Trib. Chieti, sentenza 22/12/2025, n. 439
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata ricezione dell'avviso di addebito e atti presupposti

    La notifica dell'avviso di addebito è avvenuta regolarmente tramite posta con raccomandata e si presume conosciuta per compiuta giacenza. Il ricorrente non ha contestato tempestivamente la notifica né ha dedotto di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito

    L'eccezione di prescrizione è inammissibile in quanto il ricorrente non ha tempestivamente impugnato l'avviso di addebito presupposto, che è stato notificato regolarmente. Le pretese creditorie sono quindi considerate incontrovertibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Chieti, sentenza 22/12/2025, n. 439
    Giurisdizione : Trib. Chieti
    Numero : 439
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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