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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/10/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1501/2019 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 16/10/2025, ad ore 14,06, innanzi al got UR DI sono comparsi: per parte attrice opponente, l'avv. MASSIMO RICCI, per parte convenuta opposta, l'avv. NATASCIA FEBI, anche in sost. avv. Giovanni Lanciotti
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione per le causali di cui in premessa, revocare il D.I. opposto n. 423/2019 del 10/06/2019 nella procedura monitoria RG n. 874/2019 tra le parti in contesa;
voglia respingere ogni diversa domanda di pagamento revocare la condanna al pagamento di interessi moratori. Accertare e dichiarare che le opere eseguite sul camion Volvo tg. FL975VB di cui alle fatture oggetto di procedura monitoria non sono state eseguite secondo le regole dell'arte e per l'effetto rivedere gli importi indicati in fattura riducendone il prezzo ovvero dichiarare la risoluzione del contratto con rimborso di tutte le somme pagate e/o non dovute per lavori non eseguiti, inadeguati, viziati, non a regola d'arte, con risarcimento dei danni relativi alla necessità di eseguire il rifacimento integrale del motore del camion indicato in premessa, come preventivo della FIMI S.p.A. o nella diversa somma che risulterà di giustizia da riconoscere alla opponente in danno della opposta sotto ogni profilo, redibitorio, restitutorio, indennitario, risarcitorio, per riduzione di prezzi anche da portare in compensazione con eventuali somme dovute;
rivedere e ricondurre a equità o ai valori di mercato, in applicazione dei prezziari, gli importi fatturati dalla opposta nelle fatture oggetto di procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi”.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
Nel Merito
RESPINGERE l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto CONDANNARE Controparte_1 la stessa al pagamento in favore della società della somma di € 11.108,76, Parte_1 oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla scadenza all'effettivo saldo, o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.
In via istruttoria
Si chiede che il Giudice Voglia ordinare la produzione dei dischetti cronotachigrafo del Volvo tg FL 957
VB dal 1 settembre 2018 fino ad oggi, al fine di verificare i chilometri percorsi dal mezzo dopo le riparazioni e rettifiche eseguite dall' . Parte_2
Dopo breve discussione orale nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti difensivi, alle ore 14,10, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1501/2019 promossa da:
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. MASSIMO RICCI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_2 con l'avv. NATASCIA FEBI e l'avv. GIOVANNI LANCIOTTI, e con domicilio eletto presso i difensori
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CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 18.7.19 in pers. leg. Controparte_1 rappr.te p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 423/2019 – emesso in data 10.6.19 dal Tribunale di Fermo nel procedimento monitorio n. 874/2019 RG e notificatole in data 10.6.2019 – con cui le è stato ingiunto di pagare a la Parte_1 somma di € 20.524,48, a titolo di saldo lavorazioni meccaniche con fornitura di ricambi come da fatt. n. 494 del 05.10.18, n. 496 del 05.10.18, n. 544 del 31.10.18, n. 545 del 31.10.18, n. 591 del 12.11.18, n. 612 del 30.11.18, n. 613 del 30.11.18, 656 del 23.12.18 e nota credito n. 645 del 07.12.18, da pagarsi a 30 giorni f.m. (doc.ti 1 e 2 del ricorso monitorio) - oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione liquidate.
L'opposizione è fondata su due punti:
A - l'importo ingiunto non è dovuto, avendo già provveduto a versare somme non dichiarate dalla ricorrente: € 617,36 in data 28.2.19, € 1.580,87 in data 28.2.19, € 3.217,49 in data 28.2.19, € 4.000,00 in data 7.6.19, per complessivi € 9.415,72 (doc. 1 contabili bancarie)
B - i lavori sul camion Volvo tg.FL975VB non erano stati eseguiti a regola d'arie tanto che, a pagina 2 di 8 distanza di pochi mesi e pochi chilometri, sono risultati completamente da rifare.
Ha dedotto:
- di svolgere attività di trasporto per conto terzi, disponendo di 9/10 automezzi tra camion e furgoni;
- di essersi rivolta alla officina per molti anni, almeno dal 2013, per i lavori ai Parte_1 mezzi di cui dispone, corrispondendo fino a tutto il 2018 la somma di € 50.659,40 (schede contabili 2013-2018 – doc 3);
- di aver, nel corso degli anni, chiesto i preventivi dei lavori a prima che Parte_1 questa eseguisse ogni opera senza ottenerli;
- di aver chiesto di specificare, alla riconsegna dei mezzi, i lavori eseguiti e pec di contestazione (doc. 2) e anche tali richieste rimanevano inascoltate;
- che non aveva fatto alcun preventivo neppure in relazione al camion Volvo Parte_1 tg. FL975VB, e aveva eseguito il lavoro al motore del camion Volvo tg. FL975VB dicendo di doverlo revisionare totalmente al prezzo massimo di € 8.000,00, omettendo di dire, però, che con € 9.000,00 circa si potevano acquistare tutti i componenti nuovi e originali Volvo per il rifacimento integrale del motore (v. doc. 4 preventivo della .A.); CP_2
- che alla fine dell'opera sul camion Volvo tg. FL975VB aveva fatturato, per il Parte_1 motore de quo, la somma di € 12.752,27 (doc.
5 - fatt. n. 544 del 31.10.2018 per € 4742,63 e fatt. 545 del 31.10.2018 per €. 8009,64, entrambe per rifacimento motore);
- di aver, subito dopo i lavori effettuati da riportato il camion alla Parte_1 [...] perché non andava bene e consumava olio motore, circa 3 litri alla settimana Parte_3 ovvero 3 litri per circa 3700 km. settimanali e andava su di temperatura (scaldava troppo);
- che aveva sostituito olio e additivi per olio e gasolio ed emesso la fattura n. Parte_1 591 del 12.11.2018 di € 617,36 (doc. 6);
- che anche dopo la sostituzione di olio ed additivi il camion non andava bene e aveva i medesimi problemi e di aver riportato il camion in officina, ottenendo da altri Parte_1 lavori, tra cui ammortizzatori posteriori, di cui alla fattura n. 613 del 30.11.2018 per ulteriori
€.3.217,00 (doc. 7) senza risolvere il problema al motore;
- di esser quindi stata costretta a recarsi presso altra officina, ove le avevano consigliato, tra l'altro, la sostituzione di due soffietti posteriori per €. 365,00 (v. doc.
8 - fatt OCRAS 1378 del 31.12.2018);
- di aver nell'occasione scoperto che nella fattura 494/18 del 5.10.2018 (doc. 9)) la Parte_1 aveva dichiarato di avere sostituito un solo soffietto ant. sx al costo di €.524,00 oltre manodopera e che il mezzo de quo non dispone di soffietti anteriori;
- di aver continuato a rilevare problemi e malfunzionamenti, oltre al consumo esagerato di olio e, visti i precedenti, deciso di portare il camion Volvo tg. FL975VB presso l'officina autorizzata Volvo, FIMI S.p.A., dove erano state fatte le prove di consumo di olio;
- che FIMI S.p.A. dapprima aveva rilevato che aveva utilizzato olio motore Parte_1 10/40 invece di quello previsto dalla Volvo, olio 10/30, e sostituito l'olio;
- di aver per alcuni mesi utilizzato il mezzo con l'olio del tipo giusto ed eseguendo rabbocchi continui, fino a quando, visto che il problema persisteva, aveva deciso di fare verificare il motore;
- di aver scoperto in data 10.7.19, quando FIMI S.p.A. aveva aperto il motore, che il consumo di olio dipendeva da problemi dovuti al lavoro sul motore eseguiti da presenza di Parte_1 pistoni e fasce inadeguati ed errori nella scelta e nel montaggio di altra componentistica;
- che il motore non risultava essere stato revisionato totalmente, come si sarebbe dovuto fare nel sostituire pistoni e fasce, visto anche l'importo rilevante fatturatole, e che il lavoro eseguito da era totalmente inservibile e deve essere completamente rifatto;
Parte_1
- che FIMI S.p.A. aveva redatto un preventivo lavori [a sostituire tutto quanto eseguito dalla
] per l'importo di € 11.014,29 (doc. 4); Parte_1
pagina 3 di 8 - di aver con pec 16.7.19 contestato a i vizi occulti, perché celati all'interno del Parte_1 motore (doc. 2), che determinavano il problema del consumo di olio motore derivante da un lavoro approssimativo e non a regola d'arte;
- di ritenere che a fronte di tali lavori la esige evidentemente somme non dovute;
nel Parte_4 ricorso per ingiunzione di pagamento non sono stati computati gli acconti sopra indicati (contabili bancarie allegate), sicché la somma ingiunta è anche errata sotto il profilo meramente contabile;
- di ritenere che devono essere scorporati o scomputati dalla somma quei lavori contestati oggetto di inefficienza, errori e, comunque, non eseguiti secondo le regole dell'arte, i lavori fatturati non eseguiti, devono essere rivisti i prezzi applicati, come ad esempio il prezzo del soffietto anteriore (pare anche inesistente) applicato in una somma prossima al triplo del prezzo di mercato (si raffronti la fattura OCRAS s.r.l. n.1378 del 31.12.2018 con la fattura n.494/2018); Parte_1
- che solo al momento dell'apertura del motore sono stati rilevati i veri problemi al camion, dopo che per diverso tempo l si era limitata a dire che era tutto nella norma, limitandosi Parte_3 al rabbocco dell'olio motore, peraltro errato, e alla sostituzione di componenti irrilevanti e/o ininfluenti, posto che i problemi erano tutti causati dai vizi e difetti dell'opera contenuti e celati all'interno del motore;
- di esser stata costretta per emendare i danni e i problemi causati dal lavoro della a Parte_1 pagare la somma di €. 11.014,20, come da preventivo FIMI S.p.A..
Si è costituita la società opposta per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, deducendo:
- di aver eseguito lavori meccanici con fornitura di ricambi in favore di Controparte_1 con sede in Massignano (AP), C.da Marezi n. 85, del valore complessivo di € 20.524,48, relativi ad interventi eseguiti su due camion di cui l'uno tg FL 957 VB e l'altro tg EH 979 HH;
- di aver effettivamente, come documentato da controparte, ricevuto in data 28.2.19, ossia dopo aver inviato la diffida di pagamento 2.2.19, il pagamento degli importi dovuti in relazione alle fatture n. 591 del 12.11.18 e n. 613 del 30.11.18, per € 3.834,85 complessivi, e l'ulteriore somma di € 1.580,87 in acconto sulla fattura n. 544 del 31.12.18;
- di aver diritto agli interessi moratori su tali fatture;
- di aver ricevuto, inoltre, € 4.000,00 accreditati sul c/c in data 12.6.19, ossa dopo la notifica del decreto ingiuntivo (10.6.19), importo che va imputato al debito più antico ex art. 1193 cc;
- di esser perciò, in relazione alle fatture azionate in via monitoria, tuttora creditrice della minore somma di € 11.108,76;
- di eccepire decadenza e/o prescrizione ex art. 2226 cc del diritto alla garanzia ex adverso dedotta, attenendo tutte le contestazioni di controparte alle riparazioni e sostituzione di ricambi eseguiti sull'autocarro Volvo tg FL 957 VB (lavori alla testata del motore, vari interventi sugli impianti meccanici, idraulici ed elettrici malfunzionanti e le sostituzioni di ricambi usurati, come indicato dettagliatamente nei documenti fiscali);
- che controparte sostiene di aver nel mese di dicembre 2018 rilevato una “anomalia al mezzo” e di esser stata costretta a recarsi presso la OCRAS Srl, sostenendo costi per la riparazione di 2 soffietti ai freni pari ad € 519,11;
- che risale sempre a tale periodo, l'odierna contestazione relativa al consumo di olio al motore, come dichiarato da controparte in atto di citazione (cfr pag. n. 3 paragrafi 11 e 12) e dunque, le anomalie riscontrate dovevano essere puntualmente denunciate entro 8 giorni dalla scoperta e non dopo 6 mesi, come ha fatto controparte;
- che la prima mail di contestazione dei lavori al motore è del 13.6.19 (cfr. doc.n.2 fascicolo di controparte) ed è stata inviata successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto del 10.06.2019 (cfr. doc.n.2);
- che la convenuta non può essere chiamata a rispondere delle difformità denunciate da perché la committente avrebbero dovuto denunciare i “presunti” vizi Controparte_1
pagina 4 di 8 riscontrati sulle riparazioni del camion tg FL 957 VB entro otto giorni dalla scoperta e cioè nel mese di gennaio 2019;
- che, nelle mail che ha allegato, la fa genericamente riferimento a Controparte_1 precedenti contestazioni mai ricevute dall'opposta e di cui non vi è alcuna prova documentale, nonché ad un generico intervento del 10.6.19 eseguito dall'opposta;
- che, di fatto, i rapporti commerciali tra le due ditte si sono incrinati nel mese di febbraio 2019, allorché aveva richiesto il pagamento delle fatture rimaste impagate (cfr. doc.n. Parte_1 3 del fascicolo monitorio) ed dopo 5 mesi dalla riparazione del motore e, come Controparte_1 sopra detto, solo dopo aver ritirato la notifica del decreto ingiuntivo, aveva iniziato a contestare vizi e difetti al motore del Volvo, tardivamente e genericamente;
- che controparte sostiene non sia dovuta la somma di € 524,00, richiesta per la sostituzione di un soffietto del camion in quanto quest'ultimo non sarebbe dotato di tale meccanismo nella parte anteriore, ma tale contestazione, oltre ad essere tardiva perché contestata solo con l'atto di citazione, è del tutto infondata poiché , come potrà essere dimostrato in corso Parte_1 di causa, ha realmente sostituito i soffietti alle ruote anteriori del camion con ricambi originali;
- che l'autocarro Volvo di proprietà di è dotato, come tutti gli autocarri Controparte_1 articolati, anche di soffietti anteriori che hanno un prezzo diverso rispetto a quelli posteriori sostituiti dalla ditta Ocras Srl;
ciò potrà essere accertato, se ritenuto necessario, da specifica CTU tecnica la quale darà prova dell'infondatezza delle eccezioni avversarie;
- che l'opponente sostiene che la causa del consumo di olio al motore del Volvo sarebbe riconducibile ad una errato e/o incompleto intervento, ma nel mese di settembre 2018
[...]
con propri mezzi, aveva condotto presso l'officina il motore del Controparte_1 Parte_1 Volvo già smontato e non funzionante per revisionarlo completamente;
- che detto motore era già stato smontato dall'officina di Termoli (officina autorizzata CP_3 Volvo Trucks) che ne aveva consigliato la sostituzione ma , volendo Controparte_1 contenere i costi, voleva revisionarlo, e così l'officina aveva eseguito i lavori alla Parte_1 testata del motore indicati nella fattura n. 544 del 31.10.18 e l'aveva riconsegnava ad
[...]
funzionante, mentre l'officina di Termoli l'aveva poi reinstallato sul CP_4 CP_3 camion Volvo curandone, ovviamente, anche la messa in funzione;
- che il camion veniva, quindi, messo su strada dall'officina autorizzata Volvo e dopo alcune settimane, a causa della rottura di un manicotto, era rimasto in panne all'uscita dell'Autostrada di Porto D'Ascoli, perdendo molto olio al motore;
- che il mezzo era stato riparato sempre dall'officina Volvo la quale, ovviamente inseriva nuovo olio al motore per consentirne il normale funzionamento;
- che, ad oltre un mese dall'intervento al motore, il camion era stato condotto per la prima volta presso l'officina , per la manutenzione ordinaria e cioè per il cambio dell'olio e dei filtri Parte_1 in quanto il mezzo aveva già percorso migliaia di chilometri (cfr fattura n. 12.11.18) ed una seconda volta alla fine di novembre per interventi ai freni ed agli ammortizzatori;
- di non aver eseguito nessun altra riparazione al motore né l'opponente aveva mai contestato l'uso di un olio motore sbagliato rispetto a quello indicato dall'officina Volvo, né la fattura della ditta IM PA (cfr. doc.10 fascicolo di controparte), può essere ritenuta una prova del fatto che l'olio utilizzato dalla convenuta opposta sia inadeguato ovvero inidoneo all'uso;
- che il camion Volvo viene ancora oggi utilizzato a pieno regime per il trasporto su strada sempre con lo stesso motore riparato nel mese di ottobre 2018 dall'officina ed ha Parte_1 ormai percorso circa 300.000,00 Km;
- che fino ad oggi, ad oltre un anno di distanza dalla sua riparazione, l'opponente non ha mai provveduto alla sua sostituzione né lo ha fatto riparare, limitandosi a depositare solo un preventivo di spesa della ditta IM PA il cui importo complessivo (€ 11.014,20) è pressoché identico al credito residuo della;
Parte_5
- che, considerato che il montaggio del motore sul camion, la equilibratura del motore e la prima riparazione dovuta alla rottura della sottocoppa sono state eseguite dall'officina di CP_3 Termoli, eventuali vizi e difetti di malfunzionamento del motore possono essere esclusivamente pagina 5 di 8 imputati all'errata esecuzione d'opera da parte di quest'ultima;
- che le contestazioni dei vizi sono palesemente tardive, generiche e pretestuose e dunque il giudice adito dovrà rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
L'opposta concludeva:
”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
In via Preliminare
- Concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 11.108,76, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e spese liquidate con la procedura monitoria, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione.
Nel Merito
RESPINGERE l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto CONDANNARE Controparte_1 la stessa al pagamento in favore della società della somma di € 11.108,76, Parte_1 oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla scadenza all'effettivo saldo, o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.
In esito all'udienza di prima comparizione 23.1.20 il giudice designato, ritenuto che le contestazioni di parte opponente sulla congruità del prezzo applicato e l'assenza di contratto scritto inducano ad una valutazione prudenziale della pretesa creditoria avanzata in via monitoria, rigettava l'istanza di provvisoria parziale esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183/6 cpc.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati (compresa la fattura per i lavori effettuati da FIMI, prodotta dall'opponente con la seconda memoria ex art. 171 cpc) , l'esame dei testi sui capitoli ammessi e l'espletamento di CTU, affidata all'ing. Persona_1 e depositata in data 29.5.24, che rispondesse al seguente quesito: “il CTU letti gli atti di causa e i documenti di causa visionato il motore e i componenti depositati presso la FIMI S.p.A. dica se i lavori della siano stati eseguiti secondo le regole d'arte, se i componenti Parte_1 utilizzati siano adeguati e conformi alle regole d'arte; se nella esecuzione del lavoro andassero eseguite altre o diverse opere eventualmente omesse dalla indicando il valore Parte_1 dell'opera anche residuale, se questa abbia un valore, ovvero la riduzione del prezzo da applicare e/o se l'opera eseguita dalla FIMI s.p.a. (come da fattura n. VI-1971-2019 del 29.07.2019) abbia totalmente sostituito il lavoro al motore eseguito dalla Parte_1 sicchè il lavoro della non abbia alcun valore residuale perché inutile, Parte_1 inservibile, male eseguito e totalmente rifatto e sostituito. Verificare i prezzi applicati sulle fatture oggetto di procedimento monitorio (indicate nel ricorso per ingiunzione e contenute nel fascicolo di parte ricorrente) e ricondurre prezzi dei componenti e tempi della manodopera nell'ambito dei prezzari. Verificare se il prezzo indicato nella fattura 494/2018 per il soffietto anteriore sia in linea con i prezzi di mercato”.
I testi escussi hanno confermato, fra l'altro, che il motore del Volvo tg FL 957 VB era stato smontato dall'Officina L'Adriatica di Termoli e poi portato presso l'officina già Parte_1 smontato e non funzionante per revisionarlo;
che tale revisione del motor del era stata effettuata tra il mese di Aprile e il Settembre 2018; che il motore revisionato Parte_1 da era stato riportato a cura dell'opponente all'Officina di Termoli, che aveva Parte_1 provveduto a reinstallarlo;
che il 27.12.2018 il camion tg. FL975VB era stato portato all Parte_6
la quale in fattura n .1378/R del 31.12.18 riporta il chilometraggio del camion di km.
[...] 539174,8, inopinatamente superiore a quanto dichiarato dall'opponente; che FIMI S.p.A., dopo aver smontato il motore del camion tg. FL975VB, aveva redatto il preventivo 10.7.19 e poi sostituito la testata e revisionato il motore nel luglio 2019 (v. fatt V1-1971-2019 del 29-07-2019, prodotta dall'opponente con la memoria ex art. 183/6 cpc n. 1), ossia nel mese successivo la notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
Terminata l'istruttoria il giudice ha rinviato per precisazione delle conclusioni al 12.2.26.
pagina 6 di 8 Con decreto di variazione tabellare 10/25 la causa è stata assegnata a questo got, che ha anticipato all'udienza odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
L'opposizione si è rivelata fondata nei limiti che seguono.
Deve ritenersi pacifico, in quanto in parte documentale e comunque incontestato, che il rapporto contrattuale fra le odierne parti processuali sia sorto anni orsono e sia proseguito per fatti concludenti.
fonda la propria opposizione sull'avvenuto pagamento di alcune somme Controparte_1 non detratte in sede di ricorso monitorio e sulla eccezione dell'inadempimento altrui - consistente nella riscontrata necessità di aggiungere olio, poi di sostituire la testata e rettificare il motore del Volvo nel luglio 2019, ossia nel mese della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo – nonché sulla conseguente domanda riconvenzionale di risarcimento danni, ossia di una ulteriore eccezione volta a paralizzare la pretesa della convenuta opposta, ragionevolmente riconducibile ai presupposti della compensazione.
Non risulta che l'opponente abbia contestato il credito né l'inadempimento dell'opposta prima della notifica del decreto ingiuntivo.
E' comunque pacifico che l'opponente abbia versato importi ulteriori sul maggior credito subito dopo la diffida e subito dopo la notifica dell'ingiunzione, sicché deve ritenersi pacifico che il credito residuo vantato da ammonti ad € 11.108,76, oltre gli interessi moratori Parte_1 maturati e maturandi dalle singole scadenze in fatture indicate all'effettivo saldo, ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Passando all'esame della riconvenzionale, come già detto non pare che l'opponente abbia contestato alcun inadempimento prima della ricezione delle fatture, affermando in citazione di aver individuato criticità da risolvere, arrivando poi ad accertarle ed a risolverle nel luglio 2019, ossia nel mese in cui ha notificato l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Trattandosi di pretesi vizi asseritamente scoperti in data 10.7.19, non può accogliersi l'eccezione di decadenza prescrizione sollevata dall'opposta.
La riconvenzionale va necessariamente decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico che appare ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato, ossia in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Afferma il CTU che “Al fine di determinare la effettiva esecuzione dei lavori a regola d'arte eseguiti dalla ditta necessitava visionare la guarnizione della testa (mancante nei Parte_1 componenti visionati), quale elemento secondo lo scrivente, fondamentale al fine di interpretare correttamente le anomalie riscontrate nei componenti visionati.” e conclude: “La partecipazione alla fase dello smontaggio del motore con l'analisi visiva di tutti i componenti di un motore (comprese guarnizioni ed in particolare quella della testata) è la parte fondamentale delle operazioni da eseguire per rilevare vizi e difetti e stabilire le cause del malfunzionamento di un motore e quindi indirettamente poter stabilire la bontà dei lavori di eseguiti sul motore stesso: allo stato quindi alcuna considerazione in merito risulterebbe non sufficientemente supportata da elementi validi oggettivi. Quanto riportato in atti relativamente ai fatti elencati nei fascicoli di parte e le prove testimoniali aggiungono ulteriori incertezze per la valutazione complessiva degli eventi. Concludendo lo scrivente ritiene che ci potrebbe essere una serie di concause che possono avere determinato fra loro i malfunzionamenti del motore che hanno poi richiesto il nuovo rifacimento dello stesso eseguito dalla FIMI SPA come da fattura VI-1971-2019 del 29.07.2019. Pertanto, le conclusioni si baseranno sulla mera analisi dei documenti fiscali commerciali.
5.1 Si riporta di seguito il conteggio per i prezzi applicati da ritenersi idonei relativamente ai soli componenti del motore e manodopera escludendo i materiali di consumo (olio ecc):
pagina 7 di 8
5.2 dalla ditta ammontano a complessivi Euro 8.082,99 (Fatt. 544 del 31.10.2018 Parte_1
“Kit gruppo motore completo di: bronzine, valvole, busta motore valvole-pistoni” Euro 4.742,63 , da Fatt. 545 del 31.10.2018 “Lavoro testa, prove idrauliche su porta iniettori guide e valvole” Euro 1.238,00x1,22, “Manodopera motore” Euro 1.500,00x1,22)
5.3 dalla ditta FIMI SPA ammontano a complessivi Euro 7.781,28x1.22= Euro 9.493,16 (Fatt. V1-1971-2019 del 29.07.2019 “manodopera ordinaria” Euro 1.612,50x1.22, “Testa cili Euro 3.537,80x1.22, “Kit revisione moto Euro 2630,98x1.22)
5.4 Si precisa che l'importo residuo in discussione del decreto ingiuntivo è stato stabilito tra le parti in euro 11.000 circa in occasione dell'incontro per la valutazione di una possibile transazione in data 13.04.23.”
Dunque, l'officina non ha potuto ottenere in sede di CTU la piena prova del proprio Parte_1 corretto adempimento solo perché l'opponente ha deciso di compiere verifiche dopo la notifica dell'ingiunzione (nel periodo compreso fra l'8 ed il 29.7.19) senza contraddittorio e senza conservare le guarnizioni della testata, né è stato possibile accertare esattamente quanti chilometri il mezzo avesse percorso fra il rimontaggio del motore ad opera dell'officina di Termoli dopo la revisione dell'opposta (data rimasta imprecisata) e il suo smontaggio ad opera di FIMI, sicché il CTU si limita doverosamente a ipotizzare che varie concause possano aver contribuito a determinare la necessità di ri-revisionare il motore e sostituirne la testata, accertando sia che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, il camion Volvo monta soffietti anteriori sia che l'importo fatturato dall'opposta per i lavori al motore sia congruo.
Posto che il mancato accertamento dell'adempimento dell'opposta è dipeso direttamente dalla condotta dell'opponente e/o dei suoi incaricati, la eccezione riconvenzionale di inadempimento e la domanda riconvenzionale di danno spiegate dall'opponente non possono essere accolte.
Considerando che la revoca dell'ingiunzione consegue alla prova del parziale pagamento di importo pari ad 1/5 circa del dovuto, tardivo rispetto alla scadenza ma precedente il deposito del ricorso per ingiunzione, parte opponente deve ritenersi soccombente e le spese sono liquidate in dispositivo con riferimento alla media tariffaria.
Le spese di CTU seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da in pers. leg. Controparte_1 rappr.te p.t., revoca il decreto ingiuntivo n. 423/2019;
2) condanna l'opponente a versare all'opposta l'importo di € 11.108,76, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalle singole scadenze in fatture indicate all'effettivo saldo,
3) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 15,47 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 16/10/2025
Il got
UR DI
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 16/10/2025, ad ore 14,06, innanzi al got UR DI sono comparsi: per parte attrice opponente, l'avv. MASSIMO RICCI, per parte convenuta opposta, l'avv. NATASCIA FEBI, anche in sost. avv. Giovanni Lanciotti
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione per le causali di cui in premessa, revocare il D.I. opposto n. 423/2019 del 10/06/2019 nella procedura monitoria RG n. 874/2019 tra le parti in contesa;
voglia respingere ogni diversa domanda di pagamento revocare la condanna al pagamento di interessi moratori. Accertare e dichiarare che le opere eseguite sul camion Volvo tg. FL975VB di cui alle fatture oggetto di procedura monitoria non sono state eseguite secondo le regole dell'arte e per l'effetto rivedere gli importi indicati in fattura riducendone il prezzo ovvero dichiarare la risoluzione del contratto con rimborso di tutte le somme pagate e/o non dovute per lavori non eseguiti, inadeguati, viziati, non a regola d'arte, con risarcimento dei danni relativi alla necessità di eseguire il rifacimento integrale del motore del camion indicato in premessa, come preventivo della FIMI S.p.A. o nella diversa somma che risulterà di giustizia da riconoscere alla opponente in danno della opposta sotto ogni profilo, redibitorio, restitutorio, indennitario, risarcitorio, per riduzione di prezzi anche da portare in compensazione con eventuali somme dovute;
rivedere e ricondurre a equità o ai valori di mercato, in applicazione dei prezziari, gli importi fatturati dalla opposta nelle fatture oggetto di procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi”.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
Nel Merito
RESPINGERE l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto CONDANNARE Controparte_1 la stessa al pagamento in favore della società della somma di € 11.108,76, Parte_1 oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla scadenza all'effettivo saldo, o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.
In via istruttoria
Si chiede che il Giudice Voglia ordinare la produzione dei dischetti cronotachigrafo del Volvo tg FL 957
VB dal 1 settembre 2018 fino ad oggi, al fine di verificare i chilometri percorsi dal mezzo dopo le riparazioni e rettifiche eseguite dall' . Parte_2
Dopo breve discussione orale nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti difensivi, alle ore 14,10, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1501/2019 promossa da:
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. MASSIMO RICCI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_2 con l'avv. NATASCIA FEBI e l'avv. GIOVANNI LANCIOTTI, e con domicilio eletto presso i difensori
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 18.7.19 in pers. leg. Controparte_1 rappr.te p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 423/2019 – emesso in data 10.6.19 dal Tribunale di Fermo nel procedimento monitorio n. 874/2019 RG e notificatole in data 10.6.2019 – con cui le è stato ingiunto di pagare a la Parte_1 somma di € 20.524,48, a titolo di saldo lavorazioni meccaniche con fornitura di ricambi come da fatt. n. 494 del 05.10.18, n. 496 del 05.10.18, n. 544 del 31.10.18, n. 545 del 31.10.18, n. 591 del 12.11.18, n. 612 del 30.11.18, n. 613 del 30.11.18, 656 del 23.12.18 e nota credito n. 645 del 07.12.18, da pagarsi a 30 giorni f.m. (doc.ti 1 e 2 del ricorso monitorio) - oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione liquidate.
L'opposizione è fondata su due punti:
A - l'importo ingiunto non è dovuto, avendo già provveduto a versare somme non dichiarate dalla ricorrente: € 617,36 in data 28.2.19, € 1.580,87 in data 28.2.19, € 3.217,49 in data 28.2.19, € 4.000,00 in data 7.6.19, per complessivi € 9.415,72 (doc. 1 contabili bancarie)
B - i lavori sul camion Volvo tg.FL975VB non erano stati eseguiti a regola d'arie tanto che, a pagina 2 di 8 distanza di pochi mesi e pochi chilometri, sono risultati completamente da rifare.
Ha dedotto:
- di svolgere attività di trasporto per conto terzi, disponendo di 9/10 automezzi tra camion e furgoni;
- di essersi rivolta alla officina per molti anni, almeno dal 2013, per i lavori ai Parte_1 mezzi di cui dispone, corrispondendo fino a tutto il 2018 la somma di € 50.659,40 (schede contabili 2013-2018 – doc 3);
- di aver, nel corso degli anni, chiesto i preventivi dei lavori a prima che Parte_1 questa eseguisse ogni opera senza ottenerli;
- di aver chiesto di specificare, alla riconsegna dei mezzi, i lavori eseguiti e pec di contestazione (doc. 2) e anche tali richieste rimanevano inascoltate;
- che non aveva fatto alcun preventivo neppure in relazione al camion Volvo Parte_1 tg. FL975VB, e aveva eseguito il lavoro al motore del camion Volvo tg. FL975VB dicendo di doverlo revisionare totalmente al prezzo massimo di € 8.000,00, omettendo di dire, però, che con € 9.000,00 circa si potevano acquistare tutti i componenti nuovi e originali Volvo per il rifacimento integrale del motore (v. doc. 4 preventivo della .A.); CP_2
- che alla fine dell'opera sul camion Volvo tg. FL975VB aveva fatturato, per il Parte_1 motore de quo, la somma di € 12.752,27 (doc.
5 - fatt. n. 544 del 31.10.2018 per € 4742,63 e fatt. 545 del 31.10.2018 per €. 8009,64, entrambe per rifacimento motore);
- di aver, subito dopo i lavori effettuati da riportato il camion alla Parte_1 [...] perché non andava bene e consumava olio motore, circa 3 litri alla settimana Parte_3 ovvero 3 litri per circa 3700 km. settimanali e andava su di temperatura (scaldava troppo);
- che aveva sostituito olio e additivi per olio e gasolio ed emesso la fattura n. Parte_1 591 del 12.11.2018 di € 617,36 (doc. 6);
- che anche dopo la sostituzione di olio ed additivi il camion non andava bene e aveva i medesimi problemi e di aver riportato il camion in officina, ottenendo da altri Parte_1 lavori, tra cui ammortizzatori posteriori, di cui alla fattura n. 613 del 30.11.2018 per ulteriori
€.3.217,00 (doc. 7) senza risolvere il problema al motore;
- di esser quindi stata costretta a recarsi presso altra officina, ove le avevano consigliato, tra l'altro, la sostituzione di due soffietti posteriori per €. 365,00 (v. doc.
8 - fatt OCRAS 1378 del 31.12.2018);
- di aver nell'occasione scoperto che nella fattura 494/18 del 5.10.2018 (doc. 9)) la Parte_1 aveva dichiarato di avere sostituito un solo soffietto ant. sx al costo di €.524,00 oltre manodopera e che il mezzo de quo non dispone di soffietti anteriori;
- di aver continuato a rilevare problemi e malfunzionamenti, oltre al consumo esagerato di olio e, visti i precedenti, deciso di portare il camion Volvo tg. FL975VB presso l'officina autorizzata Volvo, FIMI S.p.A., dove erano state fatte le prove di consumo di olio;
- che FIMI S.p.A. dapprima aveva rilevato che aveva utilizzato olio motore Parte_1 10/40 invece di quello previsto dalla Volvo, olio 10/30, e sostituito l'olio;
- di aver per alcuni mesi utilizzato il mezzo con l'olio del tipo giusto ed eseguendo rabbocchi continui, fino a quando, visto che il problema persisteva, aveva deciso di fare verificare il motore;
- di aver scoperto in data 10.7.19, quando FIMI S.p.A. aveva aperto il motore, che il consumo di olio dipendeva da problemi dovuti al lavoro sul motore eseguiti da presenza di Parte_1 pistoni e fasce inadeguati ed errori nella scelta e nel montaggio di altra componentistica;
- che il motore non risultava essere stato revisionato totalmente, come si sarebbe dovuto fare nel sostituire pistoni e fasce, visto anche l'importo rilevante fatturatole, e che il lavoro eseguito da era totalmente inservibile e deve essere completamente rifatto;
Parte_1
- che FIMI S.p.A. aveva redatto un preventivo lavori [a sostituire tutto quanto eseguito dalla
] per l'importo di € 11.014,29 (doc. 4); Parte_1
pagina 3 di 8 - di aver con pec 16.7.19 contestato a i vizi occulti, perché celati all'interno del Parte_1 motore (doc. 2), che determinavano il problema del consumo di olio motore derivante da un lavoro approssimativo e non a regola d'arte;
- di ritenere che a fronte di tali lavori la esige evidentemente somme non dovute;
nel Parte_4 ricorso per ingiunzione di pagamento non sono stati computati gli acconti sopra indicati (contabili bancarie allegate), sicché la somma ingiunta è anche errata sotto il profilo meramente contabile;
- di ritenere che devono essere scorporati o scomputati dalla somma quei lavori contestati oggetto di inefficienza, errori e, comunque, non eseguiti secondo le regole dell'arte, i lavori fatturati non eseguiti, devono essere rivisti i prezzi applicati, come ad esempio il prezzo del soffietto anteriore (pare anche inesistente) applicato in una somma prossima al triplo del prezzo di mercato (si raffronti la fattura OCRAS s.r.l. n.1378 del 31.12.2018 con la fattura n.494/2018); Parte_1
- che solo al momento dell'apertura del motore sono stati rilevati i veri problemi al camion, dopo che per diverso tempo l si era limitata a dire che era tutto nella norma, limitandosi Parte_3 al rabbocco dell'olio motore, peraltro errato, e alla sostituzione di componenti irrilevanti e/o ininfluenti, posto che i problemi erano tutti causati dai vizi e difetti dell'opera contenuti e celati all'interno del motore;
- di esser stata costretta per emendare i danni e i problemi causati dal lavoro della a Parte_1 pagare la somma di €. 11.014,20, come da preventivo FIMI S.p.A..
Si è costituita la società opposta per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, deducendo:
- di aver eseguito lavori meccanici con fornitura di ricambi in favore di Controparte_1 con sede in Massignano (AP), C.da Marezi n. 85, del valore complessivo di € 20.524,48, relativi ad interventi eseguiti su due camion di cui l'uno tg FL 957 VB e l'altro tg EH 979 HH;
- di aver effettivamente, come documentato da controparte, ricevuto in data 28.2.19, ossia dopo aver inviato la diffida di pagamento 2.2.19, il pagamento degli importi dovuti in relazione alle fatture n. 591 del 12.11.18 e n. 613 del 30.11.18, per € 3.834,85 complessivi, e l'ulteriore somma di € 1.580,87 in acconto sulla fattura n. 544 del 31.12.18;
- di aver diritto agli interessi moratori su tali fatture;
- di aver ricevuto, inoltre, € 4.000,00 accreditati sul c/c in data 12.6.19, ossa dopo la notifica del decreto ingiuntivo (10.6.19), importo che va imputato al debito più antico ex art. 1193 cc;
- di esser perciò, in relazione alle fatture azionate in via monitoria, tuttora creditrice della minore somma di € 11.108,76;
- di eccepire decadenza e/o prescrizione ex art. 2226 cc del diritto alla garanzia ex adverso dedotta, attenendo tutte le contestazioni di controparte alle riparazioni e sostituzione di ricambi eseguiti sull'autocarro Volvo tg FL 957 VB (lavori alla testata del motore, vari interventi sugli impianti meccanici, idraulici ed elettrici malfunzionanti e le sostituzioni di ricambi usurati, come indicato dettagliatamente nei documenti fiscali);
- che controparte sostiene di aver nel mese di dicembre 2018 rilevato una “anomalia al mezzo” e di esser stata costretta a recarsi presso la OCRAS Srl, sostenendo costi per la riparazione di 2 soffietti ai freni pari ad € 519,11;
- che risale sempre a tale periodo, l'odierna contestazione relativa al consumo di olio al motore, come dichiarato da controparte in atto di citazione (cfr pag. n. 3 paragrafi 11 e 12) e dunque, le anomalie riscontrate dovevano essere puntualmente denunciate entro 8 giorni dalla scoperta e non dopo 6 mesi, come ha fatto controparte;
- che la prima mail di contestazione dei lavori al motore è del 13.6.19 (cfr. doc.n.2 fascicolo di controparte) ed è stata inviata successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto del 10.06.2019 (cfr. doc.n.2);
- che la convenuta non può essere chiamata a rispondere delle difformità denunciate da perché la committente avrebbero dovuto denunciare i “presunti” vizi Controparte_1
pagina 4 di 8 riscontrati sulle riparazioni del camion tg FL 957 VB entro otto giorni dalla scoperta e cioè nel mese di gennaio 2019;
- che, nelle mail che ha allegato, la fa genericamente riferimento a Controparte_1 precedenti contestazioni mai ricevute dall'opposta e di cui non vi è alcuna prova documentale, nonché ad un generico intervento del 10.6.19 eseguito dall'opposta;
- che, di fatto, i rapporti commerciali tra le due ditte si sono incrinati nel mese di febbraio 2019, allorché aveva richiesto il pagamento delle fatture rimaste impagate (cfr. doc.n. Parte_1 3 del fascicolo monitorio) ed dopo 5 mesi dalla riparazione del motore e, come Controparte_1 sopra detto, solo dopo aver ritirato la notifica del decreto ingiuntivo, aveva iniziato a contestare vizi e difetti al motore del Volvo, tardivamente e genericamente;
- che controparte sostiene non sia dovuta la somma di € 524,00, richiesta per la sostituzione di un soffietto del camion in quanto quest'ultimo non sarebbe dotato di tale meccanismo nella parte anteriore, ma tale contestazione, oltre ad essere tardiva perché contestata solo con l'atto di citazione, è del tutto infondata poiché , come potrà essere dimostrato in corso Parte_1 di causa, ha realmente sostituito i soffietti alle ruote anteriori del camion con ricambi originali;
- che l'autocarro Volvo di proprietà di è dotato, come tutti gli autocarri Controparte_1 articolati, anche di soffietti anteriori che hanno un prezzo diverso rispetto a quelli posteriori sostituiti dalla ditta Ocras Srl;
ciò potrà essere accertato, se ritenuto necessario, da specifica CTU tecnica la quale darà prova dell'infondatezza delle eccezioni avversarie;
- che l'opponente sostiene che la causa del consumo di olio al motore del Volvo sarebbe riconducibile ad una errato e/o incompleto intervento, ma nel mese di settembre 2018
[...]
con propri mezzi, aveva condotto presso l'officina il motore del Controparte_1 Parte_1 Volvo già smontato e non funzionante per revisionarlo completamente;
- che detto motore era già stato smontato dall'officina di Termoli (officina autorizzata CP_3 Volvo Trucks) che ne aveva consigliato la sostituzione ma , volendo Controparte_1 contenere i costi, voleva revisionarlo, e così l'officina aveva eseguito i lavori alla Parte_1 testata del motore indicati nella fattura n. 544 del 31.10.18 e l'aveva riconsegnava ad
[...]
funzionante, mentre l'officina di Termoli l'aveva poi reinstallato sul CP_4 CP_3 camion Volvo curandone, ovviamente, anche la messa in funzione;
- che il camion veniva, quindi, messo su strada dall'officina autorizzata Volvo e dopo alcune settimane, a causa della rottura di un manicotto, era rimasto in panne all'uscita dell'Autostrada di Porto D'Ascoli, perdendo molto olio al motore;
- che il mezzo era stato riparato sempre dall'officina Volvo la quale, ovviamente inseriva nuovo olio al motore per consentirne il normale funzionamento;
- che, ad oltre un mese dall'intervento al motore, il camion era stato condotto per la prima volta presso l'officina , per la manutenzione ordinaria e cioè per il cambio dell'olio e dei filtri Parte_1 in quanto il mezzo aveva già percorso migliaia di chilometri (cfr fattura n. 12.11.18) ed una seconda volta alla fine di novembre per interventi ai freni ed agli ammortizzatori;
- di non aver eseguito nessun altra riparazione al motore né l'opponente aveva mai contestato l'uso di un olio motore sbagliato rispetto a quello indicato dall'officina Volvo, né la fattura della ditta IM PA (cfr. doc.10 fascicolo di controparte), può essere ritenuta una prova del fatto che l'olio utilizzato dalla convenuta opposta sia inadeguato ovvero inidoneo all'uso;
- che il camion Volvo viene ancora oggi utilizzato a pieno regime per il trasporto su strada sempre con lo stesso motore riparato nel mese di ottobre 2018 dall'officina ed ha Parte_1 ormai percorso circa 300.000,00 Km;
- che fino ad oggi, ad oltre un anno di distanza dalla sua riparazione, l'opponente non ha mai provveduto alla sua sostituzione né lo ha fatto riparare, limitandosi a depositare solo un preventivo di spesa della ditta IM PA il cui importo complessivo (€ 11.014,20) è pressoché identico al credito residuo della;
Parte_5
- che, considerato che il montaggio del motore sul camion, la equilibratura del motore e la prima riparazione dovuta alla rottura della sottocoppa sono state eseguite dall'officina di CP_3 Termoli, eventuali vizi e difetti di malfunzionamento del motore possono essere esclusivamente pagina 5 di 8 imputati all'errata esecuzione d'opera da parte di quest'ultima;
- che le contestazioni dei vizi sono palesemente tardive, generiche e pretestuose e dunque il giudice adito dovrà rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
L'opposta concludeva:
”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
In via Preliminare
- Concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 11.108,76, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e spese liquidate con la procedura monitoria, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione.
Nel Merito
RESPINGERE l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto CONDANNARE Controparte_1 la stessa al pagamento in favore della società della somma di € 11.108,76, Parte_1 oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla scadenza all'effettivo saldo, o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.
In esito all'udienza di prima comparizione 23.1.20 il giudice designato, ritenuto che le contestazioni di parte opponente sulla congruità del prezzo applicato e l'assenza di contratto scritto inducano ad una valutazione prudenziale della pretesa creditoria avanzata in via monitoria, rigettava l'istanza di provvisoria parziale esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183/6 cpc.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati (compresa la fattura per i lavori effettuati da FIMI, prodotta dall'opponente con la seconda memoria ex art. 171 cpc) , l'esame dei testi sui capitoli ammessi e l'espletamento di CTU, affidata all'ing. Persona_1 e depositata in data 29.5.24, che rispondesse al seguente quesito: “il CTU letti gli atti di causa e i documenti di causa visionato il motore e i componenti depositati presso la FIMI S.p.A. dica se i lavori della siano stati eseguiti secondo le regole d'arte, se i componenti Parte_1 utilizzati siano adeguati e conformi alle regole d'arte; se nella esecuzione del lavoro andassero eseguite altre o diverse opere eventualmente omesse dalla indicando il valore Parte_1 dell'opera anche residuale, se questa abbia un valore, ovvero la riduzione del prezzo da applicare e/o se l'opera eseguita dalla FIMI s.p.a. (come da fattura n. VI-1971-2019 del 29.07.2019) abbia totalmente sostituito il lavoro al motore eseguito dalla Parte_1 sicchè il lavoro della non abbia alcun valore residuale perché inutile, Parte_1 inservibile, male eseguito e totalmente rifatto e sostituito. Verificare i prezzi applicati sulle fatture oggetto di procedimento monitorio (indicate nel ricorso per ingiunzione e contenute nel fascicolo di parte ricorrente) e ricondurre prezzi dei componenti e tempi della manodopera nell'ambito dei prezzari. Verificare se il prezzo indicato nella fattura 494/2018 per il soffietto anteriore sia in linea con i prezzi di mercato”.
I testi escussi hanno confermato, fra l'altro, che il motore del Volvo tg FL 957 VB era stato smontato dall'Officina L'Adriatica di Termoli e poi portato presso l'officina già Parte_1 smontato e non funzionante per revisionarlo;
che tale revisione del motor del era stata effettuata tra il mese di Aprile e il Settembre 2018; che il motore revisionato Parte_1 da era stato riportato a cura dell'opponente all'Officina di Termoli, che aveva Parte_1 provveduto a reinstallarlo;
che il 27.12.2018 il camion tg. FL975VB era stato portato all Parte_6
la quale in fattura n .1378/R del 31.12.18 riporta il chilometraggio del camion di km.
[...] 539174,8, inopinatamente superiore a quanto dichiarato dall'opponente; che FIMI S.p.A., dopo aver smontato il motore del camion tg. FL975VB, aveva redatto il preventivo 10.7.19 e poi sostituito la testata e revisionato il motore nel luglio 2019 (v. fatt V1-1971-2019 del 29-07-2019, prodotta dall'opponente con la memoria ex art. 183/6 cpc n. 1), ossia nel mese successivo la notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
Terminata l'istruttoria il giudice ha rinviato per precisazione delle conclusioni al 12.2.26.
pagina 6 di 8 Con decreto di variazione tabellare 10/25 la causa è stata assegnata a questo got, che ha anticipato all'udienza odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
L'opposizione si è rivelata fondata nei limiti che seguono.
Deve ritenersi pacifico, in quanto in parte documentale e comunque incontestato, che il rapporto contrattuale fra le odierne parti processuali sia sorto anni orsono e sia proseguito per fatti concludenti.
fonda la propria opposizione sull'avvenuto pagamento di alcune somme Controparte_1 non detratte in sede di ricorso monitorio e sulla eccezione dell'inadempimento altrui - consistente nella riscontrata necessità di aggiungere olio, poi di sostituire la testata e rettificare il motore del Volvo nel luglio 2019, ossia nel mese della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo – nonché sulla conseguente domanda riconvenzionale di risarcimento danni, ossia di una ulteriore eccezione volta a paralizzare la pretesa della convenuta opposta, ragionevolmente riconducibile ai presupposti della compensazione.
Non risulta che l'opponente abbia contestato il credito né l'inadempimento dell'opposta prima della notifica del decreto ingiuntivo.
E' comunque pacifico che l'opponente abbia versato importi ulteriori sul maggior credito subito dopo la diffida e subito dopo la notifica dell'ingiunzione, sicché deve ritenersi pacifico che il credito residuo vantato da ammonti ad € 11.108,76, oltre gli interessi moratori Parte_1 maturati e maturandi dalle singole scadenze in fatture indicate all'effettivo saldo, ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Passando all'esame della riconvenzionale, come già detto non pare che l'opponente abbia contestato alcun inadempimento prima della ricezione delle fatture, affermando in citazione di aver individuato criticità da risolvere, arrivando poi ad accertarle ed a risolverle nel luglio 2019, ossia nel mese in cui ha notificato l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Trattandosi di pretesi vizi asseritamente scoperti in data 10.7.19, non può accogliersi l'eccezione di decadenza prescrizione sollevata dall'opposta.
La riconvenzionale va necessariamente decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico che appare ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato, ossia in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Afferma il CTU che “Al fine di determinare la effettiva esecuzione dei lavori a regola d'arte eseguiti dalla ditta necessitava visionare la guarnizione della testa (mancante nei Parte_1 componenti visionati), quale elemento secondo lo scrivente, fondamentale al fine di interpretare correttamente le anomalie riscontrate nei componenti visionati.” e conclude: “La partecipazione alla fase dello smontaggio del motore con l'analisi visiva di tutti i componenti di un motore (comprese guarnizioni ed in particolare quella della testata) è la parte fondamentale delle operazioni da eseguire per rilevare vizi e difetti e stabilire le cause del malfunzionamento di un motore e quindi indirettamente poter stabilire la bontà dei lavori di eseguiti sul motore stesso: allo stato quindi alcuna considerazione in merito risulterebbe non sufficientemente supportata da elementi validi oggettivi. Quanto riportato in atti relativamente ai fatti elencati nei fascicoli di parte e le prove testimoniali aggiungono ulteriori incertezze per la valutazione complessiva degli eventi. Concludendo lo scrivente ritiene che ci potrebbe essere una serie di concause che possono avere determinato fra loro i malfunzionamenti del motore che hanno poi richiesto il nuovo rifacimento dello stesso eseguito dalla FIMI SPA come da fattura VI-1971-2019 del 29.07.2019. Pertanto, le conclusioni si baseranno sulla mera analisi dei documenti fiscali commerciali.
5.1 Si riporta di seguito il conteggio per i prezzi applicati da ritenersi idonei relativamente ai soli componenti del motore e manodopera escludendo i materiali di consumo (olio ecc):
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5.2 dalla ditta ammontano a complessivi Euro 8.082,99 (Fatt. 544 del 31.10.2018 Parte_1
“Kit gruppo motore completo di: bronzine, valvole, busta motore valvole-pistoni” Euro 4.742,63 , da Fatt. 545 del 31.10.2018 “Lavoro testa, prove idrauliche su porta iniettori guide e valvole” Euro 1.238,00x1,22, “Manodopera motore” Euro 1.500,00x1,22)
5.3 dalla ditta FIMI SPA ammontano a complessivi Euro 7.781,28x1.22= Euro 9.493,16 (Fatt. V1-1971-2019 del 29.07.2019 “manodopera ordinaria” Euro 1.612,50x1.22, “Testa cili Euro 3.537,80x1.22, “Kit revisione moto Euro 2630,98x1.22)
5.4 Si precisa che l'importo residuo in discussione del decreto ingiuntivo è stato stabilito tra le parti in euro 11.000 circa in occasione dell'incontro per la valutazione di una possibile transazione in data 13.04.23.”
Dunque, l'officina non ha potuto ottenere in sede di CTU la piena prova del proprio Parte_1 corretto adempimento solo perché l'opponente ha deciso di compiere verifiche dopo la notifica dell'ingiunzione (nel periodo compreso fra l'8 ed il 29.7.19) senza contraddittorio e senza conservare le guarnizioni della testata, né è stato possibile accertare esattamente quanti chilometri il mezzo avesse percorso fra il rimontaggio del motore ad opera dell'officina di Termoli dopo la revisione dell'opposta (data rimasta imprecisata) e il suo smontaggio ad opera di FIMI, sicché il CTU si limita doverosamente a ipotizzare che varie concause possano aver contribuito a determinare la necessità di ri-revisionare il motore e sostituirne la testata, accertando sia che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, il camion Volvo monta soffietti anteriori sia che l'importo fatturato dall'opposta per i lavori al motore sia congruo.
Posto che il mancato accertamento dell'adempimento dell'opposta è dipeso direttamente dalla condotta dell'opponente e/o dei suoi incaricati, la eccezione riconvenzionale di inadempimento e la domanda riconvenzionale di danno spiegate dall'opponente non possono essere accolte.
Considerando che la revoca dell'ingiunzione consegue alla prova del parziale pagamento di importo pari ad 1/5 circa del dovuto, tardivo rispetto alla scadenza ma precedente il deposito del ricorso per ingiunzione, parte opponente deve ritenersi soccombente e le spese sono liquidate in dispositivo con riferimento alla media tariffaria.
Le spese di CTU seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da in pers. leg. Controparte_1 rappr.te p.t., revoca il decreto ingiuntivo n. 423/2019;
2) condanna l'opponente a versare all'opposta l'importo di € 11.108,76, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalle singole scadenze in fatture indicate all'effettivo saldo,
3) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 15,47 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 16/10/2025
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