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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa in grado di appello iscritta al n. 858/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Recchia, come da procura in Parte_1 atti appellante
E
e , rappresentati e difesi dagli avv. Emanuela Fiorini e Controparte_1 CP_2
IO RA, come da procura in atti appellati
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1076/2023 pubblicata il 2.2.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.4.2022, conveniva in giudizio la società Parte_1
e i sig.ri e , esponendo: di avere lavorato alle Controparte_3 Controparte_1 CP_2 dipendenze dei sig.ri , e della società in assenza CP_2 Controparte_1 Controparte_3
1 di contratto dall'1.9.2017 al 10.3.2020, svolgendo attività di operaia di quinto livello, con orario di lavoro part time 50%; di essere rimasta creditrice della complessiva somma di € 14.553,32 a titolo di differenza paga giornaliera, ratei 13^ e 14^, festività, ferie e permessi non goduti, indennità per mancato preavviso, trattamento di fine rapporto;
di avere svolto l'attività di barista presso l'unità locale della società convenuta, sita in Roma via Motta Camastra n.113.
Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: A. accertarsi e dichiararsi che tra la sig.ra ed i sigg.ri , e l' Parte_1 CP_2 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, è intercorso un rapporto di lavoro CP_3 con inquadramento della ricorrente nel livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi- Confcommercio, con qualifica di operaia e mansioni di barista, dal 01/09/20017 al 10/03/2020;
B. accertarsi e dichiararsi che i resistenti in virtù dell'accertato rapporto lavorativo sono debitori verso la ricorrente della somma complessiva di € 14.553,32, a titolo di differenze retributive di paga giornaliera, tredicesima e quattordicesima, ratei di tredicesima e quattordicesima, maggiorazioni per festività, ferie non godute, permessi non goduti, mancato preavviso e T.F.R. lordo, o diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo per il periodo settembre 2017-marzo 2020;
C. condannare sigg.ri , e l' in persona del legale CP_2 Controparte_1 Controparte_3 rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno da quantificarsi, per il tramite di CTU, per la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo SETTEMBRE 2017-MARZO 2020;
D. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, nonché rimborso spese generali, oltre Iva
e Cpa come per legge”.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente la nullità del ricorso e Controparte_3 il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, contestandone la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, e chiedendo, altresì, la condanna della ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Deduceva, in particolare, di non conoscere la ricorrente e di avere avuto come unico dipendente, assunto regolarmente, Controparte_1
Si costituivano in giudizio, con unica memoria, e eccependo Controparte_1 CP_2 preliminarmente la nullità del ricorso e il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, con condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c..
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute, per assenza di
2 allegazioni e di prova sulla dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro fra le parti;
rigettava la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per non avere il giudice Parte_1 di primo grado ammesso i mezzi di prova articolati nel ricorso di primo grado e per avere condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite, nonostante il rigetto della domanda, formulata dalle controparti, di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Ha, quindi, reiterato le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) in via preliminare sospendere o/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
B) Accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado e nel contempo accertare e dichiarare che tra la sig.ra ed i sigg.ri Parte_1 CP_2 CP_1
e l'
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, è intercorso un rapporto di lavoro CP_3 con inquadramento della ricorrente nel livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi- Confcommercio, con qualifica di operaia e mansioni di barista, dal 01/09/20017 al 10/03/2020;
C) accertare e dichiarare che gli appellati in virtù dell'accertato rapporto lavorativo sono debitori verso l'appellante della somma complessiva di € 14.553,32 , a titolo di differenze retributive di paga giornaliera, tredicesima e quattordicesima, ratei di tredicesima e quattordicesima, maggiorazioni per festività, ferie non godute, permessi non goduti, mancato preavviso e T.F.R. lordo, o diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo per il periodo settembre 2017-marzo
2020;
D) condannare sigg.ri , e l' in persona del legale CP_2 Controparte_1 Controparte_3 rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno da quantificarsi, per il tramite di CTU, per la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo SETTEMBRE 2017-MARZO 2020;
E) con vittoria di spese, compensi, nonché rimborso spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge di entrambi i gradi di giudizio da porre a carico delle parti appellate”.
Con ordinanza in data 25.5.2023, la Corte ha respinto la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, avanzata da parte appellante.
Si sono costituiti in giudizio e eccependo, preliminarmente, Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 434 e 436 bis c.p.c.; nel merito, contestando l'appello e chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di
3 lite del grado e della fase inibitoria, e con condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Nonostante la regolarità della notifica, la è rimasta contumace. Controparte_3
All'udienza del 29.10.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 434 cpc è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal
Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass., S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
2. Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata per non Parte_1 avere il giudice di primo grado ammesso i mezzi di prova articolati nel ricorso di primo grado, ossia l'interrogatorio formale e la prova testimoniale, che avrebbero consentito alla lavoratrice di provare il rapporto di lavoro che, a causa della mancata regolarizzazione, non poteva essere provato documentalmente.
La censura è infondata.
E' necessario premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è determinante, infatti, la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, dovendo peraltro i suddetti elementi essere valutati in rapporto alla natura della prestazione resa (Cass. n.
9853/2002).
Il potere organizzativo e gerarchico deve, poi, estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e
4 nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro (Cass. n.
11936/2000).
In buona sostanza, gli indici sintomatici della subordinazione sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione) (Cass. n.5989/01; n. 4171/2006, n.
4500/2007, n. 5645/2009).
Quanto al potere disciplinare, è vero che l'esercizio di tale potere è sicuro indice della subordinazione, ma la sua mancata manifestazione può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se realmente significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare (Cass. n. 17008/2014).
La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito (ord. n. 23324/2021) che mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative
(operae) e il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus); (ex multis, e già da epoca non recente, Cass. nn. 12926/1999, 5464/1997, 2690/1994, 4770/2003, 5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto).
Ancor più di recente i giudici di legittimità hanno evidenziato (ord. n. 1095/2023) che, quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un
5 orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di un valutazione complessiva e globale (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019, n. 24154, ed ivi in motivazione i precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in senso conforme).
Secondo gli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, è onere di chi agisce in giudizio provare la sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione.
2.1. Ciò premesso, rileva la Corte che l'odierna appellante, nel ricorso di primo grado, ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale di e , Controparte_1 CP_2 Controparte_4 legale rappresentante della nonché della prova testimoniale, sulle “circostanze tutte Controparte_3 articolate nella narrativa esposta in fatto dal n. 1 – 5 precedute dalla locuzione vero che”.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto di non ammettere i mezzi di prova articolati, in quanto dedotti su circostanze del tutto generiche.
Ed infatti, l'odierna appellante, nel ricorso di primo grado, ha esclusivamente e genericamente indicato di avere lavorato alle dipendenze di , e della CP_2 Controparte_1 Controparte_3
senza contratto, dall'1.9.2017 al 10.3.2020, svolgendo mansioni “di operaia, di quinto
[...] livello, PART TIME 50%”, in particolare mansioni di barista, presso l'unità locale della
[...]
sita in Roma, via Motta Camastra n. 113 angolo via Bompietro n. 85; e di essere rimasta CP_3 creditrice della complessiva somma di € 14.553,32, a titolo di differenze di paga giornaliera, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie e permessi non goduti, mancato preavviso, trattamento di fine rapporto.
Nulla, invece, ha allegato in merito alle modalità di svolgimento in concreto delle mansioni;
alla sua soggezione al potere direttivo, disciplinare e di controllo degli odierni appellati e al legame tra loro intercorrente;
alla continuità della prestazione e al rispetto di un orario di lavoro predeterminato;
alla percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito;
alle modalità in cui è cessato l'asserito rapporto di lavoro.
Ciò posto, le considerazioni del giudice di primo grado appaiono a questo Collegio pienamente condivisibili, sia in merito alla mancata ammissione dei mezzi istruttoria sia in merito al rigetto delle domande dell'odierna appellante, per mancanza di allegazione e, conseguentemente, di prova sulla dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro fra le parti.
3. E' infondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale ha lamentato Parte_1
l'erroneità della sentenza per averla il primo giudice condannata al pagamento delle spese di lite,
6 nonostante il rigetto della domanda, formulata dalle controparti, di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Ed infatti, la domanda ex art. 96 c.p.c. ha natura meramente accessoria rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), con la conseguenza che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dagli odierni appellati in primo grado, e il rigetto della domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante, non danno luogo a una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (Cass. n. 18036/2022; n. 11792/2018).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
5. Deve essere, infine, respinta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., reiterata nel grado dalla difesa di e non essendovi prova, nel caso in esame, né CP_2 CP_1 dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) né dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto che vada al di là dell'esborso delle spese di lite) richiesti dal primo comma dell'art. 96
c.p.c.; né, tantomeno, di una condotta dell'appellante oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, come invece richiesto dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
6. Le spese di lite del grado, nei rapporti tra e e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 comprensive anche della fase inibitoria, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore degli avv. Emanuela Fiorini e IO RA, che si sono dichiarati antistatari.
Nulla sulle spese di lite nei confronti della rimasta contumace. Controparte_3
Deve, infine, darsi atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
- respinge l'appello;
- respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da e CP_2 Controparte_1
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di e , delle spese di Controparte_1 CP_2 lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
7 Roma, 29.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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