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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/12/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in sede di riassunzione iscritta al n. 1432/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv.to Massimo Dragone, con domicilio eletto presso il suo studio in
Venezia – Mestre, via Corso Del Popolo n. 67, in forza di procura unita agli atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia presso cui è ex lege domiciliato in Venezia, piazza San Marco n. 63;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
1 Oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
17664/2024 del 26 giugno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 22 dicembre 2025 sostituita mediante il deposito di note scritte.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
“Nel merito, preso atto dei principi di diritto e di ogni statuizione resa dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 17664/2024 e vista la sentenza della Corte di Appello di Venezia divenuta definitiva nelle parti non impugnate o non cassate, accogliersi le conclusioni già formulate nei precedenti gradi di giudizio dal signor e, per l'effetto, stante l'accoglimento Parte_1 della domanda svolta dall'attore appellante e il definitivo accertamento della responsabilità extracontrattuale del condannarsi il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al risarcimento a Controparte_1 CP_2 favore di , quale unico erede di , di tutti i danni, Parte_1 Persona_1 patrimoniali e non patrimoniali (biologico, da invalidità temporanea, morale, essenziale e/o alla vita di relazione, alla capacità lavorativa e quant'altro) e/o il danno da perdita di chance, patiti dal sig. , nella misura indicata Persona_1 nell'atto di citazione in riassunzione e comunque in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Ferma la statuizione delle spese legali relativa ai primi due gradi di giudizio e il rimborso delle spese di CTU – CTP a carico del , di cui alla sentenza Controparte_1 della Corte di Appello di Venezia n. 2498/2021 sul punto non impugnata e, quindi, divenuta definitiva, si chiede altresì la condanna del alla Parte_2 rifusione delle spese del giudizio di Cassazione e delle spese del presente giudizio di rinvio, ai sensi di legge e, in particolare ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022, oltre rimborso spese generali 15 % e accessori fiscali e previdenziali. Si chiede la distrazione delle spese legali a favore del procuratore antistatario”.
CONCLUSIONI DEL MINISTERO CONVENUTO:
“Voglia la Corte d'Appello adita, a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 17664/2024, rigettare le richieste svolte da . In Parte_1 subordine, procedere all'individuazione del danno secondo i criteri forniti dalla
2 Cassazione, da interpretarsi come sopra esposto. In ogni caso detrarre dalla somma che dovesse essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno quanto già percepito in vita dall'originario attore , pari ad euro 52.302,08.=. Persona_1
Con proporzionale riduzione delle spese liquidate nelle precedenti fasi di merito, stante il parziale accoglimento del ricorso erariale. Con compensazione totale o parziale delle spese di legittimità e di quelle del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2498/2021, pubblicata il 30 settembre 2021, l'intestata
Corte, in accoglimento dell'impugnazione interposta avverso la sentenza del
Tribunale di Venezia n. 1014/2017 da figlio ed unico erede di Parte_1
già costituitosi nel giudizio di primo grado dopo la morte del Persona_1 genitore, avvenuta il 19 marzo 2012, condannava il a Controparte_1 pagare all'appellante l'importo di euro 269.027,67.=, a titolo di risarcimento iure hereditario del danno non patrimoniale subito dal suo dante causa in conseguenza della contrazione del virus HCV e di susseguente epatopatia, a seguito di trasfusioni con sangue infetto a cui era stato sottoposto a far tempo dal 1979, in quanto emofiliaco.
In particolare, se il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda attorea accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, pur CP_1 compensando tra le parti le spese del grado, la Corte territoriale, in riforma della sentenza appellata e rigettata l'eccezione ridetta, reputava sussistente il nesso causale materiale tra il fatto dannoso e l'evento lesivo subito da Persona_1 nonché quello giuridico tra detto evento e le conseguenze non patrimoniali dal medesimo lamentate, di modo che, sulla scorta della disposta consulenza tecnica dell'ufficio, riteneva comprovato un danno biologico da inabilità temporanea pari a centoventi giorni, nella misura del 50 %, nonché un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 60 %. In applicazione delle tabelle milanesi vigenti, il
3 Giudice di seconde cure riconosceva a titolo di invalidità permanente l'importo di euro 361.474,00.=, considerando l'età del danneggiato alla data del 20 settembre
1990 ovvero della contrazione del virus HCV e, dopo avere incrementato l'importo del 25 % a titolo di personalizzazione, nonché prima di defalcare quanto ricevuto dal danneggiato a titolo di indennizzo ex L.n. 210/1992, operava la riduzione del 30 % per parametrare il risarcimento iure hereditario alla durata effettiva della vita del danneggiato medesimo, ovvero 56 anni, e non già a quella ipotetica dell'aspettativa di vita media secondo le stime ISTAT, ovvero 80 anni, così giungendo a condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 per l'importo capitale già rammentato di euro 269.027,67.=, Parte_1 oltre accessori e spese di lite di primo e di secondo grado, ivi comprese quelle di
CTU e CTP.
Avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione il affidato a tre motivi di gravame. Con il primo motivo, la Controparte_1 difesa erariale impugnava la pronuncia con cui era stata rigettata la sua eccezione di prescrizione, mentre con il secondo motivo, sempre inerente alla questione di prescrizione, lamentava che il Giudice di appello avesse dato motivazione perplessa e contraddittoria, non procedendo ad una attenta valutazione dell'effettivo momento in cui il malato avesse avuto la possibilità di avere contezza del danno e delle sue cause. Con il terzo motivo, articolato in due doglianze, la difesa erariale censurava, in primo luogo, la pronuncia di seconde cure nella parte cui aveva liquidato il danno non patrimoniale prendendo erroneamente a riferimento l'età del danneggiato al momento del contagio, ovvero in data 20 settembre 1990 all'età di trentaquattro anni, anziché quella di molto più avanzata dell'effettivo manifestarsi dei segni conclamanti della patologia epatica.
In secondo luogo, il lamentava che scorrettamente la Corte territoriale CP_1 aveva riconosciuto in via meramente presuntiva il danno morale.
Se i motivi di ricorso primo, secondo e terzo, nella sua seconda doglianza, venivano reputati dalla Corte di Cassazione inammissibili, era invece accolto il terzo motivo nella sua prima doglianza. In punto, la Suprema Corte evidenziava
4 che il danno biologico non poteva reputarsi quale semplice lesione all'integrità psicofisica, ma bensì come conseguenza pregiudizievole per la persona, in carenza della quale nessun credito risarcitorio poteva essere riconosciuto, cosicché nell'ipotesi di danno lungo latente, come nel caso di contrazione di epatite asintomatica contratta a seguito di trasfusione, il risarcimento doveva essere liquidato solo dal momento della manifestazione del sintomi e non dal contrazione dell'infezione. Così, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale nel parte in cui ha considerato il danno non patrimoniale risarcibile sin dal momento della contrazione dell'infezione, ovvero in data 20 settembre 1990 quando il danneggiato aveva l'età di trentaquattro anni, conseguentemente spettando al Giudice del rinvio individuare con precisione il momento in cui la vittima aveva subito il pregiudizio conseguenza a seguito dell'insorgenza dei sintomi incidenti in modo apprezzabile sulla sua integrità fisica.
Nel contempo, la Suprema Corte dava atto che anche aveva Parte_1 proposto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo di gravame, censurando la sentenza dell'intestata Corte d'Appello nella parte in cui aveva ridotto l'importo del credito risarcitorio nella misura del 30 % al fine di parametrare il risarcimento iure hereditario alla durata effettiva della vita del danneggiato, deceduto all'età di cinquantasei anni, e non già a quella ipotetica individuata come probabile sulla base dell'aspettativa di vita media secondo le tabelle ISTAT, essendo accertato che il decesso di era occorso a causa dell'aggravamento della Persona_1 patologia epatica post trasfusionale. La Corte di Cassazione, reputando fondato il gravame ed annullando con rinvio in parte qua la pronuncia della Corte territoriale, affermava che, essendo stato accertato il nesso eziologico tra l'evento morte del danneggiato e la patologia contratta a seguito dei trattamenti trasfusionali, la determinazione del credito risarcitorio per danno non patrimoniale iure successionis poteva essere ancorato alla durata effettiva del de cuius danneggiato solo nel caso in cui la sua morte fosse dipesa da cause non ricollegabili alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito e non, come
5 nel caso di specie, in cui detto evento fosse conseguenza dell'illecito, dovendo nell'ipotesi applicarsi il principio della irreversibile menomazione dell'integrità della persona che sopravviva almeno temporaneamente al fatto lesivo, detta menomazione presentandosi con connotati del danno permanente da risarcirsi con le corrispondenti tecniche di valutazione probabilistica.
Così, la Suprema Corte, con ordinanza n. 17664/2024, pubblicata il 26 giugno 2024, ha affidato al Giudice del rinvio di provvedere ad una nuova liquidazione del danno non patrimoniale iure successionis spettante a Parte_1
attenendosi agli enunciati principi, dovendosi anche provvedere alla
[...] liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
ha, quindi, riassunto il processo di rinvio, evocando in Parte_1 giudizio il ed osservando, preliminarmente, che sarebbe Controparte_1 passato in giudicato l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 cc di parte convenuta, posto che la relativa statuizione della Corte di Appello non sarebbe stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, così come sarebbe passata in giudicato la statuizione relativa al rigetto dell'eccezione di prescrizione, vista l'inammissibilità affermata dalla Suprema Corte dei relativi motivi di gravame sollevati dalla difesa erariale, di modo che oggetto del giudizio di rinvio inerirebbe unicamente alla quantificazione del credito risarcitorio vantato iure hereditario, considerato l'accoglimento della seconda doglianza del terzo motivo di ricorso principale, circa la necessità di individuare il preciso momento in cui il de cuius avrebbe subito il pregiudizio conseguenza a seguito dell'insorgenza di sintomi incidenti in modo apprezzabile sulla sua integrità fisica, e l'accoglimento del motivo di ricorso incidentale, circa la necessità di non operare alcuna riduzione al credito risarcitorio, posto che l'evento morte del de cuius dovrebbe considerarsi evento cagionato dall'illecito.
Sotto il primo profilo, l'attore ha evidenziato che dalla CTU disposta in corso di causa sarebbe emerso che, con certezza, dal 2003 si sarebbero manifestati importanti sintomi della patologia incidenti in modo apprezzabile l'integrità fisica di tanto che dal 2003 il de cuius sarebbe stato sottoposto ad esami Persona_1
6 del sangue che evidenziavano transaminasi elevata con segni di sofferenza epatica, ingravescente nello stesso torno di tempo in epatite cronica, trattata con farmaci antivirali, sospesi in presenza di gravi effetti collaterali;
tanto che, ad opinione dello stesso, CTU avrebbe subito una inabilità temporanea al 50 Persona_1
% nel periodo tra maggio e agosto del 2003, ovvero nello stesso periodo della terapia antivirale rammentata, stabilizzandosi quindi gli esiti permanenti della malattia già nello stesso anno nella misura del 60 % della validità totale della vittima.
Conseguentemente, non dovendosi applicare nessuna riduzione del credito risarcitorio, visto l'accoglimento da parte della Corte di Cassazione del ricorso incidentale, essendo appurato che l'evento morte di si sarebbe Persona_1 verificato come conseguenza della malattia, ed in applicazione delle tabelle di
Milano aggiornate al 2024, ha chiesto accertarsi il credito Parte_1 risarcitorio iure successionis all'attualità pari ad euro 726.420,00.=, per invalidità permanente e comprensivo dell'aumento del 25 % a ristoro delle sofferenze patite dalla vittima, nonché pari ad euro 8.280,00.=, per inabilità temporanea comprensiva della personalizzazione in aumento del 20 %, da cui detrarre l'importo di euro 52.302,08.= ricevuto dal de cuius a titolo di indennizzo vitalizio ex L.n. 210/1992, oltre interessi al tasso legale. Così l'attore ha concluso secondo quanto riportato in epigrafe, dovendo le spese di primo e secondo grado rimanere regolate secondo quanto statuito dal Giudice di Appello, non essendo stata in punto la sentenza della Corte territoriale oggetto di impugnazione dinanzi alla
Corte di Cassazione.
Il si è costituito in giudizio osservando che, Controparte_3 diversamente da quanto allegato da controparte, dovrebbe individuarsi nell'anno
2005 il momento preciso dell'insorgenza in capo a del pregiudizio Persona_1 conseguenza, a seguito dell'insorgenza dei sintomi incidenti in modo apprezzabile la sua integrità fisica. Inoltre, l'amministrazione convenuta ha contestato il calcolo del credito risarcitorio così come proposto da in quanto reputato Parte_1 eccessivo e non rispondente ai criteri di legge, credito da cui dovrebbe comunque
7 detrarsi l'importo di euro 52.302,08.=, già percepito dal de cuius ex L.n. 210/1992.
Infine, il ha contestato le deduzioni avversarie secondo cui Controparte_1 le spese dei primi due gradi di giudizio sarebbero intangibili in assenza di specifica impugnazione, posto che coerentemente al parziale accoglimento del ricorso per cassazione, le stesse dovrebbero essere proporzionalmente ridotte. Così,
l'amministrazione convenuta ha concluso secondo quanto riportato in epigrafe.
*****
1 – E' preliminarmente necessario delimitare l'oggetto della decisione del presente giudizio di rinvio, escludendo da esso le questioni del contendere sulle quali deve reputarsi formato il giudicato in forza della sentenza emessa dall'intestata Corte in esito al giudizio di appello e non oggetto di ricorso per cassazione, nonché in forza della pronuncia della Suprema Corte che, come visto, ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi di impugnazione primo, secondo e terzo, quest'ultimo limitatamente al secondo argomento di doglianza, sollevati dal Controparte_1
. In primo luogo, nell'ambito del giudizio di appello, già deciso con la
[...] sentenza n. 2498/2021 del 30 settembre 2021, l'intestata Corte ha accertato, ai sensi dell'art. 2043 cc, la sussistenza della responsabilità dell'amministrazione dello Stato nei confronti di deceduto nel corso del giudizio di Persona_1 prime cure, con conseguente credito risarcitorio del figlio ed unico erede Parte_1 che ha proseguito il processo facendo valere iure successionis i diritti del
[...] suo dante causa relativi al ristoro del danno non patrimoniale subito e già azionati in atti. In punto accertamento della responsabilità per fatto illecito verso
[...]
e, quindi, verso il suo avente causa ovvero in punto Per_1 Parte_1 accertamento della condotta illecita imputata in termini oggettivi e soggettivi al
, del danno evento in capo al danneggiato qualificato in Controparte_1 termini di insorgenza della patologia trasfusionale, del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento di danno e del nesso causale tra l'insorgenza della patologia e le conseguenze non patrimoniali lamentate, deve evidenziarsi che la
8 pronuncia della Corte territoriale non è stata fatta oggetto di ricorso dinanzi la
Suprema Corte da parte della amministrazione, cosicché deve convenirsi, secondo quanto affermato dell'attore in riassunzione, che l'accertamento dell'an della responsabilità risarcitoria in capo all'odierna parte convenuta nei confronti dell'attore va considerato definitivo e coperto da giudicato. A ciò si deve aggiungere che il diritto di credito oggetto di giudizio neppure può più essere messo in discussione in riferimento all'affermata prescrizione, posto che la relativa eccezione è stata rigettata dalla Corte di Appello nel relativo giudizio di impugnazione, con ciò riformandosi la sentenza di prime cure, e considerato che i primi due motivi di ricorso per cassazione sollevati in argomento dalla difesa erariale sono stati reputati entrambi inammissibili per quanto già rammentato.
Così, deve ritenersi che oggetto del presente giudizio di rinvio è unicamente la questione della quantificazione del credito risarcitorio o, in altri termini, la questione della liquidazione del danno conseguenza, da risarcirsi secondo i principi di diritto enunciati dall'ordinanza di annullamento con rinvio da cui prende le mosse la rinnovata domanda risarcitoria di Parte_1
1.1 – Sempre in via preliminare, è poi opportuno rilevare che anche le questioni inerenti alla liquidazione del danno e della correlativa quantificazione del credito risarcitorio debbono impegnare il giudizio di rinvio nei limiti in cui esse siano state oggetto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte e nei limiti in cui quest'ultima abbia accolto i relativi motivi di ricorso. In tal senso deve reputarsi coperta da giudicato e non più sottoposta a giudizio la questione inerente al danno morale sulla quale Corte di Cassazione, nel reputare inammissibile la seconda doglianza sollevata con il terzo motivo di ricorso dal , ha chiarito che la CP_1
Corte di Appello avrebbe riconosciuto il danno non patrimoniale solo sotto il profilo dinamico relazionale, valutato della misura del 60 % con riguardo alla invalidità permanente, e non anche sotto il profilo della sofferenza morale, pur riconoscendo un aumento alla prima componente per la personalizzazione.
Consegue che nella presente sede, non può discutersi della risarcibilità aggiuntiva del danno morale, come non può discutersi della valutazione che il consulente
9 dell'ufficio nominato in prime cure ha dato della invalidità temporanea e permanente, e neppure dell'aumento per personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico relazionale operata dalla Corte di Appello su cui non è stata proposta impugnazione alcuna, personalizzazione in aumento applicata in sede di giudizio di appello anche al ristoro della inabilità temporanea, anch'essa non oggetto di alcun gravame.
2 – Venendo al merito del giudizio, la prima questione oggetto di lite inerisce al necessità di “individuare con precisione il momento in cui la vittima abbia subito il pregiudizio conseguenza a seguito dell'insorgenza di sintomi incidenti in modo apprezzabile sull'integrità fisica”, essendo erronea la decisione della Corte territoriale di considerare integrato detto pregiudizio sin dal momento del contagio trasfusionale ovvero fin dal 20 settembre 1990, quando aveva l'età Persona_1 di trentaquattro anni. In effetti, secondo gli insegnanti della giurisprudenza di legittimità e in forza del principio di diritto sancito con l'ordinanza di annullamento con rinvio, “il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica necessario, ex art. 1223 cc, tra evento ed effetti dannosi. Consegue che, in caso di danno lungo latente, come nel caso della contrazione, a seguito di emotrasfusione, di epatite che resti asintomatica per un certo periodo di tempo, il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione” (vedi anche Cass. n. 25887/2022, Cass. n. 5119/2023 e Cass. n.
4113/2024). Così, il momento della manifestazione dei sintomi della patologia incidenti in modo apprezzabile sull'integrità fisica radica il diritto al risarcimento del danno, anche indipendentemente dalla consapevolezza della patologia correlata alla diagnosi, che assume normalmente rilevanza a fini della decorrenza della prescrizione.
10 2.1 – Nel caso che occupa, la relazione del consulente tecnico dell'ufficio, incaricato dal Tribunale di Venezia, riferisce in modo condivisibile, senza contestazione alcuna da parte delle parti e conformemente alla documentazione clinica acquisita in giudizio, che nel 1990 è risultato positivo per Persona_1 agli anticorpi anti-HCV, pur in assenza di sintomatologia clinica, tanto che all'epoca non fu intrapresa alcuna terapia. A detta del CTU, detto quadro asintomatico è rimasto invariato per alcuni anni, e solo nel 2003 venne riscontrata una epatite cronica attiva, così da intervenire con terapia antivirale (Per-Intron e
Ribavirina), terapia rivelatasi solo parzialmente efficace e che, in ogni caso, venne sospesa dopo appena qualche mese per la comparsa di gravi effetti collaterali, mentre nel 2005 la malattia si aggravò con diagnosi di cirrosi epatica. Peraltro, il
CTU ha evidenziato che clinicamente, le forme croniche di epatite, non ancora diagnosticate in cirrosi, si caratterizzano per astenia (stanchezza e mancanza di forza fisica e mentale), perdita di appetito, nausea, vomito, febbre, debolezza, leggeri dolori addominali, splenomegalia e varici. Dalla consulenza tecnica dell'ufficio emerge, quindi, che la malattia è rimasta asintomatica fino al maggio
2003, manifestandosi da quel momento i sintomi della patologia da infezione
HCV, rimasta lungo latente dal 1990, sintomi incidenti in modo apprezzabile sull'integrità fisica di tanto che da quel momento si intervenne Persona_1 con la somministrazione di antivirali comportanti gravi effetti collaterali. Peraltro,
è lo stesso CTU ha evidenzia che proprio dal maggio 2003 si è manifestata la compromissione fisica del paziente, essendogli riconosciuto un danno biologico temporaneo nel periodo di sua sottoposizione alla ridetta terapia antivirale.
2.2 – Per quanto sinora motivato il danno biologico da invalidità permanente, deve essere liquidato all'attualità in euro 387.434,00.= da incrementarsi del 25 % per la personalizzazione, per un totale della liquidazione di euro 484.292,50.=, utilizzando le tabelle di Milano vigenti aggiornate nel 2024 (Cass. n. 12408/2011), considerando l'età di quarantasette anni di nel 2003, ovvero al Persona_1 momento della manifestazione dei sintomi della patologia incidenti in modo apprezzabile sull'integrità fisica, nonché considerando detta invalidità al 60 %, per
11 come valutata dal CTU. Quanto all'invalidità temporanea, valuta dal CTU al 50 % per centoventi giorni ed applicando la personalizzazione in aumento del 20 % già operata dalla sentenza della Corte di Appello, sul punto definitiva, il danno va liquidato all'attualità secondo le tabelle milanesi vigenti in euro 8.280,00.=. Così, il danno non patrimoniale complessivamente deve essere liquidato all'attualità in euro 492.572,50.=.
3 – Peraltro, avendo la Corte di Cassazione annullato la sentenza dell'intestata
Corte nella parte in cui ha ridotto la liquidazione del danno in ragione dell'evento morte del danneggiato, è d'uopo attenersi al principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte secondo cui “l'ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto iure seccessionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile (…) si applica solo nel caso in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito” (vedasi anche Cass. n. 41933/2021 e Cass. n.
4551/2019), mentre quando “la morte sia stata direttamente cagionata dall'illecito, trova applicazione il diverso principio in base al quale la menomazione non reversibile dell'integrità della persona (…) presuppone che la persona sopravviva almeno temporaneamente al fatto lesivo e, presentandosi con i connotati del danno permanente, va risarcita con le corrispondi tecniche di valutazione probabilistica”
(vedasi anche Cass. n. 32916/2022). Nel caso di specie, è accertato e neppure controverso tra le parti che è deceduto il 19 marzo 2012 per Persona_1 insufficienza epatica e renale in cirrotico emofilico e, dunque, per cause direttamente collegabili alla epatopatia post trasfusionale e al suo progressivo aggravamento, per cui nessuna riduzione della liquidazione del danno può essere fondatamente operata.
4 – Infine, per quanto riconosciuto dallo stesso attore in riassunzione, dalla liquidazione del danno deve essere detratto quanto ha percepito ex Persona_1
L.n. 210/1992, come già definitivamente accertato dalla Corte di Appello per un importo di euro 52.302,08.=, già comprensivo di interessi e rivalutazione, somma che va detratta dall'importo del danno pari ad euro 492.572,50.=, già liquidato in
12 via equitativa e all'attualità, onde determinare il credito risarcitorio capitale vantato ad oggi dall'erede Parte_1
5 – In definitiva, il deve essere condannato a pagare in Controparte_1 favore di l'importo di euro 440.270,42.=, oltre interessi al tasso Parte_1 legale annuo calcolati fino al saldo sulla detta somma devalutata alla data del maggio 2003 e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia.
6 – L'esito complessivo del giudizio vede soccombente il Controparte_1 che va condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 per ogni grado del giudizio e con distrazione di quelle del presente giudizio di riassunzione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, infine, rimanendo a definitivo carico del medesimo le spese di CTU e CTP. Dette spese di CP_1 lite vanno liquidate in ragione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, considerando la causa di valore indeterminato a complessità media.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1. condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore Controparte_1
l'importo di euro 440.270,42.=, oltre interessi al tasso legale Parte_1 annuo calcolati fino al saldo sulla detta somma devalutata alla data del maggio
2003 e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
2. condanna, il Ministero delle Salute a pagare in favore di le Parte_1 spese di lite che si liquidano in euro 388,88.= per spese borsuali ed in euro
21.387,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di primo grado, in euro 804,00.= per spese borsuali ed euro 13.560,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di appello, in euro 6.585,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di cassazione, in euro 2.556,00.= per spese
13 borsuali ed euro 13.560,00.= per compensi professionali, quanto al presente giudizio di rinvio e quanto a detto giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in ogni caso oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
3. pone a definitivo carico del le spese di CTU e CTP;
Controparte_1
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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