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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2900/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 2900/2023
tra
in persona del Prefetto pro tempore, con Parte_1
il procuratore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI
BRESCIA
APPELLANTE
E
, con il procuratore avv. CIANO MICHELE CP_1
APPELLATO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 9.32 innanzi al dott. Giorgio Bertola, sono comparsi:
per l'avv. AVVOCATURA DELLO Parte_1
STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA;
per l'avv. CIANO MICHELE. CP_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
Si dà atto che le parti hanno sostituito la loro presenza fisica mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. come previsto dalla ordinanza del 07/05/2024
L'avv. Distrettuale di Brescia ha concluso come da note depositate in data
31/03/2025.
pagina 1 di 5 L'avv. Ciano ha depositato una nota in data 07/04/2025, ma non ha depositato note scritte entro le ore 7.59 come disposto con la ordinanza del 07/05/2024.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11:32.
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2900/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO
DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in VIA S.
CATERINA 6 25100 BRESCIA, presso il difensore avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANO CP_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 21 46044 GOITO
presso lo studio dell'avv. CIANO MICHELE
APPELLATO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
pagina 3 di 5 o s s e r v a
L'appellante lamenta che il Giudice di Pace di Mantova, pur incompetente, si sia pronunciato sul ricorso proposto dal trasgressore in relazione al verbale impugnato.
L'appellato ha invece insistito per la conferma della sentenza gravata.
Si deve rilevare che il Giudice di Pace di Mantova non era territorialmente competente a decidere il ricorso avverso il decreto n. 63681/88117 area III auto emesso dalla di che aveva disposto la sospensione della Parte_1 Pt_1
sua patente di guida per mesi 12, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 186
c. 2 lett. B Codice della Strada.
Considerato che il locus commissi delicti va individuato in Gorla Maggiore
(VA), luogo nel quale è stata commessa l'infrazione che ha originato il provvedimento impugnato da , la competenza spettava invece al CP_1
Giudice di Pace di e non a quello di Mantova come prevede l'art. 6 del Pt_1
D.Lgs 150/2011 (Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 1. Le controversie
previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal
rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente
articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata
commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le
competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone
davanti al giudice di pace).
La sentenza gravata va quindi integralmente riformata con suo integrale annullamento per essere stata emessa da Giudice incompetente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, evidenziando in pagina 4 di 5 particolare che per la semplicità delle questioni trattate, tutti i valori medi possono essere dimidiati.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara la competenza del Giudice di Pace di a decidere del Pt_1
ricorso introduttivo e per l'effetto riforma la sentenza appellata del Giudice di
Pace di Mantova poiché incompetente;
2) Assegna i termini massimi di legge per la riassunzione del procedimento avanti al giudice competente;
3) Condanna (C.F. ) a rifondere a CP_1 C.F._1
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, le spese di lite del primo e del secondo grado che si liquidano in € 1.045,00 per compenso oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014 per il primo grado ed
€ 3.808,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014 per il secondo grado;
Così deciso in Mantova, il 09/04/2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 2900/2023
tra
in persona del Prefetto pro tempore, con Parte_1
il procuratore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI
BRESCIA
APPELLANTE
E
, con il procuratore avv. CIANO MICHELE CP_1
APPELLATO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 9.32 innanzi al dott. Giorgio Bertola, sono comparsi:
per l'avv. AVVOCATURA DELLO Parte_1
STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA;
per l'avv. CIANO MICHELE. CP_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
Si dà atto che le parti hanno sostituito la loro presenza fisica mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. come previsto dalla ordinanza del 07/05/2024
L'avv. Distrettuale di Brescia ha concluso come da note depositate in data
31/03/2025.
pagina 1 di 5 L'avv. Ciano ha depositato una nota in data 07/04/2025, ma non ha depositato note scritte entro le ore 7.59 come disposto con la ordinanza del 07/05/2024.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11:32.
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2900/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO
DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in VIA S.
CATERINA 6 25100 BRESCIA, presso il difensore avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANO CP_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 21 46044 GOITO
presso lo studio dell'avv. CIANO MICHELE
APPELLATO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
pagina 3 di 5 o s s e r v a
L'appellante lamenta che il Giudice di Pace di Mantova, pur incompetente, si sia pronunciato sul ricorso proposto dal trasgressore in relazione al verbale impugnato.
L'appellato ha invece insistito per la conferma della sentenza gravata.
Si deve rilevare che il Giudice di Pace di Mantova non era territorialmente competente a decidere il ricorso avverso il decreto n. 63681/88117 area III auto emesso dalla di che aveva disposto la sospensione della Parte_1 Pt_1
sua patente di guida per mesi 12, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 186
c. 2 lett. B Codice della Strada.
Considerato che il locus commissi delicti va individuato in Gorla Maggiore
(VA), luogo nel quale è stata commessa l'infrazione che ha originato il provvedimento impugnato da , la competenza spettava invece al CP_1
Giudice di Pace di e non a quello di Mantova come prevede l'art. 6 del Pt_1
D.Lgs 150/2011 (Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 1. Le controversie
previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal
rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente
articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata
commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le
competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone
davanti al giudice di pace).
La sentenza gravata va quindi integralmente riformata con suo integrale annullamento per essere stata emessa da Giudice incompetente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, evidenziando in pagina 4 di 5 particolare che per la semplicità delle questioni trattate, tutti i valori medi possono essere dimidiati.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara la competenza del Giudice di Pace di a decidere del Pt_1
ricorso introduttivo e per l'effetto riforma la sentenza appellata del Giudice di
Pace di Mantova poiché incompetente;
2) Assegna i termini massimi di legge per la riassunzione del procedimento avanti al giudice competente;
3) Condanna (C.F. ) a rifondere a CP_1 C.F._1
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, le spese di lite del primo e del secondo grado che si liquidano in € 1.045,00 per compenso oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014 per il primo grado ed
€ 3.808,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014 per il secondo grado;
Così deciso in Mantova, il 09/04/2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 5 di 5