Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00589/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Pezzotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CI, via S. Caterina, 6;
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Dichiarare nullo e/o annullare il Diniego di revisione in autotutela del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS--OMISSIS-, e per l’effetto caducare le Note Caratteristiche della Scheda Valutativa “B” n. -OMISSIS-, redatte in data -OMISSIS-, relativa al periodo 05/10/2017-18/07/2018, con annullamento di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale;
2. Dichiarare nullo e/o annullare il Diniego di fruizione di ferie del 03/01/2024 a seguito della revoca con effetto retroattivo della sospensione dal servizio del 08/09/2023, previo annullamento di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale disponendo, in via subordinata, la condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento del relativo indennizzo;
3. Condannare l’Amministrazione convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per le somme trattenute a seguito del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio e versate nel mese di gennaio 2024 a conguaglio delle competenze dovute per la revoca della sospensione.
4. Condannare in ogni caso l’amministrazione convenuta al risarcimento del danno, anche in via equitativa, per il danno morale subito oltre alla rifusione delle spese di lite e del contributo unificato anticipato dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. RT BI MO, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, nessuno presente per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. I fatti di causa e i provvedimenti impugnati .
1.1. Con decreto del G.I.P presso il Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, Appuntato dell’Arma dei Carabinieri all’epoca in servizio presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, era rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di -OMISSIS- in composizione collegiale per rispondere del reato di cui agli artt. 81 cpv e 317 c.p. (concussione aggravata) perché, abusando della propria qualità, avrebbe costretto il signor -OMISSIS-., suo conoscente, a simulare un sinistro stradale tra l’autovettura di proprietà dell’imputato (già incidentata) e un mezzo agricolo di proprietà della famiglia di-OMISSIS-in modo da ottenere il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione di quest’ultimo, nonché per aver costretto il medesimo -OMISSIS- a depositare e custodire nei pressi dell’azienda agricola di famiglia, all’interno di cisterne ivi presenti, gasolio da utilizzare personalmente dall’imputato per futuri rifornimenti della propria auto.
1.2. Già a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, formulata dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, il ricorrente era sospeso precauzionalmente dal servizio, ai sensi dell’art. 916 d. lgs. n. 66 del 2010, con provvedimento del Vice Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri del -OMISSIS-, con decorrenza dalla data del provvedimento e con diritto alla corresponsione della metà degli assegni a carattere fisso e continuativo.
1.3. Nello stesso periodo, tra l’agosto e il settembre del 2018, il Comandante della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, Luogotenente C.S. -OMISSIS-, compilava e sottoscriveva, con la revisione del Comandante della Compagnia Cap. -OMISSIS-, la scheda valutativa del militare relativa al periodo dal 5 ottobre 2017 al 18 luglio 2018, la quale riportava la qualifica finale “nella media” , inferiore alla qualifica “superiore alla media” conseguita dal militare nelle tre schede valutative precedenti (2014/15, 2015/16, 2016/17).
1.4. Il giudizio penale di primo grado si concludeva con sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- che assolveva l’imputato dal reato ascrittogli con formula piena ( “perché il fatto non sussiste”) ; la sentenza, non soltanto escludeva la sussistenza dei fatti addebitati all’imputato, ma addebitava per contro alla persona offesa dal reato, il predetto -OMISSIS-., una condotta calunniosa nei confronti dell’imputato, indotta (e fuorviata) dall’aver ritenuto falsamente che quest’ultimo fosse stato l’ispiratore di un’operazione condotta dai Carabinieri di -OMISSIS- e sfociata nel sequestro della patente del calunniante (per guida sotto l’effetto di stupefacenti); nell’assolvere l’imputato, la sentenza stigmatizzava tra l’altro “l’atteggiamento partigiano” del Comandante della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, Lgt. C.S. -OMISSIS-, “che, lungi dal gestire in modo trasparente il dissidio intervenuto tra i due e attivare i doverosi accertamenti di natura penale e disciplinare, si (era) erto a paladino del -OMISSIS-attraverso una serie di comportamenti compiacenti e antidoverosi” , tra l’altro insinuando nel -OMISSIS- (che si era rivolto a lui, in forza di una consolidata conoscenza pregressa, per ottenere il suo appoggio dopo il sequestro della patente di guida) “il sospetto del voltafaccia dell’imputato” .
1.5. La sentenza di primo grado era interamente confermata dalla Corte di Appello di -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; nella motivazione della sentenza, il giudice di appello ribadiva, tra l’altro, l’addebito di comportamenti antidoverosi a carico del Lgt. C.-OMISSIS-, Comandante della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, sia di carattere compiacente nei confronti del -OMISSIS- (sfociati nell’avocare a sé, irritualmente, la pratica sul ritiro del porto d’armi scaturita dal sequestro della patente), sia di carattere latamente vessatorio nei confronti dell’imputato (“…si comprende perfettamente che non è (la persona offesa) ad essere sotto pressione dell’ (imputato), ma (l’imputato) ad essere sotto pressione del m.llo -OMISSIS-, cui si era rivolta (la persona offesa) dopo la segnalazione del ritiro della patente”) .
Incidentalmente, va osservato che dagli ultimi atti depositati nel presente giudizio dalla parte ricorrente si evince che, a seguito dei fatti accertati nel giudizio penale, il Lgt C.S. -OMISSIS- è stato trasferito in provincia di -OMISSIS- con una nota di biasimo della Procura della Repubblica di -OMISSIS-, e successivamente è stato posto in congedo (non è chiaro se a domanda o d’ufficio); più di recente, in relazione ai medesimi fatti emersi nel predetto giudizio penale, il Lgt. C.S. -OMISSIS- è stato rinviato a giudizio, nel -OMISSIS-, dal G.I.P. di -OMISSIS-, su richiesta della Procura della Repubblica di -OMISSIS- del -OMISSIS- per il reato di calunnia aggravata in danno dell’odierno ricorrente (artt. 81, co.2, 110, 368, co. 1 e 2 e 372 c.p.), perché, in concorso con -OMISSIS- – già condannato in separato giudizio, come riferito dal ricorrente – “ pur sapendolo innocente, incolpava ingiustamente [l’odierno ricorrente] di concussione e, nello specifico, di aver, abusando della sua qualità di Pubblico Ufficiale, costretto -OMISSIS- a simulare un sinistro stradale e a custodire presso di sé una non meglio precisata quantità di gasolio, incolpazione da cui traeva origine il proc. pen (…) conclusosi con sentenza di assoluzione (…) confermata dalla Corte di Appello, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-(…)”. Il giudizio è attualmente in fase dibattimentale.
1.6. A seguito della sentenza di assoluzione del ricorrente, divenuta irrevocabile il-OMISSIS-, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, con determinazione del Vice Comandante Generale in data -OMISSIS- disponeva, ai sensi dell’art. 918 d. lgs. n. 66 del 2010, la revoca “con effetto retroattivo giuridico e amministrativo” della sospensione precauzionale dall’impiego disposta con la precedente determinazione del -OMISSIS-, nonché, per l’effetto, la riammissione in servizio dell’interessato. A tale provvedimento faceva seguito, nel gennaio del 2024, la corresponsione al militare degli emolumenti arretrati non percepiti nel periodo di sospensione precauzionale dall’impiego.
1.7. Ciò posto, con istanza del -OMISSIS- il ricorrente chiedeva alla Compagnia Carabinieri Lombardia di -OMISSIS-:
- di provvedere all’annullamento in autotutela della scheda valutativa Modello “B” del -OMISSIS- relativa al periodo dal 5.10.2017 al 18.07.2018, ai fini di una nuova valutazione da parte del superiore gerarchico non coinvolto nella vicenda giudiziaria, lamentando che il Lgt. C.-OMISSIS-, in qualità di Comandante pro tempore della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, non si fosse astenuto dal redigere il giudizio, pur essendo palesemente in conflitto con il subordinato, così come emerso nel giudizio penale;
- di consentire al ricorrente la fruizione della licenza ordinaria (ferie) relativa ai periodi di sospensione dal servizio, pari a 13 giorni nell’anno 2018 e 28 giorni per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
1.8. L’istanza di annullamento in autotutela era però respinta con nota del Comandante della Legione Carabinieri Lombardia di -OMISSIS- del -OMISSIS-, sul duplice rilievo che: (i) il compilatore non rientrerebbe “in alcuna casistica di cui all’art. 690 del D.P.R. n. 90 del 2010” ; (ii) l’istanza era stata presentata ben oltre i limiti temporali stabiliti per la presentazione di eventuale ricorso gerarchico (30 giorni dalla data di presa visione ai sensi del D.P.R. 1199/1971).
1.9. L’istanza di fruizione delle ferie non godute era parimenti respinta con nota del -OMISSIS-del Capo dell’Ufficio personale del Comando Legione Carabinieri Lombardia di -OMISSIS-, sul rilievo che “la licenza ordinaria presuppone una prestazione lavorativa, talchè durante il periodo trascorso in sospensione dall’impiego il beneficio non è maturato” .
1.10. Il ricorrente presentava allora, in data -OMISSIS-, a mezzo del proprio legale, istanza di monetizzazione delle ferie non godute e di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati già percepiti, ammontanti alla data del 29 febbraio 2024 ad € 13.375,18 lordi.
1.11. Con nota del-OMISSIS-il Capo dell’Ufficio personale del Comando Legione Carabinieri Lombardia di -OMISSIS- respingeva l’istanza di monetizzazione delle ferie non godute, ribadendo la non avvenuta maturazione delle ferie nel periodo di sospensione dal servizio; non si pronunciava, invece, sull’istanza di liquidazione di interessi e rivalutazione.
2. Il ricorso .
2.1. Con ricorso notificato in data 15 aprile 2024 e ritualmente depositato, il ricorrente ha quindi impugnato: (i) la Scheda Valutativa “B” n. -OMISSIS-, redatta in data -OMISSIS-, relativa al periodo 05/10/2017-18/07/2018, nonché il diniego di autotutela del -OMISSIS-notificato il -OMISSIS-; (ii) il diniego di fruizione delle ferie non godute del -OMISSIS-e il diniego di monetizzazione delle stesse di data -OMISSIS-.
2.2. Il ricorrente ha dedotto la nullità e comunque l’illegittimità degli atti impugnati e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi, con cui ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, così sintetizzabili:
1) la scheda valutativa relativa al periodo 2017/2018 e il diniego di annullamento in autotutela della stessa sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 689 comma 2 del D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), dal momento che il compilatore della scheda, Lgt. C.S. -OMISSIS-, si sarebbe dovuto astenere dal compilarla stante l’impossibilità di emettere un giudizio obiettivo, alla luce dell’astio e del comportamento vessatorio posto in essere dal medesimo nei confronti del ricorrente nello stesso periodo di tempo, così come emerso nel giudizio penale; tali fatti sopravvenuti avrebbero dovuto essere oggetto di adeguata valutazione da parte dell’Amministrazione al fine di giustificare l’annullamento in autotutela delle valutazioni contestate; in ogni caso, la valutazione deteriore contenuta nella scheda impugnata rispetto ai giudizi degli anni precedenti sarebbe stata influenzata in modo determinante dalla pendenza, alla data della compilazione, del giudizio penale nei confronti del ricorrente, all’esito del quale peraltro egli è risultato assolto con formula piena da ogni imputazione;
2) i dinieghi di concessione e di monetizzazione delle ferie non godute sarebbero illegittimi dal momento che, a seguito della assoluzione intervenuta in sede penale e della conseguente revoca retroattiva della sospensione precauzionale dal servizio, il ricorrente avrebbe avuto diritto alla integrale ricostruzione della carriera e della posizione retributiva, incluse le ferie non godute, quanto meno nella forma della indennità sostitutiva.
2.3. Oltre all’annullamento degli atti impugnati, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento dell’indennizzo relativo alla monetizzazione delle ferie non godute, nonché della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme trattenute a seguito del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.
2.4. Ha chiesto infine la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno morale asseritamente sofferto in conseguenza del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, da liquidarsi anche in via equitativa.
3. Svolgimento del processo .
3.1. Per resistere al ricorso si sono costituiti il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’irricevibilità per tardività del primo motivo di ricorso nella parte riferita all’annullamento della scheda valutativa, in quanto notificata all’interessato in data 26 settembre 2018, e l’inammissibilità del primo motivo ricorso per difetto di interesse quanto all’annullamento del diniego di autotutela, in quanto concernente un atto meramente confermativo del precedente provvedimento sfavorevole tardivamente impugnato. In subordine, le Amministrazioni resistenti hanno contestato la fondatezza del ricorso sotto tutti i profili dedotti; solo con riferimento alla domanda di liquidazione di interessi legali e rivalutazione, la difesa erariale ha eccepito, ma solo in via di estremo subordine, l’applicazione del divieto di cumulo tra i due emolumenti di cui all’art. 16 comma 6 della L. n. 412 del 1991.
3.2. Parte ricorrente ha integrato la propria documentazione e depositato una memoria di replica, nella quale ha contestato la fondatezza delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa erariale; ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda relativa alla monetizzazione delle ferie non godute, evidenziando che in corso di causa l’Amministrazione ha provveduto al riconoscimento del relativo diritto in relazione all’intero periodo in contestazione (docc. 10-12); ha insistito per l’accoglimento della domanda di liquidazione di interessi e rivalutazione (peraltro concordando con la difesa erariale circa l’applicazione del divieto di cumulo tra i due emolumenti) e della domanda risarcitoria (in relazione alla lesione del diritto al lavoro e al danno all’immagine professionale).
3.3. All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Decisione .
Il Collegio osserva quanto segue.
4.1. Sulla domanda di nullità/annullamento della scheda valutativa 2017/2018 e del diniego di autotutela del -OMISSIS- .
La domanda è tempestiva e fondata.
4.1.1. La domanda è tempestiva in relazione al diniego di annullamento in autotutela della scheda valutativa 2018, notificato al ricorrente il 13 febbraio 2024 e impugnato con ricorso notificato il 15 aprile 2024.
La tempestività di tale domanda è di per sé sufficiente a sorreggere la ricevibilità della stessa, a prescindere dall’apparente tardività della domanda di annullamento della pregressa scheda valutativa, dal momento che l’accoglimento dell’impugnativa avverso il diniego di autotutela imporrebbe all’Amministrazione – come in effetti imporrà -di procedere al riesame delle note caratteristiche del militare in relazione al periodo in contestazione, soddisfacendo in tal modo l’interesse azionato in giudizio dall’interessato.
Va osservato, al riguardo, che la domanda di annullamento in autotutela della scheda valutativa non è stata proposta dal ricorrente per conseguire strumentalmente una sostanziale rimessione in termini per l’impugnativa del provvedimento originario, bensì a seguito della scoperta di elementi di fatto nuovi (in merito ai comportamenti lesivi posti in essere nei suoi confronti dal proprio superiore gerarchico, compilatore della scheda in questione), non conosciuti all’epoca della compilazione della scheda e accertati in via definitiva soltanto a seguito del giudicato penale.
Pertanto, il diniego di autotutela non è atto meramente confermativo della scheda impugnata, dal momento che l’amministrazione ha dovuto confrontarsi con i nuovi elementi di fatto allegati dall’interessato nella propria istanza in ordine alla scarsa obiettività di giudizio del compilatore della scheda, tant’è che il diniego di autotutela non svolge considerazioni confermative, nel merito, circa il rendimento del militare nel periodo oggetto di valutazione, ma si fonda su argomenti nuovi e diversi attinenti alla ritenuta insussistenza dell’obbligo di astensione del compilatore e all’asserita definitività della scheda per decorso dei termini di legge per la proposizione di ricorso gerarchico.
Va precisato, da ultimo, che la domanda giudiziale del ricorrente è sorretta da sufficiente interesse a ricorrere in relazione alle aspettative di carriera del militare, che potrebbero essere pregiudicate da valutazioni negative, o comunque espressive di un peggioramento del rendimento del militare nel periodo di cui si discute.
4.1.2. Nel merito, la censura è fondata.
4.1.2.1. L’art. 689 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), dopo aver stabilito al primo comma che “I documenti caratteristici sono compilati dall’autorità dalla quale il militare dipende per l’impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa” , dispone al comma secondo che “L’intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato”, tra l’altro, “dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo”; in mancanza di tale condizione “il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico” .
La norma costituisce espressione di un principio generale di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, volto a tutelare sia le aspettative di carriera dei singoli militari sia l'interesse dell'istituzione alla selezione dei migliori a vantaggio della qualità del servizio, e quindi della collettività.
4.1.2.2. Ritiene il Collegio che nel caso di specie non ricorressero le condizioni di imparzialità e di trasparenza previste dalla norma sopra citata a tutela della possibilità per il superiore gerarchico “di esprimere un giudizio obiettivo” . L’esito del giudizio penale che ha riguardato l’odierno ricorrente e che ha condotto alla piena assoluzione del medesimo dal reato ascrittogli, fornisce, al riguardo, indicazioni univoche:
- nell’assolvere l’imputato, la sentenza di primo grado ha stigmatizzato, tra l’altro, “l’atteggiamento partigiano” del Comandante della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, Lgt. C.-OMISSIS-, “che, lungi dal gestire in modo trasparente il dissidio intervenuto tra i due e attivare i doverosi accertamenti di natura penale e disciplinare, si (era) erto a paladino del -OMISSIS-attraverso una serie di comportamenti compiacenti e antidoverosi” , tra l’altro insinuando nel-OMISSIS- (che si era rivolto a lui, in forza di una consolidata conoscenza pregressa, per ottenere il suo appoggio dopo il sequestro della patente di guida) “il sospetto del voltafaccia dell’imputato” ;
- la sentenza di appello ha ribadito l’addebito di comportamenti antidoverosi a carico del Lgt. C.-OMISSIS-, Comandante della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, sia di carattere compiacente nei confronti del-OMISSIS-(sfociati nell’avocare a sé, irritualmente, la pratica sul ritiro del porto d’armi scaturita dal sequestro della patente), sia di carattere latamente vessatorio nei confronti dell’imputato (“(…) si comprende perfettamente che non è (la persona offesa) ad essere sotto pressione dell’ (imputato), ma (l’imputato) ad essere sotto pressione del m.llo -OMISSIS-, cui si era rivolta (la persona offesa) dopo la segnalazione del ritiro della patente”) .
4.1.2.3. Ulteriori elementi a conferma del comportamento poco trasparente del -OMISSIS-, compilatore della scheda, emergono dal recente rinvio a giudizio del medesimo per il reato di calunnia nei confronti del ricorrente, perché, in concorso con -OMISSIS-, “ pur sapendolo innocente, incolpava ingiustamente [l’odierno ricorrente] di concussione (…), incolpazione da cui traeva origine il proc. pen (…) conclusosi con sentenza di assoluzione (…) confermata dalla Corte di Appello, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-(…)”.
4.1.2.4. Appare allora quanto meno sospetto che, in tale contesto, la scheda valutativa del ricorrente riferita al medesimo periodo in cui si sono svolti i fatti in questione abbia riportato una connotazione improvvisamente deteriore rispetto a quelle delle tre annualità precedenti, a causa del repentino abbassamento del giudizio conclusivo (da “nella media” a “inferiore alla media” ) in conseguenza di una valutazione peggiorativa riferita a gran parte delle note caratteristiche: vigore fisico, vigore mentale e capacità di concentrazione, esemplarità, forza di carattere e determinazione, coraggio, lealtà, capacità di lavorare in gruppo, motivazione al lavoro e dedizione, affidabilità, iniziativa, riservatezza, senso della disciplina, rendimento.
4.1.2.5. Né rileva, in senso contrario, che il giudizio del compilatore sia stato avallato e confermato dall’ufficiale revisore della scheda, del tutto estraneo ai fatti oggetto del giudizio penale e quindi non tacciabile di scarsa obiettività, ma il cui giudizio si è sostanzialmente limitato ad una verifica estrinseca di coerenza tra le valutazioni specifiche del compilatore riferite alle singole caratteristiche e il giudizio finale redatto dallo stesso compilatore.
4.1.2.6. Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio che, al momento della compilazione della scheda di cui si discute, il -OMISSIS- non si trovasse nelle condizioni per esprimere un giudizio obiettivo nei confronti dell’odierno ricorrente, in virtù di un atteggiamento di preconcetta ostilità nei confronti del medesimo di cui non è nota l’origine ma che emerge chiaramente dagli atti del procedimento penale.
4.1.2.7. Con ciò, peraltro, il Collegio non intende entrare nel merito delle valutazioni contenute nella scheda in questione, ma soltanto affermare che l’attendibilità di tali valutazioni appare inficiata “a monte” dalla mancanza di sufficienti garanzie di serenità e di imparzialità del compilatore, il quale, in ragione di ciò, avrebbe dovuto astenersi dal compilare la scheda, in ossequio a quanto previsto dall’art. 689 comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice dell’Ordinamento Militare.
4.1.2.8. Alla luce di tali considerazioni, l’impugnato diniego di autotutela va annullato, e per l’effetto va ordinato all’Amministrazione resistente di procedere, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, ad un riesame dell’istanza di autotutela e, quindi, della scheda contestata, da parte di un diverso superiore gerarchico del ricorrente non coinvolto nei fatti e nelle vicende oggetto dei procedimenti penali sopra richiamati, già definiti o in corso di svolgimento.
4.2. Sulla domanda di annullamento dei dinieghi di fruizione delle ferie non godute e di monetizzazione delle stesse .
Su questa domanda deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto dedotto, documentato e richiesto dalla parte ricorrente nelle produzioni conclusive, in ordine al fatto che in corso di causa l’Amministrazione ha riconosciuto con atti formali la fondatezza della domanda in relazione all’intero periodo in contestazione (cfr. docc. 10-12 parte ricorrente).
4.3. Sulla domanda di condanna al pagamento di interessi legali e rivalutazione sulle trattenute a seguito della sospensione cautelare dal servizio .
La domanda è fondata, nei sensi e nei limiti qui di seguito precisati.
4.3.1. L’art. 921, comma 1 d. lgs. n. 66 del 2010 prevede che “In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell’articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario”.
4.3.2. Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che “In caso di annullamento di provvedimenti cautelari o disciplinari che hanno comportato effetti negativi sul rapporto di servizio del pubblico dipendente, sia in termini giuridici che economici, l'Amministrazione datrice di lavoro è tenuta alla restitutio in integrum ; il dipendente, quindi, ha il diritto alla restituzione della retribuzione per i periodi di lavoro non prestato a causa dell'illegittima sospensione o interruzione del rapporto di servizio” (T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 13/12/2024, n. 22577; Consiglio di Stato, VI, 10 maggio 2006, n. 2578).
4.3.3. Il debito - avente carattere retributivo - per gli assegni medio tempore non percepiti dal pubblico dipendente è comprensivo degli importi corrispondenti a rivalutazione e interessi sulle somme pagate in ritardo, e gli effetti ripristinatori devono farsi decorrere dalla data in cui il dipendente avrebbe dovuto prestare servizio, se non fosse stato sospeso cautelarmente, con la seguente erogazione della rivalutazione e gli interessi legali sulle somme dovute.
4.3.4. Più precisamente, sulle somme dovute al dipendente, che rappresentano crediti da lavoro, vanno corrisposti gli interessi legali, mentre la rivalutazione monetaria, a titolo di maggior danno, è dovuta solo se e nella misura in cui essa risulti superiore al tasso dell’interesse legale, essendo stato introdotto il divieto di cumulo per i crediti di lavoro con decorrenza 1° gennaio 1995, dall’art. 22 co. 36, della l. n. 724/1994 (T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 10/01/2022, n. 151; Consiglio di Stato sez. V, 25/08/2021, n. 604; T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 3/02/2020, n. 474).
4.3.5. Nel caso di specie, il ricorrente, a seguito della revoca con effetto retroattivo della sospensione precauzionale dal servizio, disposta con provvedimento dell’-OMISSIS-, ha già ottenuto il riconoscimento degli arretrati stipendiali maturati nel periodo di sospensione, come da prospetto elaborato dal competente Ufficio dell’Amministrazione in data 17 gennaio 2024 (doc. 8 ricorrente). Il prospetto non include, tutatvia, il computo degli interessi maturati su tali emolumenti.
4.3.6. Alla luce di tali considerazioni, l’Amministrazione va pertanto condannata a corrispondere al ricorrente la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati già riconosciuti all’interessato a seguito della revoca con effetto retroattivo della sospensione precauzionale dal servizio.
4.4. Sulla domanda risarcitoria .
È invece infondata la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.
4.4.1. I danni asseritamente lamentati dal ricorrente, oltre che sforniti di qualsivoglia supporto probatorio, vengono direttamente correlati al provvedimento di sospensione cautelare dal servizio. Tale provvedimento, tuttavia, era stato opportunamente adottato dall’Amministrazione alla luce di quanto previsto dall’art. 916 del d. lgs. n. 66 del 2010, secondo cui “La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado” , ed è stato successivamente revocato, non perché fosse illegittimo, ma in ossequio a quanto previsto dal successivo art. 918 del C.O.M., secondo cui “La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti: a) se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso” .
4.4.2. I danni lamentati dal ricorrente (per lesione all’immagine professionale e al diritto al lavoro) sono dunque correlati ad un provvedimento pienamente legittimo (e peraltro nemmeno impugnato dal ricorrente), e in relazione al quale tanto meno si ravvisano profilo di colpa a carico dell’amministrazione.
4.4.3. La domanda risarcitoria va dunque respinta per assenza dei presupposti di cui all’ art. 2043 c.c.
5. Conclusioni .
5.1. Alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso va accolto in parte, con il conseguente annullamento della scheda valutativa “B” n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e del diniego di annullamento in autotutela del -OMISSIS-, ai fini di un riesame da parte di diverso superiore gerarchico nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza. Entro lo stesso termine, l’Amministrazione resistente dovrà altresì provvedere a corrispondere al ricorrente la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati già riconosciuti all’interessato in relazione al periodo di sospensione precauzionale dal servizio. Va invece dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del diritto alla fruizione delle ferie non godute, mentre va respinta, da ultimo, la domanda risarcitoria.
5.2. In relazione all’esito del giudizio, le spese di lite, liquidate per l’intero in € 3.000,00 (tremila), vengono poste a carico delle Amministrazioni resistenti nella misura dei due terzi (€ 2.000,00), e compensate per il terzo residuo (€ 1.000,00). A carico delle Amministrazioni resistenti viene posto anche l’obbligo di rimborsare alla parte ricorrente l’importo del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, in parte lo respinge e in parte dichiara cessata la materia del contendere, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione.
Condanna le Amministrazioni resistenti a pagare al ricorrente i due terzi delle spese di lite, liquidate per l’intero in € 3.000,00 (tremila), con compensazione tra le parti del terzo residuo, nonché a rimborsare al ricorrente l’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altra persona indicata nel provvedimento.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RO, Presidente
RT BI MO, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RT BI MO | MA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.