Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 11/02/2026, n. 483
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità del diritto al rimborso IVA in assenza di operazioni attive e in caso di cessazione attività

    La Corte ritiene che il diritto al rimborso del credito IVA sia legittimo anche in assenza di ricavi e in caso di cessazione dell'attività, purché i costi sostenuti siano inerenti all'attività. L'Ufficio non ha contestato l'ammontare del credito né il principio di inerenza in primo grado. L'esposizione del credito in dichiarazione vale come richiesta di rimborso.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione normativa IVA

    L'appello è stato ritenuto infondato nel merito. La Corte ha rigettato anche le eccezioni preliminari relative all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92, ritenendo che l'appellante avesse rispettato la norma e indicato i motivi specifici di impugnazione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità di nuove eccezioni in appello

    La Corte dichiara inammissibili le eccezioni sollevate dall'appellante in relazione all'onere della prova del credito vantato e all'inerenza all'attività economica dei costi, poiché proposte per la prima volta in sede di appello, in violazione del divieto di ius novorum.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 11/02/2026, n. 483
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 483
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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