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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 3831/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno del 30.09.2025
Il Giudice, letto l'art. 127-ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta della sola parte attrice
PQM
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., emette la presente
SENTENZA
nel giudizio n° 3831/2022 RG, avente ad oggetto “contratto di appalto”, vertente
TRA (P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Massimiliano Panico e Vincenzo Romano, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Casalnuovo di Napoli (NA), ala via
Napoli n. 141;
attrice
E
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'avv. Francesco Costanza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Montella (AV), alla via F. Bonavitacola n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, la società chiedeva, Parte_1
previo accertamento della gravità dell'inadempimento, la risoluzione del contratto di appalto intercorso con la società e la condanna di quest'ultima, previa compensazione dei CP_1
reciproci crediti, al pagamento di € 25.637,50, oltre iva.
A sostegno del ricorso esponeva: di aver stipulato con la in data 1.1.2021, un CP_1
contratto di “affidamento servizio di smaltimento rifiuti liquidi conferiti a mezzo di autobotti
negli impianti di depurazione di: San Mango sul calore – F1 F2 – Calitri – Calaggio Persona_1
– Valle Ufita”; -di aver richiesto alla quale corrispettivo dei lavori eseguiti, il CP_1
pagamento di € 46.626,54; -che la convenuta proponeva una modifica del contatto, che prevedeva che l' garantisse alla ricorrente una maggiore capacità di conferimento CP_1
(360 mc a settimana), nonché l'applicazione di una tariffa agevolata, con sconto del 10%, a partire dal 1.2.2022; -le parti prevedevano, inoltre, il pagamento anticipato;
-la ricorrente effettuava il pagamento anticipato dei costi di conferimento, giusta fattura n. 76 emessa da di € 50.000,00, oltre Iva;
-la convenuta, invece, si rendeva inadempiente rispetto CP_1
alle nuove obbligazioni assunte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: in via preliminare, CP_1
l'improponibilità della domanda, per violazione dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 e l'infondatezza della domanda attorea.
Eccepiva di non aver potuto adempiere per fatto ad essa non imputabile, consistente nella necessità che il per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Avellino (di seguito CP_2
Consorzio ASI), proprietario degli impianti di depurazione, rinnovasse le autorizzazioni ambientali. Eccepiva, inoltre, il carattere temporaneo dell'inadempimento. Chiedeva, poi, di chiamare in causa il Consorzio ASI per essere manlevata in caso di soccombenza.
Il Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo e disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, il Giudice fissava, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 30.09.2025 per la decisione della causa.
In via preliminare e totalmente assorbente rispetto al merito, deve rilevarsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere, in considerazione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, determinato dall'ammissione senza riserva del credito in lite al passivo fallimentare della società convenuta.
In punto di diritto, si osserva che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (cfr. Cass. civ., sez.
III, n. 16891/2021). Invero, dall'attento esame della documentazione prodotta dall'attrice, emerge che: con sentenza n. 7/2025, depositata in cancelleria in data 25.02.2025, il Tribunale di Avellino
dichiarava la liquidazione giudiziale di;
-2) in data 22.05.2025, Controparte_3
l'attrice presentava istanza di ammissione al passivo;
-3) in data 8.07.2025, il Giudice Delegato,
in accoglimento della proposta del curatore, ammetteva in chirografo il credito per € 134.536,94
ed emetteva decreto di esecutorietà dello stato passivo;
5) il credito ammesso allo stato passivo include quello in lite (cfr. stato passivo allegato alle note per l'udienza del 23.09.2025).
Alla luce di tale documentazione, è evidente il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, atteso che all'ammissione al passivo va attribuito valore ricognitivo del debito da parte del curatore e del Giudice Delegato (cfr. Tr. Roma, sent. n. 18978/2018).
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della sostanziale rinuncia al giudizio dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 3831/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno del 30.09.2025
Il Giudice, letto l'art. 127-ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta della sola parte attrice
PQM
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., emette la presente
SENTENZA
nel giudizio n° 3831/2022 RG, avente ad oggetto “contratto di appalto”, vertente
TRA (P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Massimiliano Panico e Vincenzo Romano, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Casalnuovo di Napoli (NA), ala via
Napoli n. 141;
attrice
E
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'avv. Francesco Costanza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Montella (AV), alla via F. Bonavitacola n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, la società chiedeva, Parte_1
previo accertamento della gravità dell'inadempimento, la risoluzione del contratto di appalto intercorso con la società e la condanna di quest'ultima, previa compensazione dei CP_1
reciproci crediti, al pagamento di € 25.637,50, oltre iva.
A sostegno del ricorso esponeva: di aver stipulato con la in data 1.1.2021, un CP_1
contratto di “affidamento servizio di smaltimento rifiuti liquidi conferiti a mezzo di autobotti
negli impianti di depurazione di: San Mango sul calore – F1 F2 – Calitri – Calaggio Persona_1
– Valle Ufita”; -di aver richiesto alla quale corrispettivo dei lavori eseguiti, il CP_1
pagamento di € 46.626,54; -che la convenuta proponeva una modifica del contatto, che prevedeva che l' garantisse alla ricorrente una maggiore capacità di conferimento CP_1
(360 mc a settimana), nonché l'applicazione di una tariffa agevolata, con sconto del 10%, a partire dal 1.2.2022; -le parti prevedevano, inoltre, il pagamento anticipato;
-la ricorrente effettuava il pagamento anticipato dei costi di conferimento, giusta fattura n. 76 emessa da di € 50.000,00, oltre Iva;
-la convenuta, invece, si rendeva inadempiente rispetto CP_1
alle nuove obbligazioni assunte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: in via preliminare, CP_1
l'improponibilità della domanda, per violazione dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 e l'infondatezza della domanda attorea.
Eccepiva di non aver potuto adempiere per fatto ad essa non imputabile, consistente nella necessità che il per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Avellino (di seguito CP_2
Consorzio ASI), proprietario degli impianti di depurazione, rinnovasse le autorizzazioni ambientali. Eccepiva, inoltre, il carattere temporaneo dell'inadempimento. Chiedeva, poi, di chiamare in causa il Consorzio ASI per essere manlevata in caso di soccombenza.
Il Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo e disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, il Giudice fissava, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 30.09.2025 per la decisione della causa.
In via preliminare e totalmente assorbente rispetto al merito, deve rilevarsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere, in considerazione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, determinato dall'ammissione senza riserva del credito in lite al passivo fallimentare della società convenuta.
In punto di diritto, si osserva che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (cfr. Cass. civ., sez.
III, n. 16891/2021). Invero, dall'attento esame della documentazione prodotta dall'attrice, emerge che: con sentenza n. 7/2025, depositata in cancelleria in data 25.02.2025, il Tribunale di Avellino
dichiarava la liquidazione giudiziale di;
-2) in data 22.05.2025, Controparte_3
l'attrice presentava istanza di ammissione al passivo;
-3) in data 8.07.2025, il Giudice Delegato,
in accoglimento della proposta del curatore, ammetteva in chirografo il credito per € 134.536,94
ed emetteva decreto di esecutorietà dello stato passivo;
5) il credito ammesso allo stato passivo include quello in lite (cfr. stato passivo allegato alle note per l'udienza del 23.09.2025).
Alla luce di tale documentazione, è evidente il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, atteso che all'ammissione al passivo va attribuito valore ricognitivo del debito da parte del curatore e del Giudice Delegato (cfr. Tr. Roma, sent. n. 18978/2018).
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della sostanziale rinuncia al giudizio dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli