Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
P.IVA 1
REPUBBLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10/
03/2025, come sostituita dal deposto telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2401/2024 R.G. Lavoro, promosso
ᎠᎪ Parte 1 . f. P.IVA 2 in persona del legale rappresentante p. t. Parte_2
con Sede Legale in Misterbianco, via Garibaldi 664, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Gaetano Franzone, come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo
studio in Catania, Corso delle Province n. 50;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. P.IVA 3 con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato
,
e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piaz-
za della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Ogg: opposizione avverso avviso di addebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO SOTTESI ALLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/3/2024 parte attrice proponeva opposizione avverso avviso di
CP addebito n. 593 2024 00001399 53 000, emesso dall' e notificato il 02.02.2024,con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 9.615,03 per contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavo-
CP Premetteva in fatto che l'avviso di addebito traeva origine da inadempienze accertate da nel periodo intercorso dall'11/2021 sino al 07/2023 e conseguenti note di rettifica ai DM10 emesse in danno della società odierna ricorrente, con le sanzioni previste dalla legge n. 388/2000, art. 116,
comma 8, lettera a). Deduceva la correttezza e l'assoluta buona fede della ricorrente odierna che ha compilato il modello DM 10, denunciando alla resistente odierna le retribuzioni mensili cor-
risposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell' CP 1, le agevolazioni contributive e gli sgravi di cui riteneva avere diritto.
La correttezza dell'operato della ricorrente era riscontrabile dall'avvenuto pagamento di tutti i con-
CP tributi dovuti nel periodo di accertamento considerato dall' come dimostrava depositando in giudizio modelli F24 di pagamento. Pt 3 che versava in atti.Precisava di avere inviato tempestivamente anche gli
Deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto e precisava che le inadempienze contestate sembravano trarre origine da una morosità, che veniva smentita dalla produzione dei modelli F24
in allegato al ricorso principale.
Escludeva la volontà specifica di occultare i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate finalizzato all'omesso versamento dei contributi. Precisava che la società aveva sempre denunciato e versato per i dipendenti le contribuzioni. Sotto tale profilo richiamava l'art. 116, comma 8, 1. 388/2000 e la giurisprudenza che ha configurato questa specifica finalità del dolo e dell'occultamento dei rapporti lavorativi finalizzato all'evasione contributiva.
CP Deduceva che il recupero di tutte le pregresse agevolazioni ex tunc preteso da anche in caso di inadempienza formale contrastava col la previsione di cui all'art. 6 comma 10 della legge 388/2000
e successive modificazioni, che prevede un limite alla perdita del beneficio.
CP Deduceva altresì che nessun accertamento fosse mai pervenuto da alla odierna società ricorren
te e che non fosse stato attivato il sub- procedimento di cui al comma 1176,dell'art. 1 legge 296/
2006, con rinvio al decreto ministeriale D.M. 24 ottobre 2007 n. 27.
Detto sub-procedimento prevede l'invio dell'invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni nel corso dei quali il rilascio del DURC resta sospeso.
Nella fattispecie tale possibilità di sanatoria non era stata attivata dall'istituto.
Richiamava la giurisprudenza che non consente all' P_ , dinanzi irregolarità formali, revocare tutte le agevolazioni godute e comunque non consente di revocare le agevolazioni fruite prima che si verificasse la contestata omissione.
Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, che fosse dichiarata l'illegittimità della cartella e che fosse disposto l'annullamento, con vittoria di spese e compensi di lite.
Il tribunale con provvedimento del 06/3/2024 accoglieva istanza di sospensione dell'efficacia esecu tiva dell'avviso di addebito opposto e fissava l'udienza di discussione al 16.9.2024.
CP Successivamente in data 08 agosto 2024 si costituiva che con propria memoria di costituzione chiedeva il rigetto del ricorso per assoluta infondatezza.
Deduceva l'invio di diffida, notificata alla società ricorrente con la quale l'Istituto aveva accertato le inadempienze in riferimento alla lavoratrice NA 1 già assunta a tempo indeterminato sin dal 2009.
Richiamava gli articoli di legge che prevedono le fattispecie in cui è possibile godere di agevolazio-
ni contributive e individuava le ragioni per cui tali benefici fossero stati goduti per la dipendente indicata senza tuttavia averne diritto, in quanto la lavoratrice NA 1 risultava già
assunta a tempo indeterminato dal 05/09/2009 al 17/06/2015.
Specificava che la diffida con cui era stata accertata e contestata l'omissione era stata inviata a mezzo PEC alla società. Sotto altro profilo specificava che il regime sanzionatorio applicato era quello di cui all'art. 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Evidenziava che l'avviso di addebito era stato emesso solo in riferimento alla inadempienza n.
3027 comunicata in diffida e non contiene recuperi relativi a note di rettifica e non è quindi ricol- legabile all'applicazione di cui all'art. 1, comma 1175, legge296/2006.
Richiamava altresì l'orientamento di giurisprudenza che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero contributivo o alla detrazione di volta in volta invocata.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con la conferma dell'avviso di addebito e l'obbligo di pagamento delle somme ivi portate.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note autorizzate, successivamente delegata alla decisione del presente procedimento, sostituita l'udienza del 10 marzo 2024 dal de-
posito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le istanze e conclusioni come in atti depositate la causa viene definita col presente provvedimento. Il ricorso non risulta fondato e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art. 1 comma 10 legge 178/2020 prevede che “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'eso nero contributivo di cui all'art. 1, comma da 100 a 105 e 107 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'art. 1 della legge 205/2017, richiamato dall'art. 1, comma 10, L. 178/2020 ai commi 100 e 101
Dispone quanto segue: "100. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento per il
50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' Controparte_1 per l'assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro ( CP_2 ) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro".
Sotto questo profilo la Circolare CP 1 n. 56 del 2021 contiene indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi da 10 a 15
1.2020, n. 178; al punto 3 stabilisce che l'incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato,
non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
Nella fattispecie all'esame, per i periodi specificati in avviso di addebito la società odierna ricorren te ha fruito di agevolazioni contributive in relazione all'assunzione della lavoratrice NA_1
[...] Tali agevolazioni sono state illegittime poiché la lavoratrice in esame era stata assunta con contrat to a tempo indeterminato dal 05/9/2009 al 17.6.2015 come risulta da CP 3 in atti depositato
CP da , allegato a memoria di costituzione.
Contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente in corso di causa nessuna trasformazione
di contratto era avvenuta da tempo determinato a indeterminato, tale circostanza viene infatti
CP smentita dalla produzione documentale
La contestazione della violazione viene notificata nella forma di diffida alla ricorrente odierna a mezzo PEC di cui l'Istituto fornisce prova in giudizio. Sono allegate infatti l'accettazione e consegna in formato hml.
Non risulta che parte ricorrente abbia dato prova in giudizio, smentendo i dati oggettivi forniti dall' P_ e i documenti allegati, che sussistano i presupposti previsti dalla legge richiamata per beneficiare dell'esonero contributivo o dello sgravio.
(Sotto tale profilo si richiama Cass. N. 16639/2014; Cass. SS.UU. 6489/2012; Cass. 8988/2008).
Contrariamente a quanto risulta affermato in ricorso il regime sanzionatorio applicato con l'avviso di addebito è quello di cui all'art. 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000 n. 388,
risulta emesso in riferimento all'inadempienza 3027 e non è quindi ricollegabile all'applicazione all'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006.
Per le ragioni esposte il ricorso non può trovare accoglimento, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2401/2024 R.G. lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa,
così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'avviso di addebito opposto con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna il ricorrente alla rifusione di spese di giudizio in favore dell'Ente che liquida in euro
1863,5 con rimborso al 15%, iva e cpa come per legge.
Catania 25.03.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo