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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 2114/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. SIPORSO GIUSEPPE;
C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. MAGLIONE Parte_2 C.F._2
FRANCESCO; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Napoli in data 28/10/1993 (atto n. 54, P. I, Sez. O, anno 1993), nel corso del quale è nato PP (nt. a Napoli il 22/04/1995), maggiorenne ed economicamente indipendente, e proponevano ricorso cumulativo di separazione personale e divorzio.
Una volta pronunciata la separazione consensuale, con sentenza n. 540/2025 del 7/04/2025, passata in giudicato, chiedevano la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso, come precisate nelle note scritte ritualmente depositate, qui di seguito riportate:
A decorrere dalla data di pronunzia del divorzio, l'avv. corrisponderà alla Parte_1 dott.sa , a titolo di assegno divorzile l'assegno nella medesima misura di Parte_2 euro 1000,oo (mille) mensili;
con aggiornamento ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia (assegno che sarà corrisposto fino al maggio 2026 nella complessiva somma di euro 1500,00 mensili per le ragioni indicate al punto 3 del ricorso per poi essere corrisposto nella misura pattuita di euro 1000,oo mensili dal giugno 2026).
Il Collegio ribadisce che, giusta sentenza di separazione n. 540/2025, pubblicata in data
7/04/2025, passata in giudicato, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente (1/04/2025) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
La domanda di divorzio, pertanto, merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
(nt. a NAPOLI il 20/04/1954) e (nt. a NAPOLI il
[...] Parte_2
26/06/1956), prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 2114/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. SIPORSO GIUSEPPE;
C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. MAGLIONE Parte_2 C.F._2
FRANCESCO; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Napoli in data 28/10/1993 (atto n. 54, P. I, Sez. O, anno 1993), nel corso del quale è nato PP (nt. a Napoli il 22/04/1995), maggiorenne ed economicamente indipendente, e proponevano ricorso cumulativo di separazione personale e divorzio.
Una volta pronunciata la separazione consensuale, con sentenza n. 540/2025 del 7/04/2025, passata in giudicato, chiedevano la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso, come precisate nelle note scritte ritualmente depositate, qui di seguito riportate:
A decorrere dalla data di pronunzia del divorzio, l'avv. corrisponderà alla Parte_1 dott.sa , a titolo di assegno divorzile l'assegno nella medesima misura di Parte_2 euro 1000,oo (mille) mensili;
con aggiornamento ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia (assegno che sarà corrisposto fino al maggio 2026 nella complessiva somma di euro 1500,00 mensili per le ragioni indicate al punto 3 del ricorso per poi essere corrisposto nella misura pattuita di euro 1000,oo mensili dal giugno 2026).
Il Collegio ribadisce che, giusta sentenza di separazione n. 540/2025, pubblicata in data
7/04/2025, passata in giudicato, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente (1/04/2025) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
La domanda di divorzio, pertanto, merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
(nt. a NAPOLI il 20/04/1954) e (nt. a NAPOLI il
[...] Parte_2
26/06/1956), prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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