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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7089/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Natale, come in atti Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti resistente
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Panico, come in atti
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.11.2023, parte ricorrente deduceva che, in data 09.10.2023, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 028 202390074842 09/000, per mancato pagamento di Contributi Gestione Separata relativi all'anno 2010, di cui all'avviso di addebito n. 32820170005217136000, presuntivamente notificato in data 19.01.2018, per un importo di
€ 271,23.
Tanto premesso, eccepiva esclusivamente l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l' , chiedendo di dichiarare la propria carenza Controparte_2 di legittimazione passiva relativamente all'avviso di addebito emesso dall' , nonché di CP_1 rigettare il ricorso giacché inammissibile ed improcedibile, con conseguente conferma dell'intimazione di pagamento impugnata e del sotteso avviso di addebito. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, l' , chiedendo di dichiarare in capo alla ricorrente il difetto di CP_1 interesse ad agire e, dunque, l'inammissibilità del ricorso. Chiedeva, in ogni caso, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
1 Nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., osserva il Tribunale che l'opposizione va rigettata.
Orbene, dalle relate di notifica prodotte si evince che l'avviso di addebito per cui è causa risulta regolarmente notificato, nella data indicata nell'allegato all'intimazione di pagamento, presso il domicilio di parte ricorrente, così come il pregresso avviso bonario
(notificato a mani proprie).
Come documentato da parte resistente, risulta notificato al contribuente l'avviso di addebito, notificato a mani di in data 19.01.2018. Parte_1
Si rileva che le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale sono valide ed efficaci. A tale proposito, si osserva che l'art. 30 d.l. n. 78/2010, al comma 1, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata CP_1 mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e al comma 4:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. CP_1
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26
d.P.R. n. 602 del 1973, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Nella fattispecie in esame, l'Ente ha proceduto proprio alla notifica degli avvisi di addebito in base alla procedura di cui all'art. 30 citato.
Gli avvisi di addebito impugnati risultano correttamente notificati a mezzo posta tramite plico raccomandato inviato all'indirizzo del ricorrente.
Ciò posto, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito.
Va rilevato, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95 il cui art. 3 ha previsto, al comma 9, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.
Quanto alla prescrizione, il termine si sarebbe consumato il 19 gennaio 2023.
Ma occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
2 sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le diverse disposizioni citate riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Dunque, poiché i crediti di cui all'avviso di addebito si sarebbero estinti per prescrizione, come detto, il 19 gennaio 2023, e cioè dopo entrambi i periodi di sospensione, alla detta data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182. Quindi, il termine si sarebbe potuto perfezionare il 26 novembre 2023, ma è stato appunto interrotto dalla intimazione di pagamento ora opposta.
3 Conclusivamente, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di che liquida in € CP_1
251,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, se dovute;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di che liquida in € CP_3
251,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, se dovute.
Santa Maria C.V., data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7089/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Natale, come in atti Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti resistente
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Panico, come in atti
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.11.2023, parte ricorrente deduceva che, in data 09.10.2023, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 028 202390074842 09/000, per mancato pagamento di Contributi Gestione Separata relativi all'anno 2010, di cui all'avviso di addebito n. 32820170005217136000, presuntivamente notificato in data 19.01.2018, per un importo di
€ 271,23.
Tanto premesso, eccepiva esclusivamente l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l' , chiedendo di dichiarare la propria carenza Controparte_2 di legittimazione passiva relativamente all'avviso di addebito emesso dall' , nonché di CP_1 rigettare il ricorso giacché inammissibile ed improcedibile, con conseguente conferma dell'intimazione di pagamento impugnata e del sotteso avviso di addebito. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, l' , chiedendo di dichiarare in capo alla ricorrente il difetto di CP_1 interesse ad agire e, dunque, l'inammissibilità del ricorso. Chiedeva, in ogni caso, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
1 Nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., osserva il Tribunale che l'opposizione va rigettata.
Orbene, dalle relate di notifica prodotte si evince che l'avviso di addebito per cui è causa risulta regolarmente notificato, nella data indicata nell'allegato all'intimazione di pagamento, presso il domicilio di parte ricorrente, così come il pregresso avviso bonario
(notificato a mani proprie).
Come documentato da parte resistente, risulta notificato al contribuente l'avviso di addebito, notificato a mani di in data 19.01.2018. Parte_1
Si rileva che le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale sono valide ed efficaci. A tale proposito, si osserva che l'art. 30 d.l. n. 78/2010, al comma 1, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata CP_1 mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e al comma 4:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. CP_1
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26
d.P.R. n. 602 del 1973, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Nella fattispecie in esame, l'Ente ha proceduto proprio alla notifica degli avvisi di addebito in base alla procedura di cui all'art. 30 citato.
Gli avvisi di addebito impugnati risultano correttamente notificati a mezzo posta tramite plico raccomandato inviato all'indirizzo del ricorrente.
Ciò posto, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito.
Va rilevato, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95 il cui art. 3 ha previsto, al comma 9, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.
Quanto alla prescrizione, il termine si sarebbe consumato il 19 gennaio 2023.
Ma occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
2 sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le diverse disposizioni citate riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Dunque, poiché i crediti di cui all'avviso di addebito si sarebbero estinti per prescrizione, come detto, il 19 gennaio 2023, e cioè dopo entrambi i periodi di sospensione, alla detta data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182. Quindi, il termine si sarebbe potuto perfezionare il 26 novembre 2023, ma è stato appunto interrotto dalla intimazione di pagamento ora opposta.
3 Conclusivamente, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di che liquida in € CP_1
251,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, se dovute;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di che liquida in € CP_3
251,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, se dovute.
Santa Maria C.V., data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso
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