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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 396/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
7.7.2025, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale tra
, rappresentato e difeso giusto dall'Avv. Giovanni Coscarella;
Parte_1 attore
e
(C.f./P.Iva ), in persona dei legali rappresentanti pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto, gli avv.ti Giuseppe
Leporace e Avv. Carmine Gentile;
convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti.
Con atto di citazione e contestuale istanza di adozione di misure cautelari ritualmente l'arch. ha evocato in giudizio la al fine, previo accertamento Parte_1 CP_1
del relativo diritto, di far condannare la convenuta al pagamento del corrispettivo per la prestazione professionale asseritamente resa, giusto conferimento di incarico del 26 febbraio 2010, relativa alla realizzazione di un complesso commerciale e direzionale denominato Green Village nel Comune di Rende;
corrispettivo indicato in € 1.087.428,64 giusta parcella “vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli Arichietti… di Vibo Valentia del 25/01/
2013”. Ha chiesto, altresì, l'attore condannarsi la committente al pagamento di € 200.000,00 salva diversa determinazione del Giudicante a mezzo di ctu o in via equitativa, “a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale” per le spese inutilmente sopportate dall'attore nel corso dell'esecuzione del contratto e nella redazione degli elaborati, nonché nel danno per aver realizzato la convenuta le opere progettate dall'attore spoliato dalla paternità intellettuale delle opere sia dalla perdita di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi.
Nel costituirsi, la società convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande, per essere le questioni del presunto plagio e della spoliazione dalla paternità intellettuale delle opere, le richieste di pagamento sia in termini risarcitori sia in termini di esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla nei confronti dell'arch. CP_1 già state oggetto di precedenti procedimenti, l'ultimo dei quali pendente in Pt_1
Cassazione.
Ha, ancora, eccepito la prescrizione del diritto al compenso per l'opera, per essere decorso il termine decennale dall'esecuzione dell'incarico, conferito nel 2010.
Rigettata l'istanza di sequestro conservativo e giudiziario per le ragioni di cui all'ordinanza resa il 22.4.2024, la causa viene per la decisione.
All'udienza del 7.7.2025 l'attore ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio, in attesa della pronunzia della Corte di Cassazione sul giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo relativo al pagamento di parte del compenso già richiesto dall'attore.
A tale istanza si è opposta la società convenuta.
Orbene, ritiene chi scrive che, a prescindere da ogni questione relativa alla ammissibilità della domanda di pagamento del compenso (ri)proposta nella presente sede, alcun dubbio sussista sul fatto che tra il procedimento odierno e quello iscritto al RG n. 4239/2024, promosso dal avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro nr. Pt_1
837/2023, la quale ha riformato la sentenza emessa dall'intestato Tribunale, nr. 744/2018, con revoca del decreto ingiuntivo nr. 887/2013, sussistano ragioni di continenza, stante l'identità di parti, di causa petendi (il disciplinare d'incarico conferito al professionista), con petitum, quello odierno, più ampio di quello a suo tempo richiesto, anche quanto ai prospettati profili risarcitori, ed in ogni caso connesso alla determinazione dei criteri di interpretazione del contratto cui conseguirà, o meno il riconoscimento delle ragioni di credito già avanzate dal nei confronti della società CP_2 CP_1 Ed allora, deve farsi applicazione della solida regola di affermazione giurisprudenziale sulla scorta della quale ove pendano in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non è possibile rimettere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ma l'esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, n.5340).
Sul piano processuale, quindi, atteso che pendono in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, va sospeso il presente processo, che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, onde garantire il coordinamento tra le decisioni.
P.Q.M.
➢ Rimette la causa sul ruolo istruttorio;
➢ Sospende il giudizio.
Cosenza, 15.7.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 396/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
7.7.2025, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale tra
, rappresentato e difeso giusto dall'Avv. Giovanni Coscarella;
Parte_1 attore
e
(C.f./P.Iva ), in persona dei legali rappresentanti pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto, gli avv.ti Giuseppe
Leporace e Avv. Carmine Gentile;
convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti.
Con atto di citazione e contestuale istanza di adozione di misure cautelari ritualmente l'arch. ha evocato in giudizio la al fine, previo accertamento Parte_1 CP_1
del relativo diritto, di far condannare la convenuta al pagamento del corrispettivo per la prestazione professionale asseritamente resa, giusto conferimento di incarico del 26 febbraio 2010, relativa alla realizzazione di un complesso commerciale e direzionale denominato Green Village nel Comune di Rende;
corrispettivo indicato in € 1.087.428,64 giusta parcella “vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli Arichietti… di Vibo Valentia del 25/01/
2013”. Ha chiesto, altresì, l'attore condannarsi la committente al pagamento di € 200.000,00 salva diversa determinazione del Giudicante a mezzo di ctu o in via equitativa, “a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale” per le spese inutilmente sopportate dall'attore nel corso dell'esecuzione del contratto e nella redazione degli elaborati, nonché nel danno per aver realizzato la convenuta le opere progettate dall'attore spoliato dalla paternità intellettuale delle opere sia dalla perdita di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi.
Nel costituirsi, la società convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande, per essere le questioni del presunto plagio e della spoliazione dalla paternità intellettuale delle opere, le richieste di pagamento sia in termini risarcitori sia in termini di esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla nei confronti dell'arch. CP_1 già state oggetto di precedenti procedimenti, l'ultimo dei quali pendente in Pt_1
Cassazione.
Ha, ancora, eccepito la prescrizione del diritto al compenso per l'opera, per essere decorso il termine decennale dall'esecuzione dell'incarico, conferito nel 2010.
Rigettata l'istanza di sequestro conservativo e giudiziario per le ragioni di cui all'ordinanza resa il 22.4.2024, la causa viene per la decisione.
All'udienza del 7.7.2025 l'attore ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio, in attesa della pronunzia della Corte di Cassazione sul giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo relativo al pagamento di parte del compenso già richiesto dall'attore.
A tale istanza si è opposta la società convenuta.
Orbene, ritiene chi scrive che, a prescindere da ogni questione relativa alla ammissibilità della domanda di pagamento del compenso (ri)proposta nella presente sede, alcun dubbio sussista sul fatto che tra il procedimento odierno e quello iscritto al RG n. 4239/2024, promosso dal avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro nr. Pt_1
837/2023, la quale ha riformato la sentenza emessa dall'intestato Tribunale, nr. 744/2018, con revoca del decreto ingiuntivo nr. 887/2013, sussistano ragioni di continenza, stante l'identità di parti, di causa petendi (il disciplinare d'incarico conferito al professionista), con petitum, quello odierno, più ampio di quello a suo tempo richiesto, anche quanto ai prospettati profili risarcitori, ed in ogni caso connesso alla determinazione dei criteri di interpretazione del contratto cui conseguirà, o meno il riconoscimento delle ragioni di credito già avanzate dal nei confronti della società CP_2 CP_1 Ed allora, deve farsi applicazione della solida regola di affermazione giurisprudenziale sulla scorta della quale ove pendano in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non è possibile rimettere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ma l'esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, n.5340).
Sul piano processuale, quindi, atteso che pendono in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, va sospeso il presente processo, che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, onde garantire il coordinamento tra le decisioni.
P.Q.M.
➢ Rimette la causa sul ruolo istruttorio;
➢ Sospende il giudizio.
Cosenza, 15.7.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei