Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2024, n. 43186
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Sentenza 11 settembre 2024

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Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, non è necessario che il procacciamento dei voti avvenga con metodo mafioso laddove il procacciatore sia un appartenente ad associazione mafiosa, anche laddove l'agente operi "uti singulus".

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da "qualunque altra utilità", termine che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto nella promessa di un candidato sindaco di promuovere presso un magistrato di sua conoscenza la scarcerazione anticipata di uno dei componenti del clan, in cambio dell'impegno da parte dei membri del gruppo criminale di procacciare voti in suo favore nella competizione elettorale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2024, n. 43186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43186
    Data del deposito : 11 settembre 2024

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