TRIB
Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/12/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI EG MI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 718/2025 R.G.L. proposta da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
EL Di UL (C.F.: ) del foro di Locri e C.F._2
dall'avv. Gabriele Sabbadini (C.F.: ) del foro di C.F._3
Reggio Calabria, con loro elettivamente domiciliata in Caulonia (RC) -
89041 alla via Brooklyn, n. 3; ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
Viale Trastevere n. 76, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bologna;
Per le Amministrazioni convenute si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., l Controparte_2
, in persona del Dirigente quale
[...]
legale rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e Controparte_3 disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. Controparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in via G. Controparte_2 CP_2
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Riconoscimento dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023.
Conclusioni
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le causali di cui in premessa, fissare l'udienza di discussione ex art.
415, cod. proc. civ., emanare gli ulteriori provvedimenti del caso e, previa disapplicazione e/o dichiarazione di nullità e/o di inefficacia dell'art. 1, commi 180 e 181 della Legge n. 213/2023 (nella parte in cui esclude dall'esonero contributivo i dipendenti precari), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) e degli artt. 20 e
21 della CDFUE, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 180 e 181, l. 213/2023, e per l'effetto condannare il
[...]
a restituire alla ricorrente quanto Controparte_1
indebitamente trattenutole nel corso dell'anno 2024, a titolo di contributi previdenziali, per la quota a suo carico, il tutto in misura pari alla somma di €1.453,29 e/o pari alla maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e/o rivalutazione di legge, calcolata come
Pag. 2 di 12 differenza tra l'importo di contributi previdenziali che il datore di lavoro non avrebbe dovuto trattenere alla ricorrente, nell'anno 2024, in ragione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi 180 e 181, l. n. 213/2023
(€3.000,00) e l'importo che la stessa ha già percepito nel medesimo intervallo temporale a titolo di esonero di cui all'articolo 1, comma 15 della medesima legge (€1.546,71). Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per il : “1) in via preliminare, dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo ovvero del Giudice Tributario;
2) Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Emilia;
3) Nel merito, rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato, con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
dipendente a tempo determinato del Parte_1
quale docente di Scienze economico- Controparte_1
aziendali presso l'Istituto Professionale “M. Carrara” di ST (RE) con contratto fino al 30.06.2026, lamenta la mancata fruizione del beneficio economico dell'esonero contributivo, previsto dall'articolo 1, commi 180 e
181, della L. n. 213/23 per i soli docenti a tempo indeterminato (c.d. bonus mamme), nonostante la stessa sia lavoratrice madre di due figli minori di età inferiore a dieci anni.
In particolare, la ricorrente afferma di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente nell'A.S. 2023/2024, sempre in forza di CP_1
Pag. 3 di 12 contratto a tempo determinato, sottoscritto per il periodo dall'1.9.2023 al
31.8.2024 con l'I.P.S.S.I. “Mario Carrara” di ST (RE). Nonostante la ricorrente fosse madre dei minori, , nato a [...] Persona_1
(BA), il 18.4.2018 e , nata a [...], il Persona_2
12.4.2022 entrambi minori di dieci anni d'età, la stessa, nel periodo di servizio compreso tra l'1.1.2024 e il 31.12.2024, non fruiva dell'esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico previsto dall'art. 1, co. 180 e 181 della
Legge di Bilancio 2024, in violazione del divieto di discriminazione tra i lavoratori.
La ricorrente deduce quindi l'illegittimità della richiamata normativa in quanto ritenuta discriminatoria delle lavoratrici madri precarie a tempo determinato rispetto a quelle a tempo indeterminato che svolgono le medesime mansioni, peggiorandone, di tal guisa, le condizioni di impiego.
Di qui il ricorso al Giudice del Lavoro volto ad ottenere il suddetto beneficio, nella misura pari alla somma di euro 1.453,29, oltre interessi e/o rivalutazione.
Si è costituito il eccependo in via Controparte_1
preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo e/o Tributario. Contr Sempre in via preliminare, il chiede di autorizzare la chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nel merito parte resistente rileva come, alla luce della ratio della normativa vigente, il cd. Bonus mamme non spettasse in favore delle lavoratrici madri con contratto a tempo determinato, ma solo in favore delle lavoratrici madri
Pag. 4 di 12 a tempo indeterminato. Chiede quindi il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improponibile e infondato, con vittoria di spese.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 05.12.2025.
*** *** ***
In via preliminare, è infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione del
Giudice Ordinario, in quanto le controversie relative all'an e al quantum dell'obbligazione contributiva, comprese quelle concernenti agevolazioni, riduzioni ed esoneri, attengono a diritti soggettivi e spettano al G.O. (Cass.
Civ., SS.UU., n. 12149/2019; Cass. n. 30555/2023).
Sempre in via preliminare, la chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze non può essere accolta, atteso che il rapporto dedotto in giudizio intercorre esclusivamente tra la ricorrente e il Contr
, quale datore di lavoro pubblico. L'eventuale ripartizione di competenze finanziarie o contabili tra amministrazioni statali attiene a profili meramente interni e non incide sulla titolarità del diritto azionato, né Contro rende necessaria la partecipazione del al presente giudizio.
La richiesta di parte, peraltro, non può essere considerata un'istanza ex artt.
106 e 269 c.p.c., atteso che il Ministero resistente non ha chiesto lo spostamento della prima udienza per consentire la costituzione dei terzi né ha formulato un'espressa domanda (di pagamento, di garanzia, ecc.) nei confronti di questi ultimi.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1 commi 180 e 181 della L. n. 213 del 30 dicembre 2023
Pag. 5 di 12 (c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di € 3.000 annui, modulabili su base mensile.
L'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024.
Parte ricorrente ha svolto l'attività di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto , nei termini allegati in ricorso, non CP_1
oggetto di contestazione, e per come risultante dallo stato matricolare in atti. In particolare, ha prestato servizio anche nell'anno 2024, fino al termine delle attività didattiche.
Le mansioni ed il ruolo svolti sono del tutto sovrapponibili a quelle di un docente a tempo indeterminato.
Dallo stato di famiglia allegato al ricorso introduttivo, risulta che la docente
è madre di due figli che, nel 2024, avevano 6 e 2 anni.
L'art. 1, co. 181, l. 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che “L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
L'art. 1, co. 180, l. cit. stabilisce che “fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi
Pag. 6 di 12 previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.
La ratio delle disposizioni in oggetto risulta evidentemente quella di riconoscere un beneficio economico alle lavoratrici non in quanto tali, bensì in ragione degli oneri connessi alla genitorialità sostenuti nel corso del rapporto di lavoro, al ricorrere dei presupposti normativi previsti, ossia l'avere tre o più figli (ridotti a due o più per l'anno 2024).
Tuttavia, si evidenzia una rilevante criticità nella formulazione della norma, che limita l'accesso al beneficio alle sole lavoratrici titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo quelle con contratto a tempo determinato, pur in presenza dei medesimi requisiti familiari.
Tale esclusione appare ingiustificata, soprattutto nei casi in cui le mansioni svolte dalle lavoratrici siano sostanzialmente sovrapponibili.
La differenziazione operata dalla norma risulta pertanto discriminatoria, in quanto incide negativamente sulla categoria più vulnerabile: quella delle lavoratrici precarie, prive della stabilità contrattuale garantita alle colleghe a tempo indeterminato.
Non può ritenersi idonea a superare il profilo di discriminazione la previsione di cui all'art. 1, comma 15, della legge n. 213/2023, la quale introduce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, un esonero contributivo pari a sei punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti posta a carico del lavoratore, applicabile ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quelli domestici.
Pag. 7 di 12 Tale misura, come chiarito dalla Circolare CP n. 27 del 31 gennaio CP_8
2024, non incide sul rateo della tredicesima mensilità e, soprattutto, risulta meno favorevole rispetto all'esonero contributivo integrale (pari al 100%) previsto dall'art. 1, comma 180, della medesima legge. Ne consegue che essa non può essere qualificata come una forma di compensazione adeguata per le lavoratrici a tempo determinato, le quali continuano a essere escluse dal beneficio di maggiore consistenza, con conseguente conferma della disparità di trattamento.
Peraltro, come espressamente evidenziato dalla citata circolare, l'esonero dall'applicazione della riduzione contributiva previsto a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, alcun concreto spazio di autonoma operatività dell'esonero IVS disciplinato dal comma 15 della legge di Bilancio 2024.
In tale contesto, appare configurabile una violazione della clausola 4, paragrafo 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno
1999, atteso che la disparità di trattamento riscontrata incide direttamente sulle condizioni di impiego delle lavoratrici assunte con contratto a termine.
Come è noto, la clausola 4, paragrafo 1, dell'Accordo quadro sui rapporti a tempo determinato, sancisce il divieto di trattare i lavoratori con contratti a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, salvo che una differenziazione di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive (cfr. sentenze dell'8 settembre 2011, , Persona_3
Pag. 8 di 12 C-177/10, EU:C:2011:557, punti 56 e 64, nonché del 5 giugno 2018,
C-677/16, EU:C:2018:393, punto 42). Persona_4
Tale principio vieta una disparità di trattamento che non trovi giustificazione in fatti concreti e obiettivi, che possano essere verificati attraverso un'analisi rigorosa delle circostanze, evitando che si ricorra a motivazioni generiche o basate su pregiudizi. In questo contesto, la misura che discrimina i lavoratori a tempo determinato in relazione a specifici bonus o esoneri fiscali e previdenziali deve essere attentamente scrutinata, affinché non si verifichi una violazione dei diritti derivanti dalla Direttiva
1999/70/CE, la quale mira a tutelare la parità di trattamento per i lavoratori con contratti di durata determinata.
Nel caso di specie, non sussistono motivi oggettivi che giustifichino la discriminazione riscontrata, la quale, come già evidenziato, colpisce ingiustamente la categoria di lavoratrici più vulnerabili.
Non può ragionevolmente dubitarsi che l'esonero contributivo in questione incida direttamente sulle condizioni di impiego delle lavoratrici. Come già sottolineato, tale meccanismo, attraverso l'esonero, è finalizzato a garantire alle lavoratrici madri una retribuzione più alta. Esso, pertanto, deve essere qualificato come un beneficio economico legato direttamente alla prestazione lavorativa, e ha una chiara natura retributiva, incidendo immediatamente sulla retribuzione effettivamente percepita.
Non è necessario richiamare esplicitamente i principi stabiliti dalla Corte di
Giustizia, spesso citati dalle difese erariali, che tuttavia rafforzano ulteriormente la tesi qui sostenuta. In particolare, la Corte ha affermato che la nozione di retribuzione, ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 2, del
TFUE, va interpretata in modo estensivo, includendo qualsiasi vantaggio,
Pag. 9 di 12 in contante o in natura, pagato dal datore di lavoro in ragione dell'impiego del lavoratore, sia in virtù di un contratto di lavoro che di una disposizione di legge o di un atto volontario (sentenze del 6 dicembre 2012, Dittrich e altri, C-124/11; C-125/11 e C-143/11, EU:C:2012:771, punto 35, nonché del 19 settembre 2018, C-312/17, EU:C:2018:734, punto 33). Per_5
È evidente, dunque, che il beneficio dell'esonero contributivo incide direttamente sull'ammontare della controprestazione dovuta dal datore di lavoro, qualificandosi come parte integrante delle condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro sui rapporti a tempo determinato.
In ragione di quanto esposto, la normativa nazionale che preclude il riconoscimento del beneficio alle lavoratrici a tempo determinato deve essere disapplicata, poiché contrasta con la clausola 4, paragrafo 1, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva UE 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999. A tale proposito, si rinvia alla giurisprudenza consolidata, come la sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. VI, 23 dicembre 2022, n. 37650, che conferma il potere e il dovere del giudice di disapplicare la normativa interna in caso di contrasto con la normativa europea.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e deve essere riconosciuto il diritto della docente a beneficiare dell'esonero contributivo previsto Parte_1
dall'art. 1, commi 180-181, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, con conseguente condanna del datore di lavoro pubblico al pagamento degli importi retributivi dovuti nella misura pari alla somma di euro 1.453,29, non contestata nell'an e nel quantum dal resistente. CP_1
Pag. 10 di 12 Tale somma è calcolata come differenza tra l'importo di contributi previdenziali che il datore di lavoro non avrebbe dovuto trattenere alla ricorrente, nell'anno 2024, in ragione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi 180 e 181, l. n. 213/2023 (€3.000,00) e l'importo che la stessa ha già percepito nel medesimo intervallo temporale a titolo di esonero di cui all'articolo 1, comma 15 della medesima legge (€1.546,71), così come specificato in atto di ricorso.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 718/2025 R.G.L.:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180 e 181, legge n.
213/2023 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a restituirle quanto indebitamente trattenuto a titolo di contributi previdenziali a suo carico nel periodo dal 1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari alla somma di euro 1.453,29.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
1.030,00 oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Pag. 11 di 12 Reggio Emilia, li 25/12/2025
Pag. 12 di 12
Il Giudice
Dr.ssa Elena Vezzosi
TRIBUNALE DI EG MI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 718/2025 R.G.L. proposta da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
EL Di UL (C.F.: ) del foro di Locri e C.F._2
dall'avv. Gabriele Sabbadini (C.F.: ) del foro di C.F._3
Reggio Calabria, con loro elettivamente domiciliata in Caulonia (RC) -
89041 alla via Brooklyn, n. 3; ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
Viale Trastevere n. 76, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bologna;
Per le Amministrazioni convenute si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., l Controparte_2
, in persona del Dirigente quale
[...]
legale rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e Controparte_3 disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. Controparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in via G. Controparte_2 CP_2
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Riconoscimento dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023.
Conclusioni
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le causali di cui in premessa, fissare l'udienza di discussione ex art.
415, cod. proc. civ., emanare gli ulteriori provvedimenti del caso e, previa disapplicazione e/o dichiarazione di nullità e/o di inefficacia dell'art. 1, commi 180 e 181 della Legge n. 213/2023 (nella parte in cui esclude dall'esonero contributivo i dipendenti precari), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) e degli artt. 20 e
21 della CDFUE, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 180 e 181, l. 213/2023, e per l'effetto condannare il
[...]
a restituire alla ricorrente quanto Controparte_1
indebitamente trattenutole nel corso dell'anno 2024, a titolo di contributi previdenziali, per la quota a suo carico, il tutto in misura pari alla somma di €1.453,29 e/o pari alla maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e/o rivalutazione di legge, calcolata come
Pag. 2 di 12 differenza tra l'importo di contributi previdenziali che il datore di lavoro non avrebbe dovuto trattenere alla ricorrente, nell'anno 2024, in ragione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi 180 e 181, l. n. 213/2023
(€3.000,00) e l'importo che la stessa ha già percepito nel medesimo intervallo temporale a titolo di esonero di cui all'articolo 1, comma 15 della medesima legge (€1.546,71). Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per il : “1) in via preliminare, dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo ovvero del Giudice Tributario;
2) Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Emilia;
3) Nel merito, rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato, con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
dipendente a tempo determinato del Parte_1
quale docente di Scienze economico- Controparte_1
aziendali presso l'Istituto Professionale “M. Carrara” di ST (RE) con contratto fino al 30.06.2026, lamenta la mancata fruizione del beneficio economico dell'esonero contributivo, previsto dall'articolo 1, commi 180 e
181, della L. n. 213/23 per i soli docenti a tempo indeterminato (c.d. bonus mamme), nonostante la stessa sia lavoratrice madre di due figli minori di età inferiore a dieci anni.
In particolare, la ricorrente afferma di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente nell'A.S. 2023/2024, sempre in forza di CP_1
Pag. 3 di 12 contratto a tempo determinato, sottoscritto per il periodo dall'1.9.2023 al
31.8.2024 con l'I.P.S.S.I. “Mario Carrara” di ST (RE). Nonostante la ricorrente fosse madre dei minori, , nato a [...] Persona_1
(BA), il 18.4.2018 e , nata a [...], il Persona_2
12.4.2022 entrambi minori di dieci anni d'età, la stessa, nel periodo di servizio compreso tra l'1.1.2024 e il 31.12.2024, non fruiva dell'esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico previsto dall'art. 1, co. 180 e 181 della
Legge di Bilancio 2024, in violazione del divieto di discriminazione tra i lavoratori.
La ricorrente deduce quindi l'illegittimità della richiamata normativa in quanto ritenuta discriminatoria delle lavoratrici madri precarie a tempo determinato rispetto a quelle a tempo indeterminato che svolgono le medesime mansioni, peggiorandone, di tal guisa, le condizioni di impiego.
Di qui il ricorso al Giudice del Lavoro volto ad ottenere il suddetto beneficio, nella misura pari alla somma di euro 1.453,29, oltre interessi e/o rivalutazione.
Si è costituito il eccependo in via Controparte_1
preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo e/o Tributario. Contr Sempre in via preliminare, il chiede di autorizzare la chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nel merito parte resistente rileva come, alla luce della ratio della normativa vigente, il cd. Bonus mamme non spettasse in favore delle lavoratrici madri con contratto a tempo determinato, ma solo in favore delle lavoratrici madri
Pag. 4 di 12 a tempo indeterminato. Chiede quindi il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improponibile e infondato, con vittoria di spese.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 05.12.2025.
*** *** ***
In via preliminare, è infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione del
Giudice Ordinario, in quanto le controversie relative all'an e al quantum dell'obbligazione contributiva, comprese quelle concernenti agevolazioni, riduzioni ed esoneri, attengono a diritti soggettivi e spettano al G.O. (Cass.
Civ., SS.UU., n. 12149/2019; Cass. n. 30555/2023).
Sempre in via preliminare, la chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze non può essere accolta, atteso che il rapporto dedotto in giudizio intercorre esclusivamente tra la ricorrente e il Contr
, quale datore di lavoro pubblico. L'eventuale ripartizione di competenze finanziarie o contabili tra amministrazioni statali attiene a profili meramente interni e non incide sulla titolarità del diritto azionato, né Contro rende necessaria la partecipazione del al presente giudizio.
La richiesta di parte, peraltro, non può essere considerata un'istanza ex artt.
106 e 269 c.p.c., atteso che il Ministero resistente non ha chiesto lo spostamento della prima udienza per consentire la costituzione dei terzi né ha formulato un'espressa domanda (di pagamento, di garanzia, ecc.) nei confronti di questi ultimi.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1 commi 180 e 181 della L. n. 213 del 30 dicembre 2023
Pag. 5 di 12 (c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di € 3.000 annui, modulabili su base mensile.
L'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024.
Parte ricorrente ha svolto l'attività di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto , nei termini allegati in ricorso, non CP_1
oggetto di contestazione, e per come risultante dallo stato matricolare in atti. In particolare, ha prestato servizio anche nell'anno 2024, fino al termine delle attività didattiche.
Le mansioni ed il ruolo svolti sono del tutto sovrapponibili a quelle di un docente a tempo indeterminato.
Dallo stato di famiglia allegato al ricorso introduttivo, risulta che la docente
è madre di due figli che, nel 2024, avevano 6 e 2 anni.
L'art. 1, co. 181, l. 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che “L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
L'art. 1, co. 180, l. cit. stabilisce che “fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi
Pag. 6 di 12 previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.
La ratio delle disposizioni in oggetto risulta evidentemente quella di riconoscere un beneficio economico alle lavoratrici non in quanto tali, bensì in ragione degli oneri connessi alla genitorialità sostenuti nel corso del rapporto di lavoro, al ricorrere dei presupposti normativi previsti, ossia l'avere tre o più figli (ridotti a due o più per l'anno 2024).
Tuttavia, si evidenzia una rilevante criticità nella formulazione della norma, che limita l'accesso al beneficio alle sole lavoratrici titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo quelle con contratto a tempo determinato, pur in presenza dei medesimi requisiti familiari.
Tale esclusione appare ingiustificata, soprattutto nei casi in cui le mansioni svolte dalle lavoratrici siano sostanzialmente sovrapponibili.
La differenziazione operata dalla norma risulta pertanto discriminatoria, in quanto incide negativamente sulla categoria più vulnerabile: quella delle lavoratrici precarie, prive della stabilità contrattuale garantita alle colleghe a tempo indeterminato.
Non può ritenersi idonea a superare il profilo di discriminazione la previsione di cui all'art. 1, comma 15, della legge n. 213/2023, la quale introduce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, un esonero contributivo pari a sei punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti posta a carico del lavoratore, applicabile ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quelli domestici.
Pag. 7 di 12 Tale misura, come chiarito dalla Circolare CP n. 27 del 31 gennaio CP_8
2024, non incide sul rateo della tredicesima mensilità e, soprattutto, risulta meno favorevole rispetto all'esonero contributivo integrale (pari al 100%) previsto dall'art. 1, comma 180, della medesima legge. Ne consegue che essa non può essere qualificata come una forma di compensazione adeguata per le lavoratrici a tempo determinato, le quali continuano a essere escluse dal beneficio di maggiore consistenza, con conseguente conferma della disparità di trattamento.
Peraltro, come espressamente evidenziato dalla citata circolare, l'esonero dall'applicazione della riduzione contributiva previsto a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, alcun concreto spazio di autonoma operatività dell'esonero IVS disciplinato dal comma 15 della legge di Bilancio 2024.
In tale contesto, appare configurabile una violazione della clausola 4, paragrafo 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno
1999, atteso che la disparità di trattamento riscontrata incide direttamente sulle condizioni di impiego delle lavoratrici assunte con contratto a termine.
Come è noto, la clausola 4, paragrafo 1, dell'Accordo quadro sui rapporti a tempo determinato, sancisce il divieto di trattare i lavoratori con contratti a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, salvo che una differenziazione di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive (cfr. sentenze dell'8 settembre 2011, , Persona_3
Pag. 8 di 12 C-177/10, EU:C:2011:557, punti 56 e 64, nonché del 5 giugno 2018,
C-677/16, EU:C:2018:393, punto 42). Persona_4
Tale principio vieta una disparità di trattamento che non trovi giustificazione in fatti concreti e obiettivi, che possano essere verificati attraverso un'analisi rigorosa delle circostanze, evitando che si ricorra a motivazioni generiche o basate su pregiudizi. In questo contesto, la misura che discrimina i lavoratori a tempo determinato in relazione a specifici bonus o esoneri fiscali e previdenziali deve essere attentamente scrutinata, affinché non si verifichi una violazione dei diritti derivanti dalla Direttiva
1999/70/CE, la quale mira a tutelare la parità di trattamento per i lavoratori con contratti di durata determinata.
Nel caso di specie, non sussistono motivi oggettivi che giustifichino la discriminazione riscontrata, la quale, come già evidenziato, colpisce ingiustamente la categoria di lavoratrici più vulnerabili.
Non può ragionevolmente dubitarsi che l'esonero contributivo in questione incida direttamente sulle condizioni di impiego delle lavoratrici. Come già sottolineato, tale meccanismo, attraverso l'esonero, è finalizzato a garantire alle lavoratrici madri una retribuzione più alta. Esso, pertanto, deve essere qualificato come un beneficio economico legato direttamente alla prestazione lavorativa, e ha una chiara natura retributiva, incidendo immediatamente sulla retribuzione effettivamente percepita.
Non è necessario richiamare esplicitamente i principi stabiliti dalla Corte di
Giustizia, spesso citati dalle difese erariali, che tuttavia rafforzano ulteriormente la tesi qui sostenuta. In particolare, la Corte ha affermato che la nozione di retribuzione, ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 2, del
TFUE, va interpretata in modo estensivo, includendo qualsiasi vantaggio,
Pag. 9 di 12 in contante o in natura, pagato dal datore di lavoro in ragione dell'impiego del lavoratore, sia in virtù di un contratto di lavoro che di una disposizione di legge o di un atto volontario (sentenze del 6 dicembre 2012, Dittrich e altri, C-124/11; C-125/11 e C-143/11, EU:C:2012:771, punto 35, nonché del 19 settembre 2018, C-312/17, EU:C:2018:734, punto 33). Per_5
È evidente, dunque, che il beneficio dell'esonero contributivo incide direttamente sull'ammontare della controprestazione dovuta dal datore di lavoro, qualificandosi come parte integrante delle condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro sui rapporti a tempo determinato.
In ragione di quanto esposto, la normativa nazionale che preclude il riconoscimento del beneficio alle lavoratrici a tempo determinato deve essere disapplicata, poiché contrasta con la clausola 4, paragrafo 1, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva UE 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999. A tale proposito, si rinvia alla giurisprudenza consolidata, come la sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. VI, 23 dicembre 2022, n. 37650, che conferma il potere e il dovere del giudice di disapplicare la normativa interna in caso di contrasto con la normativa europea.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e deve essere riconosciuto il diritto della docente a beneficiare dell'esonero contributivo previsto Parte_1
dall'art. 1, commi 180-181, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, con conseguente condanna del datore di lavoro pubblico al pagamento degli importi retributivi dovuti nella misura pari alla somma di euro 1.453,29, non contestata nell'an e nel quantum dal resistente. CP_1
Pag. 10 di 12 Tale somma è calcolata come differenza tra l'importo di contributi previdenziali che il datore di lavoro non avrebbe dovuto trattenere alla ricorrente, nell'anno 2024, in ragione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi 180 e 181, l. n. 213/2023 (€3.000,00) e l'importo che la stessa ha già percepito nel medesimo intervallo temporale a titolo di esonero di cui all'articolo 1, comma 15 della medesima legge (€1.546,71), così come specificato in atto di ricorso.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 718/2025 R.G.L.:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180 e 181, legge n.
213/2023 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a restituirle quanto indebitamente trattenuto a titolo di contributi previdenziali a suo carico nel periodo dal 1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari alla somma di euro 1.453,29.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
1.030,00 oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Pag. 11 di 12 Reggio Emilia, li 25/12/2025
Pag. 12 di 12
Il Giudice
Dr.ssa Elena Vezzosi