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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2973/2025 R.G. e vertente TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paolo de Parte_1
Berardinis, NC OZ ed RE ND;
- opponente -
E
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Di Vito;
- opposto - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.04.25 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione al precetto notificato in data 27.03.25 con il quale il sig. le intimava di corrispondergli le seguenti somme: “A) sorte capitale per CP_1
€ 133.107,75; B) rivalutazione monetaria “dalle singole scadenze” per € 34.988,50; C) interessi legali
“dalle singole scadenze” per € 23.955,08; D) spese di precetto per € 930,92; e così complessivamente € 192.982,25, “oltre agli ulteriori maturandi interessi, alle ulteriori spese occorrende ed a quant'altro dovuto”. A sostegno del proprio ricorso eccepiva la nullità del precetto per mancata notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto per sottoscrizione da parte di difensore sprovvisto di procura per la redazione dello stesso e per la fase esecutiva;
in subordine, deduceva il difetto di certezza e liquidità delle somme precettate e, in ogni caso, l'errata quantificazione degli importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, accertata la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2726/2024, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro;
in via principale, in accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o comunque l'invalidità del precetto notificatole da in CP_1 data 27.03.25; vinte le spese. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e diritto di tutte le censure ex adverso sollevate;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese con distrazione. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI – MANCATA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO La società opponente eccepisce la nullità invalidità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. Per vero, la censura attorea è tesa a stigmatizzare le modalità di effettuazione della notifica del titolo esecutivo (pacificamente avvenuta), piuttosto che l'effettiva notificazione dello stesso. Si evidenzia, infatti , che quanto richiamato e dedotto da parte attrice attiene alla irregolare compilazione della attestazione di conformità, ipotesi differente da quella dell'omessa notifica dei titoli. Ebbene, va osservato al riguardo che l'irregolare compilazione della attestazione di conformità non implica la nullità della notifica del titolo esecutivo e con esso dell'atto di precetto, ma integra una mera irregolarità dell'atto (attestazione di conformità) che, con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore opponente a cui sia stata notificata una copia, anche se con attestazione di conformità irregolare, determina comunque la sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo (cfr. in tal senso Trib. Bergamo n. 296/24). Tali conclusioni non sono scalfite dalla entrata in vigore della cd. riforma Cartabia in tema di apposizione della formula esecutiva sugli atti. Prima della riforma, invero, l'apposizione della formula esecutiva comportava la verifica della qualità di titolo esecutivo dell'atto e la sua esigibilità, mentre attualmente (dopo la modifica normativa), l'efficacia esecutiva e il perfezionamento del titolo esecutivo sono già insite del provvedimento, rappresentando la copia autentica solamente un requisito formale per l'introduzione del procedimento esecutivo. Pertanto, la costituzione del debitore tramite l'opposizione agli atti esecutivi, determina la sanatoria dell'atto irregolare a seguito del raggiungimento dello scopo consistente nella conoscibilità del titolo esecutivo da parte del debitore. Quest'ultimo, del resto, in sede di opposizione non ha contestato l'effettiva conformità del titolo notificato rispetto all'originale, ma si è limitato a censurare le modalità di redazione della attestazione di conformità. Tale conclusione è suffragata anche dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di irregolare redazione della relata di notifica, ha affermato che “costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato e il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in caso di tale mancanza” (Cass. n. 2887/20). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, ciò che si lamenta non è nemmeno l'assenza radicale di attestazione di conformità quanto il richiamo di norma inconferenti e la presenza di evidenti refusi nella redazione dell'attestazione. ECCEZIONI PRELIMINARI – VIZIO DI PROCURA Nemmeno coglie nel segno l'eccezione di nullità del precetto perché notificato da difensore sfornito di procura. Invero sul punto è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale a mente del quale “questa Corte ha ripetutamente affermato che la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte (Sez. 3, Sentenza n. 26296 del 14/12/2007, Rv. 601091 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20827 del 29/09/2009, Rv. 609682
- 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3497 del 06/03/2012, Rv. 621314 - 01)” (cfr. da ultimo Cass. n. 23753/2020). MERITO – SUL QUANTUM DOVUTO La società opponente contesta, altresì, la validità del precetto in difetto di certezza del credito precettato. La doglianza è infondata, sebbene nei limiti che di seguito si espongono. Va, in prima battuta, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)” (Cass. n. 20238/2024). Ciò posto, è opportuno esaminare la quantificazione delle somme precettate da parte del lavoratore. Quanto ad euro 133.107, 75, la somma è indicata come dovuta nella sentenza di condanna (a seguito di quantificazione) emessa dal Tribunale di S.M. Capua V. Proma lamenta, in primo luogo, l'inserimento nel conteggio della mensilità di gennaio 2012, non dovuta, in quanto il licenziamento risale al 31.01.12. Sul punto la doglianza è fondata, sicché la somma di euro 2.629,44 va scomputata dal quantum dovuto ed il precetto va conseguentemente ridotto, tenuto conto della data di irrogazione del licenziamento. La società lamenta, inoltre, l'erroneo calcolo di interessi e rivalutazione. Sul punto il Tribunale ritiene di dover rammentare all'opponente che la funzione dell'indennità di cui all'art. 18 L. n. 300/70 è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo ed è proprio in ragione di ciò che la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale (Cass. n. 27750/2020 e Cass n. 3824/22). La Corte di Cassazione ha evidenziato, poi, a più riprese, che le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono, ai sensi dell'art. 18 St. Lav., risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento;
ne consegue che il relativo credito, pur non avendo natura retributiva, essendo connesso ad un rapporto di lavoro, rientra nell'ambito previsionale dell'art. 429 c.p.c.., comportante il cumulo tra interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria. (Cass. n. 18608/2009). Il disposto del terzo comma dell'art. 429 c.p.c., che riconosce al lavoratore il maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito, trova applicazione anche nel caso di liquidazione dell'importo delle mensilità di retribuzione attribuite, a norma dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto anche tale credito del prestatore di lavoro, ancorché non collegato con una prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che da questo il lavoratore avrebbe conseguito ove l'espletamento dell'attività lavorativa non gli fosse stato impedito dall'illegittimo licenziamento (in tal senso Cass. n. 7380/1990 e più recentemente Cass. n. 11235/2014). Ne consegue che “sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali vanno attribuiti d'ufficio, con decorrenza dalla data del licenziamento sulla somma capitale via via rivalutata” (Cass. n. 11235/2014, nonché C. App. Napoli n. 3486/2022). Il precetto, allora, va ridotto limitatamente a quanto innanzi evidenziato, con accertamento della debenza da parte di della complessiva somma di euro 189.421,89. Pt_1
SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/8, atteso l'accoglimento di una minima parte dell'opposizione e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia. Sul punto, in ragione delle argomentazioni contenute nelle note in sostituzione di udienza depositate da in Pt_1 ordine alla impossibilità di pervenire ad un accordo conciliativo per effetto della volontà esclusiva del lavoratore, preme al Tribunale evidenziare che, sebbene la società abbia dimostrato una apertura all'individuazione di una soluzione transattiva, ad oggi, a distanza di 7 anni dall'accertamento dell'illegittimità del licenziamento comminato al lavoratore, costui non ha percepito nemmeno una minima parte del risarcimento dovutogli, in violazione di qualunque principio costituzionale teso a garantire la dignità del lavoratore. In ragione, allora, dell'accoglimento di una risibilissima parte dell'opposizione, non sussistono ragioni per tener conto, nella regolamentazione delle spese di lite del rifiuto conciliativo di , atteso che l'offerta della società era di gran lunga inferiore a CP_1 quanto emerso all'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta che ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di in Controparte_1 Pt_1 relazione al precetto opposto limitatamente alla somma di euro 189.421,89;
2) rigetta, nel resto, il ricorso;
3) compensa per 1/8 le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2973/2025 R.G. e vertente TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paolo de Parte_1
Berardinis, NC OZ ed RE ND;
- opponente -
E
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Di Vito;
- opposto - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.04.25 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione al precetto notificato in data 27.03.25 con il quale il sig. le intimava di corrispondergli le seguenti somme: “A) sorte capitale per CP_1
€ 133.107,75; B) rivalutazione monetaria “dalle singole scadenze” per € 34.988,50; C) interessi legali
“dalle singole scadenze” per € 23.955,08; D) spese di precetto per € 930,92; e così complessivamente € 192.982,25, “oltre agli ulteriori maturandi interessi, alle ulteriori spese occorrende ed a quant'altro dovuto”. A sostegno del proprio ricorso eccepiva la nullità del precetto per mancata notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto per sottoscrizione da parte di difensore sprovvisto di procura per la redazione dello stesso e per la fase esecutiva;
in subordine, deduceva il difetto di certezza e liquidità delle somme precettate e, in ogni caso, l'errata quantificazione degli importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, accertata la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2726/2024, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro;
in via principale, in accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o comunque l'invalidità del precetto notificatole da in CP_1 data 27.03.25; vinte le spese. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e diritto di tutte le censure ex adverso sollevate;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese con distrazione. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI – MANCATA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO La società opponente eccepisce la nullità invalidità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. Per vero, la censura attorea è tesa a stigmatizzare le modalità di effettuazione della notifica del titolo esecutivo (pacificamente avvenuta), piuttosto che l'effettiva notificazione dello stesso. Si evidenzia, infatti , che quanto richiamato e dedotto da parte attrice attiene alla irregolare compilazione della attestazione di conformità, ipotesi differente da quella dell'omessa notifica dei titoli. Ebbene, va osservato al riguardo che l'irregolare compilazione della attestazione di conformità non implica la nullità della notifica del titolo esecutivo e con esso dell'atto di precetto, ma integra una mera irregolarità dell'atto (attestazione di conformità) che, con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore opponente a cui sia stata notificata una copia, anche se con attestazione di conformità irregolare, determina comunque la sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo (cfr. in tal senso Trib. Bergamo n. 296/24). Tali conclusioni non sono scalfite dalla entrata in vigore della cd. riforma Cartabia in tema di apposizione della formula esecutiva sugli atti. Prima della riforma, invero, l'apposizione della formula esecutiva comportava la verifica della qualità di titolo esecutivo dell'atto e la sua esigibilità, mentre attualmente (dopo la modifica normativa), l'efficacia esecutiva e il perfezionamento del titolo esecutivo sono già insite del provvedimento, rappresentando la copia autentica solamente un requisito formale per l'introduzione del procedimento esecutivo. Pertanto, la costituzione del debitore tramite l'opposizione agli atti esecutivi, determina la sanatoria dell'atto irregolare a seguito del raggiungimento dello scopo consistente nella conoscibilità del titolo esecutivo da parte del debitore. Quest'ultimo, del resto, in sede di opposizione non ha contestato l'effettiva conformità del titolo notificato rispetto all'originale, ma si è limitato a censurare le modalità di redazione della attestazione di conformità. Tale conclusione è suffragata anche dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di irregolare redazione della relata di notifica, ha affermato che “costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato e il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in caso di tale mancanza” (Cass. n. 2887/20). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, ciò che si lamenta non è nemmeno l'assenza radicale di attestazione di conformità quanto il richiamo di norma inconferenti e la presenza di evidenti refusi nella redazione dell'attestazione. ECCEZIONI PRELIMINARI – VIZIO DI PROCURA Nemmeno coglie nel segno l'eccezione di nullità del precetto perché notificato da difensore sfornito di procura. Invero sul punto è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale a mente del quale “questa Corte ha ripetutamente affermato che la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte (Sez. 3, Sentenza n. 26296 del 14/12/2007, Rv. 601091 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20827 del 29/09/2009, Rv. 609682
- 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3497 del 06/03/2012, Rv. 621314 - 01)” (cfr. da ultimo Cass. n. 23753/2020). MERITO – SUL QUANTUM DOVUTO La società opponente contesta, altresì, la validità del precetto in difetto di certezza del credito precettato. La doglianza è infondata, sebbene nei limiti che di seguito si espongono. Va, in prima battuta, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)” (Cass. n. 20238/2024). Ciò posto, è opportuno esaminare la quantificazione delle somme precettate da parte del lavoratore. Quanto ad euro 133.107, 75, la somma è indicata come dovuta nella sentenza di condanna (a seguito di quantificazione) emessa dal Tribunale di S.M. Capua V. Proma lamenta, in primo luogo, l'inserimento nel conteggio della mensilità di gennaio 2012, non dovuta, in quanto il licenziamento risale al 31.01.12. Sul punto la doglianza è fondata, sicché la somma di euro 2.629,44 va scomputata dal quantum dovuto ed il precetto va conseguentemente ridotto, tenuto conto della data di irrogazione del licenziamento. La società lamenta, inoltre, l'erroneo calcolo di interessi e rivalutazione. Sul punto il Tribunale ritiene di dover rammentare all'opponente che la funzione dell'indennità di cui all'art. 18 L. n. 300/70 è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo ed è proprio in ragione di ciò che la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale (Cass. n. 27750/2020 e Cass n. 3824/22). La Corte di Cassazione ha evidenziato, poi, a più riprese, che le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono, ai sensi dell'art. 18 St. Lav., risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento;
ne consegue che il relativo credito, pur non avendo natura retributiva, essendo connesso ad un rapporto di lavoro, rientra nell'ambito previsionale dell'art. 429 c.p.c.., comportante il cumulo tra interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria. (Cass. n. 18608/2009). Il disposto del terzo comma dell'art. 429 c.p.c., che riconosce al lavoratore il maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito, trova applicazione anche nel caso di liquidazione dell'importo delle mensilità di retribuzione attribuite, a norma dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto anche tale credito del prestatore di lavoro, ancorché non collegato con una prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che da questo il lavoratore avrebbe conseguito ove l'espletamento dell'attività lavorativa non gli fosse stato impedito dall'illegittimo licenziamento (in tal senso Cass. n. 7380/1990 e più recentemente Cass. n. 11235/2014). Ne consegue che “sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali vanno attribuiti d'ufficio, con decorrenza dalla data del licenziamento sulla somma capitale via via rivalutata” (Cass. n. 11235/2014, nonché C. App. Napoli n. 3486/2022). Il precetto, allora, va ridotto limitatamente a quanto innanzi evidenziato, con accertamento della debenza da parte di della complessiva somma di euro 189.421,89. Pt_1
SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/8, atteso l'accoglimento di una minima parte dell'opposizione e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia. Sul punto, in ragione delle argomentazioni contenute nelle note in sostituzione di udienza depositate da in Pt_1 ordine alla impossibilità di pervenire ad un accordo conciliativo per effetto della volontà esclusiva del lavoratore, preme al Tribunale evidenziare che, sebbene la società abbia dimostrato una apertura all'individuazione di una soluzione transattiva, ad oggi, a distanza di 7 anni dall'accertamento dell'illegittimità del licenziamento comminato al lavoratore, costui non ha percepito nemmeno una minima parte del risarcimento dovutogli, in violazione di qualunque principio costituzionale teso a garantire la dignità del lavoratore. In ragione, allora, dell'accoglimento di una risibilissima parte dell'opposizione, non sussistono ragioni per tener conto, nella regolamentazione delle spese di lite del rifiuto conciliativo di , atteso che l'offerta della società era di gran lunga inferiore a CP_1 quanto emerso all'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta che ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di in Controparte_1 Pt_1 relazione al precetto opposto limitatamente alla somma di euro 189.421,89;
2) rigetta, nel resto, il ricorso;
3) compensa per 1/8 le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli