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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza in trattazione scritta dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2419/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Cuoco, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Napoli alla via G. Porzio n.
4 - Centro Direzionale Isola G/8;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante , Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Falasca, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Roma alla via Po n. 14/A;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.09.2024, la parte appellante impugnava la sentenza n. 2341 del
2024, con la quale il Tribunale di Napoli rigettava la loro domanda tesa ad ottenere la seguente statuizione: “1)Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dell'accordo aziendale stipulato in data 28 febbraio 2017 tra e le Rappresentanze Sindacali Unitarie del sito Controparte_1 di Napoli, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dello stesso limitatamente alla parte in cui, disponendo di un diritto soggettivo acquisito dai ricorrenti, ha stabilito il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità già maturati alla data di stipula dell'accordo stesso e fino al 31/03/2020, prevedendo inoltre che al termine di efficacia dell' accordo l'istituto oggetto di sospensione sarebbe stati ripristinati senza effetto retroattivo.
2)Per l'effetto, condannare la convenuta al versamento ai singoli ricorrenti delle seguenti somme
a titolo di differenze retributive: euro 5.120,38; euro 5.120,38; euro Pt_1 Pt_2 Pt_3 6.477,62 ed euro 6.521,97, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà Pt_4 ritenuta di giustizia. 3)Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dell'accordo aziendale stipulato in data 28 febbraio 2017 tra e le Rappresentanze Sindacali Controparte_1
Unitarie del sito di Napoli, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dello stesso limitatamente alla parte in cui modificando la base di computo del
TFR, ha escluso il “trattamento a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza” per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo al 31/03/2020, prevedendo inoltre che al termine di efficacia dell' accordo l'istituto oggetto di sospensione sarebbe stato ripristinato senza effetto retroattivo. 4)Per l'effetto, condannare la convenuta al ricalcolo del tfr comprensivo delle voci (paga tabellare e contingenza) illegittimamente escluse e conseguentemente al versamento ai singoli ricorrenti delle seguenti somme a titolo di differenze sul Tfr maturato: euro 4693,68; euro 4693,68, euro 5.120,38 ed Pt_1 Pt_2 Pt_3
euro 5.087,39, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Pt_4 giustizia. 5)Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
In particolare, con varie argomentazioni, in sintesi: “gli appellanti ritengono che la decisione del
Tribunale sia frutto della violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. in quanto
l'eliminazione della paga base tabellare e dell'indennità di contingenza dalla retribuzione annua, di cui la retribuzione differita è quota parte, costituisce una palese lesione della funzione costituzionale dell'istituto del tfr.
Sotto diverso profilo la sentenza è errata per violazione e falsa applicazione del primo e secondo comma dell'art. 2120 c.c. per non aver ritenuto che la derogabilità “collettiva” della nozione omnicomprensiva di retribuzione-parametro ai fini del computo del Tfr, non è illimitata, non consentendo alle parti di ridurre, fino all'azzeramento, la base di calcolo e così cancellando, indirettamente, l'istituto in palese violazione non solo dell'art. 36 Cost., ma anche del primo comma dell'art. 2120 c.c. che attribuisce al lavoratore l'inderogabile diritto al tfr ed alla sua modalità di calcolo … Oggetto del giudizio di appello è quindi l'accertamento della nullità/illegittimità dell'accordo aziendale impugnato, ovvero, in via subordinata, la nullità/illegittimità dello stesso limitatamente alla parte in cui ha disposto la esclusione dalla base di computo del TFR dei trattamenti corrisposti a titolo di retribuzione minima contrattuale ed ex indennità di contingenza.”
Si costituiva in giudizio la parte appellata che chiedeva la reiezione del gravame.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa. Va, preliminarmente, evidenziato che, in carenza di censure, è caduto il giudicato sul rigetto, nel provvedimento impugnato, della richiesta di declaratoria dell'illegittimità della temporanea sospensione sia del pagamento degli scatti di anzianità maturati sia della maturazione di quelli successivi.
L'appello verte, dunque, esclusivamente sulla legittimità dell'accordo aziendale stipulato in data
17 e 28 febbraio 2017 tra e le Rappresentanze Sindacali Unitarie del sito Controparte_1 di Napoli, limitatamente alla parte in cui, modificando la base di computo del TFR, ha escluso il
“trattamento a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza” per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione al 31.03.2020, prevedendone il ripristino al termine di efficacia dello stesso, senza effetto retroattivo.
Come pacifico nella giurisprudenza di legittimità: “Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline. Inoltre, agli accordi collettivi aziendali si deve riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori considerati. Pertanto, anche i contratti aziendali possono derogare in pejus i contratti nazionali, con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori” (cfr. Cassazione n. 9668 del
2023).
Dunque, l'accordo in questione era indiscutibilmente legittimo, per quanto avesse previsto un trattamento deteriore per i lavoratori: esso, avendo ad oggetto la base di computo del T.F.R. (per la parte che qui interessa), disciplinava un diritto ancora non quesito dei lavoratori, pacifico essendo che la maturazione del trattamento de quo si ha soltanto nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.
D'altro canto, il contratto collettivo non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socioeconomica in continua evoluzione. La giurisprudenza non ha mancato di sottolineare che tutto ciò deve avvenire nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e senza che vengano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, entrati in via definitiva nel patrimonio dei lavoratori medesimi (cfr. Cass. n. 19351 del 2007; n. 18548 del 2009; n. 24533 del 2013; n. 24268 del 2013; n. 23105 del 2019).
Inoltre, è necessario evidenziare che la Suprema Corte ha precisato che “la disdetta unilaterale del datore di lavoro di un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittima ove non ne derivi la lesione della retribuzione adeguata ex art. 36 Costituzione;
pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore si dolga dell'abolizione di una voce retributiva per effetto della disdetta dell'accordo contrattuale che la prevedeva, e pretenda il suo ripristino, invocando la lesione dell'art. 36 Cost., non può limitarsi a dedurre la natura retributiva dell'emolumento soppresso, ma deve allegare la lesione del "minimo costituzionale" e fornire al giudice gli elementi comparativi della situazione retributiva prima e dopo la modifica, al fine di consentire il giudizio sul rispetto del principio costituzionale” (cfr. Cass. n. 27735 del 2025).
Tali considerazioni andavano, poi, rapportate alla situazione complessiva, che portava alla stipula dell'accordo e agli eventuali vantaggi che ne derivavano ai lavoratori, di cui chiaramente ne teneva conto il giudice di primo grado.
È pacifico che la profonda crisi che interessava il settore del CRM in outsourcing (in cui opera la società) colpiva anche l' che nell'ultimo decennio accusava un calo di fatturato e un CP_1 incremento delle perdite;
ciò ovviamente generava un numero cospicuo di esuberi che rendeva necessario il ricorso ripetuto agli ammortizzatori sociali, già a partire dal 2011.
Posto che il ricorso a questi ultimi non risultava sufficiente ad attenuare gli effetti negativi della situazione di crisi sopra descritta, la società si vedeva costretta ad intervenire mediante l'attuazione di un progetto di riorganizzazione necessario per garantire la continuità economica aziendale nel breve e nel medio periodo.
In particolare, il piano di riorganizzazione aziendale prevedeva la chiusura - a partire dalla seconda metà del mese di dicembre del 2016, dopo la scadenza del contratto di solidarietà attivato a maggio
- delle Divisioni 1 e 2 del sito di Roma e dell'intera unità produttiva di Napoli, con il conseguente esubero di personale pari a 2.511 lavoratori (Roma interessata da 1.666 persone, Napoli da 845 persone).
Informate le organizzazioni sindacali della decisione di attuare questo nuovo piano e degli esuberi conseguenti, dopo l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, iniziava una lunga e intensa negoziazione. Il confronto tra le parti si svolgeva tra il 5 ottobre e il 22 dicembre del 2016, mediante numerosi incontri;
successivamente il proponeva alle parti di sottoscrivere un CP_3 accordo con il quale si dava atto della conclusione della procedura di licenziamento collettivo, prevedendo una moratoria di 3 mesi della possibilità di intimare i licenziamenti individuali e, durante tale periodo, le parti avrebbero dovuto proseguire il confronto, allo scopo di definire alcune misure specifiche capaci di aiutare le sedi di Roma e Napoli a garantire il recupero dell'efficienza e della produttività.
Tale proposta veniva accolta positivamente sia da sia dalle organizzazioni sindacali, CP_1 nelle diverse articolazioni, e trovava anche il consenso delle RSU di Napoli.
Di conseguenza veniva sottoscritto un accordo tra le parti che prevedeva la conclusione della procedura di licenziamento, con conseguente attivazione dei licenziamenti per il personale di
Roma, e la prosecuzione del confronto per altri tre mesi, per il solo personale Napoli.
L'accordo siglato il 22 dicembre 2016, oltre a trovare attuazione per la sede di Roma mediante l''intimazione dei licenziamenti, era applicato per il sito produttivo di Napoli, attraverso la prosecuzione del confronto e il raggiungimento di un'intesa che consentiva la positiva conclusione della procedura di licenziamento collettivo.
Tale accordo era raggiunto - a seguito di ripetuti incontri - il 16 febbraio 2017 e recava la firma delle organizzazioni sindacali competenti per territorio ( , FISTEL CISL, UILCOM CP_4 [...]
CP_
Regione Campania) e dalle RSU del sito di Napoli.
Esso prevedeva, tra le varie misure:
-la rinuncia della Società all'intimazione dei licenziamenti per il sito di Napoli e la definizione di alcune misure temporanee e sperimentali di contenimento del costo del lavoro, nonché l'attuazione di specifiche azioni volte a rilanciare il sito produttivo;
-l'incontro, con cadenza semestrale, delle parti sociali per valutare di concerto i risultati economici conseguiti dal sito, al fine di verificare (anche) l'eventuale raggiungimento del c.d. “punto di equilibrio economico”, quantificabile in un valore positivo di margine;
-l'erogazione - al raggiungimento di tale obiettivo - di un vero e proprio trattamento “una tantum” ai dipendenti per compensare le perdite economiche dovute agli interventi temporanei di riduzione del costo del lavoro.
Sull'accordo veniva indetto un referendum consultivo che si concludeva con l'approvazione a larga maggioranza degli aventi diritto (a fronte di nn. 818 aventi diritto, partecipavano al voto nn.
690 lavoratori, ed esprimevano parere favorevole alla ratifica dell'intesa n. 547 lavoratori).
L'esame del contenuto dell'intesa evidenziava ancor più chiaramente gli obiettivi da raggiungere,
i sacrifici imposti e i vantaggi correlati.
Infatti, nelle premesse era specificato che “le Parti, con il supporto e la vigilanza del Governo e delle altre Istituzioni interessate hanno approfondito, esaminato e discusso gli strumenti e le soluzioni necessarie per scongiurare i licenziamenti sul sito di Napoli, giungendo ad un complesso inscindibile di affidamenti volti all'incremento di competitività, alla gestione della crisi e alla tutela dei livelli occupazionali sul sito” e, tra le finalità indicate al punto 1 dell'accordo si dava conto che “Con la presente intesa, le Parti, allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali del sito produttivo di Napoli […] definiscono, in via sperimentale e temporanea, un pacchetto di misure da attuarsi nei confronti del personale ivi impiegato”, facendo espresso riferimento all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.
Sulla base di tali premesse, le parti stabilivano al punto 3 la modifica della base di computo del
TFR, con esclusione dalla stessa di trattamenti spettanti a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza.
Si trattava evidentemente di una misura finalizzata, insieme alle altre ivi previste, a “consentire un progressivo e graduale recupero di competitività aziendale tra le parti in attuazione dell'Accordo interconfederale del 28 Giugno 2011” e avrebbe avuto carattere sperimentale e temporaneo per la durata del periodo di efficacia dell'accordo.
Oltretutto, era prevista, per tutto il periodo di vigenza dello stesso, la costituzione di una commissione paritetica (Composta da rappresentanti dei lavoratori (RSU), delle organizzazioni sindacali territoriali e dell'azienda) che ne avrebbe verificato l'attuazione e l'andamento produttivo ed economico del sito di Napoli, con la specifica che “in caso di superamento del
“punto di equilibrio” (i.e. valore positivo di margine del sito), le Parti disciplineranno un trattamento una tantum relativo al semestre in osservazione, per redistribuire, al personale in forza, i margini netti realizzati nel periodo sino a compensazione in maniera proporzionale delle ricadute economiche degli interventi di cui all'art. 3”.
Tali sacrifici economici sarebbero stati attuati in concomitanza con l'impegno assunto dall'azienda di “compiere ogni sforzo organizzativo e commerciale funzionale al conseguimento della redditività del sito, allo scopo di conseguire nel più breve tempo possibile il punto di equilibrio economico […] e la piena saturazione della capacità produttiva”.
Infatti, l'azienda destinava prioritariamente al sito di Napoli tutte le nuove commesse reperite sul mercato per cui non sussistevano particolari vincoli territoriali, destinandovi altresì i volumi supplementari di commesse gemelle e, in questo modo, riusciva a raggiungere il punto di equilibrio economico ancor prima della scadenza del periodo di vigenza dell'accordo. Ciò consentiva l'erogazione di alcune somme che quasi totalmente compensavano le misure economiche temporanee e la riattivazione dei trattamenti economici sospesi già ad ottobre 2019.
È allora evidente che la perdita dei lavoratori - l'esclusione di trattamenti spettanti a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza dal computo del t.f.r. - era compensata dalla conservazione del posto di lavoro (ciò che, invece non avveniva per i dipendenti dei siti di Roma che non avevano voluto partecipare ad alcun accordo). Non è da sottovalutare, inoltre, che nelle more dell'efficacia dell'accordo, i lavoratori ottenevano
- grazie ai positivi risultati ottenuti dalla società - delle erogazioni una tantum; per di più è pacifico che con comunicazione del 7 Ottobre 2019, la Società rappresentava ai dipendenti di Napoli che il sito aveva superato, anche per il semestre “marzo – agosto 2019”, il punto di equilibrio economico e pertanto, avendo superato tale valore per due semestri successivi, avrebbe proceduto ad erogare ai dipendenti, con le competenze del cedolino di Ottobre 2019, una ulteriore somma a titolo di una tantum (quantificata in circa 360 euro per ciascun dipendente) ed era comunicata la cessazione anticipata delle misure previste nell'Accordo di Febbraio e il conseguente ripristino di tutti i trattamenti economici e normativi temporaneamente sospesi, grazie alla esito positivo del percorso di recupero e stabilizzazione del sito.
Da ultimo occorre rimarcare che la misura aveva un carattere assolutamente temporaneo e collegato alla situazione di crisi.
A ciò aggiungasi che le modifiche peggiorative avvenivano non su iniziativa unilaterale della società, ma all'esito di un confronto e di un accordo concluso con le principali organizzazioni sindacali e le RSU del sito di Napoli, seguito da un referendum consultivo che lo approvava a larga maggioranza.
In conclusione, non può che essere confermata la sentenza di primo grado.
La particolarità della questione induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 11.11.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza in trattazione scritta dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2419/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Cuoco, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Napoli alla via G. Porzio n.
4 - Centro Direzionale Isola G/8;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante , Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Falasca, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Roma alla via Po n. 14/A;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.09.2024, la parte appellante impugnava la sentenza n. 2341 del
2024, con la quale il Tribunale di Napoli rigettava la loro domanda tesa ad ottenere la seguente statuizione: “1)Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dell'accordo aziendale stipulato in data 28 febbraio 2017 tra e le Rappresentanze Sindacali Unitarie del sito Controparte_1 di Napoli, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dello stesso limitatamente alla parte in cui, disponendo di un diritto soggettivo acquisito dai ricorrenti, ha stabilito il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità già maturati alla data di stipula dell'accordo stesso e fino al 31/03/2020, prevedendo inoltre che al termine di efficacia dell' accordo l'istituto oggetto di sospensione sarebbe stati ripristinati senza effetto retroattivo.
2)Per l'effetto, condannare la convenuta al versamento ai singoli ricorrenti delle seguenti somme
a titolo di differenze retributive: euro 5.120,38; euro 5.120,38; euro Pt_1 Pt_2 Pt_3 6.477,62 ed euro 6.521,97, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà Pt_4 ritenuta di giustizia. 3)Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dell'accordo aziendale stipulato in data 28 febbraio 2017 tra e le Rappresentanze Sindacali Controparte_1
Unitarie del sito di Napoli, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dello stesso limitatamente alla parte in cui modificando la base di computo del
TFR, ha escluso il “trattamento a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza” per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo al 31/03/2020, prevedendo inoltre che al termine di efficacia dell' accordo l'istituto oggetto di sospensione sarebbe stato ripristinato senza effetto retroattivo. 4)Per l'effetto, condannare la convenuta al ricalcolo del tfr comprensivo delle voci (paga tabellare e contingenza) illegittimamente escluse e conseguentemente al versamento ai singoli ricorrenti delle seguenti somme a titolo di differenze sul Tfr maturato: euro 4693,68; euro 4693,68, euro 5.120,38 ed Pt_1 Pt_2 Pt_3
euro 5.087,39, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Pt_4 giustizia. 5)Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
In particolare, con varie argomentazioni, in sintesi: “gli appellanti ritengono che la decisione del
Tribunale sia frutto della violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. in quanto
l'eliminazione della paga base tabellare e dell'indennità di contingenza dalla retribuzione annua, di cui la retribuzione differita è quota parte, costituisce una palese lesione della funzione costituzionale dell'istituto del tfr.
Sotto diverso profilo la sentenza è errata per violazione e falsa applicazione del primo e secondo comma dell'art. 2120 c.c. per non aver ritenuto che la derogabilità “collettiva” della nozione omnicomprensiva di retribuzione-parametro ai fini del computo del Tfr, non è illimitata, non consentendo alle parti di ridurre, fino all'azzeramento, la base di calcolo e così cancellando, indirettamente, l'istituto in palese violazione non solo dell'art. 36 Cost., ma anche del primo comma dell'art. 2120 c.c. che attribuisce al lavoratore l'inderogabile diritto al tfr ed alla sua modalità di calcolo … Oggetto del giudizio di appello è quindi l'accertamento della nullità/illegittimità dell'accordo aziendale impugnato, ovvero, in via subordinata, la nullità/illegittimità dello stesso limitatamente alla parte in cui ha disposto la esclusione dalla base di computo del TFR dei trattamenti corrisposti a titolo di retribuzione minima contrattuale ed ex indennità di contingenza.”
Si costituiva in giudizio la parte appellata che chiedeva la reiezione del gravame.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa. Va, preliminarmente, evidenziato che, in carenza di censure, è caduto il giudicato sul rigetto, nel provvedimento impugnato, della richiesta di declaratoria dell'illegittimità della temporanea sospensione sia del pagamento degli scatti di anzianità maturati sia della maturazione di quelli successivi.
L'appello verte, dunque, esclusivamente sulla legittimità dell'accordo aziendale stipulato in data
17 e 28 febbraio 2017 tra e le Rappresentanze Sindacali Unitarie del sito Controparte_1 di Napoli, limitatamente alla parte in cui, modificando la base di computo del TFR, ha escluso il
“trattamento a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza” per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione al 31.03.2020, prevedendone il ripristino al termine di efficacia dello stesso, senza effetto retroattivo.
Come pacifico nella giurisprudenza di legittimità: “Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline. Inoltre, agli accordi collettivi aziendali si deve riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori considerati. Pertanto, anche i contratti aziendali possono derogare in pejus i contratti nazionali, con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori” (cfr. Cassazione n. 9668 del
2023).
Dunque, l'accordo in questione era indiscutibilmente legittimo, per quanto avesse previsto un trattamento deteriore per i lavoratori: esso, avendo ad oggetto la base di computo del T.F.R. (per la parte che qui interessa), disciplinava un diritto ancora non quesito dei lavoratori, pacifico essendo che la maturazione del trattamento de quo si ha soltanto nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.
D'altro canto, il contratto collettivo non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socioeconomica in continua evoluzione. La giurisprudenza non ha mancato di sottolineare che tutto ciò deve avvenire nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e senza che vengano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, entrati in via definitiva nel patrimonio dei lavoratori medesimi (cfr. Cass. n. 19351 del 2007; n. 18548 del 2009; n. 24533 del 2013; n. 24268 del 2013; n. 23105 del 2019).
Inoltre, è necessario evidenziare che la Suprema Corte ha precisato che “la disdetta unilaterale del datore di lavoro di un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittima ove non ne derivi la lesione della retribuzione adeguata ex art. 36 Costituzione;
pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore si dolga dell'abolizione di una voce retributiva per effetto della disdetta dell'accordo contrattuale che la prevedeva, e pretenda il suo ripristino, invocando la lesione dell'art. 36 Cost., non può limitarsi a dedurre la natura retributiva dell'emolumento soppresso, ma deve allegare la lesione del "minimo costituzionale" e fornire al giudice gli elementi comparativi della situazione retributiva prima e dopo la modifica, al fine di consentire il giudizio sul rispetto del principio costituzionale” (cfr. Cass. n. 27735 del 2025).
Tali considerazioni andavano, poi, rapportate alla situazione complessiva, che portava alla stipula dell'accordo e agli eventuali vantaggi che ne derivavano ai lavoratori, di cui chiaramente ne teneva conto il giudice di primo grado.
È pacifico che la profonda crisi che interessava il settore del CRM in outsourcing (in cui opera la società) colpiva anche l' che nell'ultimo decennio accusava un calo di fatturato e un CP_1 incremento delle perdite;
ciò ovviamente generava un numero cospicuo di esuberi che rendeva necessario il ricorso ripetuto agli ammortizzatori sociali, già a partire dal 2011.
Posto che il ricorso a questi ultimi non risultava sufficiente ad attenuare gli effetti negativi della situazione di crisi sopra descritta, la società si vedeva costretta ad intervenire mediante l'attuazione di un progetto di riorganizzazione necessario per garantire la continuità economica aziendale nel breve e nel medio periodo.
In particolare, il piano di riorganizzazione aziendale prevedeva la chiusura - a partire dalla seconda metà del mese di dicembre del 2016, dopo la scadenza del contratto di solidarietà attivato a maggio
- delle Divisioni 1 e 2 del sito di Roma e dell'intera unità produttiva di Napoli, con il conseguente esubero di personale pari a 2.511 lavoratori (Roma interessata da 1.666 persone, Napoli da 845 persone).
Informate le organizzazioni sindacali della decisione di attuare questo nuovo piano e degli esuberi conseguenti, dopo l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, iniziava una lunga e intensa negoziazione. Il confronto tra le parti si svolgeva tra il 5 ottobre e il 22 dicembre del 2016, mediante numerosi incontri;
successivamente il proponeva alle parti di sottoscrivere un CP_3 accordo con il quale si dava atto della conclusione della procedura di licenziamento collettivo, prevedendo una moratoria di 3 mesi della possibilità di intimare i licenziamenti individuali e, durante tale periodo, le parti avrebbero dovuto proseguire il confronto, allo scopo di definire alcune misure specifiche capaci di aiutare le sedi di Roma e Napoli a garantire il recupero dell'efficienza e della produttività.
Tale proposta veniva accolta positivamente sia da sia dalle organizzazioni sindacali, CP_1 nelle diverse articolazioni, e trovava anche il consenso delle RSU di Napoli.
Di conseguenza veniva sottoscritto un accordo tra le parti che prevedeva la conclusione della procedura di licenziamento, con conseguente attivazione dei licenziamenti per il personale di
Roma, e la prosecuzione del confronto per altri tre mesi, per il solo personale Napoli.
L'accordo siglato il 22 dicembre 2016, oltre a trovare attuazione per la sede di Roma mediante l''intimazione dei licenziamenti, era applicato per il sito produttivo di Napoli, attraverso la prosecuzione del confronto e il raggiungimento di un'intesa che consentiva la positiva conclusione della procedura di licenziamento collettivo.
Tale accordo era raggiunto - a seguito di ripetuti incontri - il 16 febbraio 2017 e recava la firma delle organizzazioni sindacali competenti per territorio ( , FISTEL CISL, UILCOM CP_4 [...]
CP_
Regione Campania) e dalle RSU del sito di Napoli.
Esso prevedeva, tra le varie misure:
-la rinuncia della Società all'intimazione dei licenziamenti per il sito di Napoli e la definizione di alcune misure temporanee e sperimentali di contenimento del costo del lavoro, nonché l'attuazione di specifiche azioni volte a rilanciare il sito produttivo;
-l'incontro, con cadenza semestrale, delle parti sociali per valutare di concerto i risultati economici conseguiti dal sito, al fine di verificare (anche) l'eventuale raggiungimento del c.d. “punto di equilibrio economico”, quantificabile in un valore positivo di margine;
-l'erogazione - al raggiungimento di tale obiettivo - di un vero e proprio trattamento “una tantum” ai dipendenti per compensare le perdite economiche dovute agli interventi temporanei di riduzione del costo del lavoro.
Sull'accordo veniva indetto un referendum consultivo che si concludeva con l'approvazione a larga maggioranza degli aventi diritto (a fronte di nn. 818 aventi diritto, partecipavano al voto nn.
690 lavoratori, ed esprimevano parere favorevole alla ratifica dell'intesa n. 547 lavoratori).
L'esame del contenuto dell'intesa evidenziava ancor più chiaramente gli obiettivi da raggiungere,
i sacrifici imposti e i vantaggi correlati.
Infatti, nelle premesse era specificato che “le Parti, con il supporto e la vigilanza del Governo e delle altre Istituzioni interessate hanno approfondito, esaminato e discusso gli strumenti e le soluzioni necessarie per scongiurare i licenziamenti sul sito di Napoli, giungendo ad un complesso inscindibile di affidamenti volti all'incremento di competitività, alla gestione della crisi e alla tutela dei livelli occupazionali sul sito” e, tra le finalità indicate al punto 1 dell'accordo si dava conto che “Con la presente intesa, le Parti, allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali del sito produttivo di Napoli […] definiscono, in via sperimentale e temporanea, un pacchetto di misure da attuarsi nei confronti del personale ivi impiegato”, facendo espresso riferimento all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.
Sulla base di tali premesse, le parti stabilivano al punto 3 la modifica della base di computo del
TFR, con esclusione dalla stessa di trattamenti spettanti a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza.
Si trattava evidentemente di una misura finalizzata, insieme alle altre ivi previste, a “consentire un progressivo e graduale recupero di competitività aziendale tra le parti in attuazione dell'Accordo interconfederale del 28 Giugno 2011” e avrebbe avuto carattere sperimentale e temporaneo per la durata del periodo di efficacia dell'accordo.
Oltretutto, era prevista, per tutto il periodo di vigenza dello stesso, la costituzione di una commissione paritetica (Composta da rappresentanti dei lavoratori (RSU), delle organizzazioni sindacali territoriali e dell'azienda) che ne avrebbe verificato l'attuazione e l'andamento produttivo ed economico del sito di Napoli, con la specifica che “in caso di superamento del
“punto di equilibrio” (i.e. valore positivo di margine del sito), le Parti disciplineranno un trattamento una tantum relativo al semestre in osservazione, per redistribuire, al personale in forza, i margini netti realizzati nel periodo sino a compensazione in maniera proporzionale delle ricadute economiche degli interventi di cui all'art. 3”.
Tali sacrifici economici sarebbero stati attuati in concomitanza con l'impegno assunto dall'azienda di “compiere ogni sforzo organizzativo e commerciale funzionale al conseguimento della redditività del sito, allo scopo di conseguire nel più breve tempo possibile il punto di equilibrio economico […] e la piena saturazione della capacità produttiva”.
Infatti, l'azienda destinava prioritariamente al sito di Napoli tutte le nuove commesse reperite sul mercato per cui non sussistevano particolari vincoli territoriali, destinandovi altresì i volumi supplementari di commesse gemelle e, in questo modo, riusciva a raggiungere il punto di equilibrio economico ancor prima della scadenza del periodo di vigenza dell'accordo. Ciò consentiva l'erogazione di alcune somme che quasi totalmente compensavano le misure economiche temporanee e la riattivazione dei trattamenti economici sospesi già ad ottobre 2019.
È allora evidente che la perdita dei lavoratori - l'esclusione di trattamenti spettanti a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza dal computo del t.f.r. - era compensata dalla conservazione del posto di lavoro (ciò che, invece non avveniva per i dipendenti dei siti di Roma che non avevano voluto partecipare ad alcun accordo). Non è da sottovalutare, inoltre, che nelle more dell'efficacia dell'accordo, i lavoratori ottenevano
- grazie ai positivi risultati ottenuti dalla società - delle erogazioni una tantum; per di più è pacifico che con comunicazione del 7 Ottobre 2019, la Società rappresentava ai dipendenti di Napoli che il sito aveva superato, anche per il semestre “marzo – agosto 2019”, il punto di equilibrio economico e pertanto, avendo superato tale valore per due semestri successivi, avrebbe proceduto ad erogare ai dipendenti, con le competenze del cedolino di Ottobre 2019, una ulteriore somma a titolo di una tantum (quantificata in circa 360 euro per ciascun dipendente) ed era comunicata la cessazione anticipata delle misure previste nell'Accordo di Febbraio e il conseguente ripristino di tutti i trattamenti economici e normativi temporaneamente sospesi, grazie alla esito positivo del percorso di recupero e stabilizzazione del sito.
Da ultimo occorre rimarcare che la misura aveva un carattere assolutamente temporaneo e collegato alla situazione di crisi.
A ciò aggiungasi che le modifiche peggiorative avvenivano non su iniziativa unilaterale della società, ma all'esito di un confronto e di un accordo concluso con le principali organizzazioni sindacali e le RSU del sito di Napoli, seguito da un referendum consultivo che lo approvava a larga maggioranza.
In conclusione, non può che essere confermata la sentenza di primo grado.
La particolarità della questione induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 11.11.2025