Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 289
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Mancata allegazione atti presupposti e nullità dell'ingiunzione

    L'ingiunzione di pagamento è preceduta da avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento non impugnati, i quali sono divenuti definitivi. Pertanto, l'impugnazione è inammissibile per vizi propri dell'atto, non potendo più contestarsi i vizi di merito degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito IMU

    L'omessa impugnazione degli atti prodromici (avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento) rende inammissibile l'eccezione di prescrizione, la quale doveva essere sollevata tempestivamente avverso tali atti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 289
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 289
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo