Art. 19.
All' articolo 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e' apportata la seguente modificazione:
nel primo comma le parole: "E' punita con la multa da L. 3.000 a L. 225.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "E' punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L. 300.000 a L. 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni".
All' articolo 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e' apportata la seguente modificazione:
nel primo comma le parole: "E' punita con la multa da L. 3.000 a L. 225.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "E' punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L. 300.000 a L. 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni".