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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 11/02/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LV ES, Presidente
CARRA NI, LA
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 794/2019 depositato il 06/03/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3414/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 05/12/2018
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0077557 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano rispettivamente agli scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 3414/2018, pronunciata in data 21/11/2018 e depositata in data 05/12/2018, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce avverso il provvedimento di diniego (prot. n. 77557 del 02/10/2017) del rimborso IVA di Euro 2.296,00 - anno d'imposta 2014.
Più precisamente, Resistente_1 avviava, in data 01/09/2011, l'attività nel settore turistico-ricettivo (codice ateco 552051).
Tuttavia, in data 16/12/2013, decideva di cessare tale attività e richiedeva il rimborso del credito Iva esposto nel quadro RX (rigo RX51) del modello Unico 2015/redditi 2014 (prot. n. 15090912004758868).
Secondo l'Ufficio non ricorreva il presupposto automatico invocato dalla contribuente a fondamento della propria pretesa (art. 30, comma 2, del D.P.R. 633 del 1972) tant'è che motivava il provvedimento di diniego sul presupposto che la ditta non avesse mai effettuato operazioni imponibili cessando poi l'attività.
Col ricorso introduttivo, la contribuente eccepiva il proprio diritto al rimborso invocato ai sensi della predetta normativa e l'illegittimità ed infondatezza del provvedimento impugnato atteso che la normativa IVA non poneva alcuna limitazione in tal senso, anche in assenza di operazioni attive.
Chiedeva, quindi, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la predetta sentenza, i Giudici di prime cure accoglievano il ricorso, ritenendo fondate le argomentazioni fornite dalla ricorrente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, l'Agenzia delle Entrate depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma della predetta sentenza, con condanna della parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellante deduceva la nullità della sentenza per carenza di motivazione e per violazione e falsa applicazione della normativa IVA in tema di diritto al rimborso.
La Sig.ra Resistente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 09/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, sulla inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92, questa Corte osserva che l'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92 così prevede: <
1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3>>.
Orbene, l'appello, così come proposto, rispetta la citata previsione normativa, con indicazione dei motivi specifici di impugnazione.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi,
l'appellante che intenda dolersi di un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di primo grado può anche limitarsi a chiedere al Giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello.
Ed ancora, in tema di contenzioso tributario, l'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'atto di appello è limitata al solo caso in cui nell'appello si ometta il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, ovvero a quello in cui il gravame non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante la censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass. ord. n. 1461 del 20/01/2017).
Infatti, la sanzione dell'inammissibilità è connessa solo alla loro mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato (Cassazione, sentenza n. 10524/2017). <premesso che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, stregua dei presupposti fatto e diritto in esso indicati, ed avente oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo primo grado>> (Cass. sentenza n. 25756/14), questa Corte ritiene, nella fattispecie esaminata, che Parte appellante abbia evidenziato le ragioni dell'appello.
Pertanto, la doglianza della contribuente è destituita di pregio giuridico.
In secundis, questa Corte osserva che l'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 così recita in merito a domande ed eccezioni nuove:
<
1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio>>.
Ne consegue che, con l'introduzione del divieto dello ius novorum, l'intentio legis è stata quella delimitare il più possibile l'ambito oggettivo del giudizio di appello rispetto alle domande avanzate dalle parti o rispetto al contenuto della sentenza di primo grado;
tale divieto di ius novorum ha carattere assoluto ed è posto a tutela del principio di ordine pubblico di garantire il rispetto del doppio grado di giurisdizione che, altrimenti, resterebbe inapplicato se si consentisse l'introduzione di nuove domande nel giudizio di appello, che non potrebbero essere successivamente oggetto di riesame.
Nella fattispecie in esame, le eccezioni sollevate dall'appellante in relazione all'onere della prova del credito vantato e all'inerenza all'attività economica dei costi per acquisti di beni e di servizi, che avrebbero giustificato la detrazione dell'Iva, vengono proposte per la prima volta in sede di appello, e quindi in violazione della predetta disposizione normativa.
Pertanto, trattasi di nuove eccezioni e, come tali, inammissibili.
In terzis, nel merito della vicenda processuale, questa Corte osserva che, in sede di controdeduzioni presentate in primo grado, l'Ufficio non ha mai contestato l'entità del credito esposto in dichiarazione né la sua esistenza sostanziale.
Infatti, si è limitato ad affermare la legittimità del provvedimento di diniego al rimborso del tributo sul presupposto che la contribuente non avesse effettuato operazioni imponibili (quadro VE – ricavi – non presentato) e che, quindi, la stessa non avesse mai posto in essere una attività economica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72, con perdita del diritto al rimborso dell'Iva pagata sugli acquisti.
Sul punto, occorre evidenziare che la dichiarazione annuale IVA, presentata nei termini, è la principale prova documentale del credito, consentendone la detrazione o il rimborso.
D'altronde, la sua omissione non comporta la perdita definitiva del credito;
in tal caso, il diritto alla detrazione deve essere provato rigorosamente dal contribuente attraverso la documentazione contabile sostanziale
(es. registri IVA, fatture di acquisto).
Se l'Amministrazione finanziaria contesta il credito, il contribuente deve dimostrare di aver adempiuto ai requisiti sostanziali per la detrazione, ovvero di aver effettuato acquisti da soggetti passivi d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.
Nel caso di specie, tale contestazione non è avvenuta, per cui vi è stata acquiescenza da parte dell'Ufficio sull'ammontare del credito Iva esposto in dichiarazione, che, peraltro, non è stato neppure oggetto di controllo al fine della sua legittimità sostanziale.
Sul diritto al rimborso, questa Corte ritiene che il medesimo sia legittimo anche in assenza di ricavi (operazioni attive) e in caso di cessazione dell'attività, purché i costi sostenuti siano inerenti all'attività, anche se preparatori o relativi a lavori su immobili.
Considerando che l'Ufficio non ha posto in dubbio il principio di inerenza, se non inammissibilmente in secondo grado, occorre verificare se nel caso in esame vi sia violazione dell'art. 30, comma 2, del D.P.R.
n. 633/72.
Tale norma prevede che <se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero chiedere rimborso nelle ipotesi ai commi successivi e comunque caso cessazione attività>>.
Orbene, con sentenza n. sentenza n. 23273/2024, la Corte di Cassazione ha precisato: <quanto all'approccio sostanzialistico alla nozione di “cessazione dell'attività economica”, la giurisprudenza della corte si è espressa più volte, sia a sezioni unite (cfr. n. 8059 del 2016) che in sezione semplice (v. 29257 2023), nel senso il diritto al rimborso dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 p.r. 633 1972, sorge momento effettiva medesima>>, che nel caso de quo è avvenuta in data 16/12/2013.
In generale, quanto al significato dell'esposizione del credito come inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, si osserva, infatti, che questa <…contiene la volontà di non perdere il credito, e l'esposizione del credito in dichiarazione può valere quale richiesta di rimborso di un'eccedenza d'imposta in precedenza maturata e domandata entro il termine di prescrizione ordinaria. Tale soluzione è pienamente coerente con la giurisprudenza della Sezione (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, n. 5024 del 12/03/2015, conforme a Cass. Sez. 5, n. 9794 del 23.4.2010) secondo la quale la richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA, formulata dalle imprese cessate o fallite, le quali, non proseguendo l'attività, non possono portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale>>.
Con la medesima sentenza, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: <in tema di iva, il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.p.r. n. 633 1972, sorge momento della effettiva medesima e, in tal caso, l'anteriore esposizione… nella dichiarazione fini compensazione o detrazione, è idonea a costituire inequivocabile volontà non perdere credito e così anche ottenere credito, soggetto termine prescrizione ordinario decennale>>.
Ne consegue che, una volta sorto, il diritto alla detrazione non può venir meno se successivamente l'attività economica non ha prodotto ricavi. Parimenti, il diritto al rimborso del credito IVA non può ritenersi legittimamente denegato dall'Agenzia.
Pertanto, è a riparo da vizi di legittimità il decisum di primo grado, che viene qui confermato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna Parte appellante al pagamento, in favore della Parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Lecce, lì 09 gennaio 2026.
Il Giudice LA Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Alessandro Silvestrini
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LV ES, Presidente
CARRA NI, LA
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 794/2019 depositato il 06/03/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3414/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 05/12/2018
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0077557 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano rispettivamente agli scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 3414/2018, pronunciata in data 21/11/2018 e depositata in data 05/12/2018, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce avverso il provvedimento di diniego (prot. n. 77557 del 02/10/2017) del rimborso IVA di Euro 2.296,00 - anno d'imposta 2014.
Più precisamente, Resistente_1 avviava, in data 01/09/2011, l'attività nel settore turistico-ricettivo (codice ateco 552051).
Tuttavia, in data 16/12/2013, decideva di cessare tale attività e richiedeva il rimborso del credito Iva esposto nel quadro RX (rigo RX51) del modello Unico 2015/redditi 2014 (prot. n. 15090912004758868).
Secondo l'Ufficio non ricorreva il presupposto automatico invocato dalla contribuente a fondamento della propria pretesa (art. 30, comma 2, del D.P.R. 633 del 1972) tant'è che motivava il provvedimento di diniego sul presupposto che la ditta non avesse mai effettuato operazioni imponibili cessando poi l'attività.
Col ricorso introduttivo, la contribuente eccepiva il proprio diritto al rimborso invocato ai sensi della predetta normativa e l'illegittimità ed infondatezza del provvedimento impugnato atteso che la normativa IVA non poneva alcuna limitazione in tal senso, anche in assenza di operazioni attive.
Chiedeva, quindi, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la predetta sentenza, i Giudici di prime cure accoglievano il ricorso, ritenendo fondate le argomentazioni fornite dalla ricorrente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, l'Agenzia delle Entrate depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma della predetta sentenza, con condanna della parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellante deduceva la nullità della sentenza per carenza di motivazione e per violazione e falsa applicazione della normativa IVA in tema di diritto al rimborso.
La Sig.ra Resistente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 09/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, sulla inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92, questa Corte osserva che l'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92 così prevede: <
1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3>>.
Orbene, l'appello, così come proposto, rispetta la citata previsione normativa, con indicazione dei motivi specifici di impugnazione.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi,
l'appellante che intenda dolersi di un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di primo grado può anche limitarsi a chiedere al Giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello.
Ed ancora, in tema di contenzioso tributario, l'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'atto di appello è limitata al solo caso in cui nell'appello si ometta il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, ovvero a quello in cui il gravame non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante la censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass. ord. n. 1461 del 20/01/2017).
Infatti, la sanzione dell'inammissibilità è connessa solo alla loro mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato (Cassazione, sentenza n. 10524/2017). <premesso che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, stregua dei presupposti fatto e diritto in esso indicati, ed avente oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo primo grado>> (Cass. sentenza n. 25756/14), questa Corte ritiene, nella fattispecie esaminata, che Parte appellante abbia evidenziato le ragioni dell'appello.
Pertanto, la doglianza della contribuente è destituita di pregio giuridico.
In secundis, questa Corte osserva che l'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 così recita in merito a domande ed eccezioni nuove:
<
1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio>>.
Ne consegue che, con l'introduzione del divieto dello ius novorum, l'intentio legis è stata quella delimitare il più possibile l'ambito oggettivo del giudizio di appello rispetto alle domande avanzate dalle parti o rispetto al contenuto della sentenza di primo grado;
tale divieto di ius novorum ha carattere assoluto ed è posto a tutela del principio di ordine pubblico di garantire il rispetto del doppio grado di giurisdizione che, altrimenti, resterebbe inapplicato se si consentisse l'introduzione di nuove domande nel giudizio di appello, che non potrebbero essere successivamente oggetto di riesame.
Nella fattispecie in esame, le eccezioni sollevate dall'appellante in relazione all'onere della prova del credito vantato e all'inerenza all'attività economica dei costi per acquisti di beni e di servizi, che avrebbero giustificato la detrazione dell'Iva, vengono proposte per la prima volta in sede di appello, e quindi in violazione della predetta disposizione normativa.
Pertanto, trattasi di nuove eccezioni e, come tali, inammissibili.
In terzis, nel merito della vicenda processuale, questa Corte osserva che, in sede di controdeduzioni presentate in primo grado, l'Ufficio non ha mai contestato l'entità del credito esposto in dichiarazione né la sua esistenza sostanziale.
Infatti, si è limitato ad affermare la legittimità del provvedimento di diniego al rimborso del tributo sul presupposto che la contribuente non avesse effettuato operazioni imponibili (quadro VE – ricavi – non presentato) e che, quindi, la stessa non avesse mai posto in essere una attività economica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72, con perdita del diritto al rimborso dell'Iva pagata sugli acquisti.
Sul punto, occorre evidenziare che la dichiarazione annuale IVA, presentata nei termini, è la principale prova documentale del credito, consentendone la detrazione o il rimborso.
D'altronde, la sua omissione non comporta la perdita definitiva del credito;
in tal caso, il diritto alla detrazione deve essere provato rigorosamente dal contribuente attraverso la documentazione contabile sostanziale
(es. registri IVA, fatture di acquisto).
Se l'Amministrazione finanziaria contesta il credito, il contribuente deve dimostrare di aver adempiuto ai requisiti sostanziali per la detrazione, ovvero di aver effettuato acquisti da soggetti passivi d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.
Nel caso di specie, tale contestazione non è avvenuta, per cui vi è stata acquiescenza da parte dell'Ufficio sull'ammontare del credito Iva esposto in dichiarazione, che, peraltro, non è stato neppure oggetto di controllo al fine della sua legittimità sostanziale.
Sul diritto al rimborso, questa Corte ritiene che il medesimo sia legittimo anche in assenza di ricavi (operazioni attive) e in caso di cessazione dell'attività, purché i costi sostenuti siano inerenti all'attività, anche se preparatori o relativi a lavori su immobili.
Considerando che l'Ufficio non ha posto in dubbio il principio di inerenza, se non inammissibilmente in secondo grado, occorre verificare se nel caso in esame vi sia violazione dell'art. 30, comma 2, del D.P.R.
n. 633/72.
Tale norma prevede che <se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero chiedere rimborso nelle ipotesi ai commi successivi e comunque caso cessazione attività>>.
Orbene, con sentenza n. sentenza n. 23273/2024, la Corte di Cassazione ha precisato: <quanto all'approccio sostanzialistico alla nozione di “cessazione dell'attività economica”, la giurisprudenza della corte si è espressa più volte, sia a sezioni unite (cfr. n. 8059 del 2016) che in sezione semplice (v. 29257 2023), nel senso il diritto al rimborso dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 p.r. 633 1972, sorge momento effettiva medesima>>, che nel caso de quo è avvenuta in data 16/12/2013.
In generale, quanto al significato dell'esposizione del credito come inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, si osserva, infatti, che questa <…contiene la volontà di non perdere il credito, e l'esposizione del credito in dichiarazione può valere quale richiesta di rimborso di un'eccedenza d'imposta in precedenza maturata e domandata entro il termine di prescrizione ordinaria. Tale soluzione è pienamente coerente con la giurisprudenza della Sezione (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, n. 5024 del 12/03/2015, conforme a Cass. Sez. 5, n. 9794 del 23.4.2010) secondo la quale la richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA, formulata dalle imprese cessate o fallite, le quali, non proseguendo l'attività, non possono portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale>>.
Con la medesima sentenza, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: <in tema di iva, il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.p.r. n. 633 1972, sorge momento della effettiva medesima e, in tal caso, l'anteriore esposizione… nella dichiarazione fini compensazione o detrazione, è idonea a costituire inequivocabile volontà non perdere credito e così anche ottenere credito, soggetto termine prescrizione ordinario decennale>>.
Ne consegue che, una volta sorto, il diritto alla detrazione non può venir meno se successivamente l'attività economica non ha prodotto ricavi. Parimenti, il diritto al rimborso del credito IVA non può ritenersi legittimamente denegato dall'Agenzia.
Pertanto, è a riparo da vizi di legittimità il decisum di primo grado, che viene qui confermato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna Parte appellante al pagamento, in favore della Parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Lecce, lì 09 gennaio 2026.
Il Giudice LA Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Alessandro Silvestrini