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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 464/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
ZZ DANIELA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1627/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000523574000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000523574000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000523574000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000523574000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100120236691000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110061988855000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120042632003000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130030152901000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2622/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1. s.n.c. (P. IVA/C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ricorrente, con ricorso del 04.04.2025, impugnava l'intimazione di pagamento indicata, deducendo: (i) mancata o irrituale notifica delle cartelle presupposte;
(ii) prescrizione quinquennale dei crediti TARSU;
(iii) difetto di legittimazione processuale di AdER per asserita inesistenza/invalidità della procura al difensore;
(iv) inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla resistente per difetto di attestazione di conformità e integrazione postuma della motivazione dell'intimazione.
Si costituiva AdER attraverso l'Avv. Difensore_2, procuratore antistatario, depositando estratti di ruolo, documentazione notificatoria delle cartelle e degli atti interruttivi (intimazioni 2016, 2022 e 2025), e invocando, tra l'altro, la preclusione ex art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992, nonché gli effetti sospensivi/prorogativi della legislazione emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020, in combinato disposto con art. 12 D.Lgs. 159/2015). Ha chiesto il rigetto del ricorso con spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Sulla dedotta nullità/irritualità delle notifiche e sulla preclusione ex art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992
Dagli atti prodotti da AdER risultano le notifiche delle quattro cartelle indicate e, soprattutto, la notifica di più intimazioni di pagamento medio tempore (2016; 2022; 2025) riferite ai medesimi carichi. Tale circostanza, di per sé, comporta – ai sensi dell'art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992, come costantemente interpretato dalla
Corte di cassazione – che l'omessa impugnazione dell'intimazione anteriormente notificata preclude la rimessione in discussione dei vizi degli atti presupposti (ivi comprese dedotte irregolarità delle notifiche delle cartelle), potendosi sindacare l'intimazione solo per vizi propri. La resistente ha puntualmente dedotto tali principi e collazionato la sequenza notificatoria. La ricorrente non ha superato detta preclusione. Ne consegue l'inammissibilità, per tardività e difetto di oggetto, delle censure dirette ai vizi delle cartelle.
2 - Sull'eccezione di prescrizione
I carichi in causa sono stati oggetto:
(a) di intimazione 2016;
(b) di ulteriore intimazione 08.06.2022;
(c) di intimazione 05.02.2025 oggetto di causa.
A ciò si sommano gli effetti della legislazione emergenziale: l'art. 68 D.L. 18/2020 (come richiamato dall'art. 12 D.Lgs. 159/2015) ha comportato sospensioni e proroghe dei termini di decadenza/prescrizione, quantificati – nei termini riportati dalle controdeduzioni – in 478/492 giorni di sospensione effettiva, oltre alla proroga fino al 31.12.2023 per i carichi affidati sino al 07.03.2020, cui si aggiunge il periodo di sospensione legale. In esito al combinato disposto, per i carichi affidati prima dell'8.3.2020 con termini in scadenza, i termini risultano posticipati sino, quantomeno, alla primavera 2025 (22.04.2025 ovvero 06.05.2025, a seconda dei casi), rendendo non maturata la prescrizione alla data delle intimazioni successive. La ricorrente non ha fornito prova idonea a smentire la idoneità interruttiva degli atti medio tempore, né a neutralizzare gli effetti sospensivi/prorogativi legali. L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
3 - Sull'eccezione di difetto di legittimazione processuale/invalidità della procura La ricorrente ha dedotto che la procura di AdER sarebbe stata conferita da soggetto competente ai soli “atti introduttivi del giudizio” e non per “atti successivi” (controdeduzioni), invocando prassi interne e precedenti di merito.
Il colelgio osserva che con riferimento alla Procura rilasciata per atto Notaio Nominativo_1 - Roma repertorio Dati notarili_1 del 25/07/2024, dall'avv. Difensore_3 a vari funzionari su tutto il territorio nazionale si osserva che al sig. Nominativo_2 è stata conferita quale "Responsabile del Contenzioso Regionale atti introduttivi del giudizio". Tenuto conto che i ricorsi sono proposti dalle parti private destinatarie delle cartelle , essa non può essere riferita a ricorsi proposti da ADER bensì a tutta la fase introduttiva del giudizio
Tra l'altro se si va ad esaminare nelle pagine successive il contenuto della Procura conferita al dott. Nom._2 esso si riferisce a tutte le fasi del giudizio. Pertanto la procura deve essere esaminata nel suo complesso e non soltanto fare riferimento alla denominazione dell'incarico interno del dott. Nom._2..
L'eccezione è del tutto infondata.
4. Sull'eccezione di inutilizzabilità della documentazione per difetto di attestazione di conformità e sull'asserita integrazione postuma della motivazione
La documentazione notificatoria e gli estratti prodotti in giudizio dalla resistente sono stati tempestivamente versati agli atti con le controdeduzioni, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.) e non per integrazione postuma della motivazione dell'intimazione.
Inoltre in data 23.9.25 l'avv. Scimè, difensore di ADER ha depositatio l'attestazione di conformità delle notifiche ex art. 25-bis D.Lgs. 546/1992.
Per il Collegio, il mero disconoscimento generico della parte privata, non accompagnato da specifiche contestazioni tecniche sul contenuto o sulla non corrispondenza agli originali, non vale a espungere la documentazione dal thema probandum.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare ad A.D.E.R. le spese del giudizio, che liquida in
€ 4.671,00, oltre contr. spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) e distrae in favore dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
ZZ DANIELA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1627/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000523574000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000523574000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000523574000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000523574000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100120236691000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110061988855000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120042632003000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130030152901000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2622/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1. s.n.c. (P. IVA/C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ricorrente, con ricorso del 04.04.2025, impugnava l'intimazione di pagamento indicata, deducendo: (i) mancata o irrituale notifica delle cartelle presupposte;
(ii) prescrizione quinquennale dei crediti TARSU;
(iii) difetto di legittimazione processuale di AdER per asserita inesistenza/invalidità della procura al difensore;
(iv) inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla resistente per difetto di attestazione di conformità e integrazione postuma della motivazione dell'intimazione.
Si costituiva AdER attraverso l'Avv. Difensore_2, procuratore antistatario, depositando estratti di ruolo, documentazione notificatoria delle cartelle e degli atti interruttivi (intimazioni 2016, 2022 e 2025), e invocando, tra l'altro, la preclusione ex art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992, nonché gli effetti sospensivi/prorogativi della legislazione emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020, in combinato disposto con art. 12 D.Lgs. 159/2015). Ha chiesto il rigetto del ricorso con spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Sulla dedotta nullità/irritualità delle notifiche e sulla preclusione ex art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992
Dagli atti prodotti da AdER risultano le notifiche delle quattro cartelle indicate e, soprattutto, la notifica di più intimazioni di pagamento medio tempore (2016; 2022; 2025) riferite ai medesimi carichi. Tale circostanza, di per sé, comporta – ai sensi dell'art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992, come costantemente interpretato dalla
Corte di cassazione – che l'omessa impugnazione dell'intimazione anteriormente notificata preclude la rimessione in discussione dei vizi degli atti presupposti (ivi comprese dedotte irregolarità delle notifiche delle cartelle), potendosi sindacare l'intimazione solo per vizi propri. La resistente ha puntualmente dedotto tali principi e collazionato la sequenza notificatoria. La ricorrente non ha superato detta preclusione. Ne consegue l'inammissibilità, per tardività e difetto di oggetto, delle censure dirette ai vizi delle cartelle.
2 - Sull'eccezione di prescrizione
I carichi in causa sono stati oggetto:
(a) di intimazione 2016;
(b) di ulteriore intimazione 08.06.2022;
(c) di intimazione 05.02.2025 oggetto di causa.
A ciò si sommano gli effetti della legislazione emergenziale: l'art. 68 D.L. 18/2020 (come richiamato dall'art. 12 D.Lgs. 159/2015) ha comportato sospensioni e proroghe dei termini di decadenza/prescrizione, quantificati – nei termini riportati dalle controdeduzioni – in 478/492 giorni di sospensione effettiva, oltre alla proroga fino al 31.12.2023 per i carichi affidati sino al 07.03.2020, cui si aggiunge il periodo di sospensione legale. In esito al combinato disposto, per i carichi affidati prima dell'8.3.2020 con termini in scadenza, i termini risultano posticipati sino, quantomeno, alla primavera 2025 (22.04.2025 ovvero 06.05.2025, a seconda dei casi), rendendo non maturata la prescrizione alla data delle intimazioni successive. La ricorrente non ha fornito prova idonea a smentire la idoneità interruttiva degli atti medio tempore, né a neutralizzare gli effetti sospensivi/prorogativi legali. L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
3 - Sull'eccezione di difetto di legittimazione processuale/invalidità della procura La ricorrente ha dedotto che la procura di AdER sarebbe stata conferita da soggetto competente ai soli “atti introduttivi del giudizio” e non per “atti successivi” (controdeduzioni), invocando prassi interne e precedenti di merito.
Il colelgio osserva che con riferimento alla Procura rilasciata per atto Notaio Nominativo_1 - Roma repertorio Dati notarili_1 del 25/07/2024, dall'avv. Difensore_3 a vari funzionari su tutto il territorio nazionale si osserva che al sig. Nominativo_2 è stata conferita quale "Responsabile del Contenzioso Regionale atti introduttivi del giudizio". Tenuto conto che i ricorsi sono proposti dalle parti private destinatarie delle cartelle , essa non può essere riferita a ricorsi proposti da ADER bensì a tutta la fase introduttiva del giudizio
Tra l'altro se si va ad esaminare nelle pagine successive il contenuto della Procura conferita al dott. Nom._2 esso si riferisce a tutte le fasi del giudizio. Pertanto la procura deve essere esaminata nel suo complesso e non soltanto fare riferimento alla denominazione dell'incarico interno del dott. Nom._2..
L'eccezione è del tutto infondata.
4. Sull'eccezione di inutilizzabilità della documentazione per difetto di attestazione di conformità e sull'asserita integrazione postuma della motivazione
La documentazione notificatoria e gli estratti prodotti in giudizio dalla resistente sono stati tempestivamente versati agli atti con le controdeduzioni, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.) e non per integrazione postuma della motivazione dell'intimazione.
Inoltre in data 23.9.25 l'avv. Scimè, difensore di ADER ha depositatio l'attestazione di conformità delle notifiche ex art. 25-bis D.Lgs. 546/1992.
Per il Collegio, il mero disconoscimento generico della parte privata, non accompagnato da specifiche contestazioni tecniche sul contenuto o sulla non corrispondenza agli originali, non vale a espungere la documentazione dal thema probandum.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare ad A.D.E.R. le spese del giudizio, che liquida in
€ 4.671,00, oltre contr. spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) e distrae in favore dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.