TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 589
TAR
Sentenza 30 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di astensione del compilatore della scheda valutativa

    Il Collegio ritiene che le sentenze penali, che hanno stigmatizzato l'atteggiamento partigiano e antidoveroso del compilatore nei confronti del ricorrente, e il successivo rinvio a giudizio dello stesso per calunnia, dimostrino la mancanza di imparzialità necessaria per esprimere un giudizio obiettivo. Pertanto, il compilatore avrebbe dovuto astenersi.

  • Altro
    Diritto alla fruizione o monetizzazione delle ferie non godute a seguito di revoca della sospensione

    La materia del contendere è cessata in quanto l'Amministrazione ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla fruizione delle ferie non godute per l'intero periodo in contestazione.

  • Accolto
    Interessi e rivalutazione su emolumenti arretrati

    In caso di revoca della sospensione, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti. Il debito retributivo per gli assegni non percepiti comprende rivalutazione e interessi. L'Amministrazione va condannata a corrispondere la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • Rigettato
    Danno morale per sospensione cautelare dal servizio

    La domanda risarcitoria è infondata poiché il provvedimento di sospensione cautelare era legittimo e non impugnato, e la sua successiva revoca è avvenuta in conformità alla legge. Non sussistono i presupposti di colpa o illegittimità a carico dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 589
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 589
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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