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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/12/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice VA LA IA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 294/2022 R.G. in materia di azione revocatoria proposta dalla Part CU Fallimento (c.f. ), in Parte_2 CodiceFiscale_1 persona del Curatore Fallimentare p.t., a tanto autorizzato con provvedimento dell'8.2.2022 del Giudice Delegato, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c. del 16.2.2022, dall'Avv. Emanuele
TORTORELLI, domiciliatario;
-ricorrente- contro
, (c.f. ), nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
2.4.1996, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Ferdinando Izzo, domiciliatario;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per la CU ricorrente: “1) Accertare e dichiarare che con l'atto pubblico del
03.03.2017 per Notar […] ha Persona_1 Parte_2
consapevolmente e volontariamente creato pregiudizio alle ragioni dei creditori della omonima ditta individuale donando alla propria figlia la propria CP_1 quota di partecipazione societaria in e Controparte_2
diritti di credito trasferiti automaticamente ed a titolo gratuito;
per l'effetto dichiarare inefficace, nei confronti della della ditta individuale Controparte_3
e del suo titolare , l'atto di donazione[…]; Parte_2 Parte_2
dichiarare che la CU attrice, nell'interesse della dei Creditori, potrà CP_3 disporre dei diritti afferenti e scaturenti dalla quota societaria […]”.
Per la resistente: “In parziale modifica della precedente ordinanza del 2.4.2025, invece di assegnare in decisione la controversia, voglia disporre la comparizione del CTU a chiarimenti, con la partecipazione anche dei CTP delle parti […]; rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, per le argomentazioni espresse negli atti difensivi della convenuta…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 16.2.2022, la
[...]
(dichiarato con sentenza n. 10/ 2019 dal Tribunale Parte_3
di Matera) deduceva che quest'ultimo, quando era ancora in bonis, con atto pubblico del 3.3.2017 aveva donato a sua figlia la propria quota di CP_1 partecipazione nella società “ Controparte_2
con sede in Stigliano, per il valore nominale di € 1.500,001, pari al 30% dei
[...] conferimenti, facendo il restante 70% capo a , moglie del fallito Controparte_2
e madre della donataria.
Sull'allegato presupposto della natura pregiudizievole, rispetto alle ragioni creditorie della massa fallimentare, dell'atto dispositivo di liberalità e, dunque, della sua idoneità
a diminuire la garanzia patrimoniale del debitore , chiedeva Parte_2 quindi la ricorrente la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione del 3.3.2017 nei confronti del ceto creditorio del . CP_3
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta eccepiva l'inammissibilità CP_1
della domanda revocatoria della donazione di una quota partecipativa in una società di persone, poiché tale veste societaria, per la quale l'art. 2288 c.c. prevede l'esclusione di diritto del socio dichiarato fallito, alla luce dell'intuitus personae su cui è improntata,
pag. 2/9 mai consentirebbe alla CU di subentrare nella compagine sociale sostituendosi al fallito.
Contestava, altresì, la convenuta l'esiguità, se non addirittura la sostanziale inesistenza di valore della quota donata (“da considerarsi pari a zero”, alla stregua della perizia contabile di parte, a firma del dott. , allegata alla memoria Persona_2
difensiva del 5.5.2022), tale, pertanto, da non arrecare, nel suo trasferimento, alcun tipo di pregiudizio per i creditori del fallimento ed eccepiva, infine, nella comparsa conclusionale, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della società in nome collettivo “ , da reputarsi Controparte_2
litisconsorte necessaria.
Disposto, quindi, alla prima udienza del 19.5.2022, il mutamento del rito da sommario ad ordinario, la causa veniva poi istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla valutazione della quota di partecipazione nella società
“ , finché, sulle conclusioni rassegnate Controparte_2
dalle parti, veniva riservata per la decisione.
La domanda avanzata dalla CU fallimentare risulta fondata e, conseguentemente, per le ragioni di seguito illustrate, merita accoglimento.
Va in primis rilevato, con riferimento alla regolare e piena instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa che, secondo un principio condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora il curatore agisca per ottenere la dichiarazione d'inefficacia del contratto con il quale il fallito, allorché era “in bonis”, ha ceduto la quota di partecipazione in una s.a.s., questa società è terzo rispetto al contratto e, pertanto, non assume la veste di litisconsorte necessaria nel giudizio”(Cass., I, n. 9931/2005).
Né di maggior pregio si appalesa l'argomentazione preliminare di merito sviluppata dalla convenuta secondo cui osterebbe alla possibilità di agire in revocatoria ex art. 2901 c.c. rispetto alla donazione di quota partecipativa in società di persone, per incompatibilità degli interessi e degli scopi sottesi alle rispettive disposizioni pag. 3/9 normative, il disposto dell'art. 2288 c.c.
In senso contrario, piuttosto, si ritiene condivisibile l'orientamento di legittimità secondo cui, con riferimento ad una società di persone, “… il diritto alla liquidazione della quota è componente dell'attivo fallimentare ed è diritto esercitabile da parte della curatela nei confronti della società partecipata, ed in via sussidiaria dei soci rimasti, sicché non può negarsi in via aprioristica che l'atto di disposizione della quota da parte del debitore insolvente (in presenza del presupposto soggettivo e degli elementi temporali della revocatoria fallimentare) sia idoneo, in linea generale, a privare la massa fallimentare di quella componente attiva, individuante la menomazione patrimoniale in esame. Pur non essendo la quota oggetto di responsabilità attuale del debitore verso singoli suoi creditori (se non nella prospettiva della percezione degli utili e della liquidazione della società), essa è pur tuttavia (nella rilevata distinzione di situazioni tipicamente inerenti alla società in nome collettivo) oggetto di generale responsabilità del debitore insolvente verso la massa creditoria concorrente nel suo fallimento, e l'atto di disposizione dell'insolvente, quand'anche non sia idoneo a ledere
i creditori come singoli, ha l'attitudine a pregiudicare i valori disponibili per la soddisfazione dei creditori concorrenti come massa fallimentare […]; la funzione strumentale dell'azione revocatoria (che non dà diretta soddisfazione ai creditori, ma costituisce il mezzo attraverso cui detta soddisfazione possa realizzarsi con le modalità consentite dall'esecuzione concorsuale), non è necessariamente ristretta alla
"vendibilità" del bene con esecuzione coattiva, ma è connessa a qualsiasi mezzo che consenta agli organi fallimentari di acquisire la liquidità necessaria per la finalità satisfattiva della massa concorrente, mezzi comunque rientranti nell'ampio concetto di esecuzione concorsuale, tra essi non escluso l'esercizio da parte della curatela dei diritti caduti nella massa attiva.” (Cass., I, n. 950/1993).
Del resto, la domanda della CU, come precisata nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., ha ad oggetto non l'apprensione all'attivo fallimentare della quota societaria oggetto di revocatoria bensì l'acquisizione dei diritti connessi e conseguenti pag. 4/9 alla stessa per versamenti e finanziamenti effettuati dal donante alla società prima della donazione, a cui l'atto di donazione fa indirettamente cenno, trasferendoli parimenti a titolo gratuito alla convenuta (cfr. art. primo dell'atto di CP_1 donazione). Sotto tale profilo, peraltro, la medesima CU ricorrente ha poi comprovato con le allegazioni documentali degli estratti dei conti corrente sub O), P),
Q), R), S) E T) del 16.12.2022 che dal 4.1.2016 al 3.5.2017 da conti intestati o cointestati al fallito erano stati conferiti in favore della società “ Controparte_2
complessivi € 114.400,00, dei quali alcuni qualificati come
[...] finanziamento o prestito ed € 95.600,00 (oggetto di unica operazione) privi di causale, in massima parte (segnatamente, per € 109.400,00) versati alla società prima che il fallito donasse la propria quota alla figlia e quindi a quest'ultima trasferiti per CP_1
effetto dell'atto di liberalità.
Passando, quindi, alla disamina dei requisiti della domanda proposta, va premesso, in linea teorico-sistematica, che l'azione revocatoria disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c.
è tipizzata come rimedio concesso al creditore a salvaguardia dell'integrità del patrimonio del debitore, nel presupposto che quest'ultimo abbia consapevolmente compiuto atti con i quali si sia spogliato dei propri beni, sottraendoli al soddisfacimento della garanzia di cui all'art. 2740 c.c.
Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, non essendo necessario che il diritto di credito sia certo e determinato nel suo ammontare, ed ancor meno che esso sia scaduto ed esigibile, mentre è indispensabile la prova del pregiudizio arrecato dall'atto di cui si invoca la declaratoria di inefficacia al patrimonio del debitore, da intendersi come riduzione o svilimento del valore della garanzia patrimoniale ovvero nei termini di mera determinazione di una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio dell'esazione coattiva del credito.
La costante giurisprudenza in materia qualifica, infatti, il pericolo ed incertezza alla stregua di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva: in altri e più precisi termini, “il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non
pag. 5/9 presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore”(cfr. Cass., III, n. 24757/08). Ed, ancora, si veda in tal senso Cass., III , n. 10298/2025 secondo cui: “In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta
l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”.
Quanto alle peculiarità, dell'azione ex art. 2901 c.c. esercitata, come nella specie, da una CU fallimentare, la dimostrazione della sussistenza dell'eventus damni presuppone “a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti
e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale
e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (Cass., SS.UU., n. 26331/08).
Sulla scorta di tali premesse ed in applicazione dei principii sin qui illustrati, va rilevato come emerga incontestata dagli atti di causa la massa creditoria consacrata dallo stato passivo reso esecutivo, con crediti privilegiati per € 1.482.380,41 e crediti chirografari per € 103.983,73 (cfr. all. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Parimenti, sotto l'ulteriore profilo del c.d. eventus damni, la donazione della quota di partecipazione societaria, avente carattere patrimoniale, si appalesa indubbiamente alla stregua di atto sintomatico di una finalità dismissiva del patrimonio o comunque di pag. 6/9 diminuzione della garanzia patrimoniale per i creditori, per il valore patrimoniale della stessa, che, lungi dal configurarsi come sostanzialmente nullo – secondo le valutazioni tecniche della convenuta- risulta invece significativo, alla stregua degli elementi forniti dalla ricorrente (cfr. allegati sub A-N alla memoria del 16.12.2022) e delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Il dott. infatti, rispondendo in maniera esaustiva ai quesiti di cui Per_3 all'ordinanza del 9.10.2024, con analisi corretta sotto il profilo logico e tecnico, suffragata dalla documentazione esaminata, ha quantificato in € 27.777,90 (30% di
92.593,00) il valore della quota di partecipazione all'epoca dello scioglimento del rapporto, replicando in maniera puntuale e pertinente alle osservazioni della convenuta, secondo un iter logico argomentativo intrinsecamente coerente e, pertanto, meritevole di condivisione.
Può concludersi, pertanto, che l'atto di donazione della quota partecipativa, avente un valore certamente non irrisorio, abbia cagionato una deminutio della garanzia patrimoniale della massa creditoria del . CP_3
Quanto, poi, al concorrente requisito soggettivo previsto dall' art. 2901 c.c., va rimarcato come sia sufficiente la mera consapevolezza nel debitore di arrecare pregiudizio ai creditori (cd scientia damni), la cui prova può essere fornita anche per presunzioni, senza necessità di dimostrazione anche dell'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale dei creditori o della relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo, trattandosi nella specie di atto dispositivo a titolo gratuito (vedasi ex plurimis Cass., III, n. 5072/2009, conforme a Cass., III, n.
17867/2007 secondo cui “in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso
(e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui
pag. 7/9 prova può essere fornita anche mediante presunzioni”).
Nel caso di specie è agevole desumere dalla documentata qualità di imprenditore di rilievo internazionale del donante, dall'anteriorità dell'insorgenza di taluni crediti della massa fallimentare (come la somma di € 44.325,00 precettata il 31.10.2016, con atto notificato proprio a mani della convenuta ) e, soprattutto, dal CP_1
vincolo parentale tra il donante e la donataria (rispettivamente padre e figlia) la indubbia consapevolezza che l'atto dispositivo della partecipazione sociale avrebbe diminuito le garanzie per i creditori della ditta individuale Parte_2
Merita, in definitiva, accoglimento l'azione revocatoria spiegata, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione de quo.
In applicazione del criterio della soccombenza, va quindi disposta la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, ivi comprese quelle di C.T.U., in conformità ai parametri medi per lo scaglione di riferimento nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il
16.2.2022 dal in persona del Curatore p.t. nei Parte_3 confronti di , così provvede: CP_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti del Fallimento di l'atto pubblico del 3.3.2017 per Notar Parte_2 Persona_1
(Rep. 1364, Racc. 1082, iscritto nel Registro delle Imprese della Basilicata il
6.03.2017), avente ad oggetto la donazione della quota di partecipazione societaria di nella società “ Parte_2 Controparte_2
con tutti i relativi ed annessi diritti di credito, esercitabili dalla CU ricorrente;
ordina l'iscrizione ed annotazione della presente sentenza nel Registro delle imprese territorialmente competente;
condanna la convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali,
pag. 8/9 liquidate in complessivi € 2.552,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per quella introduttiva, € 851,00 per quella di trattazione ed € 851,00 per quella decisionale), oltre ad € 49,00 per esborsi ed al rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge;
pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di C.T.U. CP_1
Così deciso in Matera, il 16.12.2025
Il Giudice
VA LA IA
pag. 9/9