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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/11/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. LO VA EL ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1202 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(già - P.IVA: ), con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in Sciacca (AG) nella C.da Bordea s.n.c., con l'Avv. BONO MAURIZIO e l'avv. CAMPO ANTONINO;
– attore –
CONTRO
(CF: ) (già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
con sede in Modena, via San LO n. Controparte_2
8/20, con lAvv. ; Controparte_3
– convenuta –
OGGETTO: contratti bancari;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 7.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
azione di accertamento negativo del credito con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 35225721, di conto anticipi n. 35225720, e a un “rapporto operazioni estero”, tutti in essere con . CP_1
L'attrice lamentava la mancata pattuizione dei contratti per iscritto con conseguente applicazione di interessi ultralegali, l'applicazione di spese di gestione non pattuite, di interessi anatocistici, di commissioni di messa a disposizione fondi o simili illegittime.
Ciò al fine di far dichiarare l'invalidità delle clausole contrattuali ritenute indebite nei diversi contratti, con espunzione delle poste passive applicate a tale titolo dalla ricalcolo dell'esposizione debitoria CP_1
dell'attrice nei confronti dell'istituto di credito e ripetizione delle somme a credito del cliente.
Si costituiva in giudizio contestando le pretese CP_1
avverse, rappresentando di aver sporto denuncia di smarrimento della documentazione contrattuale oggetto della domanda, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Istruita mediante CTU, la causa viene ora in decisione.
***
Non sono stati prodotti dalle parti i contratti relativi ai diversi rapporti per cui è causa.
Sono stati invece prodotti:
- estratti conto del conto corrente ordinario 11.00058
[...]
(successivamente n. 10120 CP_4 Controparte_5
poi poi n. 10120 UNIPOL
[...] Controparte_6
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
poi n. 35225721 dal giorno 1/1/1995 al CP_1 CP_1
31/5/2022;
- estratti conto del conto anticipi n. 198 59000015-7 CP_7
dal giorno 1/1/2015 al 31/10/2022;
- riassunti scalari e prospetti di liquidazione competenze, relativi agli estratti conto di cui ai punti precedenti.
Non sono stati prodotti gli estratti conto del conto corrente ordinario relativi ad alcuni periodi intermedi: quarto trimestre 1999, ottobre 2002,
dicembre 2004. Non sono stati neppure prodotti i prospetti di liquidazione degli interessi maturati sul conto corrente ordinario relativi ai seguenti periodi: quarto trimestre 1999, terzo trimestre 2004, quarto trimestre
2004, terzo trimestre 2009. Riguardo al conto anticipi, invece, non è stato prodotto il prospetto di liquidazione delle competenze relative al periodo successivo al 31/03/2022.
L'incompletezza degli estratti conto riscontrata, per come chiarito dal
CTU, non ha rappresentato un ostacolo allo sviluppo dei ricalcoli richiesti. L'ausiliare ha proceduto, infatti, a colmare i vuoti con tre saldi di raccordo che hanno consentito di dare continuità ai ricalcoli senza alterare il risultato contabile. Tali saldi di raccordo, per come specificato dal consulente, “sono stati determinati come differenza aritmetica tra
l'ultimo saldo di chiusura trimestre prima del vuoto documentale e il primo
saldo di apertura trimestre successivo disponibile, registrando i movimenti
con valuta compensata. In particolare, i due saldi determinati sono i
seguenti:
• Saldo di raccordo al 31/12/1999, quale differenza tra saldo iniziale al
- 3 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
01/01/2000 e il saldo finale al 30/09/1999, al netto delle competenze al
31/10/1999, cioè – £ 338.212.065 – (– £ 93.601) – £ 1.365.522 = – £
339.483.986;
• Saldo di raccordo al 31/10/2002, quale differenza tra saldo il saldo
iniziale al 01/11/2002 e il saldo finale al 30/09/2002, cioè – €
214.442,56 – (– € 204.616,56) = – € 9.826,04;
• Saldo di raccordo al 31/12/2005, quale differenza tra saldo il saldo
iniziale al 01/01/2005 e il saldo finale al 30/11/2004, cioè – € 7.392,73 –
8.398,00 = – € 15.790,73”.
Diverse valutazioni vanno effettuate con riferimento al cosiddetto
“rapporto operazioni estero”, pure oggetto di domanda di accertamento negativo.
Nel fascicolo non sono presenti né gli estratti conto, né i prospetti di liquidazione interessi e competenze, né il contratto. In considerazione della totale assenza di elementi utili al vaglio delle pretese attoree, ogni domanda su tale ultimo rapporto dovrà rigettarsi.
***
Occorre, quindi, soffermarsi sulle doglianze attoree relative all'assenza di prova scritta del contratto di conto corrente e del conto anticipi per cui
è causa.
A fronte delle deduzioni attoree in ordine alla mancata pattuizione per iscritto dei contratti in esame, con conseguente illegittimità degli interessi
“ultralegali” addebitati e di ogni altra posta passiva a titolo di spese e commissioni applicata, gravava in capo all'istituto di credito convenuto la produzione dei relativi negozi.
- 4 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
Infatti, quando la prospettazione del cliente che agisce per la rideterminazione del saldo e l'eventuale ripetizione si basa sull'insussistenza del contratto, traendo spunto la domanda attorea da un'allegazione negativa, non può gravarsi il correntista della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai sulla banca convenuta di darne positivo riscontro (v. Cass. n. 6480.2021). Tale
conclusione trova ancor più conferma, nel caso di specie, in dipendenza della mancata esibizione/consegna da parte dell'istituto bancario del contratto costitutivo in sede di ingiunzione, restando fermo che la denuncia di smarrimento prodotta dalla banca non è idonea a giustificare il mancato adempimento dell'onere, rientrando lo smarrimento della documentazione nel rischio connesso all'organizzazione dell'impresa, che non può essere ribaltato sul cliente (cfr. Trib. Palermo 5.6.2025).
Conseguentemente va applicato, in luogo del tasso di interesse effettivo, il tasso di cui all'art. 117 TUB, in assenza di prova scritta dei tassi di interesse pattuiti, per come correttamente operato dal CTU.
Vanno poi espunte, in assenza di pattuizione scritte, tutte le poste passive addebitate a titolo di spese o commissioni, per come condivisibilmente effettuato dal tecnico.
Lo stesso CTU ha invece riscontrato la legittimità della capitalizzazione degli interessi, in presenza di pari periodicità tra interessi attivi e passivi, a far data dal 30/06/2000, con eliminazione di ogni fenomeno anatocistico per il periodo precedente.
Da ultimo, occorre soffermarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla CP_1
- 5 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
Per il calcolo delle rimesse solutorie da ritenersi prescritte perché
intervenute prima del decennio dalla citazione (in data antecedente al
26.6.2013) va considerato il saldo già epurato dalle poste passive ritenute illegittime, per quanto sopra indicato. Ed infatti, per orientamento ormai consolidato (cfr. Cassazione civile , sez. I , 08/04/2025 , n. 9203) “Nelle
controversie che hanno a oggetto l'azione di nullità delle clausole
contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed
inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito la ricerca dei
versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter
procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione
dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e
dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di
rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista
nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito
o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali
è maturata la prescrizione del relativo diritto”.
Ancora, il conto va considerato, pur in assenza di pattuizione scritta,
affidato: l'esistenza di una apertura di credito può essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo ma anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi,
ecc. (cfr. Cass. n. 2915/1992; Cass. n. 3842/1996; v. anche Corte di
Appello di Torino n. 902 del 3.5.2013). Prove dell'apertura del credito ovverosia della concessione di fatto dell'affidamento possono trarsi dalla stabilità, dall'entità del saldo debitore, dall'assenza di tracce sensibili di un rientro del correntista, dall'utilizzo negli estratti conto e negli scalari di
- 6 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
espressioni quali “scoperto nei limiti del fido”, “APC fiduciaria” o simili,
nonché dall'applicazione di tassi debitori differenziati (ovvero lo stesso tasso applicato a diversi numeri debitori) che rivelano la distinzione operata dalla banca tra interessi passivi entro fido ed extra fido (Trib. di
Pistoia n. 830 del 23.9.2015; Trib. di Napoli n. 17/2014; Trib. di Torino
dell'1.3.2015; Trib. di Milano dell'8.4.2015; Trib. di Alessandria del
21.2.2015). Non può valere di converso l'obiezione che, in assenza di contratto scritto, non sarebbe possibile accertare il limite massimo dell'affidamento, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte con pronunzia non recente ma tuttavia pienamente condivisibile (cfr. Cass. n.
3842/1996), la predeterminazione di tale limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente, dovendosi invece ritenere che, in presenza di fido “di fatto” (desumibile dagli elementi induttivi sopra elencati), ben può il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto “di fatto” consentito dalla banca prima dell'adozione da parte di quest'ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro (Corte di Appello
di Torino n. 902 del 3.5.2013), gravando così sulla banca l'onere di provare l'esistenza, nelle forme di legge, di un fido di diverso ammontare predeterminato (cfr. Trib. di Torino dell'11.3.2015).
Così, applicando al caso di specie i principi giurisprudenziali sull'affidamento “di fatto” sopra richiamati, occorre dare atto che il nominato c.t.u. ha accertato, in base agli elementi che si traggono dagli estratti conto prodotti, che il rapporto di conto corrente doveva ritenersi assistito da aperture di credito.
- 7 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
Va, quindi, considerata l'ipotesi 6 di pagina 15 della CTU, che quantificato le rimesse solutorie scomputabili perché prescritte,
considerando il saldo epurato (ricalcolo al tasso ex art 117 TUB) e fido da estratto conto, in € 5.013,00.
In definitiva, all'esito dei ricalcoli per come sopra operati, calcolando gli interessi al tasso ex art. 117 TUB, escludendo le rimesse solutorie individuate sul saldo banca in ipotesi di fido da estratto conto, il saldo alla data del 26/05/2022, prima dell'estinzione del conto, va ricalcolato in € 274.244,32 (a credito del correntista).
Considerato che i rapporti di conto corrente risultano chiusi, può pure essere accolta l'azione di ripetizione dell'indebito, con condanna della banca al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 55/24, considerando il valore della causa sulla base dell'“accordato”, attestandosi sui parametri minimi per tutte le fasi del giudizio, in relazione al tenore delle questioni trattate.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 35225721,
intrattenuto tra le parti, alla data del 26.5.22 risultava pari ad €
- 8 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
274.244,32 (a credito del correntista), e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di tale somma, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Rigetta ogni ulteriore domanda.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 11.229,00 per compensi ed € 1.241,00 per esborsi, oltre spese generale, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Trapani, in data 6.11.25
Il Giudice
LO VA EL
- 9 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. LO VA EL ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1202 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(già - P.IVA: ), con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in Sciacca (AG) nella C.da Bordea s.n.c., con l'Avv. BONO MAURIZIO e l'avv. CAMPO ANTONINO;
– attore –
CONTRO
(CF: ) (già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
con sede in Modena, via San LO n. Controparte_2
8/20, con lAvv. ; Controparte_3
– convenuta –
OGGETTO: contratti bancari;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 7.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
azione di accertamento negativo del credito con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 35225721, di conto anticipi n. 35225720, e a un “rapporto operazioni estero”, tutti in essere con . CP_1
L'attrice lamentava la mancata pattuizione dei contratti per iscritto con conseguente applicazione di interessi ultralegali, l'applicazione di spese di gestione non pattuite, di interessi anatocistici, di commissioni di messa a disposizione fondi o simili illegittime.
Ciò al fine di far dichiarare l'invalidità delle clausole contrattuali ritenute indebite nei diversi contratti, con espunzione delle poste passive applicate a tale titolo dalla ricalcolo dell'esposizione debitoria CP_1
dell'attrice nei confronti dell'istituto di credito e ripetizione delle somme a credito del cliente.
Si costituiva in giudizio contestando le pretese CP_1
avverse, rappresentando di aver sporto denuncia di smarrimento della documentazione contrattuale oggetto della domanda, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Istruita mediante CTU, la causa viene ora in decisione.
***
Non sono stati prodotti dalle parti i contratti relativi ai diversi rapporti per cui è causa.
Sono stati invece prodotti:
- estratti conto del conto corrente ordinario 11.00058
[...]
(successivamente n. 10120 CP_4 Controparte_5
poi poi n. 10120 UNIPOL
[...] Controparte_6
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
poi n. 35225721 dal giorno 1/1/1995 al CP_1 CP_1
31/5/2022;
- estratti conto del conto anticipi n. 198 59000015-7 CP_7
dal giorno 1/1/2015 al 31/10/2022;
- riassunti scalari e prospetti di liquidazione competenze, relativi agli estratti conto di cui ai punti precedenti.
Non sono stati prodotti gli estratti conto del conto corrente ordinario relativi ad alcuni periodi intermedi: quarto trimestre 1999, ottobre 2002,
dicembre 2004. Non sono stati neppure prodotti i prospetti di liquidazione degli interessi maturati sul conto corrente ordinario relativi ai seguenti periodi: quarto trimestre 1999, terzo trimestre 2004, quarto trimestre
2004, terzo trimestre 2009. Riguardo al conto anticipi, invece, non è stato prodotto il prospetto di liquidazione delle competenze relative al periodo successivo al 31/03/2022.
L'incompletezza degli estratti conto riscontrata, per come chiarito dal
CTU, non ha rappresentato un ostacolo allo sviluppo dei ricalcoli richiesti. L'ausiliare ha proceduto, infatti, a colmare i vuoti con tre saldi di raccordo che hanno consentito di dare continuità ai ricalcoli senza alterare il risultato contabile. Tali saldi di raccordo, per come specificato dal consulente, “sono stati determinati come differenza aritmetica tra
l'ultimo saldo di chiusura trimestre prima del vuoto documentale e il primo
saldo di apertura trimestre successivo disponibile, registrando i movimenti
con valuta compensata. In particolare, i due saldi determinati sono i
seguenti:
• Saldo di raccordo al 31/12/1999, quale differenza tra saldo iniziale al
- 3 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
01/01/2000 e il saldo finale al 30/09/1999, al netto delle competenze al
31/10/1999, cioè – £ 338.212.065 – (– £ 93.601) – £ 1.365.522 = – £
339.483.986;
• Saldo di raccordo al 31/10/2002, quale differenza tra saldo il saldo
iniziale al 01/11/2002 e il saldo finale al 30/09/2002, cioè – €
214.442,56 – (– € 204.616,56) = – € 9.826,04;
• Saldo di raccordo al 31/12/2005, quale differenza tra saldo il saldo
iniziale al 01/01/2005 e il saldo finale al 30/11/2004, cioè – € 7.392,73 –
8.398,00 = – € 15.790,73”.
Diverse valutazioni vanno effettuate con riferimento al cosiddetto
“rapporto operazioni estero”, pure oggetto di domanda di accertamento negativo.
Nel fascicolo non sono presenti né gli estratti conto, né i prospetti di liquidazione interessi e competenze, né il contratto. In considerazione della totale assenza di elementi utili al vaglio delle pretese attoree, ogni domanda su tale ultimo rapporto dovrà rigettarsi.
***
Occorre, quindi, soffermarsi sulle doglianze attoree relative all'assenza di prova scritta del contratto di conto corrente e del conto anticipi per cui
è causa.
A fronte delle deduzioni attoree in ordine alla mancata pattuizione per iscritto dei contratti in esame, con conseguente illegittimità degli interessi
“ultralegali” addebitati e di ogni altra posta passiva a titolo di spese e commissioni applicata, gravava in capo all'istituto di credito convenuto la produzione dei relativi negozi.
- 4 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
Infatti, quando la prospettazione del cliente che agisce per la rideterminazione del saldo e l'eventuale ripetizione si basa sull'insussistenza del contratto, traendo spunto la domanda attorea da un'allegazione negativa, non può gravarsi il correntista della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai sulla banca convenuta di darne positivo riscontro (v. Cass. n. 6480.2021). Tale
conclusione trova ancor più conferma, nel caso di specie, in dipendenza della mancata esibizione/consegna da parte dell'istituto bancario del contratto costitutivo in sede di ingiunzione, restando fermo che la denuncia di smarrimento prodotta dalla banca non è idonea a giustificare il mancato adempimento dell'onere, rientrando lo smarrimento della documentazione nel rischio connesso all'organizzazione dell'impresa, che non può essere ribaltato sul cliente (cfr. Trib. Palermo 5.6.2025).
Conseguentemente va applicato, in luogo del tasso di interesse effettivo, il tasso di cui all'art. 117 TUB, in assenza di prova scritta dei tassi di interesse pattuiti, per come correttamente operato dal CTU.
Vanno poi espunte, in assenza di pattuizione scritte, tutte le poste passive addebitate a titolo di spese o commissioni, per come condivisibilmente effettuato dal tecnico.
Lo stesso CTU ha invece riscontrato la legittimità della capitalizzazione degli interessi, in presenza di pari periodicità tra interessi attivi e passivi, a far data dal 30/06/2000, con eliminazione di ogni fenomeno anatocistico per il periodo precedente.
Da ultimo, occorre soffermarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla CP_1
- 5 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
Per il calcolo delle rimesse solutorie da ritenersi prescritte perché
intervenute prima del decennio dalla citazione (in data antecedente al
26.6.2013) va considerato il saldo già epurato dalle poste passive ritenute illegittime, per quanto sopra indicato. Ed infatti, per orientamento ormai consolidato (cfr. Cassazione civile , sez. I , 08/04/2025 , n. 9203) “Nelle
controversie che hanno a oggetto l'azione di nullità delle clausole
contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed
inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito la ricerca dei
versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter
procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione
dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e
dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di
rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista
nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito
o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali
è maturata la prescrizione del relativo diritto”.
Ancora, il conto va considerato, pur in assenza di pattuizione scritta,
affidato: l'esistenza di una apertura di credito può essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo ma anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi,
ecc. (cfr. Cass. n. 2915/1992; Cass. n. 3842/1996; v. anche Corte di
Appello di Torino n. 902 del 3.5.2013). Prove dell'apertura del credito ovverosia della concessione di fatto dell'affidamento possono trarsi dalla stabilità, dall'entità del saldo debitore, dall'assenza di tracce sensibili di un rientro del correntista, dall'utilizzo negli estratti conto e negli scalari di
- 6 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
espressioni quali “scoperto nei limiti del fido”, “APC fiduciaria” o simili,
nonché dall'applicazione di tassi debitori differenziati (ovvero lo stesso tasso applicato a diversi numeri debitori) che rivelano la distinzione operata dalla banca tra interessi passivi entro fido ed extra fido (Trib. di
Pistoia n. 830 del 23.9.2015; Trib. di Napoli n. 17/2014; Trib. di Torino
dell'1.3.2015; Trib. di Milano dell'8.4.2015; Trib. di Alessandria del
21.2.2015). Non può valere di converso l'obiezione che, in assenza di contratto scritto, non sarebbe possibile accertare il limite massimo dell'affidamento, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte con pronunzia non recente ma tuttavia pienamente condivisibile (cfr. Cass. n.
3842/1996), la predeterminazione di tale limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente, dovendosi invece ritenere che, in presenza di fido “di fatto” (desumibile dagli elementi induttivi sopra elencati), ben può il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto “di fatto” consentito dalla banca prima dell'adozione da parte di quest'ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro (Corte di Appello
di Torino n. 902 del 3.5.2013), gravando così sulla banca l'onere di provare l'esistenza, nelle forme di legge, di un fido di diverso ammontare predeterminato (cfr. Trib. di Torino dell'11.3.2015).
Così, applicando al caso di specie i principi giurisprudenziali sull'affidamento “di fatto” sopra richiamati, occorre dare atto che il nominato c.t.u. ha accertato, in base agli elementi che si traggono dagli estratti conto prodotti, che il rapporto di conto corrente doveva ritenersi assistito da aperture di credito.
- 7 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
Va, quindi, considerata l'ipotesi 6 di pagina 15 della CTU, che quantificato le rimesse solutorie scomputabili perché prescritte,
considerando il saldo epurato (ricalcolo al tasso ex art 117 TUB) e fido da estratto conto, in € 5.013,00.
In definitiva, all'esito dei ricalcoli per come sopra operati, calcolando gli interessi al tasso ex art. 117 TUB, escludendo le rimesse solutorie individuate sul saldo banca in ipotesi di fido da estratto conto, il saldo alla data del 26/05/2022, prima dell'estinzione del conto, va ricalcolato in € 274.244,32 (a credito del correntista).
Considerato che i rapporti di conto corrente risultano chiusi, può pure essere accolta l'azione di ripetizione dell'indebito, con condanna della banca al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 55/24, considerando il valore della causa sulla base dell'“accordato”, attestandosi sui parametri minimi per tutte le fasi del giudizio, in relazione al tenore delle questioni trattate.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 35225721,
intrattenuto tra le parti, alla data del 26.5.22 risultava pari ad €
- 8 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 1202/23
274.244,32 (a credito del correntista), e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di tale somma, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Rigetta ogni ulteriore domanda.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 11.229,00 per compensi ed € 1.241,00 per esborsi, oltre spese generale, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Trapani, in data 6.11.25
Il Giudice
LO VA EL
- 9 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile