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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 8698 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8698 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MASI MARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MASI MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/05/2024 e - premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in SANT'ANASTASIA il 08/07/1995 e che dalla loro unione è nato il figlio
(26.04.2003) maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - Per_1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 21.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare, sita in Napoli alla via Francesco Netti n. 34, int. 5, condotta in locazione dalla signora verrà destinata come casa familiare della stessa e del figlio dove entrambi Parte_1 continueranno a vivere;
2. Il sig. ha già provveduto a trasferire la sua residenza a Napoli, sempre alla via CP_1
Francesco Netti, n. 34, interno 8 ma in un immobile acquistato, in via esclusiva, per cui paga una rata di mutuo mensile di circa 1.100,00 euro;
3. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 Parte_1 un assegno mensile pari ad € 725,00 (settecentoventicinque/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (frequenta, Per_1 infatti il terzo anno della Facoltà di Ingegneria Informatica presso la Federico II di Napoli );
4. Detto assegno di mantenimento sarà adeguato annualmente alla stregua delle variazioni in aumento che saranno registrate dall'indice ISTAT come per legge;
5. Le spese straordinarie occorrenti per il figlio, ad eccezione delle spese universitarie (tasse, libri, master, corsi di perfezionamento) che saranno a carico esclusivo del sig. , saranno ripartite CP_1 nella misura del 75% a carico del sig. e 25% a carico della signora facendo riferimento CP_1 Pt_1 al Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli - e da ogni conseguente aggiornamento dello stesso che nel tempo verrà pubblicato, da considerarsi parte integrante del presente accordo;
6. Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia”. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.98, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1995);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'ANASTASIA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler