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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3293/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3293/2024 promossa da:
- nato Jardinopolis (SP) in Brasile il 16.09.1982, in proprio ed insieme a Persona_1 Controparte_1
quale esercente la potestà genitoriale sui figli minorenni:
[...]
• (SP) in Brasile il 15.10.2012; Persona_2 Persona_3
• nato a Ribeirao Preto (SP) in [...] il [...]; Persona_4
- Sempre il sig. insieme alla sig.ra quale esercente la potestà Persona_1 Controparte_2 genitoriale sul figlio minorenne:
• nato a [...] – Brasile il 06.01.2009. Persona_5
Tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Maurizio Falcone, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito San Severo (FG) via Jannarelli n. 38, come da procure autenticate e tradotte nonché munite di apostille allegate al ricorso
-ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, col patrocinio ex lege dell'avvocatura distrettuale di Reggio
Calabria
-resistente-
. Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria. Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 30.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di Controparte_3 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano ovvero , nato a [...] il [...], da Persona_6 Persona_6 CP_4
e come risultante dall'estratto di nascita (cfr. in atti doc. 1), il quale era
[...] Parte_1 emigrato in Brasile dopo avere sposato, in data 29.03.1913, (cfr. in atti doc. 2). Dalla Persona_7 loro unione matrimoniale, era nato il figlio in data 09.01.1928 (cfr. in atti doc. 4). L'avo Persona_8 era poi deceduto in Brasile, senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. in atti doc. 0).
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_8
- in data 10.12.1955, egli aveva contratto matrimonio con (cfr. in atti doc. 5) e da tale CP_5 unione era nata, in data 14.04.1962, la figlia (cfr. in atti doc. 8). Persona_9
- Successivamente, in data 07.07.1979, ella aveva contratto matrimonio con Persona_10
(cfr. in atti doc. 9) e dall'unione tra i due era nato il figlio in data 16.09.1982– Persona_1 odierno ricorrente (cfr. in atti doc. 10).
con riferimento alla discendenza di Persona_1
- in data 26.01.2007, il medesimo era convolato a nozze con (cfr. in atti doc. Controparte_2
11.1) dalla cui unione era nato il figlio (DOC.13), odierno ricorrente. Persona_5
- Successivamente, con sentenza del 30.09.2011, divorziava da Persona_1 Controparte_2 per poi, in data 15.12.2011, contrarre matrimonio con (cfr. doc. in atti Persona_11
n.11.2) e da detta unione coniugale, nascevano le figlie: in data 15.10.2012, e Persona_2
in data 01.08.2016 – entrambe odierne ricorrenti (cfr. in atti docc. 14 - 15). Persona_4
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. pagina 2 di 7 Il , in persona del ministro in carica, regolarmente citato, si costituiva in giudizio Controparte_3
contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 22.09.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo, impugnavano e contestavano le deduzioni avversarie e chiedevano l'accoglimento della domanda.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_3 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è pagina 3 di 7 previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti deducono di avere formulato la richiesta di cittadinanza presso il
Consolato generale d'Italia a San Paolo attraverso il portale a ciò dedicato “Prenot@mi”, introdotto a partire dal 21/07/2021, per come si evince dal documento n. 02 allegato al ricorso. Tuttavia, dallo screenshot allegato all'atto introduttivo si attesta che la richiesta è stata avanzata solo dal ricorrente e non anche per conto dei figli minori, anch'essi odierni ricorrenti. Persona_1
Inoltre, il ricorrente si è limitato ad eseguire la richiesta sul sistema di prenotazione “prenot@mi”, senza attendere che effettivamente fosse decorso il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, giacché, come si evince dalla documentazione versata in atti, la richiesta al Consolato
Italiano di San Paolo è stata inoltrata il 19.01.2024 e il ricorso al Tribunale è stato depositato in data
30.12.2024.
Pertanto, deve ritenersi che parte ricorrente, non avendo nemmeno atteso il decorso dei termini amministrativi al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vanti alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, raggiunta la prova del tentativo di inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata non ancora evasa da parte del Consolato italiano di San Paolo.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso
pagina 4 di 7 all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del
24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che il tentativo amministrativo del ricorrente di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana non possa ritenersi validamente esperito, per le ragioni di cui sopra e che, pertanto, egli non vanti alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata. pagina 5 di 7 In particolare, la difesa ha dedotto che “emerge che il Consolato Italiano di competenza ove i ricorrenti hanno presentato la regolare richiesta della Cittadinanza Italiana non rispetta i termini previsti dalla legge, ossia 730 giorni. Inoltre, da un'attenta analisi della lista di attesa pubblicata sul sito del
Consolato emerge sia la dimensione del fenomeno, sia la sostanziale paralisi in cui versano i relativi uffici, causa le innumerevoli istanze presentate dai discendenti di avi italiani aventi diritto, che si vedono costretti – in media – a subire ritardi di 10/12 anni. Attualmente – causa la “pandemia Covid-
19” – il Consolato sopra menzionato accumula ulteriori ritardi , rendendo ancora più difficile agli utenti la tutela dei propri diritti, che si vedono costretti a subire ulteriori ritardi da parte della
Pubblica Amministrazione.”
I documenti allegati a supporto dei tempi di attesa consistono in uno screenshot del 2020 del sito del
Consolato Generale San Paolo, nella quale l'autorità dà atto dell'evasione delle richieste avanzate negli anni 2008, 2009 e 2010 (cfr. doc. convocazione consolato San Paolo) e in una relazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale risalente al gennaio 2023 dell' “abnorme mole di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis nel secondo Paese al mondo per densità di italo-discendenti, stimati in circa 32 milioni (pari ad oltre il 15% della popolazione brasiliana)” (cfr. Ministero degli esteri relazione).
In entrambi i casi, deve rilevarsi che in esso il Consolato si limita a dare atto dell'andamento crescente delle domande e delle difficoltà riscontrate in sede di istruttoria e che le relazioni sono risalenti.
In definitiva, tenuto conto del mancato decorso dei termini della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione e dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta il ricorso per carenza di interesse;
2) Compensa le spese di giudizio
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 10.10.2025 Il giudice pagina 6 di 7 Dott.ssa Francesca R. Plutino
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3293/2024 promossa da:
- nato Jardinopolis (SP) in Brasile il 16.09.1982, in proprio ed insieme a Persona_1 Controparte_1
quale esercente la potestà genitoriale sui figli minorenni:
[...]
• (SP) in Brasile il 15.10.2012; Persona_2 Persona_3
• nato a Ribeirao Preto (SP) in [...] il [...]; Persona_4
- Sempre il sig. insieme alla sig.ra quale esercente la potestà Persona_1 Controparte_2 genitoriale sul figlio minorenne:
• nato a [...] – Brasile il 06.01.2009. Persona_5
Tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Maurizio Falcone, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito San Severo (FG) via Jannarelli n. 38, come da procure autenticate e tradotte nonché munite di apostille allegate al ricorso
-ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, col patrocinio ex lege dell'avvocatura distrettuale di Reggio
Calabria
-resistente-
. Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria. Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 30.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di Controparte_3 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano ovvero , nato a [...] il [...], da Persona_6 Persona_6 CP_4
e come risultante dall'estratto di nascita (cfr. in atti doc. 1), il quale era
[...] Parte_1 emigrato in Brasile dopo avere sposato, in data 29.03.1913, (cfr. in atti doc. 2). Dalla Persona_7 loro unione matrimoniale, era nato il figlio in data 09.01.1928 (cfr. in atti doc. 4). L'avo Persona_8 era poi deceduto in Brasile, senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. in atti doc. 0).
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_8
- in data 10.12.1955, egli aveva contratto matrimonio con (cfr. in atti doc. 5) e da tale CP_5 unione era nata, in data 14.04.1962, la figlia (cfr. in atti doc. 8). Persona_9
- Successivamente, in data 07.07.1979, ella aveva contratto matrimonio con Persona_10
(cfr. in atti doc. 9) e dall'unione tra i due era nato il figlio in data 16.09.1982– Persona_1 odierno ricorrente (cfr. in atti doc. 10).
con riferimento alla discendenza di Persona_1
- in data 26.01.2007, il medesimo era convolato a nozze con (cfr. in atti doc. Controparte_2
11.1) dalla cui unione era nato il figlio (DOC.13), odierno ricorrente. Persona_5
- Successivamente, con sentenza del 30.09.2011, divorziava da Persona_1 Controparte_2 per poi, in data 15.12.2011, contrarre matrimonio con (cfr. doc. in atti Persona_11
n.11.2) e da detta unione coniugale, nascevano le figlie: in data 15.10.2012, e Persona_2
in data 01.08.2016 – entrambe odierne ricorrenti (cfr. in atti docc. 14 - 15). Persona_4
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. pagina 2 di 7 Il , in persona del ministro in carica, regolarmente citato, si costituiva in giudizio Controparte_3
contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 22.09.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo, impugnavano e contestavano le deduzioni avversarie e chiedevano l'accoglimento della domanda.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_3 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è pagina 3 di 7 previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti deducono di avere formulato la richiesta di cittadinanza presso il
Consolato generale d'Italia a San Paolo attraverso il portale a ciò dedicato “Prenot@mi”, introdotto a partire dal 21/07/2021, per come si evince dal documento n. 02 allegato al ricorso. Tuttavia, dallo screenshot allegato all'atto introduttivo si attesta che la richiesta è stata avanzata solo dal ricorrente e non anche per conto dei figli minori, anch'essi odierni ricorrenti. Persona_1
Inoltre, il ricorrente si è limitato ad eseguire la richiesta sul sistema di prenotazione “prenot@mi”, senza attendere che effettivamente fosse decorso il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, giacché, come si evince dalla documentazione versata in atti, la richiesta al Consolato
Italiano di San Paolo è stata inoltrata il 19.01.2024 e il ricorso al Tribunale è stato depositato in data
30.12.2024.
Pertanto, deve ritenersi che parte ricorrente, non avendo nemmeno atteso il decorso dei termini amministrativi al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vanti alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, raggiunta la prova del tentativo di inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata non ancora evasa da parte del Consolato italiano di San Paolo.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso
pagina 4 di 7 all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del
24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che il tentativo amministrativo del ricorrente di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana non possa ritenersi validamente esperito, per le ragioni di cui sopra e che, pertanto, egli non vanti alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata. pagina 5 di 7 In particolare, la difesa ha dedotto che “emerge che il Consolato Italiano di competenza ove i ricorrenti hanno presentato la regolare richiesta della Cittadinanza Italiana non rispetta i termini previsti dalla legge, ossia 730 giorni. Inoltre, da un'attenta analisi della lista di attesa pubblicata sul sito del
Consolato emerge sia la dimensione del fenomeno, sia la sostanziale paralisi in cui versano i relativi uffici, causa le innumerevoli istanze presentate dai discendenti di avi italiani aventi diritto, che si vedono costretti – in media – a subire ritardi di 10/12 anni. Attualmente – causa la “pandemia Covid-
19” – il Consolato sopra menzionato accumula ulteriori ritardi , rendendo ancora più difficile agli utenti la tutela dei propri diritti, che si vedono costretti a subire ulteriori ritardi da parte della
Pubblica Amministrazione.”
I documenti allegati a supporto dei tempi di attesa consistono in uno screenshot del 2020 del sito del
Consolato Generale San Paolo, nella quale l'autorità dà atto dell'evasione delle richieste avanzate negli anni 2008, 2009 e 2010 (cfr. doc. convocazione consolato San Paolo) e in una relazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale risalente al gennaio 2023 dell' “abnorme mole di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis nel secondo Paese al mondo per densità di italo-discendenti, stimati in circa 32 milioni (pari ad oltre il 15% della popolazione brasiliana)” (cfr. Ministero degli esteri relazione).
In entrambi i casi, deve rilevarsi che in esso il Consolato si limita a dare atto dell'andamento crescente delle domande e delle difficoltà riscontrate in sede di istruttoria e che le relazioni sono risalenti.
In definitiva, tenuto conto del mancato decorso dei termini della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione e dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta il ricorso per carenza di interesse;
2) Compensa le spese di giudizio
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 10.10.2025 Il giudice pagina 6 di 7 Dott.ssa Francesca R. Plutino
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