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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.280/2025 R.G.A.C. promossa da (Avv. Miracco Iolanda)
contro
Parte_1
l (Avv.ti Carmine Barone e Cristina Grappone) e
contro
L' CP_1 [...]
(Avv. Giuseppe Torre) avente ad oggetto: Controparte_2 opposizione ad intimazione di pagamento, osserva quanto segue:
- 1 - Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso del 20.2.2025, premesso di aver ricevuto in data 21.1.2025 l'intimazione di pagamento n. 03020259000059341000 - relativa all'avviso di addebito n. 33020170001376648000 - con la quale l' Controparte_3
gli aveva richiesto il pagamento, tra gli altri, della complessiva somma di
[...] euro 4627,58 “per il presunto mancato pagamento di contributi I.V.S. anni di riferimento 2016, 2005,Ente impositore sede di CHIETI”, lamentava di non aver CP_1 ricevuto l'avviso di addebito e di “qualsivoglia atto presupposto e/o collegato” alla intimazione di pagamento impugnata e la prescrizione del credito. Chiedeva di “- accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme portate dalla intimazione opposta limitatamente agli atti di competenza del Giudice adito in particolare la cartella N. 33020170001376648000 pari ad € 4627,58 e conseguentemente annullare gli atti impugnati nonché quelli presupposti;
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo che l'Avviso di Addebito era stato regolarmente notificato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica risultava validamente e legalmente avvenuta per compiuta giacenza, nonché che l'eccezione di prescrizione era inammissibile per il periodo antecedente alla notifica dell'avviso di addebito e infondata per il periodo successivo. Concludeva chiedendo di “rigettare la domanda con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite. In via subordinata, in caso di dichiarazione di prescrizione per il periodo successivo alla notificazione dei titoli, tenere indenne l' da ogni pronuncia sulle spese”. CP_1
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione “per tardività, relativamente alle eccezioni formali (617 c.p.c.) e sostanziali (ai sensi dell'art. 24, comma 5 Dlgs 46/1999) rispetto a tutti gli atti precedentemente notificati e non impugnati e che hanno interrotto la prescrizione”, contestando la fondatezza dell'opposizione, invocando la carenza di legittimazione passiva rispetto all'eccezione di prescrizione e la sussistenza di motivi di interruzione e sospensione di quest'ultima. Concludeva chiedendo “in via preliminare: dichiarare tardivo e comunque inammissibile il ricorso per tutti i motivi espressi;
- in ulteriore via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto CP_2 all'Avviso di addebito per i motivi esposti e conseguentemente tenerla indenne da ogni eventuale provvedimento sulle spese per i motivi esposti (SU Cass. 7514/2022); - nel merito: respingere l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in premessa;
- in ogni caso: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e conseguentemente respingere ogni domanda avanzata nei suoi confronti in quanto infondata. Con vittoria di spese della fase e compenso professionale”. Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 – CP_ Prima di affrontare le questioni di inammissibilità del ricorso eccepite dall' appare opportuno richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c.
Pag. 2 di 7 comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che
“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); 16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019); 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione
Pag. 3 di 7 all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito); 19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); 20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”; 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa
Pag. 4 di 7 natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019); 22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)”.
-3- Nella specie, il ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. In particolare, il ricorrente ha dedotto sia di non aver mai ricevuto il titolo esecutivo presupposto dall'intimazione (così proponendo una opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24), sia che era decorsa la prescrizione, che, stando alle deduzioni del ricorso (“tenuto conto della mancanza di ogni prova della notifica di atti interruttivi (avvisi di accertamento, diffide, avvisi di addebito) che all'atto della notifica delle ordinanze ingiunzioni opposte, eseguita il 6.11.2017, il termine quinquennale di prescrizione era ormai compiuto”) è stata eccepita in relazione al periodo antecedente alla notificazione del suddetto titolo. Tanto premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile per tardività. Può dirsi, infatti, valida la notifica dell'avviso di addebito n. n. 33020170001376648000 CP_ presupposto dall'intimazione opposta, avvenuta il 6.11.2027 (doc. n. 2 dell' non contestato da parte ricorrente): come affermato da giurisprudenza ormai consolidata (v. tra le tante Cass. Sez. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2339 del 2021) “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla
Pag. 5 di 7 data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020). CP_ Dalla lettura dell'avviso di ricevimento prodotto al doc. n. 2 dell' si apprende che l'avviso di addebito in questione è stato notificato a mezzo del servizio postale e presso l'indirizzo di residenza indicato in ricorso;
parte ricorrente, neppure comparendo alla prima udienza, non ha tempestivamente dedotto di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, né ha tempestivamente impugnato la relata della notifica con la necessaria querela di falso, ragion per cui può dirsi operante la presunzione di conoscenza dell'avviso di addebito ex art. 1335 c.c. Non avendo parte ricorrente mai opposto il predetto avviso nel termine di decadenza di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5° del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, le pretese creditorie CP_ dell' vanno considerate incontrovertibili, e la contestazione in ordine alla prescrizione maturata prima della notifica dell'atto esecutivo non può che essere dichiarata inammissibile.
-4- In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, rispettivamente - in pari misura - sia nei confronti di sia che nei confronti dell' nella Controparte_2 CP_1 misura liquidata in dispositivo (tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione delle cause da 1100,01 a 5200,00 euro, ridotta al minimo la fase istruttoria, che ha avuto svolgimento solo in forma documentale).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara inammissibile l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 03020259000059341000 proposta da con ricorso in riassunzione del 20 febbraio 2025 e lo condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite sia in favore dell Controparte_2
che dell' , liquidate nella pari misura di complessivi euro 2195,00
[...] CP_1 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA se dovute per legge. Chieti, lì 22 dicembre 2025
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Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.280/2025 R.G.A.C. promossa da (Avv. Miracco Iolanda)
contro
Parte_1
l (Avv.ti Carmine Barone e Cristina Grappone) e
contro
L' CP_1 [...]
(Avv. Giuseppe Torre) avente ad oggetto: Controparte_2 opposizione ad intimazione di pagamento, osserva quanto segue:
- 1 - Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso del 20.2.2025, premesso di aver ricevuto in data 21.1.2025 l'intimazione di pagamento n. 03020259000059341000 - relativa all'avviso di addebito n. 33020170001376648000 - con la quale l' Controparte_3
gli aveva richiesto il pagamento, tra gli altri, della complessiva somma di
[...] euro 4627,58 “per il presunto mancato pagamento di contributi I.V.S. anni di riferimento 2016, 2005,Ente impositore sede di CHIETI”, lamentava di non aver CP_1 ricevuto l'avviso di addebito e di “qualsivoglia atto presupposto e/o collegato” alla intimazione di pagamento impugnata e la prescrizione del credito. Chiedeva di “- accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme portate dalla intimazione opposta limitatamente agli atti di competenza del Giudice adito in particolare la cartella N. 33020170001376648000 pari ad € 4627,58 e conseguentemente annullare gli atti impugnati nonché quelli presupposti;
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo che l'Avviso di Addebito era stato regolarmente notificato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica risultava validamente e legalmente avvenuta per compiuta giacenza, nonché che l'eccezione di prescrizione era inammissibile per il periodo antecedente alla notifica dell'avviso di addebito e infondata per il periodo successivo. Concludeva chiedendo di “rigettare la domanda con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite. In via subordinata, in caso di dichiarazione di prescrizione per il periodo successivo alla notificazione dei titoli, tenere indenne l' da ogni pronuncia sulle spese”. CP_1
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione “per tardività, relativamente alle eccezioni formali (617 c.p.c.) e sostanziali (ai sensi dell'art. 24, comma 5 Dlgs 46/1999) rispetto a tutti gli atti precedentemente notificati e non impugnati e che hanno interrotto la prescrizione”, contestando la fondatezza dell'opposizione, invocando la carenza di legittimazione passiva rispetto all'eccezione di prescrizione e la sussistenza di motivi di interruzione e sospensione di quest'ultima. Concludeva chiedendo “in via preliminare: dichiarare tardivo e comunque inammissibile il ricorso per tutti i motivi espressi;
- in ulteriore via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto CP_2 all'Avviso di addebito per i motivi esposti e conseguentemente tenerla indenne da ogni eventuale provvedimento sulle spese per i motivi esposti (SU Cass. 7514/2022); - nel merito: respingere l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in premessa;
- in ogni caso: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e conseguentemente respingere ogni domanda avanzata nei suoi confronti in quanto infondata. Con vittoria di spese della fase e compenso professionale”. Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 – CP_ Prima di affrontare le questioni di inammissibilità del ricorso eccepite dall' appare opportuno richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c.
Pag. 2 di 7 comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che
“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); 16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019); 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione
Pag. 3 di 7 all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito); 19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); 20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”; 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa
Pag. 4 di 7 natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019); 22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)”.
-3- Nella specie, il ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. In particolare, il ricorrente ha dedotto sia di non aver mai ricevuto il titolo esecutivo presupposto dall'intimazione (così proponendo una opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24), sia che era decorsa la prescrizione, che, stando alle deduzioni del ricorso (“tenuto conto della mancanza di ogni prova della notifica di atti interruttivi (avvisi di accertamento, diffide, avvisi di addebito) che all'atto della notifica delle ordinanze ingiunzioni opposte, eseguita il 6.11.2017, il termine quinquennale di prescrizione era ormai compiuto”) è stata eccepita in relazione al periodo antecedente alla notificazione del suddetto titolo. Tanto premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile per tardività. Può dirsi, infatti, valida la notifica dell'avviso di addebito n. n. 33020170001376648000 CP_ presupposto dall'intimazione opposta, avvenuta il 6.11.2027 (doc. n. 2 dell' non contestato da parte ricorrente): come affermato da giurisprudenza ormai consolidata (v. tra le tante Cass. Sez. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2339 del 2021) “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla
Pag. 5 di 7 data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020). CP_ Dalla lettura dell'avviso di ricevimento prodotto al doc. n. 2 dell' si apprende che l'avviso di addebito in questione è stato notificato a mezzo del servizio postale e presso l'indirizzo di residenza indicato in ricorso;
parte ricorrente, neppure comparendo alla prima udienza, non ha tempestivamente dedotto di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, né ha tempestivamente impugnato la relata della notifica con la necessaria querela di falso, ragion per cui può dirsi operante la presunzione di conoscenza dell'avviso di addebito ex art. 1335 c.c. Non avendo parte ricorrente mai opposto il predetto avviso nel termine di decadenza di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5° del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, le pretese creditorie CP_ dell' vanno considerate incontrovertibili, e la contestazione in ordine alla prescrizione maturata prima della notifica dell'atto esecutivo non può che essere dichiarata inammissibile.
-4- In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, rispettivamente - in pari misura - sia nei confronti di sia che nei confronti dell' nella Controparte_2 CP_1 misura liquidata in dispositivo (tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione delle cause da 1100,01 a 5200,00 euro, ridotta al minimo la fase istruttoria, che ha avuto svolgimento solo in forma documentale).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara inammissibile l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 03020259000059341000 proposta da con ricorso in riassunzione del 20 febbraio 2025 e lo condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite sia in favore dell Controparte_2
che dell' , liquidate nella pari misura di complessivi euro 2195,00
[...] CP_1 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA se dovute per legge. Chieti, lì 22 dicembre 2025
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Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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