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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 781/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4613/2021 depositato il 28/07/2021
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 466/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 4 e pubblicata il 09/02/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180028791667000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180028791667000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 28 luglio 2021 il Comune di Palermo proponeva appello avverso la sentenza n.
466/04/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez. IV, depositata il 9 febbraio 2021, che aveva accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29620180028791667000, relativa a TARI anni 2011 e 2012.
Si costituiva in giudizio la sig.ra Resistente_1, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza pubblica del 25 marzo 2024 entrambe le parti chiedevano la sospensione del processo per effetto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata “rottamazione-quater” ai sensi dell'art. 1, commi
231 ss., L. 197/2022 .
Con ordinanza interlocutoria emessa in pari data questa Corte disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che la contribuente ha presentato dichiarazione di adesione alla rottamazione-quater.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha accolto la domanda.
Parte contribuente ha prodotto documentazione sui pagamenti di molteplici rate (fino alla n.11).
Di recente ha affermato Cass. 29574/2025 che “con l'art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, L. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Va quindi dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate pure considerato che la condanna alle spese del ricorrente contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 10198/2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese anche del secondo grado. Palermo, 19.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
MI VO TO VA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4613/2021 depositato il 28/07/2021
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 466/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 4 e pubblicata il 09/02/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180028791667000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180028791667000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 28 luglio 2021 il Comune di Palermo proponeva appello avverso la sentenza n.
466/04/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez. IV, depositata il 9 febbraio 2021, che aveva accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29620180028791667000, relativa a TARI anni 2011 e 2012.
Si costituiva in giudizio la sig.ra Resistente_1, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza pubblica del 25 marzo 2024 entrambe le parti chiedevano la sospensione del processo per effetto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata “rottamazione-quater” ai sensi dell'art. 1, commi
231 ss., L. 197/2022 .
Con ordinanza interlocutoria emessa in pari data questa Corte disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che la contribuente ha presentato dichiarazione di adesione alla rottamazione-quater.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha accolto la domanda.
Parte contribuente ha prodotto documentazione sui pagamenti di molteplici rate (fino alla n.11).
Di recente ha affermato Cass. 29574/2025 che “con l'art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, L. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Va quindi dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate pure considerato che la condanna alle spese del ricorrente contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 10198/2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese anche del secondo grado. Palermo, 19.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
MI VO TO VA