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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/10/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4291 dell'anno 2022
Tra
) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Pierluigi Zanetti ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Opponenti
Contro
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 05.07.2024 che qui si intendono integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 304/2022 emesso dal Tribunale di
Bari in data 27.01.2022 con il quale, su istanza di si ingiungeva il CP_1
pagamento in solido della complessiva somma di € 16.436,93 oltre interessi e le spese di procedura.
Gli opponenti eccepivano l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di per l'inesistenza della notifica e nel merito: 1) la prescrizione del Parte_2
credito; 2) l'insussistenza di prova documentale del debito;
3) l'illegittimo addebito di interessi e spese;
4) la decadenza della garanzia fideiussoria per omesso rispetto dei termini ex art. 1957 c.c.; 5) l'inefficacia della cessione del credito per omessa comunicazione.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e disposta la mediazione che sortiva esito negativo, venivano assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie.
Precisate le conclusioni all'udienza del 05.07.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli opponenti hanno eccepito preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di per inesistenza della notifica. Parte_2
L'eccezione è fondata.
Pag. 2 di 6 Non è stata prodotta in giudizio, infatti, la copia del decreto ingiuntivo per cui è causa notificata regolarmente a Parte_2
A fronte della eccepita inesistenza della notifica era onere della parte opposta depositare la copia con le attestazioni della notifica per cui il decreto ingiuntivo è inefficace nei confronti di Parte_2
Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito,
ovvero il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento che non sono stati specificamente contestati dall'opponente . Parte_1
Pag. 3 di 6 È stata prodotta anche la revisione del piano di ammortamento datato 30.04.2013 dal quale si evince che il debitore principale e il fideiussore Parte_2 Parte_1
hanno chiesto la variazione del numero delle rate residue da n. 20 a n. 56. L'ultima rata prevista è quella del 15.12.2017.
Non vi è, quindi, alcuna prescrizione decennale dei diritti nei confronti dell'opponente che era consapevole della rateizzazione delle rate da pagare e la scadenza al Parte_1
15.12.2017.
ha poi ricevuto la raccomandata di messa in mora inviata dalla creditrice in Parte_1
data 20.05.2021.
Si osserva, inoltre, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
Quanto alla eccepita decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. si osserva che la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (Cassazione civile sez. I - 17/02/2025, n. 3989).
Quanto alla eccepita assenza di notifica della cessione, si rileva che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione
Pag. 4 di 6 di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari;
nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia,
richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto ingiuntivo con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Sono rimaste sfornite di prova le eccezioni sull'applicazione di interessi illegittimi.
L'opposizione proposta da è quindi infondata. Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
Pag. 5 di 6 e nei confronti di ogni diversa istanza ed Pt_1 Parte_2 CP_1
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara Parte_2
inefficace e revoca il decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
2) Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 304/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 27.01.2022;
3) Condanna la società opposta nei confronti di al pagamento Parte_2
delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in € 245,50 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi;
4) Condanna l'opponente , verso l'opposta, al pagamento delle spese Parte_1
del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 3,387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 24.10.2025
Il Giudice
Savino SA
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4291 dell'anno 2022
Tra
) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Pierluigi Zanetti ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Opponenti
Contro
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 05.07.2024 che qui si intendono integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 304/2022 emesso dal Tribunale di
Bari in data 27.01.2022 con il quale, su istanza di si ingiungeva il CP_1
pagamento in solido della complessiva somma di € 16.436,93 oltre interessi e le spese di procedura.
Gli opponenti eccepivano l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di per l'inesistenza della notifica e nel merito: 1) la prescrizione del Parte_2
credito; 2) l'insussistenza di prova documentale del debito;
3) l'illegittimo addebito di interessi e spese;
4) la decadenza della garanzia fideiussoria per omesso rispetto dei termini ex art. 1957 c.c.; 5) l'inefficacia della cessione del credito per omessa comunicazione.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e disposta la mediazione che sortiva esito negativo, venivano assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie.
Precisate le conclusioni all'udienza del 05.07.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli opponenti hanno eccepito preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di per inesistenza della notifica. Parte_2
L'eccezione è fondata.
Pag. 2 di 6 Non è stata prodotta in giudizio, infatti, la copia del decreto ingiuntivo per cui è causa notificata regolarmente a Parte_2
A fronte della eccepita inesistenza della notifica era onere della parte opposta depositare la copia con le attestazioni della notifica per cui il decreto ingiuntivo è inefficace nei confronti di Parte_2
Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito,
ovvero il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento che non sono stati specificamente contestati dall'opponente . Parte_1
Pag. 3 di 6 È stata prodotta anche la revisione del piano di ammortamento datato 30.04.2013 dal quale si evince che il debitore principale e il fideiussore Parte_2 Parte_1
hanno chiesto la variazione del numero delle rate residue da n. 20 a n. 56. L'ultima rata prevista è quella del 15.12.2017.
Non vi è, quindi, alcuna prescrizione decennale dei diritti nei confronti dell'opponente che era consapevole della rateizzazione delle rate da pagare e la scadenza al Parte_1
15.12.2017.
ha poi ricevuto la raccomandata di messa in mora inviata dalla creditrice in Parte_1
data 20.05.2021.
Si osserva, inoltre, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
Quanto alla eccepita decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. si osserva che la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (Cassazione civile sez. I - 17/02/2025, n. 3989).
Quanto alla eccepita assenza di notifica della cessione, si rileva che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione
Pag. 4 di 6 di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari;
nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia,
richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto ingiuntivo con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Sono rimaste sfornite di prova le eccezioni sull'applicazione di interessi illegittimi.
L'opposizione proposta da è quindi infondata. Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
Pag. 5 di 6 e nei confronti di ogni diversa istanza ed Pt_1 Parte_2 CP_1
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara Parte_2
inefficace e revoca il decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
2) Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 304/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 27.01.2022;
3) Condanna la società opposta nei confronti di al pagamento Parte_2
delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in € 245,50 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi;
4) Condanna l'opponente , verso l'opposta, al pagamento delle spese Parte_1
del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 3,387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 24.10.2025
Il Giudice
Savino SA
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