert.istruzione.it e/o all’indirizzo di posta elettronica ordinaria drlo.ufficio7@istruzione.it e non, invece, all’indirizzo drlo.urp@istruzione.it. Nella ridetta nota, n. 4419/2025, inoltre, sarebbe stato espressamente previsto che la richiesta di ausili e/o di eventuali tempi aggiuntivi, relativi alla propria situazione, avrebbe dovuto essere corredata da apposita documentazione/certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria “ con esplicitazione delle limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza ”. Nel caso in esame, nella documentazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - Dipartimento Salute Mentale, prodotta dall’istante, non sarebbe stato esplicitato il tipo di tutela occorrente all’interessato per la specifica circostanza, limitandosi la suddetta documentazione ad un generico rimando agli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge del 28 marzo 2022. Dunque, la mancata predisposizione delle misure compensative in sede di esame sarebbe dipesa soltanto dal mancato rispetto, da parte ricorrente, delle prescrizioni contenute nell’avviso, regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’USR.
4) Con ordinanza del 29/05/2025, n. 562, la V Sezione ha ritenuto il ricorso non assistito dal prescritto fumus boni iuris , poiché: « l’Amministrazione non sembra essere incorsa nelle lamentate violazioni della disciplina posta a tutela delle-OMISSIS-, avendo, anzi, previsto e disciplinato nel Bando del concorso per cui è causa la possibilità, da parte dei partecipanti alla procedura stessa, di documentare le proprie condizioni al fine di ottenere l’eventuale adozione «di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza» (così, l’art. 11, comma 4 del Decreto n. 3059, del 10.12.2024, depositato da parte ricorrente come doc. 1);
- la comunicazione prodotta da parte ricorrente non appare rispettosa della lex specialis, non solo in quanto trasmessa ad un indirizzo diverso da quello indicato dalla stessa Amministrazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia ma in quanto non rispondente nei contenuti a quanto prescritto nella soprarichiamata lex specialis, non avendo esplicitato «le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza»; indicazioni chiaramente prescritte per consentire alla Commissione giudicatrice di determinarsi in ordine all’eventuale adozione delle misure necessarie in relazione ai singoli casi concreti;
- esigenze di celerità e di non aggravamento della procedura concorsuale, in ragione della necessità da parte dell’amministrazione resistente di gestire un numero elevato di candidati, impongono a questi ultimi - e quindi al ricorrente – il rispetto del principio di autoresponsabilità e, di conseguenza, la pedissequa osservanza delle prescrizioni – peraltro chiare, nel caso di specie – contenute nel bando di concorso ».
5) In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato, VII Sezione, con ordinanza del 09/07/2025, n. 2531, ha ritenuto “ opportuno ”, ai fini della decisione « un approfondimento istruttorio, diretto a chiarire le seguenti circostanze:
- l’esatto contenuto della domanda con cui l’appellante ha chiesto di poter svolgere le prove concorsuali, fruendo di misure compensative, con particolare riferimento al tipo di misura richiesta;
- le specifiche caratteristiche degli indirizzi di posta elettronica utilizzate dall’appellante per trasmettere la propria richiesta, con particolare riferimento alla natura, o meno, di posta elettronica certificata, nonché alla indicazione delle unità organizzative cui detti indirizzi si riferiscono;
- l’attestazione della ricezione delle mail inviate dall’appellante all’amministrazione;
- le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, avuto riguardo alla attivazione – o meno – di misure compensative per i candidati che ne avessero fatto regolare richiesta, indicando se risulta che l’appellante abbia segnalato, o meno, di non aver ottenuto le misure richieste, prima, durante, o al termine di svolgimento delle prove concorsuali ; (…)», ritenendo, altresì, che:
«(…) i richiesti chiarimenti istruttori dovranno essere resi dall’amministrazione appellata entro il termine del 31 agosto, mediante il deposito di una relazione scritta, completa dei pertinenti documenti e di ogni ulteriore notizia utile alla illustrazione dei fatti rilevanti;
(…) l’amministrazione dovrà indicare altresì le eventuali date di prove suppletive già calendarizzate in relazione al concorso in oggetto;
(…) l’appellante potrà fornire, nello stesso termine del 31 agosto, ulteriori documenti volti a supportare le proprie difese (…)».
6) Indi, con ordinanza del 22/09/2025, n. 3444, il Consiglio di Stato, VII Sezione, ha accolto l’appello cautelare, ritenendo, all’esito dell’istruttoria come sopra disposta, che:
«(…) risulta agli atti di causa, alla stregua dell’onere di allegazione incombente sulle parti, che l’appellante ha chiesto di fruire di misure compensative, con particolare riferimento ai tempi aggiuntivi, con nota corredata di idonea certificazione sanitaria trasmessa all’indirizzo indicato dall’Amministrazione, che la ha ricevuta e protocollata;
(…) la mancata concessione dei richiesti strumenti compensativi previsti dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022 si ripercuote sulla legittimità della prova scritta sostenuta dall’appellante ai fini dell’ammissione agli orali della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetta con Decreto Dipartimentale n. 3059 del 10 dicembre 2024;
(…) al fine di evitare il danno grave ed irreparabile paventato dall’appellante, la predetta prova scritta deve pertanto essere tempestivamente ripetuta dall’appellante secondo modalità conformi alle vigenti previsioni di legge, previo nuovo sorteggio dei quesiti, per essere tempestivamente corretta ai fini dell’eventuale ammissione con riserva dell’appellante, anche in soprannumero, alla successiva prova orale; (…)».
7) In vista dell’udienza di merito parte ricorrente, dopo avere reso noto che il Ministero avrebbe ottemperato in parte al dictum cautelare, convocando il ricorrente per la prova scritta del 10 dicembre 2025 nella quale lo stesso avrebbe potuto usufruire degli strumenti compensativi, ottenendo un punteggio utile per sostenere la prova orale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso con condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, precisando « solo per cautela (non essendo ancora avvenuta la piena ottemperanza alla pronuncia cautelare), ai sensi dell’articolo 34 comma 3 cpa e delle coordinate di cui all’Adunanza Plenaria 8/2022, che il ricorrente ha comunque interesse alla declaratoria di illegittimità degli atti impugnati agli eventuali fini risarcitori ».
8) L’Avvocatura dello Stato in data 11/02/2026 ha depositato in atti di causa la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell’USR, Servizio legale – Comunicazione Prot. 5248, in data 02/02/2026, da cui si ricaverebbe la convocazione dell’istante per la prova orale per il giorno 10/02/2026, indi precisando:
- che l’Ufficio Scolastico Regionale avrebbe convocato l’esponente per le prove orali in esecuzione dell’ordinanza a lui favorevole;
- che « tanto si rappresenta … ai fini della cessazione della materia del contendere ».
9) Il 16/02/2026 la difesa del ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione, al contempo dichiarando e precisando che: « La materia non può ritenersi cessata atteso che
- gli atti sono stati resi in mera esecuzione della Ordinanza cautelare resa dal Consiglio di Stato
- in ogni caso, ai sensi dell’articolo 34 comma 3 cpa e delle coordinate di cui all’Adunanza Plenaria 8/2022, il ricorrente ha comunque interesse alla declaratoria di illegittimità degli atti impugnati agli eventuali fini risarcitori ».
10) All’udienza pubblica del 17/02/2026, presente l’avv. dello Stato A. Pastorino Olmi, per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la causa è stata trattenuta in decisione.
11) Preliminarmente, il Collegio ritiene utile chiarire come permanga l’interesse al ricorso, avuto riguardo al consolidato orientamento giurisprudenziale, per il quale « l’ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, “con riserva” di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all’esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l’effettività della tutela giurisdizionale » (così, ex multis : Cons. Stato, III, 17-01-2020, n. 415; id, 29-10-2019, n. 7410; id, 6-05-2016, n. 1839; id, 16-06-2015, n. 3038).
Invero, nella specie non si ravvisano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere poiché, stando a quanto allegato e documentato in atti di causa, non v’è prova che l’Amministrazione abbia effettuato sua sponte, e non in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3444/2025, sopra citata, il riesame del ricorrente, cui ha fatto seguito il superamento delle prove della procedura concorsuale per cui è causa. Come noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, di cui all'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio, allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. Detta pronuncia presuppone, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato.
In mancanza di elementi a comprova di tale evenienza, risulta preclusa la pronuncia di cui all'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., giacché l'adozione degli atti con cui è stata data esecuzione alla succitata ordinanza cautelare non fa venire meno gli atti impugnati, « atteso che l'adozione non spontanea dell'atto conseguenziale, con cui l'Amministrazione dia esecuzione all'ordinanza di sospensione degli effetti di un provvedimento, non comporta la revoca del precedente provvedimento sospeso ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo, salvo il caso in cui il contenuto della motivata ordinanza cautelare sia tanto condiviso dall'Amministrazione da indurre questa a ritirare il precedente provvedimento già sospeso, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento » (così, TAR Sicilia, Catania, V, 28-12-2023, n. 4007; nonché, Cons. Stato, V, 15-05-2024, n. 4335; id., II, 4-04-2024, n. 3082; TAR Campania, Salerno, I, 4-11-2019, n. 1909; TAR Sardegna, I, 9-04-2018, n. 321).
12) Passando, quindi, all’esame del merito del ricorso, il Collegio – tenuto conto di quanto emerso in sede di appello cautelare – ritiene fondato il primo motivo.
Invero, a seguito dell’istruttoria come sopra disposta dal Giudice d’appello, è emerso che, contrariamente a quanto allegato da parte resistente, il ricorrente ha richiesto di fruire di misure compensative, con particolare riferimento ai tempi aggiuntivi, con nota corredata di idonea certificazione sanitaria trasmessa all’indirizzo indicato dall’Amministrazione, che l’ha ricevuta e protocollata.
In tali evenienze, così come evidenziato dal Consiglio di Stato, « la mancata concessione dei richiesti strumenti compensativi previsti dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022 si ripercuote sulla legittimità della prova scritta sostenuta dall’appellante ai fini dell’ammissione agli orali della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetta con Decreto Dipartimentale n. 3059 del 10 dicembre 2024 » (così, la già citata ordinanza, n. 3444/2025).
13) Alla stregua di quanto esposto, assorbiti i profili non espressamente scrutinati, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati, nei limiti dell’interesse azionato, gli atti con esso impugnati, con cui l’Amministrazione ha precluso al ricorrente la partecipazione al prosieguo della procedura per cui è causa.
13.1) Dall’annullamento degli atti de quibus consegue, altresì, l’obbligo per l’Amministrazione « di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, resi inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione » (così, TAR Lombardia, Milano, III, 06-07-2023, n. 1739; id., 06-04-2022, n. 779; nonché: TAR Molise, I, 16-11-2023, n. 305; TAR Lazio, Roma, I, 09-03-2021, n. 2867; Cons. Stato, V, 26-05-2020, n. 3346; id., III, 8-06-2016, n. 2448; id., 16-06-2015, n. 3018; id., 22-12-2014, n. 6130).
14) Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA LI, Presidente
ON TA, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON TA | FA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.