CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Presidente- AB IG
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- LA TE Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 30.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 81 dell'anno 2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MASTICHELLI CHIARA giusta procura inParte 1
,
atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. DEL
SORDO ROBERTA, dall' AVV. GRAPPONE CRISTINA e dall'Avv. TROVATI ANTONELLA
giusta procura in atti;
RESISTENTE IN RIASSNZIONE
Oggetto: riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza della Cassazione n. 34897/2024 del
30/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha riassunto il giudizio a seguitoCon ricorso in riassunzione depositato il 31/3/2025 Parte 1
dell'ordinanza n. 34897/2024 del 30/12/2024 che ha cassato con rinvio la sentenza n. n. 607/2021 del
25/11/2021 di questa Corte. Tale pronuncia, riformando la decisione del Tribunale di Lanciano, ha considerato legittima l'iscrizione della ricorrente alla gestione separata dell' CP_1, essendo la stessa sia iscritta all'Albo degli Ingegneri (e titolare di partita IVA), sia lavoratore dipendente (docente di ruolo presso il
Ministero dell'Istruzione), svolgendo pertanto anche attività libero professionale, ed avendo versato all' CP_2 esclusivamente il contributo integrativo e non anche il contributo soggettivo.
In secondo luogo, ha ritenuto che, avendo riguardo al disposto dall'art.3 commi 9 e 10 della L. n.
335/1995, il termine prescrizionale della pretesa creditoria vantata dall'Istituto, relativa all'avviso di addebito n. 332 2019 00026499 14 000 a seguito dell'iscrizione d'ufficio dell' CP_1 alla gestione separata e delle somme richieste dall' CP_1 a titolo di contributi relativi agli anni 2012 e 2013, nei confronti della lavoratrice non era spirato.
La menzionata Corte territoriale ha motivato il proprio convincimento sul principio secondo il quale il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui doveva essere effettuato il loro versamento all' CP_1. In particolare, secondo la sentenza cassata, la pretesa creditoria doveva ritenersi valida, essendo stato prorogato il termine per i relativi pagamenti soggetto a proroga da parte dell'CP_1 e sussistendo quale atto interruttivo della prescrizione la lettera sottoscritta il 21.06.2019 dell' CP 3 e ricevuta dalla Pt 1 in data 15.07.2019.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza in oggetto ha ritenuto irragionevole tale interpretazione affermando che "in tema di contributi a percentuale - con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del credito contributivo (cfr. Cass. n. 4329 del 2019, n. 27950 del 2018 e tra le tante più recentemente Cass. n.1557 del 2020, n. 4898 del 2022, n 5578 del 2022 e n. 25615 del 2023). " دو
La Corte di legittimità ha ricavato tale principio dall'art. 55 del R.D.L. nr. 1827 del 1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
Successivamente ha precisato che venendo in rilievo l'art. 18 comma 4 del d.lgs. n. 241 del 1997 "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". Pertanto, "ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui ai D.P.C.M. 13 giugno 2013 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2012 e 13.6.2014 per l'anno 2013 (arg. ex Cass. n. 10273 del 2021 con riguardo al 2009 e così in altre sentenze successive conformi).
[...] "Il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 citato e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (cfr. Cass. n. 32685 del 2022 cit. ai punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati).
In quella sentenza la Corte ha, anche, delimitato il perimetro di applicazione del «differimento>> attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo ed ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (cfr. Cass. ult. Cit. punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti
[...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (Cass. n.10273 del 2021 e successive conformi).
Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. n. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 32682 del 2022,
punto 4.4. cit.; Cass. n. 10286 del 2023, punto 11).”
La Suprema Corte, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva fornito un'interpretazione difforme rinviando a questa stessa Corte in diversa composizione per un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi su richiamati.
La ricorrente in riassunzione ha chiesto la conferma della sentenza del Tribunale di primo grado, eccependo l'infondatezza dell'appello presentato dall' Controparte 4 per inesigibilità del credito vantato a seguito dell'intervenuta prescrizione dello stesso. La decisione della Corte territoriale sarebbe da censurare nella parte in cui non ha ritenuto il termine iniziale di decorrenza della prescrizione quinquennale per il versamento dei contributi previdenziali per gli iscritti alla
Gestione Separata, decorrente dal giorno della scadenza prevista per il loro versamento, cronologicamente fissato dalla legge in coincidenza col termine previsto per il saldo delle imposte dovute per il medesimo anno.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto che, pur volendo considerare le proroghe disposte annualmente dal
Governo, attraverso l'emanazione di vari DPCM contenenti il differimento delle scadenze fiscali e previdenziali, esso non avrebbe la natura di proroga permanente, bensì andrebbero considerate come segue:
quanto all'anno 2012, il DPCM 13.06.2013 ha differito il pagamento della contribuzione al
08.07.2013 senza alcuna maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, e fino al 20 agosto con l'applicazione dello 0,40%; quanto all'anno 2013, il DPCM 13.06.2014 ha differito il pagamento della contribuzione al
07.07.2014 senza alcuna maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, e fino al 20 agosto con l'applicazione dello 0,40%.
Pertanto, in entrambi i casi la scadenza del versamento andava individuata ben prima del 20 agosto di ciascun anno (nello specifico, 08.07.2013 -per anno 2012-; 07.07.2014 -per anno 2013), non rientrando nel campo di applicazione della norma dell'art. art. 37 co. 11bis del DL 223/2006, introdotto dal D.L. 16/2012.
Ne discenderebbe che la missiva inviata da CP_1 per tali annualità sarebbe da considerarsi tardiva.
Successivamente, la ricorrente ha dedotto che, nel caso di specie, non sussisterebbe neppure una ipotesi di "doloso occultamento" del credito, tale da comportare la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c., avendo riguardo al fatto che i redditi erano stati da lei debitamente dichiarati e non vi era alcuna intenzionalità della condotta.
Pertanto, la lavoratrice richiamando le argomentazioni della Cassazione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
CP
"a) respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Trib. di Lanciano sez. lav. n.
235/2020, con conferma integrale delle statuizioni in essa contenute, per tutti i motivi sopra ampiamente esposti;
b) in subordine, in accoglimento dell'eccezione rimasta assorbita in primo grado e qui riproposta, annullare le sanzioni applicate alla ricorrente per il 2012 e il 2013, siccome illegittimamente applicate, ovvero in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
c) con vittoria delle spese di lite (oltre accessori di legge) sia della precedente fase di Cassazione, la cui liquidazione è stata espressamente rimessa a questa Corte in base all'Ordinanza n.34897/2024, sia dell'intero giudizio di appello svoltosi nelle due fasi, di originaria impugnazione e attuale riassunzione.
Il tutto da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario."
Con memoria depositata il 20/10/2025, si è costituito nel presente giudizio l'CP_1, il quale ha dichiarato che, in applicazione di quanto affermato in punto di diritto dal giudice di legittimità, ha già provveduto a sgravare l'avviso di addebito n. 332 2019 00026499 14 000 relativo alla contribuzione
2012, a comunicare alla sig. Pt 1 l'avvio della procedura di rimborso delle somme versate medio tempore, nonché ad annullare la pretesa contributiva afferente all'anno 2013. Pertanto, atteso il contrasto registratosi in giurisprudenza, e tenuto conto della novità e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, ha chiesto alla Corte nella nuova composizione di dichiarare cessata la materia del contendere per le premesse causali e provvedere ad una nuova regolazione delle spese di lite, compensandole fra le parti.
Alla luce della costituzione dell' CP_1, e dell'incontestato sgravio dell'avviso di addebito avente ad oggetto la pretesa creditoria di cui si discute, la materia del contendere deve dichiararsi cessata.
Con riferimento alle spese di lite, si osserva che lo sgravio e la comunicazione di rimborso al ricorrente sono avvenuti in data 15.7.2025, dunque successivamente alla notifica del ricorso in riassunzione, e a distanza di circa sette mesi dalla pronuncia della Corte di Cassazione. Le spese del presente grado sono pertanto da porsi a carico dell' CP_1, sostanzialmente soccombente-mentre possono essere compensate le spese dei precedenti gradi di giudizio, considerata la sussistenza di contrasti giurisprudenziali relativi all'individuazione del dies a quo per il decorso della prescrizione nel caso in esame.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
-
Condanna l'CP 1 a corrispondere al sig. Pt 1 le spese di lite del grado di riassunzione nella misura di euro 1.984,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi all'Avvocato antistatario. compensa le spese dei precedenti gradi di giudizio.
La Consigliera est.
LA TE
Il Presidente
AB IG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Presidente- AB IG
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- LA TE Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 30.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 81 dell'anno 2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MASTICHELLI CHIARA giusta procura inParte 1
,
atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. DEL
SORDO ROBERTA, dall' AVV. GRAPPONE CRISTINA e dall'Avv. TROVATI ANTONELLA
giusta procura in atti;
RESISTENTE IN RIASSNZIONE
Oggetto: riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza della Cassazione n. 34897/2024 del
30/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha riassunto il giudizio a seguitoCon ricorso in riassunzione depositato il 31/3/2025 Parte 1
dell'ordinanza n. 34897/2024 del 30/12/2024 che ha cassato con rinvio la sentenza n. n. 607/2021 del
25/11/2021 di questa Corte. Tale pronuncia, riformando la decisione del Tribunale di Lanciano, ha considerato legittima l'iscrizione della ricorrente alla gestione separata dell' CP_1, essendo la stessa sia iscritta all'Albo degli Ingegneri (e titolare di partita IVA), sia lavoratore dipendente (docente di ruolo presso il
Ministero dell'Istruzione), svolgendo pertanto anche attività libero professionale, ed avendo versato all' CP_2 esclusivamente il contributo integrativo e non anche il contributo soggettivo.
In secondo luogo, ha ritenuto che, avendo riguardo al disposto dall'art.3 commi 9 e 10 della L. n.
335/1995, il termine prescrizionale della pretesa creditoria vantata dall'Istituto, relativa all'avviso di addebito n. 332 2019 00026499 14 000 a seguito dell'iscrizione d'ufficio dell' CP_1 alla gestione separata e delle somme richieste dall' CP_1 a titolo di contributi relativi agli anni 2012 e 2013, nei confronti della lavoratrice non era spirato.
La menzionata Corte territoriale ha motivato il proprio convincimento sul principio secondo il quale il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui doveva essere effettuato il loro versamento all' CP_1. In particolare, secondo la sentenza cassata, la pretesa creditoria doveva ritenersi valida, essendo stato prorogato il termine per i relativi pagamenti soggetto a proroga da parte dell'CP_1 e sussistendo quale atto interruttivo della prescrizione la lettera sottoscritta il 21.06.2019 dell' CP 3 e ricevuta dalla Pt 1 in data 15.07.2019.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza in oggetto ha ritenuto irragionevole tale interpretazione affermando che "in tema di contributi a percentuale - con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del credito contributivo (cfr. Cass. n. 4329 del 2019, n. 27950 del 2018 e tra le tante più recentemente Cass. n.1557 del 2020, n. 4898 del 2022, n 5578 del 2022 e n. 25615 del 2023). " دو
La Corte di legittimità ha ricavato tale principio dall'art. 55 del R.D.L. nr. 1827 del 1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
Successivamente ha precisato che venendo in rilievo l'art. 18 comma 4 del d.lgs. n. 241 del 1997 "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". Pertanto, "ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui ai D.P.C.M. 13 giugno 2013 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2012 e 13.6.2014 per l'anno 2013 (arg. ex Cass. n. 10273 del 2021 con riguardo al 2009 e così in altre sentenze successive conformi).
[...] "Il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 citato e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (cfr. Cass. n. 32685 del 2022 cit. ai punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati).
In quella sentenza la Corte ha, anche, delimitato il perimetro di applicazione del «differimento>> attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo ed ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (cfr. Cass. ult. Cit. punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti
[...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (Cass. n.10273 del 2021 e successive conformi).
Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. n. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 32682 del 2022,
punto 4.4. cit.; Cass. n. 10286 del 2023, punto 11).”
La Suprema Corte, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva fornito un'interpretazione difforme rinviando a questa stessa Corte in diversa composizione per un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi su richiamati.
La ricorrente in riassunzione ha chiesto la conferma della sentenza del Tribunale di primo grado, eccependo l'infondatezza dell'appello presentato dall' Controparte 4 per inesigibilità del credito vantato a seguito dell'intervenuta prescrizione dello stesso. La decisione della Corte territoriale sarebbe da censurare nella parte in cui non ha ritenuto il termine iniziale di decorrenza della prescrizione quinquennale per il versamento dei contributi previdenziali per gli iscritti alla
Gestione Separata, decorrente dal giorno della scadenza prevista per il loro versamento, cronologicamente fissato dalla legge in coincidenza col termine previsto per il saldo delle imposte dovute per il medesimo anno.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto che, pur volendo considerare le proroghe disposte annualmente dal
Governo, attraverso l'emanazione di vari DPCM contenenti il differimento delle scadenze fiscali e previdenziali, esso non avrebbe la natura di proroga permanente, bensì andrebbero considerate come segue:
quanto all'anno 2012, il DPCM 13.06.2013 ha differito il pagamento della contribuzione al
08.07.2013 senza alcuna maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, e fino al 20 agosto con l'applicazione dello 0,40%; quanto all'anno 2013, il DPCM 13.06.2014 ha differito il pagamento della contribuzione al
07.07.2014 senza alcuna maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, e fino al 20 agosto con l'applicazione dello 0,40%.
Pertanto, in entrambi i casi la scadenza del versamento andava individuata ben prima del 20 agosto di ciascun anno (nello specifico, 08.07.2013 -per anno 2012-; 07.07.2014 -per anno 2013), non rientrando nel campo di applicazione della norma dell'art. art. 37 co. 11bis del DL 223/2006, introdotto dal D.L. 16/2012.
Ne discenderebbe che la missiva inviata da CP_1 per tali annualità sarebbe da considerarsi tardiva.
Successivamente, la ricorrente ha dedotto che, nel caso di specie, non sussisterebbe neppure una ipotesi di "doloso occultamento" del credito, tale da comportare la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c., avendo riguardo al fatto che i redditi erano stati da lei debitamente dichiarati e non vi era alcuna intenzionalità della condotta.
Pertanto, la lavoratrice richiamando le argomentazioni della Cassazione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
CP
"a) respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Trib. di Lanciano sez. lav. n.
235/2020, con conferma integrale delle statuizioni in essa contenute, per tutti i motivi sopra ampiamente esposti;
b) in subordine, in accoglimento dell'eccezione rimasta assorbita in primo grado e qui riproposta, annullare le sanzioni applicate alla ricorrente per il 2012 e il 2013, siccome illegittimamente applicate, ovvero in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
c) con vittoria delle spese di lite (oltre accessori di legge) sia della precedente fase di Cassazione, la cui liquidazione è stata espressamente rimessa a questa Corte in base all'Ordinanza n.34897/2024, sia dell'intero giudizio di appello svoltosi nelle due fasi, di originaria impugnazione e attuale riassunzione.
Il tutto da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario."
Con memoria depositata il 20/10/2025, si è costituito nel presente giudizio l'CP_1, il quale ha dichiarato che, in applicazione di quanto affermato in punto di diritto dal giudice di legittimità, ha già provveduto a sgravare l'avviso di addebito n. 332 2019 00026499 14 000 relativo alla contribuzione
2012, a comunicare alla sig. Pt 1 l'avvio della procedura di rimborso delle somme versate medio tempore, nonché ad annullare la pretesa contributiva afferente all'anno 2013. Pertanto, atteso il contrasto registratosi in giurisprudenza, e tenuto conto della novità e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, ha chiesto alla Corte nella nuova composizione di dichiarare cessata la materia del contendere per le premesse causali e provvedere ad una nuova regolazione delle spese di lite, compensandole fra le parti.
Alla luce della costituzione dell' CP_1, e dell'incontestato sgravio dell'avviso di addebito avente ad oggetto la pretesa creditoria di cui si discute, la materia del contendere deve dichiararsi cessata.
Con riferimento alle spese di lite, si osserva che lo sgravio e la comunicazione di rimborso al ricorrente sono avvenuti in data 15.7.2025, dunque successivamente alla notifica del ricorso in riassunzione, e a distanza di circa sette mesi dalla pronuncia della Corte di Cassazione. Le spese del presente grado sono pertanto da porsi a carico dell' CP_1, sostanzialmente soccombente-mentre possono essere compensate le spese dei precedenti gradi di giudizio, considerata la sussistenza di contrasti giurisprudenziali relativi all'individuazione del dies a quo per il decorso della prescrizione nel caso in esame.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
-
Condanna l'CP 1 a corrispondere al sig. Pt 1 le spese di lite del grado di riassunzione nella misura di euro 1.984,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi all'Avvocato antistatario. compensa le spese dei precedenti gradi di giudizio.
La Consigliera est.
LA TE
Il Presidente
AB IG