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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 26.06.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 27.06.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1443 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da
1. nata a [...], il [...] e ivi residente in Parte_1
via Figari n. 11, elettivamente domiciliata in Cagliari, via De Gioannis n. 25,
presso lo Studio dell'Avv. Michela CUCCU, dell'Avv. Giorgio RODIN e dell'Avv. Fabrizio RODIN, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. RO
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv.
Marina OLLA e all'Avv. Laura FURCAS in forza di procura generale, rogito
Notaio el 22.03.2024, in calce alla memoria di costituzione;
Per_1
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“i sottoscritti procuratori si associano alla richiesta di controparte di dichiararsi
cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in
favore degli avv. Rodin e Murino, antistatari, come da nota spese che si
deposita”.
Nell'interesse del resistente CP_2
“chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese di lite
secondo giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' RO
, al fine di ottenere da parte dell' il pagamento del beneficio
[...] CP_3
previdenziale conseguito e degli arretrati spettanti.
2. L' RO
si è costituito in giudizio rappresentando di avere provveduto a dare esecuzione al decreto di omologa il 04.04.2025, che il pagamento della prestazione (e degli arretrati) sarebbe stato effettuato con il rateo di pensione di maggio e che medio
tempore sono stati pagati anche gli interessi legali maturati pari a euro 27,20.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia contendere deve essere adottata
anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al
giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione
sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è stato documentalmente provato che
[...]
era, al momento della domanda, titolare del diritto a percepire la Parte_1
prestazione e gli arretrati poi effettivamente versati dall' nelle more del CP_2
giudizio.
Per tutte le suesposte ragioni, pertanto, relativamente alla domanda in questione,
per cui è cessata la materia del contendere, al momento in cui il ricorso è stato proposto, esso risultava fondato.
In virtù del criterio di soccombenza, quindi, il convenuto l'
[...]
, in persona del Presidente pro Controparte_4
tempore, deve essere condannato a rifondere delle spese del Parte_1
pagina 3 presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate ai minimi tariffari, dello scaglione compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00 in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la limitata attività svolta.
Deve pure applicarsi l'aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1°-bis, c.p.c.,
aumento che si reputa equo in ragione della semplicità e serialità dell'atto predisposto.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' Controparte_4
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere
[...] [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro Parte_1
2.873,00, di cui euro 43,00 per spese ed euro 2.830,00 per compensi di Avvocato,
oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Giorgio RODIN, dell'Avv. Michela CUCCU e dell'Avv.
Fabrizio RODIN, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 27.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 4