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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 402/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 402/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 9 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. MERCATELLO GIORGIA in sost. avv. CASAZZA VINCENZO per parte ricorrente
, che rileva anche la tardività della costituzione avversaria. Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_2
la dr.ssa .
[...] Controparte_3
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6 N. R.G. 402/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 402/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CASAZZA VINCENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ), Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6
Rappresentati e difesi dalle dr.sse , PERICONE VALENTINA, Controparte_3
SPATAFORA ILENIA e BERTUCCELLI ELISA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: graduatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Parte ricorrente, con il presente ricorso, deduceva di aver presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.)
pagina 2 di 6 per il triennio scolastico 2024/2027 e che l'Amministrazione resistente, dopo avergli attribuito il punteggio di 17,30 e conferito un incarico per l'a.s. 2024/2025, aveva rettificato il punteggio in 11,30 revocando l'incarico.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva la piena effettività dei due anni di servizio svolto (2021/2022 e 2022/2023) presso l'Istituto privato Centro
Scolastico SA OR, considerando che il mero fatto dell'omissione contributiva da parte dell'Istituto non potrebbe valere a disconoscere il rapporto, ai fini del punteggio.
Concludeva, quindi, per «a) Accertare e dichiarare il servizio prestato dal ricorrente presso “Istituto Paritario SA OR” come effettivamente svolto;
b) annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o disapplicare il provvedimento di rettifica del punteggio di graduatoria personale ATA III fascia per il triennio 2024/27
a firma del dirigente CP_7 Controparte_8
Scolastico dell Via Pertini 8 - 40033 Casalecchio di Reno Controparte_9
(Bologna) e per l'effetto ordinare ai convenuti il ripristino della predetta graduatoria retroattivamente con punteggio ed aree al sig. Parte_1 spettante alla data della rettifica con ordine all'amministrazione di reintegrare il ricorrente nella posizione lavorativa, con stipula dei contratti di lavoro per l'anno
2024/25 a tempo determinato e corresponsione della retribuzione ingiustamente non riconosciuta;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino dei punteggi decurtati delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA con attribuzione del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli e precisamente: profilo collaboratore scolastico, punti 17.30; d) Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta e per
l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno con riconoscimento delle retribuzioni non corrisposte e del relativo punteggio. In via subordinata: in via e) in via gradata accertare e dichiarare la validità anche ai fini giuridici del servizio svolto dal ricorrente presso la scuola paritaria con attribuzione del relativo punteggio;
f) in via ancora gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente e, per l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento dei danni
pagina 3 di 6 tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia».
Il , si costituiva in giudizio, anche con gli Controparte_10
deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, sul Controparte_2 presupposto che l'omissione contributiva non sarebbe l'unica prova presuntiva per il disconoscimento dei rapporti di lavoro, in quanto anche la documentazione depositata successivamente (contratti, buste paga, estratti conto) presenterebbe anomalie.
Inoltre, parte resistente evidenzia che, in ogni modo, avrebbe anche provveduto a dimezzare il punteggio ottenuto (di 0,50) per le certificazioni informatiche, circostanza che avrebbe comportato, comunque, la revoca dell'incarico.
Non necessitando istruttoria, integrato il contraddittorio con i possibili controinteressati, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
B) La questione attiene al potere di verifica, in capo all'Amministrazione
Scolastica, delle dichiarazioni rese dai richiedenti l'inserimento in graduatoria, che, in via preliminare, sono generatrici dei punteggi utili.
Come anticipato, nel caso di specie, parte ricorrente avrebbe allegato lo svolgimento di due annualità di servizio presso il Centro Scolastico SA OR, con riferimento agli a.s. 2021/2022 e 2022/2023.
In sede di controlla, il avrebbe richiesto inutilmente all'Istituto CP_1 scolastico privato la documentazione necessaria per confermare la sussistenza del servizio svolto e avrebbe, poi, accertato che vi sarebbe stata una completa omissione contributiva da parte del presunto datore di lavoro, circostanza confermata in sede di giudizio (cfr., doc. 4, fasc. resistente).
Non vi possono essere dubbi che la sola omissione contributiva (onere che grava sul datore di lavoro e non certamente sul lavoratore) può rappresentare un indice per valutare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato dedotto ai fini pagina 4 di 6 dell'attribuzione del punteggio in graduatoria, ma non certo una prova piena di tale circostanza.
Ragionando in senso contrario, un inadempimento imputabile esclusivamente alla responsabilità di terzi (nella specie il precedente datore di lavoro) pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore.
In giudizio parte ricorrente ha depositato i contratti di lavoro, le buste paga e la prova del versamento della retribuzione, oltre all'attestazione di servizio proveniente dallo stesso Centro Scolastico SA OR (cfr., doc. da 3 a 11, fasc. ricorrente).
Sul punto, la difesa dell'Amministrazione prova a valorizzare, in senso rafforzativo della presunzione integrata dall'omissione contributiva, il fatto che i contratti depositati non avrebbero un protocollo e che i versamenti non sarebbero perfettamente coincidenti con le somme risultanti dalle buste paga in atti.
L'eccezione non può essere condivisa.
Infatti, da un lato non vi sono ragioni per ritenere necessaria (ai fini della validità del contratto di lavoro) la protocollazione delle assunzioni, trattandosi di
Istituto scolastico privato.
Dall'altro lato, le discrasie tra gli importi netti indicati in busta paga e i versamenti effettuati dal Centro Scolastico SA OR al ricorrente si presentano davvero marginali, potendo rappresentare meri arrotondamenti che, certamente non possono essere idonei a fondare un rafforzamento della presunzione relativa consistente nell'omissione contributiva, in quanto non smentiscono il versamento della retribuzione.
C) Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso può essere accolto con riferimento al riconoscimento, in favore del ricorrente, del punteggio dovuto per i due anni di servizio svolti alle dipendenze del Centro Scolastico SA OR.
Al contrario, è accoglibile l'eccezione del circa il fatto che il CP_1 punteggio sarebbe stato, in ogni modo, correttamente rettificato con riferimento pagina 5 di 6 ai punti riconosciuti per i certificati informatici, per i quali erano stati attribuiti 0.50 invece degli 0,25 spettanti.
Ne deriva che al ricorrente debbano essere ripristinati 5,75 punti per il profilo di collaboratore scolastico e 1,15 punti per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico.
Il solo parziale accoglimento della domanda comporta, in ogni modo, la legittimità della revoca del contratto, per effetto della rettifica parziale, con la conseguenza che nessuna domanda risarcitoria può essere accolta.
D) La presenza di precedenti contrastanti e il solo parziale accoglimento integrano gli estremi per provvedere a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente ad attribuire al ricorrente 5,75 punti per il profilo di collaboratore scolastico e 1,15 punti per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico, oggetto di decurtazione;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bologna il 09/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 402/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 9 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. MERCATELLO GIORGIA in sost. avv. CASAZZA VINCENZO per parte ricorrente
, che rileva anche la tardività della costituzione avversaria. Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_2
la dr.ssa .
[...] Controparte_3
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6 N. R.G. 402/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 402/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CASAZZA VINCENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ), Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6
Rappresentati e difesi dalle dr.sse , PERICONE VALENTINA, Controparte_3
SPATAFORA ILENIA e BERTUCCELLI ELISA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: graduatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Parte ricorrente, con il presente ricorso, deduceva di aver presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.)
pagina 2 di 6 per il triennio scolastico 2024/2027 e che l'Amministrazione resistente, dopo avergli attribuito il punteggio di 17,30 e conferito un incarico per l'a.s. 2024/2025, aveva rettificato il punteggio in 11,30 revocando l'incarico.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva la piena effettività dei due anni di servizio svolto (2021/2022 e 2022/2023) presso l'Istituto privato Centro
Scolastico SA OR, considerando che il mero fatto dell'omissione contributiva da parte dell'Istituto non potrebbe valere a disconoscere il rapporto, ai fini del punteggio.
Concludeva, quindi, per «a) Accertare e dichiarare il servizio prestato dal ricorrente presso “Istituto Paritario SA OR” come effettivamente svolto;
b) annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o disapplicare il provvedimento di rettifica del punteggio di graduatoria personale ATA III fascia per il triennio 2024/27
a firma del dirigente CP_7 Controparte_8
Scolastico dell Via Pertini 8 - 40033 Casalecchio di Reno Controparte_9
(Bologna) e per l'effetto ordinare ai convenuti il ripristino della predetta graduatoria retroattivamente con punteggio ed aree al sig. Parte_1 spettante alla data della rettifica con ordine all'amministrazione di reintegrare il ricorrente nella posizione lavorativa, con stipula dei contratti di lavoro per l'anno
2024/25 a tempo determinato e corresponsione della retribuzione ingiustamente non riconosciuta;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino dei punteggi decurtati delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA con attribuzione del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli e precisamente: profilo collaboratore scolastico, punti 17.30; d) Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta e per
l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno con riconoscimento delle retribuzioni non corrisposte e del relativo punteggio. In via subordinata: in via e) in via gradata accertare e dichiarare la validità anche ai fini giuridici del servizio svolto dal ricorrente presso la scuola paritaria con attribuzione del relativo punteggio;
f) in via ancora gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente e, per l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento dei danni
pagina 3 di 6 tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia».
Il , si costituiva in giudizio, anche con gli Controparte_10
deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, sul Controparte_2 presupposto che l'omissione contributiva non sarebbe l'unica prova presuntiva per il disconoscimento dei rapporti di lavoro, in quanto anche la documentazione depositata successivamente (contratti, buste paga, estratti conto) presenterebbe anomalie.
Inoltre, parte resistente evidenzia che, in ogni modo, avrebbe anche provveduto a dimezzare il punteggio ottenuto (di 0,50) per le certificazioni informatiche, circostanza che avrebbe comportato, comunque, la revoca dell'incarico.
Non necessitando istruttoria, integrato il contraddittorio con i possibili controinteressati, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
B) La questione attiene al potere di verifica, in capo all'Amministrazione
Scolastica, delle dichiarazioni rese dai richiedenti l'inserimento in graduatoria, che, in via preliminare, sono generatrici dei punteggi utili.
Come anticipato, nel caso di specie, parte ricorrente avrebbe allegato lo svolgimento di due annualità di servizio presso il Centro Scolastico SA OR, con riferimento agli a.s. 2021/2022 e 2022/2023.
In sede di controlla, il avrebbe richiesto inutilmente all'Istituto CP_1 scolastico privato la documentazione necessaria per confermare la sussistenza del servizio svolto e avrebbe, poi, accertato che vi sarebbe stata una completa omissione contributiva da parte del presunto datore di lavoro, circostanza confermata in sede di giudizio (cfr., doc. 4, fasc. resistente).
Non vi possono essere dubbi che la sola omissione contributiva (onere che grava sul datore di lavoro e non certamente sul lavoratore) può rappresentare un indice per valutare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato dedotto ai fini pagina 4 di 6 dell'attribuzione del punteggio in graduatoria, ma non certo una prova piena di tale circostanza.
Ragionando in senso contrario, un inadempimento imputabile esclusivamente alla responsabilità di terzi (nella specie il precedente datore di lavoro) pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore.
In giudizio parte ricorrente ha depositato i contratti di lavoro, le buste paga e la prova del versamento della retribuzione, oltre all'attestazione di servizio proveniente dallo stesso Centro Scolastico SA OR (cfr., doc. da 3 a 11, fasc. ricorrente).
Sul punto, la difesa dell'Amministrazione prova a valorizzare, in senso rafforzativo della presunzione integrata dall'omissione contributiva, il fatto che i contratti depositati non avrebbero un protocollo e che i versamenti non sarebbero perfettamente coincidenti con le somme risultanti dalle buste paga in atti.
L'eccezione non può essere condivisa.
Infatti, da un lato non vi sono ragioni per ritenere necessaria (ai fini della validità del contratto di lavoro) la protocollazione delle assunzioni, trattandosi di
Istituto scolastico privato.
Dall'altro lato, le discrasie tra gli importi netti indicati in busta paga e i versamenti effettuati dal Centro Scolastico SA OR al ricorrente si presentano davvero marginali, potendo rappresentare meri arrotondamenti che, certamente non possono essere idonei a fondare un rafforzamento della presunzione relativa consistente nell'omissione contributiva, in quanto non smentiscono il versamento della retribuzione.
C) Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso può essere accolto con riferimento al riconoscimento, in favore del ricorrente, del punteggio dovuto per i due anni di servizio svolti alle dipendenze del Centro Scolastico SA OR.
Al contrario, è accoglibile l'eccezione del circa il fatto che il CP_1 punteggio sarebbe stato, in ogni modo, correttamente rettificato con riferimento pagina 5 di 6 ai punti riconosciuti per i certificati informatici, per i quali erano stati attribuiti 0.50 invece degli 0,25 spettanti.
Ne deriva che al ricorrente debbano essere ripristinati 5,75 punti per il profilo di collaboratore scolastico e 1,15 punti per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico.
Il solo parziale accoglimento della domanda comporta, in ogni modo, la legittimità della revoca del contratto, per effetto della rettifica parziale, con la conseguenza che nessuna domanda risarcitoria può essere accolta.
D) La presenza di precedenti contrastanti e il solo parziale accoglimento integrano gli estremi per provvedere a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente ad attribuire al ricorrente 5,75 punti per il profilo di collaboratore scolastico e 1,15 punti per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico, oggetto di decurtazione;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bologna il 09/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 6 di 6