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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 945/2023 rg avente a oggetto responsabilità extracontrattuale e vertente tra c.f. attore con avv. Alessio Righini Parte_1 C.F._1
Contro
c.f. , convenuto con avv.ti Michele Bersani e Controparte_1 C.F._2
Alberto Goglio,
convenuto contumace, Controparte_2
c.f. , convenuta con avv. Monica Santini, Controparte_3 P.IVA_1
c.f. , convenuta con avv.ti Luca Cei, Silvia Controparte_4 P.IVA_2
Carli, Matteo Orlandini e Serena Spizzamiglio e con l'intervento di c.f. , interveniente Controparte_5 P.IVA_3 con avv. Massimiliano Minicucci,
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 26.09.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. Fase stragiudiziale e di istruttoria preventiva. A seguito del sinistro occorso in data 7.02.2017, l'avv. Righini inviava pec con richiesta di risarcimento dei danni per conto di , e indirizzata alle compagnie Persona_1 Persona_2 Parte_1 assicuratrici dei veicoli coinvolti e essendo le lesioni CP_6 CP_7 riportate dall'odierno attore superiori al 9%, ripeteva la richiesta il 9.02.2017 per Cont conto di alla la con successive offerte tra l'ottobre Parte_1 CP_7
2018 e il gennaio 2019 corrispondeva la complessiva somma di € 83.000,00 ritenendo la responsabilità del proprio assicurato ( tg Controparte_8
CT033DK) pari al 70% e la sussistenza di un danno iatrogeno dovuto a errore sanitario nell'intervento chirurgico subito dal danneggiato;
quindi il difensore in data 8.02.2019 formulava richiesta risarcitoria nei confronti della
[...]
senza riscontro;
dopodiché introduceva ricorso per atp (n. Parte_2
863/2020) notificato il 6.03.2020 alla , e Controparte_4 CP_9 [...]
con notifica al liquidatore all'indirizzo pec risultante Controparte_10 dal registro IN (mancano le ricevute di accettazione e consegna del messaggio)
e successiva notifica per posta alla sede legale della società (plico depositato presso l'ufficio per assenza del destinatario e fatto avviso il 13.03.2020, CAD immessa nella casella postale il 17.03.2020 e compiuta giacenza il 27.03.2020 per atto non ritirato), che rimaneva contumace;
il 5.08.2022 veniva depositata la ctu e il
30.12.2022 il ctu depositava comunicazione di esito negativo del tentativo di conciliazione.
§ 2. Il contraddittorio nel processo. L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio veniva notificato via pec alla e alla CP_9 Parte_2
e con notifica per posta al liquidatore della (indirizzo risultante dalle
[...] CP_11 certificazioni anagrafiche) il 23.02.2023 con esito di mancata notifica per irreperibilità del destinatario;
peraltro, dalla visura storica della
[...]
(cfr. allegato 41 all'atto di citazione) Controparte_12 risulta che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data
31.05.2021. Il giudice istruttore con ordinanza del 1.06.2023 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della Controparte_10 responsabili civili. Fermo che la società cancellata deve considerarsi estinta, è noto che con le sentenze delle Sezioni Unite del 2013 si è stabilito che ai sensi del secondo comma dell'art. 2945 cc si verifica un fenomeno successorio sui generis che consente, in disparte per il momento la limitazione di responsabilità che è profilo sostanziale (l'interesse ex art. 100 cpc è integrato dalla previsione dell'art. 144, comma 3, CdA) la prosecuzione/instaurazione del processo;
per quanto di interesse, deve osservarsi che non solo il sinistro era avvenuto in data precedente la cancellazione dell'ente, ma la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo era stata completata manente societate in corso di liquidazione
(volontaria). Parte attrice depositava il libro soci della dal quale risultava che CP_10 alla data del 31.07.2018 i soci rimasti nella cooperativa erano e Controparte_2
ai quali veniva notificato l'atto di integrazione del contraddittorio. Controparte_1
§ 3. Le parti del processo.
attore ha precisato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Sig. Parte_1
Giudice del Tribunale di Pisa, I) in via istruttoria, 1) ammettere la prova per testi articolata nella memoria di parte attrice del 18 marzo 2024: relativamente ai capitoli da 1 a 11 e da 12 a 20 (con i testi ivi rispettivamente indicati). Le circostanze sulle quali i testi sono chiamati a deporre consentirebbero di ricostruire la dinamica del sinistro e di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo assicurato dalla compagnia nell'occorso; relativamente ai capitoli da 21 a 33, in CP_3 quanto finalizzati a comprovare (congiuntamente agli esiti dell'accertamento peritale svolto nella fase di istruzione preventiva) il danno non patrimoniale (latamente inteso) subito dall'attore; relativamente ai capitoli da 34 a 39, in quanto funzionali a provare
l'effettiva evoluzione (in pejus) della capacità lavorativa del Sig. relativamente Pt_1 ai capitoli da 40 a 42, a conferma delle spese mediche che l'attore ha dovuto sostenere in conseguenza del sinistro;
relativamente ai capitoli da 43 a 50, in quanto funzionali a dimostrare i minori redditi percepiti dall'attore successivamente al sinistro (diversamente da quanto asserisce l'impresa assicuratrice convenuta, l'art
137 C.d.A. non esclude che la diminuzione del reddito subita possa essere provata per testimoni). 2) ammettere la consulenza tecnica richiesta (funzionale a confermare la diminuzione - successivamente al sinistro - dei redditi percepiti dall'attore). II) nel merito, accertato che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del Sig. , conducente del complesso veicolare formato dalla motrice CP_13 targata CT 033 DK e dal rimorchio targato AA01559, già di proprietà della
[...]
ed assicurato per la responsabilità civile per danni a Controparte_10 terzi con la accertata l'intervenuta cancellazione della Soc. Controparte_3
Coop. dal Registro delle Imprese;
accertato il Controparte_10 conseguente diritto del Sig. a ricevere dalla Parte_1 Controparte_3
(compagnia assicuratrice del complesso veicolare condotto dal Sig. in
[...] CP_13 occasione del sinistro per cui è causa) il risarcimento dei danni nell'occorso subiti;
condannare la al risarcimento, nella misura che risulterà di Controparte_3 giustizia, dei danni tutti (patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri) subiti dal
Sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa, nonché al rimborso delle Pt_1 relative spese, oltre al risarcimento del danno per ritardato adempimento o, comunque, alla corresponsione degli interessi al tasso di legge e con rivalutazione monetaria delle somme dovute. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio e per la procedura di accertamento tecnico preventivo”.
La ha precisato le seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE Controparte_3
DI RITO Voglia L'Ill.mo Tribunale adito dichiarare inammissibile la domanda proposta dall' con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. avente ad CP_5 oggetto l'accertamento del danno pensionistico in quanto domanda nuova tardivamente proposta rispetto alla quale ha dichiarato di non Controparte_3 accettare il contraddittorio. NEL MERITO Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via principale: a) Quanto alla domanda proposta dall'attore: accertata la dinamica del sinistro, il concorso di colpa dell'attore nella sua causazione, accertata
l'esistenza e l'ammontare dei danni richiesti sulla base della consulenza preventiva svolta nel procedimento preventivo r.g. 863/2020, distinguendo fra quelli riconducibili al sinistro stradale e quelli imputabili ai trattamenti sanitari ricevuti dall'attore presso l' dichiarare satisfattive le somme pagate Parte_2 al sig. e per l'effetto rigettare tutte le Controparte_3 Parte_1 domande dal medesimo proposte nei confronti di con vittoria Controparte_3 di spese e competenze professionali del giudizio. b) Quanto alla domanda proposta da : rigettare la domanda in quanto infondata e indimostrata con vittoria di CP_5 spese e competenze professionali del giudizio. In via subordinata: c) Quanto alla domanda proposta dall'attore: accertata la dinamica del sinistro, il concorso di colpa dell'attore nella sua causazione, l'esistenza e l'ammontare dei danni richiesti sulla base della consulenza preventiva svolta nel procedimento preventivo r.g. 863/2020, distinguendo fra quelli riconducibili al sinistro stradale e quelli imputabili ai trattamenti sanitari ricevuti dall'attore presso l' dichiarare Parte_2 tenuta a risarcire i soli danni causati dall'incidente stradale e Controparte_3 liquidare il danno tenendo conto del concorso di colpa imputabile al danneggiato ex art. 1227 c.c., detratta la somma di € 83.000,00= (ottantremila/00) già pagata da nonché quelle erogate dall' sempre in favore Controparte_3 CP_5 dell'attore. Con ogni consequenziale pronuncia in punto di spese del giudizio. d)
Quanto alla domanda proposta da nei confronti di CP_5 Controparte_3
Voglia il tribunale adito accertata l'esistenza e la consistenza del diritto azionato dall'Istituto previdenziale, dichiarare tenuta a corrispondere ad Controparte_3
le somme che risulteranno alla medesima dovute nei limiti della quota di danno CP_5 di propria spettanza, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato e comunque in misura non superiore al 50% e cioè con esclusione dei danni imputabili alla
[...]
Con ogni consequenziale pronuncia in punto di spese del Parte_2 giudizio. In via di ulteriore subordine e) Nel caso in cui Controparte_3 venisse condannata in solido alla sia a risarcire i danni Parte_3 richiesti dall'attore sia al rimborso delle somme pretese dall' , voglia il Tribunale CP_5 adito, previa graduazione delle rispettive responsabilità, dichiarare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_14 tempore, tenuta a rilevare indenne di tutte le somme di Controparte_3
Parte competenza della predetta che la compagnia fosse richiesta di pagare per effetto della solidarietà. Con vittoria di spese e di onorari. IN VIA ISTRUTTORIA Si conclude richiamando le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. e precisamente Si chiede: A) l'acquisizione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.r.g. 863/2020; B) ammissione di CTU ricostruttiva della dinamica che accerti le condotte di guida dei conducenti e la velocità dei mezzi coinvolti in quanto la dinamica del sinistro è contestata e la compagnia convenuta ha contestato il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro;
C) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse revocare l'ordinanza in data 8.05.2024 ed ammettere la prova testimoniale sulla dinamica (capitoli da 1
a 20 atto di citazione e capitoli 1-11 seconda memoria ), torniamo ad eccepire CP_5
l'incapacità a testimoniare dei signori nato in [...] il [...] CP_15
nato in [...] il [...] C.F._3 Parte_4
e nato in [...] il [...]. Costoro sono i C.F._4 CP_16 passeggeri che si trovavano nell'auto di proprietà dell'attore e che sono rimasti danneggiati nel sinistro riportando le lesioni descritte nel rapporto dei Carabinieri per le quali sono stati risarciti. Sempre in tale ipotesi si insiste inoltre nell'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale: 1) DCV che il giorno 7.2.2017 alle ore
19,20 su richiesta della Centrale Operativa del Comando Provinciale di CC Livorno –
Collesavetti, avete eseguito i rilievi dell'incidente stradale accaduto su via statale
Arnaccio in prossimità della chilometrica 17.400, avvenuto tra l'autovettura Audi A6 targata BL228CS di proprietà del sig. e l'autoarticolato Daf Parte_1 targato CT033DK di proprietà condotto dal sig. Controparte_10 2) DCV che al suolo, asciutto, non sono state rilevate tracce di frenata CP_13 interessanti i pneumatici dei mezzi coinvolti, come riferito nel rapporto d'incidente che vi si mostra (doc. 1A fascicolo Attore) 3) DCV che l'urto fra i due mezzi è stato violento
e che l'autovettura Audi ha riportato la distruzione completa della parte frontale 4)
DCV che il conducente dell'auto Audi 6 sig. è stato sanzionato ai Parte_1 sensi dell'art. 141/1 CDS 5) DCV che confermato il contenuto del rapporto che vi si mostra (doc. 1A fascicolo attore). Si indica come testimone su tutti i capitoli il
Luogotenente domiciliato presso la Legione Carabinieri – Testimone_1 Pt_2
Stazione Stagno. D) Ci opponiamo alla richiesta di CTU contabile finalizzata alla quantificazione del danno patrimoniale subito dal sig. per quanto dedotto nella Pt_1 seconda memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. E) Ci opponiamo alla richiesta di CTU medico legale sulla persona dell'attore richiesta dall' in quanto è già stata svolta CP_5 in via preventiva ed acquisita al presente giudizio. La richiesta è inoltre esplorativa laddove si vorrebbe demandare al CTU la verifica della sussistenza dei presupposti sanitari delle prestazioni erogate da . Una simile dimostrazione rientra CP_5 nell'onere probatorio che fa carico all' , onere che non è stato assolto non CP_5 avendo l'Istituto depositato gli accertamenti medici che hanno condotto al riconoscimento della prestazione assistenziale”.
La convenuta ha precisato le seguenti conclusioni Parte_5
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Pisa, adversis rejectis accertare la cessazione della materia del contendere tra l'attore e la e per l'effetto Parte_5 disporre l'estromissione di quest'ultima; in subordine, accertare il diritto della Pt_5 ad essere manlevata dall'attore in ordine alle richieste da parte di terzi e per l'effetto rigettare tutte le domande rivolte nei confronti di condannare l'attore a tenerla Pt_5 indenne corrispondendo direttamente le somme che dovesse essere tenuta a versare”.
convenuto ha precisato le seguenti conclusioni “Piaccia al Controparte_1
Tribunale Ill.mo di Pisa, contrariis reiectis, così giudicare: A) In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Controparte_1 rispetto alle domande svolte nei suoi confronti;
B) In via preliminare: Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato nei confronti del convenuto CP_1
ai sensi dell'art. 2947 c.c. C) In via principale, nel merito: Respingere ogni
[...] domanda svolta nei suoi confronti siccome inammissibile e/o infondata in fatto e diritto;
D) In via subordinata, nel merito: Per il denegato caso di condanna, accertare
e dichiarare il diritto del sig. ad essere manlevato dalla Compagnia Controparte_1
che assicurava il veicolo al momento del sinistro;
E) In via Controparte_3 istruttoria: a) se ritenuto del caso, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: 1)
Vero che il sig. ha lavorato per Controparte_1 Controparte_17 con mansioni di autista dal 11.7.2017 al 30.6.2018, distaccato presso il
[...] magazzino della di Massalengo (Lo). 2) Vero che, nell'esercizio di tali CP_18 mansioni, si occupava di consegne di prodotti surgelati presso i supermercati zonali.
3) Vero che l'orario di lavoro e la destinazione delle consegne sono sempre stati determinati dai responsabili della che coordinavano il lavoratore, ovvero dal CP_18 sig. responsabile della , il quale gestiva Testimone_2 Controparte_19 il movimento merci presso il magazzino di Massalengo. 4) Vero che nel mese di giugno
2018 il sig. veniva licenziato da Con CP_1 Controparte_10
i testi: c/o , . Testimone_2 Controparte_19 CP_20 [...]
Con ogni più ampia riserva in via istruttoria. F) Con vittoria CP_21 CP_22 di spese ed onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
L' , intervenuto, ha precisato le seguenti Controparte_5 conclusioni “[in via istruttoria] insiste per l'ammissione delle prove dedotte e delle
CTU , in specie per quella medico legale, dato che come ritenuto anche dalla
Cassazione, la valutazione medico-legale in caso di surroga o rivalsa dell' deve CP_5 essere specificamente diretta alla verifica dei presupposti sanitari delle suddette prestazioni non essendo idonea a tale fine la valutazione del danno biologico;
per il resto l' conclude riportandosi integralmente alle conclusioni già spiegate in atti. CP_5
[atto di intervento, conclusioni non modificate con la I memoria ex art. 183 cpc] 1.
Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di causa;
2. accertare
e dichiarare la congruità delle riconosciute prestazioni assistenziali con le lesioni subite da parte attrice per sinistro per cui è causa e per il successivo errato intervento Parte medico condotto dalla convenuta 3. per l'effetto, condannare i convenuti, anche in solido, a pagare all' la somma di euro 141.004,59 oltre accessori come per CP_5 legge, a titolo di rivalsa per le prestazioni assistenziali erogate all'attore ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia;
4. spese come per legge, secondo soccombenza”.
RAGIONI DELLA DECISIONE § 3.1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva. La legittimazione è un presupposto processuale della domanda, condizione per la trattazione nel merito della causa;
diversamente dalla titolarità (attiva e passiva) del diritto che sarà oggetto della decisione di merito, la legittimazione è individuata dalla sola prospettazione contenuta nella domanda;
nel caso di specie, il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale causato dal conducente di un veicolo di proprietà della cooperativa (responsabile civile) che è stata, nelle more, cancellata dal registro delle imprese. Trattandosi di causa a litisconsorzio necessario dal lato passivo, il rapporto processuale è stato instaurato con la vocatio degli ex soci come risultanti dal libro soci della Quindi l'eccezione sollevata da va CP_10 CP_1 respinta.
§ 3.2. L'eccezione di prescrizione. La prescrizione è stata interrotta con la prima raccomandata di messa in mora del 2.03.2017 e successivamente con le ulteriori richieste e notifiche riportate sub § 1. L'interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei debitori solidali ex art. 1310 cc ha effetto anche riguardo agli altri debitori. Assicuratore e responsabile civile sono tenuti in solido ex lege al risarcimento del danno da sinistro stradale, quindi l'eccezione sollevata da CP_1
è infondata e va respinta.
§ 4. Le prove utilizzate. La causa è stata istruita con documenti e l'acquisizione del fascicolo di ATP n. 863/2020. Le parti hanno concluso anche in via istruttoria. Le istanze istruttorie erano in parte inammissibili (testimonianze da rendersi da parte di altri soggetti danneggiati, terzi trasportati, oppure circostanze non oggetto di specifica allegazione negli atti introduttivi), in parte irrilevanti o già provate documentalmente o risultanti da accertamenti già acquisiti al processo (ATP).
§ 5. L'evento e la causalità materiale. Il fatto può essere ricostruito sulla base della relazione di incidente stradale redatta dai carabinieri intervenuti per i rilievi.
Il giorno 7.02.2017 alle ore 19,00 circa in località Collesalvetti (LI) sulla strada statale 67 bis Arnaccio, a doppio senso di circolazione (Livorno-Pisa), in prossimità del km 17.400, avveniva lo scontro frontale/laterale sinistro tra la autovettura tg
BL228CS condotta dall'attore e il complesso di autoarticolato tg CT033DK con rimorchio tg AA01559, di proprietà di Controparte_10
Cont assicurato Per inciso, va rilevato che non è in atti la polizza, ma il rapporto assicurativo non è contestato, dalla relazione di incidente stradale dei carabinieri risulta la compagnia assicuratrice con polizza n. 236610953 Controparte_23 scadente il 18.04.2017 per l'autoarticolato tg CT033DK e il rimorchio tg AA01559 di proprietà della Controparte_10
La strada è fiancheggiata dal canale “Arnaccio – Fossa di Chiara” lungo la corsia di marcia con direzione Livorno e l'autoarticolato, in uscita da un'area privata posta sul lato della corsia di marcia con direzione Pisa, si immetteva nella carreggiata con svolta a sinistra (direzione Livorno) in un punto dove la linea longitudinale della carreggiata è continua, così occupando con il semirimorchio la corsia opposta sulla quale stava sopraggiungendo l'attore con direzione Pisa. I carabinieri precisano che la linea longitudinale è continua fino alla metà dell'ampia area privata, in quanto detta area è a ridosso di una curva, e che la manovra è stata effettuata dove la segnaletica lo impediva. L'impatto avveniva tra la parte frontale sinistra dell'autovettura e le barriere di lamiera che si trovano a metà del semirimorchio,
l'auto rimbalzava su gli pneumatici del rimorchio e si fermava a pochi metri dal punto di impatto.
Quindi la manovra effettuata dal conducente dell'autoarticolato e la conseguente occupazione dell'opposta corsia di marcia con il semirimorchio costituisce l'antecedente causale necessario del sinistro. Non vi è prova in atti dell'esistenza di altri fattori eccezionali che abbiano concorso a causare l'evento; in particolare, i carabinieri hanno contestato all'attore la violazione dell'art. 141, comma 1, CdS sulla base di una valutazione dei danni riportati dall'autovettura, ritenendo che la velocità tenuta non abbia consentito una manovra dissuasiva. In disparte la considerazione che la contestazione della violazione sia stata basata su una valutazione ex post, va osservato che sulla strada in questione c'è il limite di velocità di 70 km/h e non risultano dati sui quali sia possibile affermare che nella (breve) distanza tra l'uscita dalla curva (cfr. foto dei luoghi) e il punto di impatto, se l'attore avesse tenuto una velocità inferiore al limite, avrebbe potuto evitare l'urto; il fatto si è verificato di notte (ore 19,00 del mese di febbraio) su strada con illuminazione inesistente, l'ostacolo era costituito dal rimorchio privo sui lati di dispositivi luminosi o catarifrangenti di segnalazione, né il conducente né i passeggeri, sentiti a sit dai carabinieri, pur avendo visto il camion “pochi istanti prima dell'urto” hanno rilevato la presenza del rimorchio. Deve quindi ritenersi superata la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti ex art. 2054, comma 2, cc e accertato il nesso di causa esclusivo con efficacia causale assorbente tra la condotta del conducente del camion e il sinistro verificatosi (cfr. Cass. 21228/2016).
§ 6. Causalità giuridica. I danni. Pacificamente, sia per i danni derivanti da responsabilità contrattuale che per quelli derivanti da responsabilità extracontrattuale, il risarcimento deve comprendere la perdita subita o danno emergente e il mancato guadagno o lucro cessante, in applicazione dell'art. 1223 cc richiamato dall'art. 2056 cc.
§ 6.1. Il danno biologico. Il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stato acquisito alla causa, si fa riferimento quindi alla relazione peritale dei consulenti dr. , medico legale, e dr. specialista in ortopedia e Persona_3 Persona_4 traumatologia. La lunga e complicata storia sanitaria occupa 34 delle 62 pagine della ctu, si farà quindi sinteticamente riferimento ai punti più rilevanti, rinviando per la dettagliata descrizione alla perizia. In esito allo scontro, il 7.02.2017 Pt_1 veniva trasportato in autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livorno dove riscontravano la frattura a più frammenti dell'acetabolo di sinistra con lussazione posteriore della testa femorale, tumefazione dei muscoli glutei a sinistra;
ricoverato presso l'U.O. di il 13.02.2017 veniva Controparte_24 sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti della frattura, dimesso il 23.02.2017 e prescritta terapia e riposo a letto per 30 giorni;
in pari data veniva trasportato nuovamente al Pronto Soccorso a causa di caduta dal letto con trauma contusivo all'anca e alla spalla sinistra, veniva riscontrato deficit di sciatico a sinistra, seguivano visite ed esami e il 13.03.2017 risultava impotenza funzionale dell'arto inferiore sinistro (denervazione totale sui muscoli tibiale anteriore, estensore lungo alluce ed estensore lungo dita a sinistra e di danno neurogeno con segni di denervazione in atto sul gastrocnemio a sinistra), alla visita ortopedica del 18.08.2017 risultava deficit nervo sciatico a sinistra con utilizzo di molla di Codivilla per la deambulazione;
sono state effettuate visite oculistiche
( aveva subito trapianto corneale all'occhio destro) con diagnosi di rigetto, Pt_1 intervento chirurgico per asportazione della sutura corneale, il 15.01.2018 diagnosi di panno vascolare in occhio destro;
il 27.02.2018 accesso al Pronto Soccorso dell'AUOPI e 8.03.2018 visita ortopedica con diagnosi di necrosi settica della testa del femore e il 13.04.2018 veniva sottoposto a intervento chirurgico di impianto protesi d'anca sinistra. In estrema sintesi, i pregiudizi alla salute riguardavano sia l'ambito articolare in esito alle fratture, sia un ambito neurologico, mentre l'aspetto oculistico secondo i ctu non viene in rilievo: “per quanto attiene l'OD, pur in costanza di una presumibile e rilevante succussione bulbare, non furono segnalate in PS e/o nelle visite specialistiche successive lesioni corneali di tipo traumatico e/o lesioni regmatogene o vitreali, tali da supporre una iniziale lesività metatraumatica in occhio peraltro già gravato da precedenti problematiche corneali più volte sottoposte a trattamento”. Il nesso causale tra il sinistro e le lesioni (fratture) è ammesso dai ctu:
“L'occorso traumatico…appare idoneo sotto il profilo quali-quantitativo e crono- topografico con le lesioni ben delineate nel primo certificato di visita presso il PS dell'Ospedale di Livorno ove il Sig. era sottoposto ai primi accertamenti clinici Pt_1
e radiologici e consistite nella frattura scomposta dell'acetabolo sinistro che veniva peraltro sottoposta a trazione a zampale e a successivo intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti. Da segnalare che all'ingresso in ospedale il
TE era sottoposto a visita obiettiva comprendente anche controllo clinico- neurologico che escludeva lesioni vascolo-nervose dell'arto inferiore sinistro”.
§ 6.2. Il danno da responsabilità medica. Il danno neurologico, riscontrato dal referto di PS del 23.02.2013 e confermato dal successivo esame elettromiografico, secondo i ctu, non è conseguenza del trauma iniziale né una sua fisiologica evoluzione sia perché all'ingresso in PS il 7.02.2017 vennero esclusi esplicitamente deficit vascolo-nervosi e sia perché “nei giorni successivi e fino all'intervento chirurgico non vennero segnalati nel – succinto – diario clinico disturbi di carattere neurologico all'arto inferiore sinistro”; viene anche esclusa una possibile derivazione dalla caduta domestica del 23.02.2017, posto che “un trauma anche diretto in regione glutea non può provocare una lesione del nervo sciatico con denervazione completa come quella evidenziata nel caso in esame alla EMG”; l'attore “il
13/02/2017 fu sottoposto ad intervento chirurgico riduttivo con sintesi a livello dell'acetabolo sinistro … fu utilizzato un accesso posteriore di GE …
In letteratura è universalmente riconosciuto come la struttura più a rischio in tale accesso sia proprio il nervo sciatico, per l'appunto potenzialmente danneggiabile durante la dissociazione muscolare o per effetto dei retrattori-divaricatori
(stiramento-compressione) utilizzati durante tutto l'intervento. ... Le buone prassi medico-chirurgiche impongono quindi particolare attenzione al rispetto delle strutture nervose durante l'esposizione del campo chirurgico-articolare, fasi non descritte o ricavabili dal referto operatorio in atti … si ritiene quindi assai più probabile che la lesione del tronco nervoso sciatico si sia determinata in fase intraoperatoria il 13/02
… il diario clinico non riporta … alcun dato clinico sulle condizioni dell'arto inferiore sinistro … il referto operatorio non riporta menzione di alcuna cautela nell'identificazione o protezione del tronco nervoso che consenta di stabilire il livello di attenzione da parte dei Sanitari a tale specifico aspetto, anche con riguardo alla valutazione della diligenza così come richiesto nei quesiti”. La convenuta ha Pt_5 contestato i risultati dell'accertamento peritale sollevando anche l'eccezione di mancata prova del nesso causale;
ma, restando escluso, sulla base delle argomentazioni mediche avanti riportate, che la lesione neurologica sia derivata direttamente dal sinistro o successivamente dalla caduta domestica, il criterio loco- temporale confina l'evento nell'intervento chirurgico di riduzione della frattura con la conseguenza che, mancando nel diario clinico la descrizione della positiva adozione delle buone prassi a protezione del tronco nervoso, la causa ignota relativamente alla impossibilità di esatto adempimento resta a carico della struttura sanitaria, secondo le ordinarie regole della responsabilità contrattuale.
§ 6.3. Il danno biologico temporaneo. Preliminarmente i consulenti precisano che
“nella valutazione della convalescenza ai fini della quantificazione della inabilità temporanea … a seguito del primo intervento il TE ha avuto un decorso connotato dai normali tempi di recupero previsti per le fratture dell'acetabolo, complicata da una riabilitazione funzionale condizionata da lesione nervosa dello
SPE sostanzialmente stabilizzata ad agosto 2017; le sue condizioni sono però ulteriormente peggiorate da una coxalgia peggiorata e progressivamente ingravescente con necessità di ulteriori approfondimenti nel febbraio del 2018, quando il TE accusava dolore acuto dell'anca sinistra con riscontro di necrosi della testa femorale, che l'ha condotto a nuovo intervento di PTA in aprile 2018, cui
è seguito conseguente periodo di convalescenza … attribuibile alla evoluzione complicata del trauma iniziale e sulla quale la lesione neurologica non ha avuto alcuna influenza”. Quindi il periodo di inabilità temporanea, tenuto conto della naturale evoluzione delle patologie e del complessivo iter clinico, veniva valutato in
9 mesi da suddividere in 90 giorni a totale, 60 giorni a parziale al 75%, 120 giorni a parziale al 50% e “In questo intervallo si può identificare un periodo di “maggior” inabilità temporanea di circa 60 gg (sessanta giorni) da ripartirsi equamente al 75%
e al 50%, valutato rispetto ad un decorso clinico idealmente non gravato dal danno neurologico che ha invece condizionato il primo decorso”.
§ 6.4. Il danno biologico permanente. Le conseguenze stabilizzate – “Oggi il quadro del TE risulta connotato da esiti dolorosi e disfunzionali di PTA sinistra in necrosi asettica testa femorale da esiti di frattura al bacino già trattata con placca e viti, e da residuo deficit parziale dello SPE” – sono valutate dai ctu in misura del
40% della globale integrità psicofisica precedentemente goduta, rispetto al quale è stimato un danno biologico base, che si sarebbe comunque realizzato anche in assenza del danno neurologico, in misura del 28% e un danno riconducibile all'esito neurologico da lesione intraoperatoria del nervo sciatico, valutato con criterio differenziale in misura del 12%.
§ 6.5. La liquidazione del danno non patrimoniale. Preliminarmente, va precisato che l'obbligazione risarcitoria non è solidale. I titoli sono, rispettivamente, il diritto di credito nascente dal fatto illecito, del quale risponde l'assicurazione e il responsabile civile, e il diritto di credito nascente da inadempimento contrattuale per responsabilità professionale medica, del quale risponde la Ausl.
Conseguentemente, la ripartizione delle poste risarcitorie diverse dal danno non patrimoniale deve seguire i criteri e le percentuali di imputabilità secondo le proporzioni 28 : 40 = x : 100 e 12 : 40 = x : 100, cioè 70% e 30%.
Posto quanto sopra, con liquidazione equitativa sulla base delle tabelle del tribunale di Milano 2024 la percentuale del 28% di invalidità permanente è pari a
€ 108.130,00, la complessiva percentuale del 40% è liquidabile in € 201.024,00, il danno differenziale del 12% quindi risulta pari a € 92.894,00.
Analogamente, per i giorni di invalidità temporanea totale e parziale come avanti suddivisi possono essere liquidati in totale € 22.425,00 (10.350 + 5.175 + 6.900), di tale importo la parte riferibile all'aggravamento prodotto nella convalescenza dal danno neurologico è pari a € 4.312,50 (2.587,50 + 1.725,00); l'imputazione vede Cont obbligata per € 18.112,50 e er € 4.312,50. Pt_5
Gli importi così determinati devono essere devalutati alla data di stabilizzazione dei postumi (2018) e sulle somme rivalutate anno per anno vanno applicati gli interessi legali. § 6.6. La personalizzazione del danno. Non sono state allegate le specifiche circostanze diverse dalle normali conseguenze patite da ogni danneggiato con lo stesso tipo di lesioni, altrimenti detto, non è stata dedotta la lesione di interessi concretamente riferibili e inerenti all'esperienza del danneggiato, specifica e irripetibile. Le conseguenze ordinarie, in relazione all'entità della lesione e all'età del danneggiato, sono integralmente risarcite nella liquidazione basata sul meccanismo tabellare. Quindi nulla viene liquidato per questa voce di danno.
§ 6.7. Il danno morale. Diversamente dalla personalizzazione, che attiene alle specifiche modalità in cui si estrinsecava la vita del danneggiato prima del sinistro, il danno morale riguarda il dolore che il danneggiato avverte come disistima, paura, ansia o disperazione, si sostanzia cioè nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali (cfr. art. 138
CdA). Il danno morale deve essere provato e la prova può essere data per presunzioni. Devono essere messe in rilievo, a questo fine, le seguenti circostanze:
l'attore ha cittadinanza straniera (senegalese) e non comunicava bene in italiano
(cfr. verbali di esami clinici nei quali i medici rilevavano la difficoltà di comunicazione), non risulta una rete familiare in Italia, era piccolo imprenditore e il lungo iter clinico con gli esiti infausti dell'intervento chirurgico ha sicuramente indotto uno stato d'ansia e paura per il futuro e per la possibilità di continuare il lavoro (infatti poi divenuto impossibile). Deve pertanto essere riconosciuto l'incremento per sofferenza pari tabellarmente al 50% del punto (3.102,23) per complessivi € 100.512,00; la parte riferibile al sinistro (28%) è pari a € 47.577,00
e il danno differenziale (12%) è pari a € 52.935,00.
§ 7. I danni patrimoniali.
§ 7.1. Danno emergente. Le spese mediche. I ctu, esaminate le ricevute per le spese mediche in atti, dichiarano la riferibilità e la congruità delle spese per € 375,00 delle quali € 115,00 riferibili a cure specificamente prestate per le problematiche neurologiche;
secondo l'attore le spese per questa voce ammontano a € 10.575,00, ivi comprese quelle riconosciute dai ctu, e richiama in memoria conclusionale il doc. 24 bis;
detta produzione contiene una nota spese del medico che ha seguito l'attore riferita a visite specialistiche per € 1.200,00, prestazioni fisioterapiche per
€ 5.000,00, valutazione peritale per € 4.000,00 (sommano 10.200,00); le spese, dove risulti in atti l'esecuzione della prestazione o servizio, possono essere riconosciute anche sulla base di mere note spese o progetti di notula, in quanto è stata assunta la relativa obbligazione di pagamento e i ctu danno specificamente atto nella perizia dell'esame delle certificazioni rilasciate dal medico di parte che aveva in cura delle prescrizioni terapeutiche e della perizia di parte;
peraltro Pt_1 con la II memoria ex art. 183 cpc l'attore ha prodotto le ricevute non quietanzate
(le somme sono indicate come da pagare) del medico relative a prestazioni sanitarie
- la descrizione è illeggibile ma sono riconoscibili dal conteggio della marca da bollo da € 2,00 – per € 6.200,00 e per prestazioni professionali come consulente di parte
– la descrizione è illeggibile ma viene applicata l'iva – per € 3.800,00 (sommano
10.000,00). Dato che le spese valutate dai ctu sono costituite da ticket sanitari e scontrini per acquisti di farmaci, può essere riconosciuto come risarcibile anche l'esborso da sostenere indicato nelle ricevute e, dal momento che manca una precisa riferibilità alle due distinte condizioni patologiche residuate (lesioni da esiti di fratture e lesioni da esiti neurologici) la ripartizione dovrà farsi sulla base delle rispettive percentuali di danno biologico indicate nella perizia, quindi per il 70% da imputare alle spese necessarie in conseguenza del danno da esiti delle fratture e per il 30% da imputare alle spese necessarie in conseguenza del danno da esiti neurologici;
quindi, quanto alle spese sanitarie necessarie in esito al sinistro per complessivi € 7.260,00 e per le spese sanitarie in esito all'errore medico € 3.115,00.
La ctu ha escluso la necessità di spese future.
§ 7.2. Danno emergente. Le spese legali. Rientrano nella voce del danno patrimoniale (emergente) anche gli esborsi sostenuti per la difesa legale nella fase stragiudiziale quando presentino i congiunti caratteri di autonomia, rilevanza e congruità. La particolare complessità della fattispecie in esame, già nella fase delle trattative, consente il riconoscimento della necessità della difesa legale in tale fase, la loro ripetibilità è soggetta a una valutazione ex ante del possibile esito del giudizio, nel presente caso positiva data la indubbia qualità di danneggiato di Pt_1
e la quantificazione deve essere parametrata al valore complessivo del danno, inizialmente di valore indeterminabile;
è stata prodotta la fattura emessa dal legale per compensi pari a € 5.216,40, oltre oneri (totale € 6.618,57).
Non può essere fatto carico alla compagnia assicurativa di questa voce di danno: Cont in effetti la ha sottoposto a visita il danneggiato e corrisposto un quantum risarcitorio sulla base delle valutazioni del medico fiduciario e di un possibile concorso di colpa nella causazione del sinistro sulla base della sanzione elevata dai carabinieri per violazione della velocità consentita dalle condizioni (prossimità della curva), mentre l' ur dopo l'esito dell'ATP non si è attivata (fino alla transazione Pt_5 stipulata nel settembre 2023) per offrire alcun risarcimento.
§ 7.3. Mancato guadagno. La diminuzione del reddito. L'attore, con qualifica di piccolo imprenditore, svolgeva dal 2011 l'attività di commercio ambulante di prodotti etnici, bevande e prodotti alimentari, come risulta dal codice ATECO indicato nei modelli UNICO PF (cfr. visura camerale), non vi sono aggiornamenti dell'impresa successivi al 15.12.2016, la visura è stata estratta al febbraio 2020, quindi deve presumersi che l'attività fosse ancora in essere. Sono stati prodotti gli estratti del gestionale di contabilità (conto economico) e i modelli UNICO PF delle dichiarazioni dei redditi. Dai documenti prodotti risulta che negli anni 2014 e 2015
l'attività era svolta con l'ausilio di personale dipendente. Nel 2017, quando a febbraio si era verificato l'incidente, non ha potuto lavorare tenuto conto del Pt_1 periodo di inabilità temporanea di 9 mesi;
non è in atti il Modello UNICO PF 2018 relativo ai redditi del 2017 ma l'estratto contabile del conto economico riporta un utile di esercizio al 31.12.2017 di € 1.026,00.
Quindi, sulla base del reddito medio degli ultimi tre anni pari a circa € 16.700,00 deve riconoscersi all'attore a titolo di mancato guadagno per il 2017 l'importo di €
15.700,00.
§ 7.4. Mancato guadagno. La perdita della capacità lavorativa. Premesso che in risposta al quesito peritale per questa voce di danno i consulenti così si esprimono:
“…coerentemente agli esiti del complesso menomativo esitale anzi descritto che incide in maniera rilevante sulle capacità statico-ortostatiche e, soprattutto, dinamico-deambulatorie del Soggetto, un pregiudizio alla cenestesi lavorativa inteso come maggior onere-sacrificio nell'espletamento delle stesse precedenti attività e/o mansioni lavorative o in quelle eventualmente confacenti … Tenendo conto delle
“mansioni” ipotizzabili, sono assai poche quelle attività che possono dirsi non solo ostacolate, ma del tutto inibite a causa delle menomazioni valutate … in coerenza anche alla relazione del Consulente della Parte Ricorrente che non ha considerato alcun danno alla capacità lavorativa specifica nel Soggetto pur a fronte di un danno permanente molto elevato, da lui stimato all'epoca della propria valutazione … in considerazione della concorrenza di un danno articolare di un notevole rilievo e di un residuo danno neurologico con necessità di utilizzo di ortesi, si ritiene che il danno alla capacità lavorativa possa essere orientativamente stimato nella misura orientativa di 1/3 della totale (con equa ripartizione fra le due componenti post- fratturativa/articolare e neurologica)”, deve rilevarsi che l'attore non ha allegato specificamente e nel dettaglio (cfr. atto di citazione e I memoria ex art. 183 cpc) quali fossero le attività che compiva nello svolgimento dell'attività di impresa Pt_1
e che sono attualmente impedite, né se l'attività sia proseguita e con quali modalità organizzative. Dato che la riduzione della capacità lavorativa specifica rappresenta una causa del danno da riduzione di reddito, cd. danno conseguenza, il danneggiato è tenuto a dimostrare come e in quale misura la menomazione abbia inciso e incida sulla capacità di guadagno;
è stato provato documentalmente lo svolgimento, in epoca antecedente al sinistro, dell'attività economica e può ritenersi presuntivamente che la riduzione di capacità lavorativa, in particolare le limitazioni che l'attore incontra nella deambulazione, sia causa di una riduzione della capacità di guadagno nell'attività di commercio ambulante;
quindi, preso a base di calcolo
(cfr. art. 137 CdA) il reddito netto più elevato tra quelli dichiarati a fini Irpef degli ultimi tre anni (22.206), deve essere moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione (tabella Osservatorio sulla giustizia civile di Milano 2024) individuato in base all'età (anni compiuti 39) e agli anni per cui è presumibile ritenere che avrebbe dovuto percepirlo fino all'età della pensione (67 anni), quindi per 28 anni e per la percentuale della perdita della capacità lavorativa specifica, secondo il seguente calcolo:
€ 22.206 (reddito 2014) x 24,43 (coeff.) x 0,33 = € 179.023,00.
§ 7.5. Il risarcimento del danno patrimoniale per la voce di mancato guadagno sommato alla mancata percezione del residuo reddito 2017 ammonta quindi complessivamente a € 194.723,00 e dovrà essere imputato “con equa ripartizione” secondo l'espressione dei ctu, quindi rispettando la proporzionalità dell'eziopatogenesi: € 136.306,10 e € 58.416,90.
§ 8. La rivalsa . L'art. 41 della l. 183/2010 dispone che “le pensioni, gli assegni CP_5
e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni”. L' è titolare CP_5 di un autonomo diritto, non si sostituisce nella posizione del danneggiato, ma si surroga sul danno patrimoniale come accertato spettante al danneggiato nei limiti della somma per cui ha richiesto la surroga, qui € 141.004,59, confermata dalla documentazione versata in causa. Deve osservarsi che, come risulta dai verbali della Commissione medica per l'invalidità, è stato riconosciuto invalido con Pt_1 totale e permanente inabilità lavorativa al 100% art. 2 e 12 l. 118/71. L'art. 2 l.
118/1971 considera invalidi civili i soggetti che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, mentre ai sensi dell'art. 12 della detta legge la pensione di inabilità viene concessa ai soggetti ai quali, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
Cont ha eccepito che la valutazione diagnostica della commissione medica comprende, oltre agli esiti di politrauma da incidente stradale e al deficit di SPE, anche gli esiti di trapianto di cornea in occhio destro con perdita del visus
(traumatica, secondo la commissione, non per i ctu, v. sopra sub § 6.1), pseudofachia con ipovisus in occhio sinistro (3/10) e protrusioni discali lombosacrali;
in altri termini, la complessiva invalidità civile è stata riconosciuta tenendo conto anche di valutazioni mediche che non fanno parte dell'accertamento peritale in ordine ai fatti di causa.
Tale questione non rileva. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con quattro sentenze del 2018 (12564, 12565, 12566 e 12567) hanno chiarito che il criterio di selezione dei casi in cui ammettere o negare la compensazione tra prestazione indennitaria e l'ammontare del risarcimento debba essere quello del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria;
quando la funzione sia riparare il medesimo pregiudizio subito, trova applicazione l'istituto della compensatio, pacificamente rilevabile d'ufficio ma qui azionata dall' Non può negarsi che la pensione di inabilità abbia la funzione di sostituire CP_5 il reddito che il soggetto non sia più in grado di produrre perché totalmente inabile al lavoro e quindi vada a coprire la medesima area risarcitoria del pregiudizio patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
Deve quindi essere riconosciuto a favore di il diritto di rivalsa per l'importo di CP_5
€ 141.004,59, somma che deve essere scomputata dal danno patrimoniale sub §
7.4 (€ 194.723,00) secondo le proporzionalità indicate sub § 7.5 (70% e 30%): rispettivamente quindi per € 98.703,21 dall'importo di € 136.306,10 a carico di Cont e per € 42.301,37 dall'importo di € 58.416,90 a carico della in realtà del Pt_5 danneggiato, v. infra).
§ 9. La transazione della Nelle more del processo, in data 12.09.2023, la Pt_5
e l'attore sottoscrivevano atto di transazione nel quale Parte_6 Pt_1 accettava a titolo di completo risarcimento dei danni la somma di € 210.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale comprensiva del rimborso delle spese sostenute e di € 25.000,00 per spese di assistenza legale e ctu;
oltre Pt_1
a rinunciare agli atti e all'azione, dichiarava di manlevare l' da eventuali Pt_5 future richieste risarcitorie da parte di terzi per ogni titolo in relazione ai fatti oggetto di causa.
§ 10. Ricapitolando, devono essere riassunte le poste risarcitorie separando quelle di cui debba rispondere la compagnia assicurativa e quelle di cui avrebbe dovuto rispondere l' Pt_5
Cont Quanto al risarcimento dovuto da danno biologico € 108.130,00
inabilità temporanea € 18.112,50
danno morale € 47.577,00
sommano € 173.819,50
acconti a detrarre € 83.000,00 totale € 90.819,50
danno patrimoniale lucro cessante € 136.306,10
quota rivalsa € 98.703,13 CP_5
differenza a favore del danneggiato € 37.602,97
quanto al risarcimento dovuto da Pt_5
danno biologico € 92.894,00
inabilità temporanea € 4.312,50
danno morale € 52.935,00
danno patrimoniale emergente € 3.115,00 sommano € 153.256,50
danno patrimoniale lucro cessante € 58.416,90
quota rivalsa € 42.301,37 CP_5
La transazione (€ 210.000,00) copre tutto quanto dovuto dalla e la quota di Pt_5 rivalsa dovrà essere corrisposta dal danneggiato;
il danno patrimoniale CP_5 emergente per le spese stragiudiziali per € 6.618,57 deve essere imputato a quanto pagato per spese legali in esito alla transazione (€ 25.000,00).
§ 11. Nessuna domanda è stata avanzata nei confronti del responsabile civile;
per vero non risulta in atti alcun documento (es. bilancio finale di liquidazione) dal quale poter desumere la percezione di utili da parte dei soci, in disparte qui la particolare limitazione della responsabilità prevista per le società cooperative.
§ 12. Le spese legali. La liquidazione comprende le spese del presente giudizio e di quello per accertamento tecnico preventivo;
il valore della causa viene ridotto in ragione della transazione;
le spese sono calcolate per l'intero (ridotta la fase istruttoria limitata alle memorie e assorbita dall'atp) e aumentate per le difese svolte contro più parti nel giudizio, suddivise in ragione della proporzionalità del Cont risarcimento, quindi compensate tra l'attore e la e poste a carico di pro Pt_5 quota (70%) a favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario nella comparsa conclusionale;
nei confronti di che ha deciso di Controparte_1 costituirsi in giudizio e verso il quale nessuna parte ha svolto domande, le spese vengono compensate;
nei confronti dell' contro le cui pretese nessuno ha CP_5 resistito in giudizio, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando nella causa vertente tra Parte_1 contro e con
[...] Controparte_3 Parte_2
l'invervento di , ogni altra domanda ed eccezione respinta: CP_5
1) Condanna a pagare all'attore € 128.422,47 oltre interessi Controparte_3 legali come in motivazione;
2) Condanna a pagare all' € 98.703,13 oltre interessi Controparte_3 CP_5 legali;
3) Condanna l'attore a pagare all' € 42.301,37, oltre interessi legali;
CP_5 4) Condanna a pagare all'avv. Alessio Righini difensore Controparte_3 antistatario dell'attore le spese legali della presente causa di merito e del procedimento di atp in misura del 70%, qui liquidate complessivamente e per l'intero in € 22.912,00, oltre 15% per rimborsi, iva se dovuta e cpa, oltre il
70% delle anticipazioni per CU e marca, oltre il 70% delle spese per ctu come liquidate nel procedimento di atp;
5) Compensa le altre spese legali.
Pisa, 13 gennaio 2025 il giudice onorario
Dott. Corinna Beconi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 945/2023 rg avente a oggetto responsabilità extracontrattuale e vertente tra c.f. attore con avv. Alessio Righini Parte_1 C.F._1
Contro
c.f. , convenuto con avv.ti Michele Bersani e Controparte_1 C.F._2
Alberto Goglio,
convenuto contumace, Controparte_2
c.f. , convenuta con avv. Monica Santini, Controparte_3 P.IVA_1
c.f. , convenuta con avv.ti Luca Cei, Silvia Controparte_4 P.IVA_2
Carli, Matteo Orlandini e Serena Spizzamiglio e con l'intervento di c.f. , interveniente Controparte_5 P.IVA_3 con avv. Massimiliano Minicucci,
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 26.09.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. Fase stragiudiziale e di istruttoria preventiva. A seguito del sinistro occorso in data 7.02.2017, l'avv. Righini inviava pec con richiesta di risarcimento dei danni per conto di , e indirizzata alle compagnie Persona_1 Persona_2 Parte_1 assicuratrici dei veicoli coinvolti e essendo le lesioni CP_6 CP_7 riportate dall'odierno attore superiori al 9%, ripeteva la richiesta il 9.02.2017 per Cont conto di alla la con successive offerte tra l'ottobre Parte_1 CP_7
2018 e il gennaio 2019 corrispondeva la complessiva somma di € 83.000,00 ritenendo la responsabilità del proprio assicurato ( tg Controparte_8
CT033DK) pari al 70% e la sussistenza di un danno iatrogeno dovuto a errore sanitario nell'intervento chirurgico subito dal danneggiato;
quindi il difensore in data 8.02.2019 formulava richiesta risarcitoria nei confronti della
[...]
senza riscontro;
dopodiché introduceva ricorso per atp (n. Parte_2
863/2020) notificato il 6.03.2020 alla , e Controparte_4 CP_9 [...]
con notifica al liquidatore all'indirizzo pec risultante Controparte_10 dal registro IN (mancano le ricevute di accettazione e consegna del messaggio)
e successiva notifica per posta alla sede legale della società (plico depositato presso l'ufficio per assenza del destinatario e fatto avviso il 13.03.2020, CAD immessa nella casella postale il 17.03.2020 e compiuta giacenza il 27.03.2020 per atto non ritirato), che rimaneva contumace;
il 5.08.2022 veniva depositata la ctu e il
30.12.2022 il ctu depositava comunicazione di esito negativo del tentativo di conciliazione.
§ 2. Il contraddittorio nel processo. L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio veniva notificato via pec alla e alla CP_9 Parte_2
e con notifica per posta al liquidatore della (indirizzo risultante dalle
[...] CP_11 certificazioni anagrafiche) il 23.02.2023 con esito di mancata notifica per irreperibilità del destinatario;
peraltro, dalla visura storica della
[...]
(cfr. allegato 41 all'atto di citazione) Controparte_12 risulta che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data
31.05.2021. Il giudice istruttore con ordinanza del 1.06.2023 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della Controparte_10 responsabili civili. Fermo che la società cancellata deve considerarsi estinta, è noto che con le sentenze delle Sezioni Unite del 2013 si è stabilito che ai sensi del secondo comma dell'art. 2945 cc si verifica un fenomeno successorio sui generis che consente, in disparte per il momento la limitazione di responsabilità che è profilo sostanziale (l'interesse ex art. 100 cpc è integrato dalla previsione dell'art. 144, comma 3, CdA) la prosecuzione/instaurazione del processo;
per quanto di interesse, deve osservarsi che non solo il sinistro era avvenuto in data precedente la cancellazione dell'ente, ma la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo era stata completata manente societate in corso di liquidazione
(volontaria). Parte attrice depositava il libro soci della dal quale risultava che CP_10 alla data del 31.07.2018 i soci rimasti nella cooperativa erano e Controparte_2
ai quali veniva notificato l'atto di integrazione del contraddittorio. Controparte_1
§ 3. Le parti del processo.
attore ha precisato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Sig. Parte_1
Giudice del Tribunale di Pisa, I) in via istruttoria, 1) ammettere la prova per testi articolata nella memoria di parte attrice del 18 marzo 2024: relativamente ai capitoli da 1 a 11 e da 12 a 20 (con i testi ivi rispettivamente indicati). Le circostanze sulle quali i testi sono chiamati a deporre consentirebbero di ricostruire la dinamica del sinistro e di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo assicurato dalla compagnia nell'occorso; relativamente ai capitoli da 21 a 33, in CP_3 quanto finalizzati a comprovare (congiuntamente agli esiti dell'accertamento peritale svolto nella fase di istruzione preventiva) il danno non patrimoniale (latamente inteso) subito dall'attore; relativamente ai capitoli da 34 a 39, in quanto funzionali a provare
l'effettiva evoluzione (in pejus) della capacità lavorativa del Sig. relativamente Pt_1 ai capitoli da 40 a 42, a conferma delle spese mediche che l'attore ha dovuto sostenere in conseguenza del sinistro;
relativamente ai capitoli da 43 a 50, in quanto funzionali a dimostrare i minori redditi percepiti dall'attore successivamente al sinistro (diversamente da quanto asserisce l'impresa assicuratrice convenuta, l'art
137 C.d.A. non esclude che la diminuzione del reddito subita possa essere provata per testimoni). 2) ammettere la consulenza tecnica richiesta (funzionale a confermare la diminuzione - successivamente al sinistro - dei redditi percepiti dall'attore). II) nel merito, accertato che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del Sig. , conducente del complesso veicolare formato dalla motrice CP_13 targata CT 033 DK e dal rimorchio targato AA01559, già di proprietà della
[...]
ed assicurato per la responsabilità civile per danni a Controparte_10 terzi con la accertata l'intervenuta cancellazione della Soc. Controparte_3
Coop. dal Registro delle Imprese;
accertato il Controparte_10 conseguente diritto del Sig. a ricevere dalla Parte_1 Controparte_3
(compagnia assicuratrice del complesso veicolare condotto dal Sig. in
[...] CP_13 occasione del sinistro per cui è causa) il risarcimento dei danni nell'occorso subiti;
condannare la al risarcimento, nella misura che risulterà di Controparte_3 giustizia, dei danni tutti (patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri) subiti dal
Sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa, nonché al rimborso delle Pt_1 relative spese, oltre al risarcimento del danno per ritardato adempimento o, comunque, alla corresponsione degli interessi al tasso di legge e con rivalutazione monetaria delle somme dovute. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio e per la procedura di accertamento tecnico preventivo”.
La ha precisato le seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE Controparte_3
DI RITO Voglia L'Ill.mo Tribunale adito dichiarare inammissibile la domanda proposta dall' con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. avente ad CP_5 oggetto l'accertamento del danno pensionistico in quanto domanda nuova tardivamente proposta rispetto alla quale ha dichiarato di non Controparte_3 accettare il contraddittorio. NEL MERITO Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via principale: a) Quanto alla domanda proposta dall'attore: accertata la dinamica del sinistro, il concorso di colpa dell'attore nella sua causazione, accertata
l'esistenza e l'ammontare dei danni richiesti sulla base della consulenza preventiva svolta nel procedimento preventivo r.g. 863/2020, distinguendo fra quelli riconducibili al sinistro stradale e quelli imputabili ai trattamenti sanitari ricevuti dall'attore presso l' dichiarare satisfattive le somme pagate Parte_2 al sig. e per l'effetto rigettare tutte le Controparte_3 Parte_1 domande dal medesimo proposte nei confronti di con vittoria Controparte_3 di spese e competenze professionali del giudizio. b) Quanto alla domanda proposta da : rigettare la domanda in quanto infondata e indimostrata con vittoria di CP_5 spese e competenze professionali del giudizio. In via subordinata: c) Quanto alla domanda proposta dall'attore: accertata la dinamica del sinistro, il concorso di colpa dell'attore nella sua causazione, l'esistenza e l'ammontare dei danni richiesti sulla base della consulenza preventiva svolta nel procedimento preventivo r.g. 863/2020, distinguendo fra quelli riconducibili al sinistro stradale e quelli imputabili ai trattamenti sanitari ricevuti dall'attore presso l' dichiarare Parte_2 tenuta a risarcire i soli danni causati dall'incidente stradale e Controparte_3 liquidare il danno tenendo conto del concorso di colpa imputabile al danneggiato ex art. 1227 c.c., detratta la somma di € 83.000,00= (ottantremila/00) già pagata da nonché quelle erogate dall' sempre in favore Controparte_3 CP_5 dell'attore. Con ogni consequenziale pronuncia in punto di spese del giudizio. d)
Quanto alla domanda proposta da nei confronti di CP_5 Controparte_3
Voglia il tribunale adito accertata l'esistenza e la consistenza del diritto azionato dall'Istituto previdenziale, dichiarare tenuta a corrispondere ad Controparte_3
le somme che risulteranno alla medesima dovute nei limiti della quota di danno CP_5 di propria spettanza, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato e comunque in misura non superiore al 50% e cioè con esclusione dei danni imputabili alla
[...]
Con ogni consequenziale pronuncia in punto di spese del Parte_2 giudizio. In via di ulteriore subordine e) Nel caso in cui Controparte_3 venisse condannata in solido alla sia a risarcire i danni Parte_3 richiesti dall'attore sia al rimborso delle somme pretese dall' , voglia il Tribunale CP_5 adito, previa graduazione delle rispettive responsabilità, dichiarare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_14 tempore, tenuta a rilevare indenne di tutte le somme di Controparte_3
Parte competenza della predetta che la compagnia fosse richiesta di pagare per effetto della solidarietà. Con vittoria di spese e di onorari. IN VIA ISTRUTTORIA Si conclude richiamando le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. e precisamente Si chiede: A) l'acquisizione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.r.g. 863/2020; B) ammissione di CTU ricostruttiva della dinamica che accerti le condotte di guida dei conducenti e la velocità dei mezzi coinvolti in quanto la dinamica del sinistro è contestata e la compagnia convenuta ha contestato il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro;
C) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse revocare l'ordinanza in data 8.05.2024 ed ammettere la prova testimoniale sulla dinamica (capitoli da 1
a 20 atto di citazione e capitoli 1-11 seconda memoria ), torniamo ad eccepire CP_5
l'incapacità a testimoniare dei signori nato in [...] il [...] CP_15
nato in [...] il [...] C.F._3 Parte_4
e nato in [...] il [...]. Costoro sono i C.F._4 CP_16 passeggeri che si trovavano nell'auto di proprietà dell'attore e che sono rimasti danneggiati nel sinistro riportando le lesioni descritte nel rapporto dei Carabinieri per le quali sono stati risarciti. Sempre in tale ipotesi si insiste inoltre nell'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale: 1) DCV che il giorno 7.2.2017 alle ore
19,20 su richiesta della Centrale Operativa del Comando Provinciale di CC Livorno –
Collesavetti, avete eseguito i rilievi dell'incidente stradale accaduto su via statale
Arnaccio in prossimità della chilometrica 17.400, avvenuto tra l'autovettura Audi A6 targata BL228CS di proprietà del sig. e l'autoarticolato Daf Parte_1 targato CT033DK di proprietà condotto dal sig. Controparte_10 2) DCV che al suolo, asciutto, non sono state rilevate tracce di frenata CP_13 interessanti i pneumatici dei mezzi coinvolti, come riferito nel rapporto d'incidente che vi si mostra (doc. 1A fascicolo Attore) 3) DCV che l'urto fra i due mezzi è stato violento
e che l'autovettura Audi ha riportato la distruzione completa della parte frontale 4)
DCV che il conducente dell'auto Audi 6 sig. è stato sanzionato ai Parte_1 sensi dell'art. 141/1 CDS 5) DCV che confermato il contenuto del rapporto che vi si mostra (doc. 1A fascicolo attore). Si indica come testimone su tutti i capitoli il
Luogotenente domiciliato presso la Legione Carabinieri – Testimone_1 Pt_2
Stazione Stagno. D) Ci opponiamo alla richiesta di CTU contabile finalizzata alla quantificazione del danno patrimoniale subito dal sig. per quanto dedotto nella Pt_1 seconda memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. E) Ci opponiamo alla richiesta di CTU medico legale sulla persona dell'attore richiesta dall' in quanto è già stata svolta CP_5 in via preventiva ed acquisita al presente giudizio. La richiesta è inoltre esplorativa laddove si vorrebbe demandare al CTU la verifica della sussistenza dei presupposti sanitari delle prestazioni erogate da . Una simile dimostrazione rientra CP_5 nell'onere probatorio che fa carico all' , onere che non è stato assolto non CP_5 avendo l'Istituto depositato gli accertamenti medici che hanno condotto al riconoscimento della prestazione assistenziale”.
La convenuta ha precisato le seguenti conclusioni Parte_5
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Pisa, adversis rejectis accertare la cessazione della materia del contendere tra l'attore e la e per l'effetto Parte_5 disporre l'estromissione di quest'ultima; in subordine, accertare il diritto della Pt_5 ad essere manlevata dall'attore in ordine alle richieste da parte di terzi e per l'effetto rigettare tutte le domande rivolte nei confronti di condannare l'attore a tenerla Pt_5 indenne corrispondendo direttamente le somme che dovesse essere tenuta a versare”.
convenuto ha precisato le seguenti conclusioni “Piaccia al Controparte_1
Tribunale Ill.mo di Pisa, contrariis reiectis, così giudicare: A) In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Controparte_1 rispetto alle domande svolte nei suoi confronti;
B) In via preliminare: Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato nei confronti del convenuto CP_1
ai sensi dell'art. 2947 c.c. C) In via principale, nel merito: Respingere ogni
[...] domanda svolta nei suoi confronti siccome inammissibile e/o infondata in fatto e diritto;
D) In via subordinata, nel merito: Per il denegato caso di condanna, accertare
e dichiarare il diritto del sig. ad essere manlevato dalla Compagnia Controparte_1
che assicurava il veicolo al momento del sinistro;
E) In via Controparte_3 istruttoria: a) se ritenuto del caso, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: 1)
Vero che il sig. ha lavorato per Controparte_1 Controparte_17 con mansioni di autista dal 11.7.2017 al 30.6.2018, distaccato presso il
[...] magazzino della di Massalengo (Lo). 2) Vero che, nell'esercizio di tali CP_18 mansioni, si occupava di consegne di prodotti surgelati presso i supermercati zonali.
3) Vero che l'orario di lavoro e la destinazione delle consegne sono sempre stati determinati dai responsabili della che coordinavano il lavoratore, ovvero dal CP_18 sig. responsabile della , il quale gestiva Testimone_2 Controparte_19 il movimento merci presso il magazzino di Massalengo. 4) Vero che nel mese di giugno
2018 il sig. veniva licenziato da Con CP_1 Controparte_10
i testi: c/o , . Testimone_2 Controparte_19 CP_20 [...]
Con ogni più ampia riserva in via istruttoria. F) Con vittoria CP_21 CP_22 di spese ed onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
L' , intervenuto, ha precisato le seguenti Controparte_5 conclusioni “[in via istruttoria] insiste per l'ammissione delle prove dedotte e delle
CTU , in specie per quella medico legale, dato che come ritenuto anche dalla
Cassazione, la valutazione medico-legale in caso di surroga o rivalsa dell' deve CP_5 essere specificamente diretta alla verifica dei presupposti sanitari delle suddette prestazioni non essendo idonea a tale fine la valutazione del danno biologico;
per il resto l' conclude riportandosi integralmente alle conclusioni già spiegate in atti. CP_5
[atto di intervento, conclusioni non modificate con la I memoria ex art. 183 cpc] 1.
Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di causa;
2. accertare
e dichiarare la congruità delle riconosciute prestazioni assistenziali con le lesioni subite da parte attrice per sinistro per cui è causa e per il successivo errato intervento Parte medico condotto dalla convenuta 3. per l'effetto, condannare i convenuti, anche in solido, a pagare all' la somma di euro 141.004,59 oltre accessori come per CP_5 legge, a titolo di rivalsa per le prestazioni assistenziali erogate all'attore ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia;
4. spese come per legge, secondo soccombenza”.
RAGIONI DELLA DECISIONE § 3.1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva. La legittimazione è un presupposto processuale della domanda, condizione per la trattazione nel merito della causa;
diversamente dalla titolarità (attiva e passiva) del diritto che sarà oggetto della decisione di merito, la legittimazione è individuata dalla sola prospettazione contenuta nella domanda;
nel caso di specie, il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale causato dal conducente di un veicolo di proprietà della cooperativa (responsabile civile) che è stata, nelle more, cancellata dal registro delle imprese. Trattandosi di causa a litisconsorzio necessario dal lato passivo, il rapporto processuale è stato instaurato con la vocatio degli ex soci come risultanti dal libro soci della Quindi l'eccezione sollevata da va CP_10 CP_1 respinta.
§ 3.2. L'eccezione di prescrizione. La prescrizione è stata interrotta con la prima raccomandata di messa in mora del 2.03.2017 e successivamente con le ulteriori richieste e notifiche riportate sub § 1. L'interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei debitori solidali ex art. 1310 cc ha effetto anche riguardo agli altri debitori. Assicuratore e responsabile civile sono tenuti in solido ex lege al risarcimento del danno da sinistro stradale, quindi l'eccezione sollevata da CP_1
è infondata e va respinta.
§ 4. Le prove utilizzate. La causa è stata istruita con documenti e l'acquisizione del fascicolo di ATP n. 863/2020. Le parti hanno concluso anche in via istruttoria. Le istanze istruttorie erano in parte inammissibili (testimonianze da rendersi da parte di altri soggetti danneggiati, terzi trasportati, oppure circostanze non oggetto di specifica allegazione negli atti introduttivi), in parte irrilevanti o già provate documentalmente o risultanti da accertamenti già acquisiti al processo (ATP).
§ 5. L'evento e la causalità materiale. Il fatto può essere ricostruito sulla base della relazione di incidente stradale redatta dai carabinieri intervenuti per i rilievi.
Il giorno 7.02.2017 alle ore 19,00 circa in località Collesalvetti (LI) sulla strada statale 67 bis Arnaccio, a doppio senso di circolazione (Livorno-Pisa), in prossimità del km 17.400, avveniva lo scontro frontale/laterale sinistro tra la autovettura tg
BL228CS condotta dall'attore e il complesso di autoarticolato tg CT033DK con rimorchio tg AA01559, di proprietà di Controparte_10
Cont assicurato Per inciso, va rilevato che non è in atti la polizza, ma il rapporto assicurativo non è contestato, dalla relazione di incidente stradale dei carabinieri risulta la compagnia assicuratrice con polizza n. 236610953 Controparte_23 scadente il 18.04.2017 per l'autoarticolato tg CT033DK e il rimorchio tg AA01559 di proprietà della Controparte_10
La strada è fiancheggiata dal canale “Arnaccio – Fossa di Chiara” lungo la corsia di marcia con direzione Livorno e l'autoarticolato, in uscita da un'area privata posta sul lato della corsia di marcia con direzione Pisa, si immetteva nella carreggiata con svolta a sinistra (direzione Livorno) in un punto dove la linea longitudinale della carreggiata è continua, così occupando con il semirimorchio la corsia opposta sulla quale stava sopraggiungendo l'attore con direzione Pisa. I carabinieri precisano che la linea longitudinale è continua fino alla metà dell'ampia area privata, in quanto detta area è a ridosso di una curva, e che la manovra è stata effettuata dove la segnaletica lo impediva. L'impatto avveniva tra la parte frontale sinistra dell'autovettura e le barriere di lamiera che si trovano a metà del semirimorchio,
l'auto rimbalzava su gli pneumatici del rimorchio e si fermava a pochi metri dal punto di impatto.
Quindi la manovra effettuata dal conducente dell'autoarticolato e la conseguente occupazione dell'opposta corsia di marcia con il semirimorchio costituisce l'antecedente causale necessario del sinistro. Non vi è prova in atti dell'esistenza di altri fattori eccezionali che abbiano concorso a causare l'evento; in particolare, i carabinieri hanno contestato all'attore la violazione dell'art. 141, comma 1, CdS sulla base di una valutazione dei danni riportati dall'autovettura, ritenendo che la velocità tenuta non abbia consentito una manovra dissuasiva. In disparte la considerazione che la contestazione della violazione sia stata basata su una valutazione ex post, va osservato che sulla strada in questione c'è il limite di velocità di 70 km/h e non risultano dati sui quali sia possibile affermare che nella (breve) distanza tra l'uscita dalla curva (cfr. foto dei luoghi) e il punto di impatto, se l'attore avesse tenuto una velocità inferiore al limite, avrebbe potuto evitare l'urto; il fatto si è verificato di notte (ore 19,00 del mese di febbraio) su strada con illuminazione inesistente, l'ostacolo era costituito dal rimorchio privo sui lati di dispositivi luminosi o catarifrangenti di segnalazione, né il conducente né i passeggeri, sentiti a sit dai carabinieri, pur avendo visto il camion “pochi istanti prima dell'urto” hanno rilevato la presenza del rimorchio. Deve quindi ritenersi superata la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti ex art. 2054, comma 2, cc e accertato il nesso di causa esclusivo con efficacia causale assorbente tra la condotta del conducente del camion e il sinistro verificatosi (cfr. Cass. 21228/2016).
§ 6. Causalità giuridica. I danni. Pacificamente, sia per i danni derivanti da responsabilità contrattuale che per quelli derivanti da responsabilità extracontrattuale, il risarcimento deve comprendere la perdita subita o danno emergente e il mancato guadagno o lucro cessante, in applicazione dell'art. 1223 cc richiamato dall'art. 2056 cc.
§ 6.1. Il danno biologico. Il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stato acquisito alla causa, si fa riferimento quindi alla relazione peritale dei consulenti dr. , medico legale, e dr. specialista in ortopedia e Persona_3 Persona_4 traumatologia. La lunga e complicata storia sanitaria occupa 34 delle 62 pagine della ctu, si farà quindi sinteticamente riferimento ai punti più rilevanti, rinviando per la dettagliata descrizione alla perizia. In esito allo scontro, il 7.02.2017 Pt_1 veniva trasportato in autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livorno dove riscontravano la frattura a più frammenti dell'acetabolo di sinistra con lussazione posteriore della testa femorale, tumefazione dei muscoli glutei a sinistra;
ricoverato presso l'U.O. di il 13.02.2017 veniva Controparte_24 sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti della frattura, dimesso il 23.02.2017 e prescritta terapia e riposo a letto per 30 giorni;
in pari data veniva trasportato nuovamente al Pronto Soccorso a causa di caduta dal letto con trauma contusivo all'anca e alla spalla sinistra, veniva riscontrato deficit di sciatico a sinistra, seguivano visite ed esami e il 13.03.2017 risultava impotenza funzionale dell'arto inferiore sinistro (denervazione totale sui muscoli tibiale anteriore, estensore lungo alluce ed estensore lungo dita a sinistra e di danno neurogeno con segni di denervazione in atto sul gastrocnemio a sinistra), alla visita ortopedica del 18.08.2017 risultava deficit nervo sciatico a sinistra con utilizzo di molla di Codivilla per la deambulazione;
sono state effettuate visite oculistiche
( aveva subito trapianto corneale all'occhio destro) con diagnosi di rigetto, Pt_1 intervento chirurgico per asportazione della sutura corneale, il 15.01.2018 diagnosi di panno vascolare in occhio destro;
il 27.02.2018 accesso al Pronto Soccorso dell'AUOPI e 8.03.2018 visita ortopedica con diagnosi di necrosi settica della testa del femore e il 13.04.2018 veniva sottoposto a intervento chirurgico di impianto protesi d'anca sinistra. In estrema sintesi, i pregiudizi alla salute riguardavano sia l'ambito articolare in esito alle fratture, sia un ambito neurologico, mentre l'aspetto oculistico secondo i ctu non viene in rilievo: “per quanto attiene l'OD, pur in costanza di una presumibile e rilevante succussione bulbare, non furono segnalate in PS e/o nelle visite specialistiche successive lesioni corneali di tipo traumatico e/o lesioni regmatogene o vitreali, tali da supporre una iniziale lesività metatraumatica in occhio peraltro già gravato da precedenti problematiche corneali più volte sottoposte a trattamento”. Il nesso causale tra il sinistro e le lesioni (fratture) è ammesso dai ctu:
“L'occorso traumatico…appare idoneo sotto il profilo quali-quantitativo e crono- topografico con le lesioni ben delineate nel primo certificato di visita presso il PS dell'Ospedale di Livorno ove il Sig. era sottoposto ai primi accertamenti clinici Pt_1
e radiologici e consistite nella frattura scomposta dell'acetabolo sinistro che veniva peraltro sottoposta a trazione a zampale e a successivo intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti. Da segnalare che all'ingresso in ospedale il
TE era sottoposto a visita obiettiva comprendente anche controllo clinico- neurologico che escludeva lesioni vascolo-nervose dell'arto inferiore sinistro”.
§ 6.2. Il danno da responsabilità medica. Il danno neurologico, riscontrato dal referto di PS del 23.02.2013 e confermato dal successivo esame elettromiografico, secondo i ctu, non è conseguenza del trauma iniziale né una sua fisiologica evoluzione sia perché all'ingresso in PS il 7.02.2017 vennero esclusi esplicitamente deficit vascolo-nervosi e sia perché “nei giorni successivi e fino all'intervento chirurgico non vennero segnalati nel – succinto – diario clinico disturbi di carattere neurologico all'arto inferiore sinistro”; viene anche esclusa una possibile derivazione dalla caduta domestica del 23.02.2017, posto che “un trauma anche diretto in regione glutea non può provocare una lesione del nervo sciatico con denervazione completa come quella evidenziata nel caso in esame alla EMG”; l'attore “il
13/02/2017 fu sottoposto ad intervento chirurgico riduttivo con sintesi a livello dell'acetabolo sinistro … fu utilizzato un accesso posteriore di GE …
In letteratura è universalmente riconosciuto come la struttura più a rischio in tale accesso sia proprio il nervo sciatico, per l'appunto potenzialmente danneggiabile durante la dissociazione muscolare o per effetto dei retrattori-divaricatori
(stiramento-compressione) utilizzati durante tutto l'intervento. ... Le buone prassi medico-chirurgiche impongono quindi particolare attenzione al rispetto delle strutture nervose durante l'esposizione del campo chirurgico-articolare, fasi non descritte o ricavabili dal referto operatorio in atti … si ritiene quindi assai più probabile che la lesione del tronco nervoso sciatico si sia determinata in fase intraoperatoria il 13/02
… il diario clinico non riporta … alcun dato clinico sulle condizioni dell'arto inferiore sinistro … il referto operatorio non riporta menzione di alcuna cautela nell'identificazione o protezione del tronco nervoso che consenta di stabilire il livello di attenzione da parte dei Sanitari a tale specifico aspetto, anche con riguardo alla valutazione della diligenza così come richiesto nei quesiti”. La convenuta ha Pt_5 contestato i risultati dell'accertamento peritale sollevando anche l'eccezione di mancata prova del nesso causale;
ma, restando escluso, sulla base delle argomentazioni mediche avanti riportate, che la lesione neurologica sia derivata direttamente dal sinistro o successivamente dalla caduta domestica, il criterio loco- temporale confina l'evento nell'intervento chirurgico di riduzione della frattura con la conseguenza che, mancando nel diario clinico la descrizione della positiva adozione delle buone prassi a protezione del tronco nervoso, la causa ignota relativamente alla impossibilità di esatto adempimento resta a carico della struttura sanitaria, secondo le ordinarie regole della responsabilità contrattuale.
§ 6.3. Il danno biologico temporaneo. Preliminarmente i consulenti precisano che
“nella valutazione della convalescenza ai fini della quantificazione della inabilità temporanea … a seguito del primo intervento il TE ha avuto un decorso connotato dai normali tempi di recupero previsti per le fratture dell'acetabolo, complicata da una riabilitazione funzionale condizionata da lesione nervosa dello
SPE sostanzialmente stabilizzata ad agosto 2017; le sue condizioni sono però ulteriormente peggiorate da una coxalgia peggiorata e progressivamente ingravescente con necessità di ulteriori approfondimenti nel febbraio del 2018, quando il TE accusava dolore acuto dell'anca sinistra con riscontro di necrosi della testa femorale, che l'ha condotto a nuovo intervento di PTA in aprile 2018, cui
è seguito conseguente periodo di convalescenza … attribuibile alla evoluzione complicata del trauma iniziale e sulla quale la lesione neurologica non ha avuto alcuna influenza”. Quindi il periodo di inabilità temporanea, tenuto conto della naturale evoluzione delle patologie e del complessivo iter clinico, veniva valutato in
9 mesi da suddividere in 90 giorni a totale, 60 giorni a parziale al 75%, 120 giorni a parziale al 50% e “In questo intervallo si può identificare un periodo di “maggior” inabilità temporanea di circa 60 gg (sessanta giorni) da ripartirsi equamente al 75%
e al 50%, valutato rispetto ad un decorso clinico idealmente non gravato dal danno neurologico che ha invece condizionato il primo decorso”.
§ 6.4. Il danno biologico permanente. Le conseguenze stabilizzate – “Oggi il quadro del TE risulta connotato da esiti dolorosi e disfunzionali di PTA sinistra in necrosi asettica testa femorale da esiti di frattura al bacino già trattata con placca e viti, e da residuo deficit parziale dello SPE” – sono valutate dai ctu in misura del
40% della globale integrità psicofisica precedentemente goduta, rispetto al quale è stimato un danno biologico base, che si sarebbe comunque realizzato anche in assenza del danno neurologico, in misura del 28% e un danno riconducibile all'esito neurologico da lesione intraoperatoria del nervo sciatico, valutato con criterio differenziale in misura del 12%.
§ 6.5. La liquidazione del danno non patrimoniale. Preliminarmente, va precisato che l'obbligazione risarcitoria non è solidale. I titoli sono, rispettivamente, il diritto di credito nascente dal fatto illecito, del quale risponde l'assicurazione e il responsabile civile, e il diritto di credito nascente da inadempimento contrattuale per responsabilità professionale medica, del quale risponde la Ausl.
Conseguentemente, la ripartizione delle poste risarcitorie diverse dal danno non patrimoniale deve seguire i criteri e le percentuali di imputabilità secondo le proporzioni 28 : 40 = x : 100 e 12 : 40 = x : 100, cioè 70% e 30%.
Posto quanto sopra, con liquidazione equitativa sulla base delle tabelle del tribunale di Milano 2024 la percentuale del 28% di invalidità permanente è pari a
€ 108.130,00, la complessiva percentuale del 40% è liquidabile in € 201.024,00, il danno differenziale del 12% quindi risulta pari a € 92.894,00.
Analogamente, per i giorni di invalidità temporanea totale e parziale come avanti suddivisi possono essere liquidati in totale € 22.425,00 (10.350 + 5.175 + 6.900), di tale importo la parte riferibile all'aggravamento prodotto nella convalescenza dal danno neurologico è pari a € 4.312,50 (2.587,50 + 1.725,00); l'imputazione vede Cont obbligata per € 18.112,50 e er € 4.312,50. Pt_5
Gli importi così determinati devono essere devalutati alla data di stabilizzazione dei postumi (2018) e sulle somme rivalutate anno per anno vanno applicati gli interessi legali. § 6.6. La personalizzazione del danno. Non sono state allegate le specifiche circostanze diverse dalle normali conseguenze patite da ogni danneggiato con lo stesso tipo di lesioni, altrimenti detto, non è stata dedotta la lesione di interessi concretamente riferibili e inerenti all'esperienza del danneggiato, specifica e irripetibile. Le conseguenze ordinarie, in relazione all'entità della lesione e all'età del danneggiato, sono integralmente risarcite nella liquidazione basata sul meccanismo tabellare. Quindi nulla viene liquidato per questa voce di danno.
§ 6.7. Il danno morale. Diversamente dalla personalizzazione, che attiene alle specifiche modalità in cui si estrinsecava la vita del danneggiato prima del sinistro, il danno morale riguarda il dolore che il danneggiato avverte come disistima, paura, ansia o disperazione, si sostanzia cioè nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali (cfr. art. 138
CdA). Il danno morale deve essere provato e la prova può essere data per presunzioni. Devono essere messe in rilievo, a questo fine, le seguenti circostanze:
l'attore ha cittadinanza straniera (senegalese) e non comunicava bene in italiano
(cfr. verbali di esami clinici nei quali i medici rilevavano la difficoltà di comunicazione), non risulta una rete familiare in Italia, era piccolo imprenditore e il lungo iter clinico con gli esiti infausti dell'intervento chirurgico ha sicuramente indotto uno stato d'ansia e paura per il futuro e per la possibilità di continuare il lavoro (infatti poi divenuto impossibile). Deve pertanto essere riconosciuto l'incremento per sofferenza pari tabellarmente al 50% del punto (3.102,23) per complessivi € 100.512,00; la parte riferibile al sinistro (28%) è pari a € 47.577,00
e il danno differenziale (12%) è pari a € 52.935,00.
§ 7. I danni patrimoniali.
§ 7.1. Danno emergente. Le spese mediche. I ctu, esaminate le ricevute per le spese mediche in atti, dichiarano la riferibilità e la congruità delle spese per € 375,00 delle quali € 115,00 riferibili a cure specificamente prestate per le problematiche neurologiche;
secondo l'attore le spese per questa voce ammontano a € 10.575,00, ivi comprese quelle riconosciute dai ctu, e richiama in memoria conclusionale il doc. 24 bis;
detta produzione contiene una nota spese del medico che ha seguito l'attore riferita a visite specialistiche per € 1.200,00, prestazioni fisioterapiche per
€ 5.000,00, valutazione peritale per € 4.000,00 (sommano 10.200,00); le spese, dove risulti in atti l'esecuzione della prestazione o servizio, possono essere riconosciute anche sulla base di mere note spese o progetti di notula, in quanto è stata assunta la relativa obbligazione di pagamento e i ctu danno specificamente atto nella perizia dell'esame delle certificazioni rilasciate dal medico di parte che aveva in cura delle prescrizioni terapeutiche e della perizia di parte;
peraltro Pt_1 con la II memoria ex art. 183 cpc l'attore ha prodotto le ricevute non quietanzate
(le somme sono indicate come da pagare) del medico relative a prestazioni sanitarie
- la descrizione è illeggibile ma sono riconoscibili dal conteggio della marca da bollo da € 2,00 – per € 6.200,00 e per prestazioni professionali come consulente di parte
– la descrizione è illeggibile ma viene applicata l'iva – per € 3.800,00 (sommano
10.000,00). Dato che le spese valutate dai ctu sono costituite da ticket sanitari e scontrini per acquisti di farmaci, può essere riconosciuto come risarcibile anche l'esborso da sostenere indicato nelle ricevute e, dal momento che manca una precisa riferibilità alle due distinte condizioni patologiche residuate (lesioni da esiti di fratture e lesioni da esiti neurologici) la ripartizione dovrà farsi sulla base delle rispettive percentuali di danno biologico indicate nella perizia, quindi per il 70% da imputare alle spese necessarie in conseguenza del danno da esiti delle fratture e per il 30% da imputare alle spese necessarie in conseguenza del danno da esiti neurologici;
quindi, quanto alle spese sanitarie necessarie in esito al sinistro per complessivi € 7.260,00 e per le spese sanitarie in esito all'errore medico € 3.115,00.
La ctu ha escluso la necessità di spese future.
§ 7.2. Danno emergente. Le spese legali. Rientrano nella voce del danno patrimoniale (emergente) anche gli esborsi sostenuti per la difesa legale nella fase stragiudiziale quando presentino i congiunti caratteri di autonomia, rilevanza e congruità. La particolare complessità della fattispecie in esame, già nella fase delle trattative, consente il riconoscimento della necessità della difesa legale in tale fase, la loro ripetibilità è soggetta a una valutazione ex ante del possibile esito del giudizio, nel presente caso positiva data la indubbia qualità di danneggiato di Pt_1
e la quantificazione deve essere parametrata al valore complessivo del danno, inizialmente di valore indeterminabile;
è stata prodotta la fattura emessa dal legale per compensi pari a € 5.216,40, oltre oneri (totale € 6.618,57).
Non può essere fatto carico alla compagnia assicurativa di questa voce di danno: Cont in effetti la ha sottoposto a visita il danneggiato e corrisposto un quantum risarcitorio sulla base delle valutazioni del medico fiduciario e di un possibile concorso di colpa nella causazione del sinistro sulla base della sanzione elevata dai carabinieri per violazione della velocità consentita dalle condizioni (prossimità della curva), mentre l' ur dopo l'esito dell'ATP non si è attivata (fino alla transazione Pt_5 stipulata nel settembre 2023) per offrire alcun risarcimento.
§ 7.3. Mancato guadagno. La diminuzione del reddito. L'attore, con qualifica di piccolo imprenditore, svolgeva dal 2011 l'attività di commercio ambulante di prodotti etnici, bevande e prodotti alimentari, come risulta dal codice ATECO indicato nei modelli UNICO PF (cfr. visura camerale), non vi sono aggiornamenti dell'impresa successivi al 15.12.2016, la visura è stata estratta al febbraio 2020, quindi deve presumersi che l'attività fosse ancora in essere. Sono stati prodotti gli estratti del gestionale di contabilità (conto economico) e i modelli UNICO PF delle dichiarazioni dei redditi. Dai documenti prodotti risulta che negli anni 2014 e 2015
l'attività era svolta con l'ausilio di personale dipendente. Nel 2017, quando a febbraio si era verificato l'incidente, non ha potuto lavorare tenuto conto del Pt_1 periodo di inabilità temporanea di 9 mesi;
non è in atti il Modello UNICO PF 2018 relativo ai redditi del 2017 ma l'estratto contabile del conto economico riporta un utile di esercizio al 31.12.2017 di € 1.026,00.
Quindi, sulla base del reddito medio degli ultimi tre anni pari a circa € 16.700,00 deve riconoscersi all'attore a titolo di mancato guadagno per il 2017 l'importo di €
15.700,00.
§ 7.4. Mancato guadagno. La perdita della capacità lavorativa. Premesso che in risposta al quesito peritale per questa voce di danno i consulenti così si esprimono:
“…coerentemente agli esiti del complesso menomativo esitale anzi descritto che incide in maniera rilevante sulle capacità statico-ortostatiche e, soprattutto, dinamico-deambulatorie del Soggetto, un pregiudizio alla cenestesi lavorativa inteso come maggior onere-sacrificio nell'espletamento delle stesse precedenti attività e/o mansioni lavorative o in quelle eventualmente confacenti … Tenendo conto delle
“mansioni” ipotizzabili, sono assai poche quelle attività che possono dirsi non solo ostacolate, ma del tutto inibite a causa delle menomazioni valutate … in coerenza anche alla relazione del Consulente della Parte Ricorrente che non ha considerato alcun danno alla capacità lavorativa specifica nel Soggetto pur a fronte di un danno permanente molto elevato, da lui stimato all'epoca della propria valutazione … in considerazione della concorrenza di un danno articolare di un notevole rilievo e di un residuo danno neurologico con necessità di utilizzo di ortesi, si ritiene che il danno alla capacità lavorativa possa essere orientativamente stimato nella misura orientativa di 1/3 della totale (con equa ripartizione fra le due componenti post- fratturativa/articolare e neurologica)”, deve rilevarsi che l'attore non ha allegato specificamente e nel dettaglio (cfr. atto di citazione e I memoria ex art. 183 cpc) quali fossero le attività che compiva nello svolgimento dell'attività di impresa Pt_1
e che sono attualmente impedite, né se l'attività sia proseguita e con quali modalità organizzative. Dato che la riduzione della capacità lavorativa specifica rappresenta una causa del danno da riduzione di reddito, cd. danno conseguenza, il danneggiato è tenuto a dimostrare come e in quale misura la menomazione abbia inciso e incida sulla capacità di guadagno;
è stato provato documentalmente lo svolgimento, in epoca antecedente al sinistro, dell'attività economica e può ritenersi presuntivamente che la riduzione di capacità lavorativa, in particolare le limitazioni che l'attore incontra nella deambulazione, sia causa di una riduzione della capacità di guadagno nell'attività di commercio ambulante;
quindi, preso a base di calcolo
(cfr. art. 137 CdA) il reddito netto più elevato tra quelli dichiarati a fini Irpef degli ultimi tre anni (22.206), deve essere moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione (tabella Osservatorio sulla giustizia civile di Milano 2024) individuato in base all'età (anni compiuti 39) e agli anni per cui è presumibile ritenere che avrebbe dovuto percepirlo fino all'età della pensione (67 anni), quindi per 28 anni e per la percentuale della perdita della capacità lavorativa specifica, secondo il seguente calcolo:
€ 22.206 (reddito 2014) x 24,43 (coeff.) x 0,33 = € 179.023,00.
§ 7.5. Il risarcimento del danno patrimoniale per la voce di mancato guadagno sommato alla mancata percezione del residuo reddito 2017 ammonta quindi complessivamente a € 194.723,00 e dovrà essere imputato “con equa ripartizione” secondo l'espressione dei ctu, quindi rispettando la proporzionalità dell'eziopatogenesi: € 136.306,10 e € 58.416,90.
§ 8. La rivalsa . L'art. 41 della l. 183/2010 dispone che “le pensioni, gli assegni CP_5
e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni”. L' è titolare CP_5 di un autonomo diritto, non si sostituisce nella posizione del danneggiato, ma si surroga sul danno patrimoniale come accertato spettante al danneggiato nei limiti della somma per cui ha richiesto la surroga, qui € 141.004,59, confermata dalla documentazione versata in causa. Deve osservarsi che, come risulta dai verbali della Commissione medica per l'invalidità, è stato riconosciuto invalido con Pt_1 totale e permanente inabilità lavorativa al 100% art. 2 e 12 l. 118/71. L'art. 2 l.
118/1971 considera invalidi civili i soggetti che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, mentre ai sensi dell'art. 12 della detta legge la pensione di inabilità viene concessa ai soggetti ai quali, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
Cont ha eccepito che la valutazione diagnostica della commissione medica comprende, oltre agli esiti di politrauma da incidente stradale e al deficit di SPE, anche gli esiti di trapianto di cornea in occhio destro con perdita del visus
(traumatica, secondo la commissione, non per i ctu, v. sopra sub § 6.1), pseudofachia con ipovisus in occhio sinistro (3/10) e protrusioni discali lombosacrali;
in altri termini, la complessiva invalidità civile è stata riconosciuta tenendo conto anche di valutazioni mediche che non fanno parte dell'accertamento peritale in ordine ai fatti di causa.
Tale questione non rileva. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con quattro sentenze del 2018 (12564, 12565, 12566 e 12567) hanno chiarito che il criterio di selezione dei casi in cui ammettere o negare la compensazione tra prestazione indennitaria e l'ammontare del risarcimento debba essere quello del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria;
quando la funzione sia riparare il medesimo pregiudizio subito, trova applicazione l'istituto della compensatio, pacificamente rilevabile d'ufficio ma qui azionata dall' Non può negarsi che la pensione di inabilità abbia la funzione di sostituire CP_5 il reddito che il soggetto non sia più in grado di produrre perché totalmente inabile al lavoro e quindi vada a coprire la medesima area risarcitoria del pregiudizio patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
Deve quindi essere riconosciuto a favore di il diritto di rivalsa per l'importo di CP_5
€ 141.004,59, somma che deve essere scomputata dal danno patrimoniale sub §
7.4 (€ 194.723,00) secondo le proporzionalità indicate sub § 7.5 (70% e 30%): rispettivamente quindi per € 98.703,21 dall'importo di € 136.306,10 a carico di Cont e per € 42.301,37 dall'importo di € 58.416,90 a carico della in realtà del Pt_5 danneggiato, v. infra).
§ 9. La transazione della Nelle more del processo, in data 12.09.2023, la Pt_5
e l'attore sottoscrivevano atto di transazione nel quale Parte_6 Pt_1 accettava a titolo di completo risarcimento dei danni la somma di € 210.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale comprensiva del rimborso delle spese sostenute e di € 25.000,00 per spese di assistenza legale e ctu;
oltre Pt_1
a rinunciare agli atti e all'azione, dichiarava di manlevare l' da eventuali Pt_5 future richieste risarcitorie da parte di terzi per ogni titolo in relazione ai fatti oggetto di causa.
§ 10. Ricapitolando, devono essere riassunte le poste risarcitorie separando quelle di cui debba rispondere la compagnia assicurativa e quelle di cui avrebbe dovuto rispondere l' Pt_5
Cont Quanto al risarcimento dovuto da danno biologico € 108.130,00
inabilità temporanea € 18.112,50
danno morale € 47.577,00
sommano € 173.819,50
acconti a detrarre € 83.000,00 totale € 90.819,50
danno patrimoniale lucro cessante € 136.306,10
quota rivalsa € 98.703,13 CP_5
differenza a favore del danneggiato € 37.602,97
quanto al risarcimento dovuto da Pt_5
danno biologico € 92.894,00
inabilità temporanea € 4.312,50
danno morale € 52.935,00
danno patrimoniale emergente € 3.115,00 sommano € 153.256,50
danno patrimoniale lucro cessante € 58.416,90
quota rivalsa € 42.301,37 CP_5
La transazione (€ 210.000,00) copre tutto quanto dovuto dalla e la quota di Pt_5 rivalsa dovrà essere corrisposta dal danneggiato;
il danno patrimoniale CP_5 emergente per le spese stragiudiziali per € 6.618,57 deve essere imputato a quanto pagato per spese legali in esito alla transazione (€ 25.000,00).
§ 11. Nessuna domanda è stata avanzata nei confronti del responsabile civile;
per vero non risulta in atti alcun documento (es. bilancio finale di liquidazione) dal quale poter desumere la percezione di utili da parte dei soci, in disparte qui la particolare limitazione della responsabilità prevista per le società cooperative.
§ 12. Le spese legali. La liquidazione comprende le spese del presente giudizio e di quello per accertamento tecnico preventivo;
il valore della causa viene ridotto in ragione della transazione;
le spese sono calcolate per l'intero (ridotta la fase istruttoria limitata alle memorie e assorbita dall'atp) e aumentate per le difese svolte contro più parti nel giudizio, suddivise in ragione della proporzionalità del Cont risarcimento, quindi compensate tra l'attore e la e poste a carico di pro Pt_5 quota (70%) a favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario nella comparsa conclusionale;
nei confronti di che ha deciso di Controparte_1 costituirsi in giudizio e verso il quale nessuna parte ha svolto domande, le spese vengono compensate;
nei confronti dell' contro le cui pretese nessuno ha CP_5 resistito in giudizio, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando nella causa vertente tra Parte_1 contro e con
[...] Controparte_3 Parte_2
l'invervento di , ogni altra domanda ed eccezione respinta: CP_5
1) Condanna a pagare all'attore € 128.422,47 oltre interessi Controparte_3 legali come in motivazione;
2) Condanna a pagare all' € 98.703,13 oltre interessi Controparte_3 CP_5 legali;
3) Condanna l'attore a pagare all' € 42.301,37, oltre interessi legali;
CP_5 4) Condanna a pagare all'avv. Alessio Righini difensore Controparte_3 antistatario dell'attore le spese legali della presente causa di merito e del procedimento di atp in misura del 70%, qui liquidate complessivamente e per l'intero in € 22.912,00, oltre 15% per rimborsi, iva se dovuta e cpa, oltre il
70% delle anticipazioni per CU e marca, oltre il 70% delle spese per ctu come liquidate nel procedimento di atp;
5) Compensa le altre spese legali.
Pisa, 13 gennaio 2025 il giudice onorario
Dott. Corinna Beconi