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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/10/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'articolo 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 12804/2024 del R.G. Tra
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
SE D'NI e SS D'NI;
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dalla dott.ssa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, presentava dichiarazione di Persona_1 dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge n. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott.ssa , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetto il ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…In adempimento a quanto disposto dall'Ordinanza di codesto Ill.mo Giudice, si ritiene opportuno precisare quanto segue in ordine al quadro patologico del Sig. Parte_1 con specifico riguardo alla documentazione depositata e, in particolare, al certificato psichiatrico datato 21 marzo 2025. Come già puntualmente evidenziato nella relazione peritale, sino alla data della visita medico-legale svoltasi nel luglio 2024, la documentazione sanitaria in atti risulta composta da attestazioni la cui epoca più remota risale a febbraio 2020. Orbene, in nessuno dei referti prodotti fino a tale momento si rinveniva alcun cenno o diagnosi riferibile a disturbi dell'umore o a qualsivoglia patologia
1 psichiatrica, né si evidenziano ricoveri ospedalieri di natura psichiatrica, accessi in pronto soccorso per ragioni affini, né provvedimenti di carattere coercitivo o giudiziario quali trattamenti sanitari obbligatori. Il certificato psichiatrico in questione, redatto in data 21 marzo 2025, emerge unicamente quale documento di nuova produzione espressamente finalizzato, come da intestazione, all'accertamento dell'invalidità civile. Dallo stesso risulta che la diagnosi di “disturbo depressivo grave” sia stata formulata in esito ad un singolo colloquio, basatosi semplicemente sul riferito, privo di riscontri clinico-strumentali, senza alcuna indicazione di prosecuzione diagnostica, di controlli successivi, di eventuale trattamento farmacologico specifico o di avvio di percorso psicoterapico. Tale modalità di formulazione diagnostica appare, pertanto, in contrasto con i consolidati principi di metodo in ambito psichiatrico, che richiedono, per la corretta valutazione di un disturbo depressivo soprattutto se di grado severo, un congruo periodo di osservazione clinica – non di rado non inferiore a sei mesi – e un approfondimento diagnostico supportato da anamnesi approfondita, scale di valutazione validate e verifiche di continuità del quadro clinico. Devesi inoltre ricordare che la valutazione medico-legale di patologie psichiatriche deve fondarsi precipuamente su elementi oggettivi, da intendersi in senso funzionale, così da consentire di apprezzare con sufficiente certezza l'incidenza della psicopatologia sulla capacità lavorativa e relazionale dell'interessato. Nel caso di specie, in sede di visita diretta, il Sig. si presentava ordinato, ben Parte_1 orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone, pienamente collaborante, dotato di conservata capacità critica e di giudizio, privo di segni di compromissione del tono dell'umore o di ansia manifeste, in assenza di sintomatologia riferibile ad uno stato depressivo di gravità tale da pregiudicare le ordinarie funzioni relazionali. Tanto premesso, anche laddove si volesse, in via meramente astratta e puramente concessiva, accogliere il contenuto di tale certificazione, la stessa dovrebbe essere ricondotta, in via tabellare, alla voce 2206 “Sindrome depressiva endoreattiva grave”, collocabile nel range percentuale del 31-40%. Orbene, applicando la formula di Balthazard al complesso morboso già accertato (pari al 35% per miopatia congenita di tipo distrofico) si perverrebbe ad una percentuale complessiva pari a circa il 58%, valore comunque non idoneo a soddisfare i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa per l'attribuzione dell'assegno di invalidità civile. Pertanto, si confermano le conclusioni così come già riportate nella mia precedente relazione”.
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art.
2. Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
2 Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa , liquidate come da separato decreto, sono poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa , liquidate Persona_1 come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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