Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4514/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Tommaso Caliciuri;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Nicola Controparte_1
Modafferi;
e
, con l'assistenza e difesa degli Controparte_2
avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.9.2022 la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.0342022004449824/000, notificatale da parte di in data 22.8.2022, limitatamente agli avvisi di Controparte_3
addebito di cui ai numeri:
1) 33420120001632814000, asseritamente notificato in data 30.5.2012, relativo a contributi IVS per gli anni 2010 e 2011, per complessivi € 1.790,44;
2) 33420120003343509000, asseritamente notificato in data 3.12.2012, relativo a crediti
IVS per l'anno 2012, per complessivi € 1.047,85;
3) 33420120004594557000, asseritamente notificato in data 11.1.2013, relativo a crediti
IVS per gli anni 2011 e 2012, per complessivi € 1.844,77;
4) 33420130000867765000, asseritamente notificato in data 9.4.2013, relativo a crediti
IVS per l'anno 2012, per complessivi € 935,00;
1
IVS per l'anno 2012, per complessivi € 1.858,67;
6) 33420140006597861000, asseritamente notificato in data 25.3.2015, relativo a crediti
IVS per l'anno 2014, per complessivi € 2.387,62;
7) 33420150000058025000, asseritamente notificato in data 2.3.2018, relativo a crediti
IVS per l'anno 2013, per complessivi € 4.204,22;
8) 33420150000070052000, asseritamente notificato in data 17.4.2015, relativo a crediti
IVS per l'anno 2014, per complessivi € 421,30;
9) 33420150002724390000, asseritamente notificato in data 18.11.2015, relativo a crediti
IVS per l'anno 2014, per complessivi € 2.338,18;
10) 33420160002164151000, asseritamente notificato in data 13.5.2016, relativo a crediti
IVS per l'anno 2015, per complessivi € 2.295,20;
11) 33420160005186853000, asseritamente notificato in data 10.11.2016, relativo a crediti
IVS per l'anno 2015, per complessivi € 2.246,52;
12) 33420160005494157000, asseritamente notificato in data 5.12.2016, relativo a crediti
IVS per l'anno 2012, per complessivi € 303,62;
13) 33420180006991120000, asseritamente notificato in data 14.2.2019, relativo a crediti
IVS per l'anno 2014, per complessivi € 11.295,54;
14) 334201900033390379000, asseritamente notificato in data 6.6.2019, relativo a crediti
IVS per l'anno 2016, per complessivi € 31,54; tutti relativi a contributi previdenziali di competenza dell'intestato Tribunale. CP_4
Parte ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti, limitatamente agli avvisi di cui ai numeri 7, 13 e 14 dell'impugnata intimazione, nonché la prescrizione dei crediti contributivi intimati per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
CP_ Ha concluso chiedendo di accertare l'insussistenza dei crediti pretesi da CP_ Si sono costituiti in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la CP_5 domanda del ricorrente, deducendo preliminarmente la tardività dell'opposizione, il difetto di legittimazione passiva e sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
2. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e
2 soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione (e -segnatamente- dell'intimazione di pagamento n.
03420229003124770/000), in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. CP_5
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità dei crediti azionati.
3. In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. È ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 46 del 1999, essendo volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
3.1 Con riferimento agli avvisi di addebito di cui ai nn. 7, 13 e 14 parte ricorrente ha lamentato l'omessa notificazione. In effetti, non vi è prova in atti dell'avvenuta notificazione. Nel caso di specie viene in rilievo una opposizione in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs n.46/1999, proposta nel termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento. I crediti di cui all'avviso di addebito sub 7, avente ad oggetto Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale dell'anno contributivo dell'anno 2013, di cui all'avviso di addebito sub 13, avente ad oggetto Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dell'anno 2014, di cui all'avviso di addebito sub 14, avente ad oggetto Somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S. fissi o entro il minimale dell'anno 2016, risultano prescritti, essendo trascorso il termine quinquennale di prescrizione, senza che sia stata fornita prova di atti interruttivi.
3.2 Con riferimento agli altri avvisi di addebito, per cui il ricorrente non ha contestato l'avvenuta notificazione, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo posteriore alla notificazione dei titoli esecutivi trattandosi di evento successivo alla formazione definitiva del titolo esecutivo. Occorre rilevare che prima l'art. 37 d.l. n. 18/2020 ha previsto la sospensione della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020; successivamente il decreto Milleproroghe n. 183/2020 ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
È evidente che, se il termine di prescrizione è quello quinquennale pur dopo la notificazione e la intervenuta definitività del titolo (cfr. da ultimo Cass. sez. un. n. 23397/2016), tale termine si è perfezionato, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi doverosamente esaminabili
3 dal giudice anche in caso di costituzione tardiva (cfr. da ultimo Cass. 14755/18), limitatamente agli avvisi di addebito di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
Per tali ragioni, i crediti vantati dall' limitatamente agli avvisi di addebito indicati, CP_4
devono essere dichiarati estinti, per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, successivamente alla data di notifica, sicché le Amministrazioni convenute non hanno titolo di procedere ad esecuzione forzata.
La prescrizione successiva non è invece maturata con riferimento agli avvisi di addebito di cui ai nn. 11 e 12, stante il periodo di sospensione della prescrizione.
4. Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta, con esclusione degli avvisi di addebito di cui ai nn. 11 e 12.
5. In ragione del parziale accoglimento della opposizione, sono compensate le spese di lite nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice dott.ssa Margherita Sitongia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento opposta, ad eccezione di quelli portati dagli avvisi di addebito di cui ai nn. 11 e 12;
- compensa per la metà tra le parti le spese del presente giudizio e condanna le parti resistenti in solido al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese di lite che, al netto di quelle già compensate, liquida in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre contributo unificato se dovuto, da distrarre.
Castrovillari, 1.2.2025
La Giudice del Lavoro
Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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