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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/11/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 997/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA AL Presidente
ES Di TA IU
AR AC IU Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2025; avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
promossa da:
( ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Marina Magistrelli, per mandato speciale in atti;
RICORRENTE contro
( ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Brasile) il 19/08/1973, rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Raffaella Tonni in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI all'udienza del 30/09/2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle seguenti, concordate conclusioni in adesione alla proposta formulata dal G.I.:
pagina 1 di 4 “Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente del minore presso la madre nella casa familiare sita a Osimo, alla Via Santorre di Santarosa n. 21, che resta a questa assegnata;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
a fine settimana alternati dal sabato dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola;
nella settimana i cui il week-end è di sua spettanza, un giorno infrasettimanale (tendenzialmente il mercoledì) dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola l'indomani mattina (con pernotto); nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, due giorni infrasettimanali (tendenzialmente il mercoledì e il giovedì) dall'usciata di scuola fino all'ingresso a scuola l'indomani mattina (con pernotto); durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre, il periodo dal 23 al 30 dicembre e quello dal 30 dicembre al 6 gennaio, facendo in modo, comunque, di alternare, altresì, ogni anno, con la madre la Vigilia con il giorno di Natale;
durante le vacanze pasquali tre giorni, alternando di anno in anno con la madre, il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio minore versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 280,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie in favore del figlio minore, individuate in base al Protocollo vigente presso questo Tribunale, saranno ripartite paritariamente al 50% tra i genitori;
l'assegni unico verrà percepito interamente dalla madre;
il ricorrente signor continuerà a versare le rate del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa familiare;
spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso in atti, ha domandato pronunciarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto, con rito civile, a Pesaro in data 01/03/2005, con CP_1
, rappresentando che: - dal matrimonio è nato il figlio (Ancona, il
[...] Per_1
22/04/2010), ancora minorenne;
- le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Ancona in data 29/07/2020.
Il ricorrente, dopo aver rappresentato di aver trascorso molto tempo con il figlio, indipendentemente dai tempi di visita previsti nelle condizioni di separazioni, seguendolo con assiduità nello sport della pallavolo, praticato a livello agonistico, ha segnalato che, da ultimo, dette modalità di visita erano cambiate a seguito del di lui trasferimento a Falconara Marittima, presso la sua compagna;
ha dedotto l'impossibilità di continuare a sostenere il contributo al mantenimento del figlio secondo le previsioni di cui alla separazione (Euro 340,00, a seguito di rivalutazione, per il mantenimento ordinario;
partecipazione nella misura del 70%1 alle spese straordinarie), per asserito peggioramento delle sue condizioni economiche, dovendo 1 Indicate nella parte narrativa del ricorso come pari al 60%. pagina 2 di 4 provvedere al pagamento della rata mensile (per Euro 420,00) del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, di sua proprietà ma assegnata all'odierna resistente in sede di separazione, e non potendo più permettersi neppure un immobile in locazione, tanto da essersi dovuto trasferire ad abitare presso la compagna (sì da poter con lei dividere le spese anche di locazione); ha evidenziato una situazione economica, per contro, meno gravosa della
, stante la disponibilità di uno stipendio, la percezione dell'intero ammontare CP_1 dell'assegno unico, oltre che del contributo al mantenimento per il figlio, e per non essere la stessa gravata da spese di locazione;
ha, infine, avanzato istanza di restituzione della casa familiare, adducendo che la era legata, da ultimo, da relazione stabile con un CP_1 altro uomo (sul punto ipotizzato che la stessa avrebbe ben potuto utilizzare l'abitazione del compagno, in cui si recava spesso anche con il figlio, pure nei giorni in cui l'uomo si spostava in altra città per lavoro).
2. Si è costituita in giudizio non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1 divorzio, ma insistendo per l'accoglimento di domande accessorie in parte difformi;
in particolare, la resistente ha contestato le modifiche della situazione di fatto ex adverso dedotte, negando sia l'esistenza di una sua stabile convivenza sia il peggioramento delle condizioni economico-reddituali del ricorrente, nonché rappresentando di essere in cassa integrazione;
la stessa, quindi, si è opposta tanto alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale (anche in ragione dell'evidente pregiudizio per il figlio minore) quanto alla riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore, ad eccezione della partecipazione alle spese straordinarie, indicandola nella minore misura del 50%.
3. All'udienza del 30/09/2025, il giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa a cui le parti hanno dichiarato di aderire, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini ex art. 473-bis-28 c.p.c.
Il G.I. ha, quindi, riservato la causa per la decisione al collegio.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti previsti dalla L. 898/70 e ss. mm. ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto del 29/07/2020, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il precedente 24/07/2020.
Risulta, dunque, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lett. b), della L. 898/70; inoltre non è contestato che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza confermata dalla domanda sul punto congiunta delle parti e dalla presenza di altri partner nella vita di entrambe.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Pesaro il 01/03/2008 e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte I dell'anno 2008.
5. L'accordo raggiunto nel corso del procedimento non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico, appare corrispondente agli interessi del figlio minore, in favore del quale è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre di € 280,00 mensili, adeguato alle esigenze del minore stesso e proporzionato rispetto alle condizioni economiche dei genitori (sul punto, va rilevato come la resistente svolge stabile attività lavorativa, in base a contratto a pagina 3 di 4 tempo indeterminato, mentre all'epoca della separazione, per sua stessa ammissione, effettuava soltanto “piccoli lavori”).
Non si ravvisa la necessità di procedere all'ascolto del minore, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e sono rispettose dell'esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti anche sul punto,
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Pesaro il 01/03/2008 e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di detto Comune al n. 22, parte I, serie // dell'anno anno 2008; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni riportate nel verbale di udienza del 30/09/2025 e sopra ritrascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pesaro di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il IU relatore Il Presidente
AR AC IA AL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA AL Presidente
ES Di TA IU
AR AC IU Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2025; avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
promossa da:
( ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Marina Magistrelli, per mandato speciale in atti;
RICORRENTE contro
( ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Brasile) il 19/08/1973, rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Raffaella Tonni in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI all'udienza del 30/09/2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle seguenti, concordate conclusioni in adesione alla proposta formulata dal G.I.:
pagina 1 di 4 “Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente del minore presso la madre nella casa familiare sita a Osimo, alla Via Santorre di Santarosa n. 21, che resta a questa assegnata;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
a fine settimana alternati dal sabato dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola;
nella settimana i cui il week-end è di sua spettanza, un giorno infrasettimanale (tendenzialmente il mercoledì) dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola l'indomani mattina (con pernotto); nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, due giorni infrasettimanali (tendenzialmente il mercoledì e il giovedì) dall'usciata di scuola fino all'ingresso a scuola l'indomani mattina (con pernotto); durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre, il periodo dal 23 al 30 dicembre e quello dal 30 dicembre al 6 gennaio, facendo in modo, comunque, di alternare, altresì, ogni anno, con la madre la Vigilia con il giorno di Natale;
durante le vacanze pasquali tre giorni, alternando di anno in anno con la madre, il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio minore versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 280,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie in favore del figlio minore, individuate in base al Protocollo vigente presso questo Tribunale, saranno ripartite paritariamente al 50% tra i genitori;
l'assegni unico verrà percepito interamente dalla madre;
il ricorrente signor continuerà a versare le rate del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa familiare;
spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso in atti, ha domandato pronunciarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto, con rito civile, a Pesaro in data 01/03/2005, con CP_1
, rappresentando che: - dal matrimonio è nato il figlio (Ancona, il
[...] Per_1
22/04/2010), ancora minorenne;
- le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Ancona in data 29/07/2020.
Il ricorrente, dopo aver rappresentato di aver trascorso molto tempo con il figlio, indipendentemente dai tempi di visita previsti nelle condizioni di separazioni, seguendolo con assiduità nello sport della pallavolo, praticato a livello agonistico, ha segnalato che, da ultimo, dette modalità di visita erano cambiate a seguito del di lui trasferimento a Falconara Marittima, presso la sua compagna;
ha dedotto l'impossibilità di continuare a sostenere il contributo al mantenimento del figlio secondo le previsioni di cui alla separazione (Euro 340,00, a seguito di rivalutazione, per il mantenimento ordinario;
partecipazione nella misura del 70%1 alle spese straordinarie), per asserito peggioramento delle sue condizioni economiche, dovendo 1 Indicate nella parte narrativa del ricorso come pari al 60%. pagina 2 di 4 provvedere al pagamento della rata mensile (per Euro 420,00) del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, di sua proprietà ma assegnata all'odierna resistente in sede di separazione, e non potendo più permettersi neppure un immobile in locazione, tanto da essersi dovuto trasferire ad abitare presso la compagna (sì da poter con lei dividere le spese anche di locazione); ha evidenziato una situazione economica, per contro, meno gravosa della
, stante la disponibilità di uno stipendio, la percezione dell'intero ammontare CP_1 dell'assegno unico, oltre che del contributo al mantenimento per il figlio, e per non essere la stessa gravata da spese di locazione;
ha, infine, avanzato istanza di restituzione della casa familiare, adducendo che la era legata, da ultimo, da relazione stabile con un CP_1 altro uomo (sul punto ipotizzato che la stessa avrebbe ben potuto utilizzare l'abitazione del compagno, in cui si recava spesso anche con il figlio, pure nei giorni in cui l'uomo si spostava in altra città per lavoro).
2. Si è costituita in giudizio non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1 divorzio, ma insistendo per l'accoglimento di domande accessorie in parte difformi;
in particolare, la resistente ha contestato le modifiche della situazione di fatto ex adverso dedotte, negando sia l'esistenza di una sua stabile convivenza sia il peggioramento delle condizioni economico-reddituali del ricorrente, nonché rappresentando di essere in cassa integrazione;
la stessa, quindi, si è opposta tanto alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale (anche in ragione dell'evidente pregiudizio per il figlio minore) quanto alla riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore, ad eccezione della partecipazione alle spese straordinarie, indicandola nella minore misura del 50%.
3. All'udienza del 30/09/2025, il giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa a cui le parti hanno dichiarato di aderire, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini ex art. 473-bis-28 c.p.c.
Il G.I. ha, quindi, riservato la causa per la decisione al collegio.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti previsti dalla L. 898/70 e ss. mm. ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto del 29/07/2020, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il precedente 24/07/2020.
Risulta, dunque, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lett. b), della L. 898/70; inoltre non è contestato che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza confermata dalla domanda sul punto congiunta delle parti e dalla presenza di altri partner nella vita di entrambe.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Pesaro il 01/03/2008 e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte I dell'anno 2008.
5. L'accordo raggiunto nel corso del procedimento non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico, appare corrispondente agli interessi del figlio minore, in favore del quale è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre di € 280,00 mensili, adeguato alle esigenze del minore stesso e proporzionato rispetto alle condizioni economiche dei genitori (sul punto, va rilevato come la resistente svolge stabile attività lavorativa, in base a contratto a pagina 3 di 4 tempo indeterminato, mentre all'epoca della separazione, per sua stessa ammissione, effettuava soltanto “piccoli lavori”).
Non si ravvisa la necessità di procedere all'ascolto del minore, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e sono rispettose dell'esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti anche sul punto,
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Pesaro il 01/03/2008 e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di detto Comune al n. 22, parte I, serie // dell'anno anno 2008; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni riportate nel verbale di udienza del 30/09/2025 e sopra ritrascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pesaro di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il IU relatore Il Presidente
AR AC IA AL
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