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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9065/2022 R.G. chiamata all'udienza del 30/6/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall' Parte_1 avv. R. Giglio
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. E. Castellaneta CP_1
Resistente
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/8/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere operaio- carpentiere edile dal 1981 sino ad ottobre 2020, addetto a lavori di sollevamento, trasporto e spostamento manuale di carichi pesanti, quali sacchi di cemento, paiole di calcina, impalcature di ponteggi, tufi, mattoni, materiali di risulta, martelli pneumatici ed altro, chiedeva il riconoscimento della patologia, quale “ernie discali multiple del tratto lombare” da cui risulta affetto, quale malattia professionale denunciata all' con domanda del 24/3/2021. CP_1
Rappresentava che l' resistente aveva provveduto a disconoscere la malattia CP_2 professionale con provvedimento datato 1/7/2021, non avendo ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la patologia da cui risulta affetto;
deduceva, altresì, di avere inoltrato, in data 4/8/2021, ricorso amministrativo che, tuttavia, rimaneva privo di riscontro. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del danno biologico nella misura del 12% ovvero di quella ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Costituendosi in giudizio, l' ha eccepito la litispendenza della causa odierna con CP_1 altra controversia proposta dal medesimo ricorrente, avente identico oggetto ed identificata con il n. 12583/2021 R.G., pendente dinanzi alla sezione Lavoro del
Tribunale di Bari;
concludeva per la declaratoria di litispendenza e la cancellazione del procedimento dal ruolo;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Giunta la causa sul ruolo della scrivente giudicante, all'udienza del 17/3/2025, l' CP_2 resistente depositava copia cartacea della sentenza n. 3732/2024 con cui veniva definito il procedimento iscritto al n. 12583/2021 e 4467/2022 R.G.; parte ricorrente deduceva di aver iscritto, per mero errore, un ricorso speculare a quello definito con la sentenza surrichiamata;
entrambi i procuratori chiedevano fissarsi udienza di discussione, con termine per note.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali risultando le posizioni delle parti, ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
Parte ricorrente invoca il riconoscimento della patologia da cui risulta affetto, “ernie discali multiple del tratto lombare”, quale malattia professionale, adducendo il nesso eziologico tra lo svolgimento della propria attività lavorativa quale operaio edile- carpentiere e la patologia denunciata.
Tanto premesso, si rileva che parte resistente ha depositato la sentenza n. 3732/2024, pronunciata nell'ambito del procedimento n. 12583/2021 R.G., dalla cui lettura emerge che la domanda oggetto del presente giudizio risulta già esaminata e valutata dal
Tribunale di Bari che ha accolto la domanda e riconosciuto la natura professionale della richiamata patologia.
Secondo l'autorevole orientamento dei Giudici di legittimità, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito.
Pag. 2 di 3 Detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ. e rispondente ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso (giur. costante;
cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 18 settembre 2006, n. 20111; 21 luglio 2005, n. 15341; 10 marzo 1999, n. 2064).
Osserva in proposito il Tribunale che non v'è dubbio alcuno che la domanda formulata nel presente giudizio sia identica a quella proposta nell'ambito del procedimento definito con la sentenza n. 3732/2024 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro.
Ne discende che la domanda oggetto del presente giudizio deve ritenersi inammissibile.
In ragione della natura preliminare della questione, si ritiene che ricorrano eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
visto l' art. 429 c.p.c., il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 30/8/2022 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1 dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 30/6/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Emanuela Foggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9065/2022 R.G. chiamata all'udienza del 30/6/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall' Parte_1 avv. R. Giglio
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. E. Castellaneta CP_1
Resistente
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/8/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere operaio- carpentiere edile dal 1981 sino ad ottobre 2020, addetto a lavori di sollevamento, trasporto e spostamento manuale di carichi pesanti, quali sacchi di cemento, paiole di calcina, impalcature di ponteggi, tufi, mattoni, materiali di risulta, martelli pneumatici ed altro, chiedeva il riconoscimento della patologia, quale “ernie discali multiple del tratto lombare” da cui risulta affetto, quale malattia professionale denunciata all' con domanda del 24/3/2021. CP_1
Rappresentava che l' resistente aveva provveduto a disconoscere la malattia CP_2 professionale con provvedimento datato 1/7/2021, non avendo ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la patologia da cui risulta affetto;
deduceva, altresì, di avere inoltrato, in data 4/8/2021, ricorso amministrativo che, tuttavia, rimaneva privo di riscontro. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del danno biologico nella misura del 12% ovvero di quella ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Costituendosi in giudizio, l' ha eccepito la litispendenza della causa odierna con CP_1 altra controversia proposta dal medesimo ricorrente, avente identico oggetto ed identificata con il n. 12583/2021 R.G., pendente dinanzi alla sezione Lavoro del
Tribunale di Bari;
concludeva per la declaratoria di litispendenza e la cancellazione del procedimento dal ruolo;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Giunta la causa sul ruolo della scrivente giudicante, all'udienza del 17/3/2025, l' CP_2 resistente depositava copia cartacea della sentenza n. 3732/2024 con cui veniva definito il procedimento iscritto al n. 12583/2021 e 4467/2022 R.G.; parte ricorrente deduceva di aver iscritto, per mero errore, un ricorso speculare a quello definito con la sentenza surrichiamata;
entrambi i procuratori chiedevano fissarsi udienza di discussione, con termine per note.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali risultando le posizioni delle parti, ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
Parte ricorrente invoca il riconoscimento della patologia da cui risulta affetto, “ernie discali multiple del tratto lombare”, quale malattia professionale, adducendo il nesso eziologico tra lo svolgimento della propria attività lavorativa quale operaio edile- carpentiere e la patologia denunciata.
Tanto premesso, si rileva che parte resistente ha depositato la sentenza n. 3732/2024, pronunciata nell'ambito del procedimento n. 12583/2021 R.G., dalla cui lettura emerge che la domanda oggetto del presente giudizio risulta già esaminata e valutata dal
Tribunale di Bari che ha accolto la domanda e riconosciuto la natura professionale della richiamata patologia.
Secondo l'autorevole orientamento dei Giudici di legittimità, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito.
Pag. 2 di 3 Detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ. e rispondente ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso (giur. costante;
cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 18 settembre 2006, n. 20111; 21 luglio 2005, n. 15341; 10 marzo 1999, n. 2064).
Osserva in proposito il Tribunale che non v'è dubbio alcuno che la domanda formulata nel presente giudizio sia identica a quella proposta nell'ambito del procedimento definito con la sentenza n. 3732/2024 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro.
Ne discende che la domanda oggetto del presente giudizio deve ritenersi inammissibile.
In ragione della natura preliminare della questione, si ritiene che ricorrano eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
visto l' art. 429 c.p.c., il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 30/8/2022 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1 dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 30/6/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Emanuela Foggetti
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