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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1056/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TORRESE DOMENICO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17371/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220093637701502 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 605/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15.10.2025 ed iscritto al numero di RG 17371/2025 la parte ricorrente impugnava a cartella di pagamento n. 07120220093637701502 relativa a mancato pagamento tassa rifiuti solidi urbani anno 2012 emesso dall'ente impositore S.A.P.N.A regolarmente convenuto in giudizio;
eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si costituivano in giudizio le parti resistenti proponendo argomentazioni volte a contrastare l'altrui pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Le parti resistenti non hanno prodotto alcun atto interruttivo;
trattandosi di pretesa tarsu 2012, deve ritenersi maturata la prescrizione al 31 dicembre 2017, per cui la notifica della cartella impugnata è intervenuta allorchè la prescrizione era già maturata.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli , quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
2) Compensa le spese.
Napoli 13 gennaio 2025 Il relatore
AR De MO
Il Presidente
ME RE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TORRESE DOMENICO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17371/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220093637701502 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 605/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15.10.2025 ed iscritto al numero di RG 17371/2025 la parte ricorrente impugnava a cartella di pagamento n. 07120220093637701502 relativa a mancato pagamento tassa rifiuti solidi urbani anno 2012 emesso dall'ente impositore S.A.P.N.A regolarmente convenuto in giudizio;
eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si costituivano in giudizio le parti resistenti proponendo argomentazioni volte a contrastare l'altrui pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Le parti resistenti non hanno prodotto alcun atto interruttivo;
trattandosi di pretesa tarsu 2012, deve ritenersi maturata la prescrizione al 31 dicembre 2017, per cui la notifica della cartella impugnata è intervenuta allorchè la prescrizione era già maturata.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli , quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
2) Compensa le spese.
Napoli 13 gennaio 2025 Il relatore
AR De MO
Il Presidente
ME RE