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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
(R.G. n° 6450/24) Parte_1
(R.G. n° 6463/24) Parte_2
(R.G. n° 6465/24) Parte_3
con l'avv. Luca BOSCO - Ricorrenti - contro
« , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dagli avv. Salvatore SPANO, Maurizio VALENTINI e Claudio SPANO
- Convenuta –
OGGETTO: “RETRIBUZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA FUORI ORARIO DI LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati in data 25 giugno 2024 le parti ricorrenti, dipendenti della convenuta, hanno chiesto di dichiarare il loro asserito diritto alla retribuzione maturata durante il periodo di formazione impartita nei mesi di ottobre e novembre 2023 (per la frequenza dei corsi “ecoguida e cronotachigrafo digitale” della durata di 10 ore e 45 minuti e “innovazione sostenibile in azienda” della durata di 17 ore e 45 minuti), giusta specifico ordine di servizio datoriale, e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in loro favore delle somme asseritamente dovute, oltre accessori.
In particolare, le parti ricorrenti deducevano che - sebbene la frequenza dei
1 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) suddetti corsi dovesse avvenire (entro il 30 novembre 2023) comunque durante l'orario di lavoro – di fatto la turnistica lavorativa imposta dall'azienda li avrebbe costretti a seguire i corsi formativi al termine e fuori dell'orario lavorativo, senza che fosse erogata alcuna retribuzione aggiuntiva.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie ed ha concluso per il rigetto della domanda, esponendo in particolare che sarebbero stati gli stessi ricorrenti a scegliere discrezionalmente di seguire le lezioni fuori dell'orario di lavoro e nel giro di pochi giorni, senza utilizzare tutto il periodo fissato e sebbene avessero potuto impiegare (sia prima sia dopo la conclusione delle frequenze dei corsi) i tempi di inattività durante l'orario ordinario, nei quali essi non erano stati impegnati nello svolgimento di effettive mansioni lavorative.
Si dà atto che – ai sensi del combinato disposto degli artt. 273-274 cpc. e/o art. 151 disp. att. cpc., trattandosi di procedimentiche si trovano nella stessa fase processuale e che risultano connessi anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la decisione
– i ricorsi proposti in epoca successiva sono stati riuniti a quello di più risalente instaurazione.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
************************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_4
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_4 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con
2 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 CP_2 Controparte_3
MAGGIO 2014 N° 12002).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
I ricorsi sono infondati e, quindi, devono essere rigettati.
Premesso che ricade sul lavoratore l'onere probatorio, ove si richieda in via giudiziale il compenso per aver lavorato oltre l'orario ordinario (cfr. ex plurimis
CASS. LAV. 19 GIUGNO 2018 N° 16150), occorre in primo luogo rilevare che, a fronte delle articolate deduzioni e produzioni documentali della parte convenuta, nessuna specifica contestazione è stata tempestivamente formulata dalle onerate parti ricorrenti.
Ed invero, occorre ovviamente rilevare la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non
3 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
In termini, si veda altresì ex professo CASS. SEZ. III, 17 FEBBRAIO 2023 N°
5166: «Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio,
l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite».
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 CP_4
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel
4 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ. III,
26 GIUGNO 2007 N° 14748).
Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N°
3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N°
19896).
Del resto, è appena il caso di rilevare che non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di legittimità
(CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
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Deve quindi, ritenersi dimostrato, alla stregua della documentazione prodotta da parte convenuta, che:
✓ con ordine di servizio affisso il 26 ottobre 2023 era stato previsto che i ricorrenti frequentassero i suddetti corsi formativi, con modalità da remoto e “durante l'orario lavorativo in condivisione con il responsabile di cantiere” e comunque entro il 30 novembre 2023, di talché i dipendenti avrebbero avuto più di un mese per utilizzare i ritagli di tempo all'interno delle loro giornate lavorative da dedicare alla formazione;
5 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) ✓ ciò nondimeno, gli odierni ricorrenti avevano discrezionalmente ritenuto di seguire le lezioni fuori dell'orario di lavoro e nel giro di pochi giorni, senza utilizzare tutto il periodo fissato e sebbene avessero potuto impiegare (sia prima sia dopo la conclusione delle frequenze dei corsi) i tempi di inattività durante l'orario ordinario, nei quali essi non erano stati impegnati nello svolgimento di effettive mansioni lavorative
(ammontanti ad un numero di ore – risultanti dai report da essi stessi redatti giornalmente - più che sufficiente a consentire la frequenza durante l'orario ordinario, come era stato previsto).
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Ed allora, sulla base di tali circostanze di fatto, deve effettivamente opinarsi che la predetta scelta dei lavoratori configuri un illegittimo inadempimento rispetto alla disposizione aziendale, con particolare riguardo al mancato rispetto dei principî di correttezza e buona fede.
Invero, il mancato utilizzo (per seguire i corsi di formazione) di molte ore lavorative e diverse altre giornate ulteriormente disponibili, essendovi ordinariamente tempi di inattività durante l'orario ordinario (nei quali, cioè, i ricorrenti non erano e verosimilmente non sarebbero stati impegnati nello svolgimento di effettive mansioni lavorative), costituisce una condotta che si pone – a parere di questo giudice – in violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ..
Occorre infatti ritenere che anche il lavoratore deve evitare di porre in essere condotte, volontarie ed imputabili, lesive dell'interesse del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, alla stregua del combinato disposto di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ. (cfr. CASS. LAV. 25 GENNAIO
2011 N° 1699).
In linea generale, infatti, il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua
6 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (cfr. CASS. SEZ. III, 2 APRILE 2021 N° 9200).
Con l'ulteriore precisazione che: «La buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante
l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri» (sic CASS. SEZ. III, 27 MARZO 2024 N° 8277).
E nella specie, appunto, almeno alla stregua del coacervo probatorio come sopra enucleato, le parti ricorrenti non hanno fornito alcuna idonea spiegazione - in ordine alle proprie scelte rispetto al mancato utilizzo (per seguire i corsi di formazione) di molte ore lavorative e diverse altre giornate ulteriormente disponibili – tale eventualmente da poter escludere che si fosse trattato di condotte deliberatamente strumentali ad ottenere un compenso aggiuntivo non spettante.
Conclusivamente, la domanda formulata dalle parti ricorrenti deve essere disattesa.
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Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico delle parti ricorrenti, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc., non essendo nemmeno necessaria alcuna esplicita richiesta della parte vittoriosa
(cfr. CASS. SEZ. III, 19 OTTOBRE 2022 N° 30729).
Occorre infatti fare riferimento al principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo, applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo
7 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, trattandosi di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale
“estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe” - cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” - rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno,
“parametriche” o “paradigmatiche”).
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Si precisa che è stata altresì fatta applicazione dei criteri previsti per l'ipotesi di riunione di cause dall'art. 4, co. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal secondo comma dell'art. 151 disp. att. cpc..
Pertanto, il relativo onere va posto a carico dei soccombenti in solido (ed in parti eguali) fra loro, avuto riguardo al principio secondo il quale: «In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto» (sic CASS. SEZ. III, 8 GENNAIO 2025 N° 369: nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali dei soccombenti che originariamente avevano incardinato autonomi
8 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) giudizi poi riuniti; cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 OTTOBRE 2018 N° 27476 e CASS.
SEZ. III, 29 LUGLIO 2015 N° 16056).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta i ricorsi riuniti;
2. condanna le parti ricorrenti – in solido ed in parti eguali tra loro - alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.600,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 20 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
(R.G. n° 6450/24) Parte_1
(R.G. n° 6463/24) Parte_2
(R.G. n° 6465/24) Parte_3
con l'avv. Luca BOSCO - Ricorrenti - contro
« , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dagli avv. Salvatore SPANO, Maurizio VALENTINI e Claudio SPANO
- Convenuta –
OGGETTO: “RETRIBUZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA FUORI ORARIO DI LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati in data 25 giugno 2024 le parti ricorrenti, dipendenti della convenuta, hanno chiesto di dichiarare il loro asserito diritto alla retribuzione maturata durante il periodo di formazione impartita nei mesi di ottobre e novembre 2023 (per la frequenza dei corsi “ecoguida e cronotachigrafo digitale” della durata di 10 ore e 45 minuti e “innovazione sostenibile in azienda” della durata di 17 ore e 45 minuti), giusta specifico ordine di servizio datoriale, e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in loro favore delle somme asseritamente dovute, oltre accessori.
In particolare, le parti ricorrenti deducevano che - sebbene la frequenza dei
1 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) suddetti corsi dovesse avvenire (entro il 30 novembre 2023) comunque durante l'orario di lavoro – di fatto la turnistica lavorativa imposta dall'azienda li avrebbe costretti a seguire i corsi formativi al termine e fuori dell'orario lavorativo, senza che fosse erogata alcuna retribuzione aggiuntiva.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie ed ha concluso per il rigetto della domanda, esponendo in particolare che sarebbero stati gli stessi ricorrenti a scegliere discrezionalmente di seguire le lezioni fuori dell'orario di lavoro e nel giro di pochi giorni, senza utilizzare tutto il periodo fissato e sebbene avessero potuto impiegare (sia prima sia dopo la conclusione delle frequenze dei corsi) i tempi di inattività durante l'orario ordinario, nei quali essi non erano stati impegnati nello svolgimento di effettive mansioni lavorative.
Si dà atto che – ai sensi del combinato disposto degli artt. 273-274 cpc. e/o art. 151 disp. att. cpc., trattandosi di procedimentiche si trovano nella stessa fase processuale e che risultano connessi anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la decisione
– i ricorsi proposti in epoca successiva sono stati riuniti a quello di più risalente instaurazione.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
************************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_4
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_4 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con
2 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 CP_2 Controparte_3
MAGGIO 2014 N° 12002).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
I ricorsi sono infondati e, quindi, devono essere rigettati.
Premesso che ricade sul lavoratore l'onere probatorio, ove si richieda in via giudiziale il compenso per aver lavorato oltre l'orario ordinario (cfr. ex plurimis
CASS. LAV. 19 GIUGNO 2018 N° 16150), occorre in primo luogo rilevare che, a fronte delle articolate deduzioni e produzioni documentali della parte convenuta, nessuna specifica contestazione è stata tempestivamente formulata dalle onerate parti ricorrenti.
Ed invero, occorre ovviamente rilevare la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non
3 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
In termini, si veda altresì ex professo CASS. SEZ. III, 17 FEBBRAIO 2023 N°
5166: «Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio,
l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite».
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 CP_4
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel
4 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ. III,
26 GIUGNO 2007 N° 14748).
Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N°
3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N°
19896).
Del resto, è appena il caso di rilevare che non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di legittimità
(CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
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Deve quindi, ritenersi dimostrato, alla stregua della documentazione prodotta da parte convenuta, che:
✓ con ordine di servizio affisso il 26 ottobre 2023 era stato previsto che i ricorrenti frequentassero i suddetti corsi formativi, con modalità da remoto e “durante l'orario lavorativo in condivisione con il responsabile di cantiere” e comunque entro il 30 novembre 2023, di talché i dipendenti avrebbero avuto più di un mese per utilizzare i ritagli di tempo all'interno delle loro giornate lavorative da dedicare alla formazione;
5 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) ✓ ciò nondimeno, gli odierni ricorrenti avevano discrezionalmente ritenuto di seguire le lezioni fuori dell'orario di lavoro e nel giro di pochi giorni, senza utilizzare tutto il periodo fissato e sebbene avessero potuto impiegare (sia prima sia dopo la conclusione delle frequenze dei corsi) i tempi di inattività durante l'orario ordinario, nei quali essi non erano stati impegnati nello svolgimento di effettive mansioni lavorative
(ammontanti ad un numero di ore – risultanti dai report da essi stessi redatti giornalmente - più che sufficiente a consentire la frequenza durante l'orario ordinario, come era stato previsto).
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Ed allora, sulla base di tali circostanze di fatto, deve effettivamente opinarsi che la predetta scelta dei lavoratori configuri un illegittimo inadempimento rispetto alla disposizione aziendale, con particolare riguardo al mancato rispetto dei principî di correttezza e buona fede.
Invero, il mancato utilizzo (per seguire i corsi di formazione) di molte ore lavorative e diverse altre giornate ulteriormente disponibili, essendovi ordinariamente tempi di inattività durante l'orario ordinario (nei quali, cioè, i ricorrenti non erano e verosimilmente non sarebbero stati impegnati nello svolgimento di effettive mansioni lavorative), costituisce una condotta che si pone – a parere di questo giudice – in violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ..
Occorre infatti ritenere che anche il lavoratore deve evitare di porre in essere condotte, volontarie ed imputabili, lesive dell'interesse del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, alla stregua del combinato disposto di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ. (cfr. CASS. LAV. 25 GENNAIO
2011 N° 1699).
In linea generale, infatti, il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua
6 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (cfr. CASS. SEZ. III, 2 APRILE 2021 N° 9200).
Con l'ulteriore precisazione che: «La buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante
l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri» (sic CASS. SEZ. III, 27 MARZO 2024 N° 8277).
E nella specie, appunto, almeno alla stregua del coacervo probatorio come sopra enucleato, le parti ricorrenti non hanno fornito alcuna idonea spiegazione - in ordine alle proprie scelte rispetto al mancato utilizzo (per seguire i corsi di formazione) di molte ore lavorative e diverse altre giornate ulteriormente disponibili – tale eventualmente da poter escludere che si fosse trattato di condotte deliberatamente strumentali ad ottenere un compenso aggiuntivo non spettante.
Conclusivamente, la domanda formulata dalle parti ricorrenti deve essere disattesa.
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Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico delle parti ricorrenti, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc., non essendo nemmeno necessaria alcuna esplicita richiesta della parte vittoriosa
(cfr. CASS. SEZ. III, 19 OTTOBRE 2022 N° 30729).
Occorre infatti fare riferimento al principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo, applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo
7 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, trattandosi di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale
“estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe” - cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” - rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno,
“parametriche” o “paradigmatiche”).
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Si precisa che è stata altresì fatta applicazione dei criteri previsti per l'ipotesi di riunione di cause dall'art. 4, co. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal secondo comma dell'art. 151 disp. att. cpc..
Pertanto, il relativo onere va posto a carico dei soccombenti in solido (ed in parti eguali) fra loro, avuto riguardo al principio secondo il quale: «In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto» (sic CASS. SEZ. III, 8 GENNAIO 2025 N° 369: nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali dei soccombenti che originariamente avevano incardinato autonomi
8 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.) giudizi poi riuniti; cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 OTTOBRE 2018 N° 27476 e CASS.
SEZ. III, 29 LUGLIO 2015 N° 16056).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta i ricorsi riuniti;
2. condanna le parti ricorrenti – in solido ed in parti eguali tra loro - alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.600,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 20 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 Sentenza R.G. n° 6450/2024 (+ 6463/24 e 6465/24 riun.)