CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 623/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Staletti' - Fazzari 1 88069 Staletti' CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EA Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 17872275 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 17872275 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'atto di ingiunzione n. 17872275 del 22/08/2023, notificatole il 30/08/2023, per l'importo complessivo di € 21.957,08 emesso da EA RL per conto del
Comune di Stalettì, sulla base di un presunto titolo esecutivo n° 39011 e n° 39463 entrambi notificati il
21/08/2021, relativo ad IMU anno 2013 e 2014.
Eccepiva la mancata allegazione all'atto impugnato degli atti presupposti e la nullità dell'ingiunzione opposta poichè non aveva mai ricevuto alcuna ingiunzione di pagamento nè il presunto titolo esecutivo che aveva originato l'atto oggi impugnato.
Rilevava, inoltre, che la richiesta di pagamento dell'imposta IMU per gli anni 2013 e 2014, era da ritenersi prescritta per decorso del termine quinquennale.
Si costituiva in giudizio EA RL e deduceva che il Comune di Stalettì aveva affidato ad essa società
l'incarico a riscuotere i trbuti essendo creditore nei confronti della contribuente dell'imposta l'IMU relativa agli anni 2013 e 2014.
Rilevava che il Comune aveva notificato, prima dell'atto impugnato,
Avviso di accertamento n. 24797/2018, notificato il 04/01/2019 e Ingiunzione di pagamento n.
39011/2021, notificata in data 21/08/2021, relativi ad IMU 2013;
Avviso di accertamento n. 31035/2019, notificato il 17/12/2019, e Ingiunzione di pagamento n.
39463/2021, notificata in data 21/08/2021, relativi ad IMU 2014.
Sosteneva che persistendo l'inadempimento - in virtù dell'incarico e delle istruzioni ricevute dal Comune di Stalettì – essa società aveva proceduto con l'emissione dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
Rilevava che essendo divenuti definitivi sia gli avvisi di accertanto che le precedenti ingiunzioni, per mancata impugnazione nei termini di legge, alla ricorrente era preclusa la possibilità di eccepire vizi di merito in quanto la contestazione poteva avvenire solo per vizi propri dell'atto oggi impugnato.
Si costituiva il Comune di Stalettì sostenendo che essendo stati regolarmente notificati sia gli avvisi di accertamento prima, e le ingiunzioni di pagamento poi,
non era sollevabile alcuna nullità in ordine all'atto di ingiunzione impugnato.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta in giudizio dal Comune di Stalettì e da EA RL, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Osserva che l'ingiunzione di pagamento impugnata è stata preceduta dalla notifica sia degli avvisi di accertamento che delle ingiunzioni di pagamento;
tali atti non essendo stati impugnati, sono divenuti definitivi.
L'omessa impugnazione dell'atto prodromico, quindi, rende inammissibile il ricorso che poteva essere proposto solo per vizi propri dell'atto; i vizi di merito , quali decadenza e prescrizione, dovevano e potevano essere opposti impugnando tempestivamente gli atti prodromici.
L'ingiunzione di pagamento, infatti, emessa a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione, e seguiti anche dalla notifica delle ingiunzioni di pagamento, anch'esse non impugnate, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Da quanto sin qui esposto, consegue che l'atto impugnato deve ritenersi validamente adottato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, in favore delle parti resistenti, che liquida in euro 1.500,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore costituito di EA RL, dichiaratosi antistatario.
Così deciso alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025 Il Presidente relatore
IN GO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 623/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Staletti' - Fazzari 1 88069 Staletti' CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EA Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 17872275 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 17872275 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'atto di ingiunzione n. 17872275 del 22/08/2023, notificatole il 30/08/2023, per l'importo complessivo di € 21.957,08 emesso da EA RL per conto del
Comune di Stalettì, sulla base di un presunto titolo esecutivo n° 39011 e n° 39463 entrambi notificati il
21/08/2021, relativo ad IMU anno 2013 e 2014.
Eccepiva la mancata allegazione all'atto impugnato degli atti presupposti e la nullità dell'ingiunzione opposta poichè non aveva mai ricevuto alcuna ingiunzione di pagamento nè il presunto titolo esecutivo che aveva originato l'atto oggi impugnato.
Rilevava, inoltre, che la richiesta di pagamento dell'imposta IMU per gli anni 2013 e 2014, era da ritenersi prescritta per decorso del termine quinquennale.
Si costituiva in giudizio EA RL e deduceva che il Comune di Stalettì aveva affidato ad essa società
l'incarico a riscuotere i trbuti essendo creditore nei confronti della contribuente dell'imposta l'IMU relativa agli anni 2013 e 2014.
Rilevava che il Comune aveva notificato, prima dell'atto impugnato,
Avviso di accertamento n. 24797/2018, notificato il 04/01/2019 e Ingiunzione di pagamento n.
39011/2021, notificata in data 21/08/2021, relativi ad IMU 2013;
Avviso di accertamento n. 31035/2019, notificato il 17/12/2019, e Ingiunzione di pagamento n.
39463/2021, notificata in data 21/08/2021, relativi ad IMU 2014.
Sosteneva che persistendo l'inadempimento - in virtù dell'incarico e delle istruzioni ricevute dal Comune di Stalettì – essa società aveva proceduto con l'emissione dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
Rilevava che essendo divenuti definitivi sia gli avvisi di accertanto che le precedenti ingiunzioni, per mancata impugnazione nei termini di legge, alla ricorrente era preclusa la possibilità di eccepire vizi di merito in quanto la contestazione poteva avvenire solo per vizi propri dell'atto oggi impugnato.
Si costituiva il Comune di Stalettì sostenendo che essendo stati regolarmente notificati sia gli avvisi di accertamento prima, e le ingiunzioni di pagamento poi,
non era sollevabile alcuna nullità in ordine all'atto di ingiunzione impugnato.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta in giudizio dal Comune di Stalettì e da EA RL, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Osserva che l'ingiunzione di pagamento impugnata è stata preceduta dalla notifica sia degli avvisi di accertamento che delle ingiunzioni di pagamento;
tali atti non essendo stati impugnati, sono divenuti definitivi.
L'omessa impugnazione dell'atto prodromico, quindi, rende inammissibile il ricorso che poteva essere proposto solo per vizi propri dell'atto; i vizi di merito , quali decadenza e prescrizione, dovevano e potevano essere opposti impugnando tempestivamente gli atti prodromici.
L'ingiunzione di pagamento, infatti, emessa a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione, e seguiti anche dalla notifica delle ingiunzioni di pagamento, anch'esse non impugnate, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Da quanto sin qui esposto, consegue che l'atto impugnato deve ritenersi validamente adottato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, in favore delle parti resistenti, che liquida in euro 1.500,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore costituito di EA RL, dichiaratosi antistatario.
Così deciso alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025 Il Presidente relatore
IN GO