TAR Milano, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 860
TAR
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
>
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Mancata predisposizione degli strumenti compensativi e dei tempi aggiuntivi richiesti

    A seguito dell'istruttoria disposta dal Consiglio di Stato, è emerso che il ricorrente aveva richiesto le misure compensative con idonea certificazione sanitaria trasmessa all'indirizzo indicato dall'Amministrazione, che l'aveva ricevuta e protocollata. La mancata concessione di tali strumenti ha reso illegittima la prova scritta sostenuta dal ricorrente.

  • Accolto
    Illegittimità della prova scritta per mancata concessione di strumenti compensativi

    La mancata concessione degli strumenti compensativi richiesti, come accertato in sede cautelare, rende illegittima la prova scritta sostenuta dal ricorrente.

  • Accolto
    Omessa previsione degli strumenti compensativi nella convocazione

    L'annullamento degli atti impugnati, inclusa la nota di convocazione, deriva dalla fondatezza del primo motivo di ricorso relativo alla mancata concessione degli strumenti compensativi.

  • Accolto
    Illegittimità della nota per violazione dei principi di buona fede e proporzionalità

    Sebbene dedotto in via subordinata, anche questo motivo risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, che ha accertato la fondatezza delle doglianze del ricorrente riguardo la mancata concessione degli strumenti compensativi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 860
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 860
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo