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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/12/2025, n. 6233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6233 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. AB MO AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa R.G. n. 17611/2024 promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dagli avv. avv.ti Parte_1 C.F._1
EN MA, CA MA e NA CA;
-RICORRENTE- contro
- (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Luciano CP_1 C.F._2
Salvato;
-CONVENUTO-
Oggetto: rami protesi e servitù di passaggio.
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso:
“all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 703 c.p.c. e artt.
669-bis e seguenti c.p.c., Voglia contrariis reiectis, in via cautelare:
In via principale: ordinare a l'immediata recisione dei rami protesi nel fondo del CP_1 sig. e di quelli protesi sulla servitù insistente sul mappale 12 oltre che ordinare la Parte_1 rimozione o l'innalzamento del filo elettrico che impedisce l'accesso alla mietitrebbiatrice e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto condannando altresì il a una somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a CP_1 decorrere da sette giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.
2) In via subordinata: ordinare al sig. la rescissione dei rami protesi nel fondo del CP_1 sig. e di quelli protesi sulla servitù insistente sul mappale 12 oltre che ordinare la Parte_1 rimozione o l'innalzamento del filo elettrico che impedisce l'accesso alla mietitrebbiatrice
1 concedendo allo stesso un equo termine per l'adempimento decorso il quale il sig. , con Pt_1
l'ausilio della forza pubblica e a spese del , sia autorizzato a provvedere egli stesso o CP_1 tramite terzi al taglio dei rami e all'innalzamento del filo.
Voglia, altresì, nel merito:
3) In via principale: ordinare a l'immediata recisione dei rami protesi nel fondo CP_1 del sig. e nella servitù insistente nel mappale 12 condannando altresì il a Parte_1 CP_1 una somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere da sette giorni dalla pubblicazione della sentenza (o dalla notifica della stessa in caso di contumacia).
4) In via principale: condannare il al risarcimento del danno dovuto alla perdita del CP_1 raccolto del 2024 e del 2025 quantificato in euro 6.548,00 oltre rivalutazione e interessi dal momento dell'illecito (che può essere fatto coincidere quantomeno con la diffida sub. doc. 7 ricevuta il 22.7.2024)
In ogni caso:
5) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge e con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato tutte le spese e nulla aver ricevuto dal ricorrente”.
Il procuratore di parte convenuta ha concluso:
“In via cautelare principale e subordinata: a) rigettare la domanda cautelare in quanto infondata in fatto e in diritto così come la richiesta di condanna dal convenuto al pagamento di qualsivoglia somma per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento del giudice per tutti i motivi esposti;
Nel merito: b) rigettare la domanda di condanna del convenuto a recidere i rami degli alberi che sporgono nella servitù di passaggio e l'ipotetica somma giornaliera a favore del ricorrente per il ritardo nell'esecuzione della potatura dei rami degli alberi in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel merito in via subordinata: c) rigettare la domanda di condanna per la perdita di raccolta per tutti i motivi esposti in particolare perché il ricorrente dispone di un accesso alternativo privilegiato più breve alla pubblica via;
d) condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e compensi di causa, oltre al rimborso spese generali, Contributo previdenziale avvocati e I.V.A. come per legge.
In via istruttoria […]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente riferisce quanto segue, senza che vi siano state contestazioni specifiche nella prima difesa utile ad opera di parte convenuta: “Il sig. è proprietario del terreno nel Comune di Pt_1
Campolongo Maggiore individuato catastalmente al foglio 8, particella 15. (Doc. 1 Visura
Catastale) Tale terreno è confinante ad est con il terreno di proprietà del sig. individuato CP_1
2 catastalmente al foglio 8, particella 12 ed a sud con il terreno di proprietà del sig. CP_1 individuato catastalmente al foglio 8, particella 5. 3. Il sig. è altresì proprietario, nel Pt_1 medesimo comune, del terreno individuato catastalmente al foglio 8, particella 11 confinante a sud con il terreno di proprietà di individuato catastalmente al foglio 8, particella 12”. CP_1
Riporta, pure, in atto di citazione, un estratto della mappa catastale:
Parte ricorrnete riferisce che sulla particella 12, appartenente al sig. convenuto, vi è una servitù di passaggio che collega il fondo di cui alla particella 15 alla via Rovine: “Inoltre il sig. è Pt_1 titolare di una servitù di passaggio che dalla strada (sita a est) denominata via Rovine porta all'ingresso del mappale 15 di sua proprietà. Tale servitù di passaggio consiste in una strada sterrata sulla quale passano i mezzi di lavoro agricolo. Tale strada da via Rovine passa sui mappali 129, 13 e 230 (di altri soggetti) e poi sul mappale 12 di proprietà del sig. (come CP_2 indicato dalla linea rossa nell'immagine qui sotto riportata)” (segue estratto dell'immagine)
3 Parte ricorrente si duole che le piante site nella proprietà del convenuto abbiano dei rami che, per quanto riguarda il confine con la proprietà dell'attore medesimo, protendano su tale ultima proprietà
e che, per quanto riguarda il diritto di servitù di passaggio, impediscano il passaggio della mietitrebbiatrice, di dimensioni eccezionali, essendo larga 3 metri.
Nella prima difesa utile ovvero nella comparsa di costituzione, parte convenuta ha replicato che:
- il sig. disporrebbe di una capezzagna, una stradina vicinale, esistente sul foglio n. 8, Pt_1 particelle n. 6, 7, che consente l'accesso alle dette particelle n. 11 e 15 dalla pubblica via
Cornio e nonostante ciò il convenuto non avrebbe frapposto, dopo la pronuncia del
Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Dolo del 14.11.2007, e la successiva sentenza n.
110/2013 nel medesimo procedimento possessorio, ostacolo alcuno al transito del e Pt_1 dei terzisti da lui incaricati con i relativi macchinari agricoli per la coltivazione dei suoi terreni;
- la presente iniziativa giudiziaria sarebbe una ritorsione dell'attore dovuta al fatto che il convenuto avrebbe instaurato procedimenti amministrativi avverso i lavori eseguiti sul suo fondo;
- per quanto riguarda le piante che dalla proprietà del convenuto medesimo propendono sul fondo del ricorrente il primo non vi provvederebbe né in passato vi avrebbe provveduto
4 stanti i rapporti conflittuali tra i due e per le minacce ricevute e perché l'accesso al fondo del vicino sarebbe interdetto da un cancello e da una recinzione in rete elettrosaldata abusiva e vietata dall'autorità comunale: “In ogni caso il sig. non si oppone, né si è mai CP_1 opposto, acché il ricorrente esegua la potatura delle piante a regola d'arte attesa la sua competenza essendo un imprenditore agricolo”, invocando l'art. 1069 c.c..
Si considerino le domande di parte ricorrente, anche risarcitorie, alle quali parte convenuta si oppone.
Si fa notare che il fascicolo è stato assegnato al Sottoscritto soltanto in data 29.5.2025, giusta provvedimenti del Presidente di Sezione e del Presidente vicario del Tribunale rispettivamente del
20.5.2025 e del 21.5.2025 (agli atti del PCT).
Non appena possibile, questo Giudice, viste le domande cautelari in corso di causa, ha calendarizzato la causa per discussione ex art. 281 terdecies c.p.c..
Il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha deciso, in via istruttoria, di assumere testimoni, poi sentiti, sui capitoli ammessi, in data 30.1.2025.
Le prime domande di parte ricorrente sono expressis verbis formulate in via cautelare.
Il sottoscritto, come, d'altronde, il precedente Giudice (v. provvedimento reso all'udienza del
30.1.2025, dopo l'esame dei testi), ritiene che si possa decidere nel merito direttamente, vista la dialettica processuale.
L'esame delle domande cautelari è, quindi, assorbito.
La prima domanda nel merito è la seguente:
“In via principale: ordinare a l'immediata recisione dei rami protesi nel fondo del CP_1 sig. e nella servitù insistente nel mappale 12 condannando altresì il a una Parte_1 CP_1 somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere da sette giorni dalla pubblicazione della sentenza (o dalla notifica della stessa in caso di contumacia)”.
Si ritiene di accogliere le domande.
Per quanto riguarda gli alberi o comunque la vegetazione che protende i suoi rami sul fondo del signore che agisce, non vi è stata neppure contestazione specifica.
Quanto all'impedimento dovuto alla conflittualità tra le parti, da come si apprende, pure sfociata in fatti che astrattamente ed assertivamente sarebbero qualificabili come reati, di cui ovviamente si occuperà la Magistratura penale, si noti che le questioni menzionate dal convenuto, con riferimento alla quota campagna nonché relative a recinzioni di cantiere (v. pure atti dei vari procedimenti amministrativi depositati sub docc. da 1 a 8), siano questioni non rilevanti ai fini del decidere, circoscritto ai rami e tenuto presente che i confini tra le proprietà non sono neppure contestati.
5 Comunque, ora vi sarà il provvedimento giurisdizionale, che, ci si augura, possa calmare i rapporti di vicinato.
Parimenti, l'eventuale esistenza di un cancello e di “una recinzione in rete elettrosaldata abusiva e vietata dall'autorità comunale” sono questioni superabili se solo si pensa che parte ricorrente ha tutto l'interesse a far accedere il proprietario convenuto per procedere alla recisione.
Quanto ai modi della recisione ex art. 896 c.c., l'interesse del ricorrente è unicamente, in questo processo, nel senso che i rami altrui non invadano la sua proprietà.
Parte convenuta avrà modo e tempo di procedere come meglio crede al taglio, dal suo cono prospettico a tutela dei suoi alberi, ma, certo, la sua eventuale futura inerzia non può vanificare la tutela del ricorrente, il quale, se controparte non vi procede, potrà procedervi autonomamente a spese del convenuto, avendo interesse esclusivo alla circostanza che non pendano rami altrui sul suo fondo.
Per quanto riguarda il passaggio con la mietitrebbiatrice, parte ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, descriveva il suo passaggio con un veicolo alquanto imponente, largo tre metri, definito “eccezionale” (v. pag. 4 ricorso).
Parte convenuta nulla aveva contestato specificamente sul punto in comparsa di costituzione, limitandosi a riferire che alle operazioni di taglio avrebbe dovuto procedere il proprietario del fondo dominante.
Su tale questione giuridica, si ritiene di condividere l'opinione di Cass. n. 14622/2010
(che cita altri suoi precedenti), citata più volte dal ricorrente ed ancora attuale (dalle banche dati a disposizione non risulta contradetto da arresti successivi): “Questa Corte aderisce con completa condivisione all'orientamento secondo cui la servitù può comportare per il proprietario del fondo servente l'obbligo di un facere, purché esso costituisca una obbligazione accessoria che non esaurisca l'intero contenuto della servitù, in quanto volto solo a consentirne il compiuto esercizio
(cons. Cass. 29.8.1998, n. 8610); va ulteriormente specificato che questa Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto (Cass.13.6.1995, n. 6683) compatibile con il contenuto della servitù
l'obbligo di rimuovere o potare alberi che ostacolassero l'esercizio della servitù. In ragione di tanto, considerata la natura certamente accessoria da ascriversi al mantenimento delle condizioni minime per l'esercizio della servitù, così integrata la motivazione della sentenza impugnata, anche tale mezzo non merita accoglimento”.
Insomma, parafrasando, la servitù non può imporre un facere, sì (v. art. 1030 c.c.), ma deve garantire le condizioni minime per il suo esercizio e certo tali condizioni minime possono determinare l'adempimento di prestazioni accessorie a carico di chi è legittimato ad intervenire sul punto.
6 Tra l'altro, tali prestazioni accessorie tutelano anche parte convenuta contro un eventuale esposizione a responsabilità civili e/o penali (v. cadute e/o interferenze con i passaggi), anche tenuto presente che non emergono chiusure all'ingresso del passaggio (v. foto a pag. 3 del ricorso, non contestata nella prima difesa utile dal convenuto).
Insomma, non si tratta di snaturare il contenuto delle servitù, trattandosi, invece, di applicare una regola insita nel concetto stesso di peso, sussistente proprio in quanto coesiste con il diritto dominicale altrui, sul quale insiste.
Nelle note conclusive autorizzate, parte ricorrente va menzione di un filo che, prima, pendeva ad altezze superiori (la questione è stata introdotta, invero, già a verbale d'udienza, v. udienze del
31.10.2024 e del 14.11.2024).
Si tratta di allegazione ampiamente inclusa nella doglianza iniziale, che, a ben vedere, riguardava il diritto autodeterminato di servitù.
Parte ricorrente, poi, chiede, come visto, la condanna ad una somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere da sette giorni dalla pubblicazione della sentenza (o dalla notifica della stessa in caso di contumacia).
Ad avviso di questo Giudice, nella misura in cui si autorizza il ricorrente a procedervi autonomamente, in caso di inerzia del convenuto, e considerato che l'ordinanza possessoria del
2007 riguardava altri aspetti, sarebbe iniquo e foriero di ulteriori complicazioni, allo stato, se si procedesse a sanzionare ritardi senza conoscere il futuro contegno del convenuto.
Ancora, parte ricorrente chiede: “condannare il al risarcimento del danno dovuto alla CP_1 perdita del raccolto del 2024 e del 2025 quantificato in euro 6.548,00 oltre rivalutazione e interessi dal momento dell'illecito (che può essere fatto coincidere quantomeno con la diffida sub. doc. 7 ricevuta il 22.7.2024)”.
In ricorso, parte ricorrente chiedeva € 10.000,00 e, quindi, in fase decisoria vi è stata una riduzione del petitum.
In comparsa di costituzione, parte convenuta contestava come il ricorrente disponesse di un'altra via per procedere all'agognata raccolta.
Ad avviso di questo Giudice, l'importo richiesto non è dovuto.
Il passaggio alternativo non ha rilevanza ai fini petitori.
Ai fini risarcitori e quindi ai fini del riconoscimento di un diritto etero-derminato pecuniario, però, tale passaggio rileva, in quanto evidenzierebbe una diminuzione patrimoniale che si sarebbe potuta evitare.
7 Nonostante il susseguirsi di udienze, parte ricorrente non ha contestato nelle varie udienze introduttive (v. udienze 31.10.2024 e 14.11.2024) l'esistenza del passaggio alternativo e comunque l'istruttoria testimoniale, con i testi di parte convenuta, ne ha dimostrato l'esistenza.
Le difese di parte ricorrente sul punto, nelle note conclusive, sono tardive (usando lo stesso metro di giudizio utilizzato per parte convenuta).
Le spese di lite vanno compensate, vista la soccombenza reciproca.
Parte convenuta chiede che il Giudice trasmetta atti alla Procura per foto che vengono riprodotte nel corpo delle note conclusive del ricorrente.
Il Giudice civile ha deciso, senza considerarle, motivatamente, e, comunque, non può indagare autonomamente su eventuali ipotesi di reato, rimanendo le foto, in assenza di tali indagini, da un punto di vista strettamente processualistico-civile, mere allegazioni difensive di parte, nell'esercizio del suo jus postulandi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa R.G. n. 17611/2024:
- ordina al sig. la recisione dei rami protesi nel fondo del sig. e CP_1 Parte_1 nella servitù insistente nel mappale 12, individuata in motivazione, entro 7 giorni dalla notifica di una diffida scritta. Con riferimento alla servitù di passaggio, la recisione deve essere effettuata in modo tale che vi passi una mietitrebbiatrice larga tre metri e alta quattro metri, comunque dovendo parte convenuta lasciare liberi tali spazi da eventuali oggetti, anche se sospesi, che attraversino il passaggio. Se entro il termine suddetto parte convenuta non vi procede, si autorizza parte ricorrente, anche con l'ausilio della forza pubblica e a spese del convenuto, a provvedere egli stesso al taglio dei rami e allo spostamento di eventuali oggetti che attraversano il passaggio;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 26.12.2025.
Il Giudice
AB MO AG
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. AB MO AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa R.G. n. 17611/2024 promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dagli avv. avv.ti Parte_1 C.F._1
EN MA, CA MA e NA CA;
-RICORRENTE- contro
- (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Luciano CP_1 C.F._2
Salvato;
-CONVENUTO-
Oggetto: rami protesi e servitù di passaggio.
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso:
“all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 703 c.p.c. e artt.
669-bis e seguenti c.p.c., Voglia contrariis reiectis, in via cautelare:
In via principale: ordinare a l'immediata recisione dei rami protesi nel fondo del CP_1 sig. e di quelli protesi sulla servitù insistente sul mappale 12 oltre che ordinare la Parte_1 rimozione o l'innalzamento del filo elettrico che impedisce l'accesso alla mietitrebbiatrice e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto condannando altresì il a una somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a CP_1 decorrere da sette giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.
2) In via subordinata: ordinare al sig. la rescissione dei rami protesi nel fondo del CP_1 sig. e di quelli protesi sulla servitù insistente sul mappale 12 oltre che ordinare la Parte_1 rimozione o l'innalzamento del filo elettrico che impedisce l'accesso alla mietitrebbiatrice
1 concedendo allo stesso un equo termine per l'adempimento decorso il quale il sig. , con Pt_1
l'ausilio della forza pubblica e a spese del , sia autorizzato a provvedere egli stesso o CP_1 tramite terzi al taglio dei rami e all'innalzamento del filo.
Voglia, altresì, nel merito:
3) In via principale: ordinare a l'immediata recisione dei rami protesi nel fondo CP_1 del sig. e nella servitù insistente nel mappale 12 condannando altresì il a Parte_1 CP_1 una somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere da sette giorni dalla pubblicazione della sentenza (o dalla notifica della stessa in caso di contumacia).
4) In via principale: condannare il al risarcimento del danno dovuto alla perdita del CP_1 raccolto del 2024 e del 2025 quantificato in euro 6.548,00 oltre rivalutazione e interessi dal momento dell'illecito (che può essere fatto coincidere quantomeno con la diffida sub. doc. 7 ricevuta il 22.7.2024)
In ogni caso:
5) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge e con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato tutte le spese e nulla aver ricevuto dal ricorrente”.
Il procuratore di parte convenuta ha concluso:
“In via cautelare principale e subordinata: a) rigettare la domanda cautelare in quanto infondata in fatto e in diritto così come la richiesta di condanna dal convenuto al pagamento di qualsivoglia somma per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento del giudice per tutti i motivi esposti;
Nel merito: b) rigettare la domanda di condanna del convenuto a recidere i rami degli alberi che sporgono nella servitù di passaggio e l'ipotetica somma giornaliera a favore del ricorrente per il ritardo nell'esecuzione della potatura dei rami degli alberi in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel merito in via subordinata: c) rigettare la domanda di condanna per la perdita di raccolta per tutti i motivi esposti in particolare perché il ricorrente dispone di un accesso alternativo privilegiato più breve alla pubblica via;
d) condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e compensi di causa, oltre al rimborso spese generali, Contributo previdenziale avvocati e I.V.A. come per legge.
In via istruttoria […]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente riferisce quanto segue, senza che vi siano state contestazioni specifiche nella prima difesa utile ad opera di parte convenuta: “Il sig. è proprietario del terreno nel Comune di Pt_1
Campolongo Maggiore individuato catastalmente al foglio 8, particella 15. (Doc. 1 Visura
Catastale) Tale terreno è confinante ad est con il terreno di proprietà del sig. individuato CP_1
2 catastalmente al foglio 8, particella 12 ed a sud con il terreno di proprietà del sig. CP_1 individuato catastalmente al foglio 8, particella 5. 3. Il sig. è altresì proprietario, nel Pt_1 medesimo comune, del terreno individuato catastalmente al foglio 8, particella 11 confinante a sud con il terreno di proprietà di individuato catastalmente al foglio 8, particella 12”. CP_1
Riporta, pure, in atto di citazione, un estratto della mappa catastale:
Parte ricorrnete riferisce che sulla particella 12, appartenente al sig. convenuto, vi è una servitù di passaggio che collega il fondo di cui alla particella 15 alla via Rovine: “Inoltre il sig. è Pt_1 titolare di una servitù di passaggio che dalla strada (sita a est) denominata via Rovine porta all'ingresso del mappale 15 di sua proprietà. Tale servitù di passaggio consiste in una strada sterrata sulla quale passano i mezzi di lavoro agricolo. Tale strada da via Rovine passa sui mappali 129, 13 e 230 (di altri soggetti) e poi sul mappale 12 di proprietà del sig. (come CP_2 indicato dalla linea rossa nell'immagine qui sotto riportata)” (segue estratto dell'immagine)
3 Parte ricorrente si duole che le piante site nella proprietà del convenuto abbiano dei rami che, per quanto riguarda il confine con la proprietà dell'attore medesimo, protendano su tale ultima proprietà
e che, per quanto riguarda il diritto di servitù di passaggio, impediscano il passaggio della mietitrebbiatrice, di dimensioni eccezionali, essendo larga 3 metri.
Nella prima difesa utile ovvero nella comparsa di costituzione, parte convenuta ha replicato che:
- il sig. disporrebbe di una capezzagna, una stradina vicinale, esistente sul foglio n. 8, Pt_1 particelle n. 6, 7, che consente l'accesso alle dette particelle n. 11 e 15 dalla pubblica via
Cornio e nonostante ciò il convenuto non avrebbe frapposto, dopo la pronuncia del
Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Dolo del 14.11.2007, e la successiva sentenza n.
110/2013 nel medesimo procedimento possessorio, ostacolo alcuno al transito del e Pt_1 dei terzisti da lui incaricati con i relativi macchinari agricoli per la coltivazione dei suoi terreni;
- la presente iniziativa giudiziaria sarebbe una ritorsione dell'attore dovuta al fatto che il convenuto avrebbe instaurato procedimenti amministrativi avverso i lavori eseguiti sul suo fondo;
- per quanto riguarda le piante che dalla proprietà del convenuto medesimo propendono sul fondo del ricorrente il primo non vi provvederebbe né in passato vi avrebbe provveduto
4 stanti i rapporti conflittuali tra i due e per le minacce ricevute e perché l'accesso al fondo del vicino sarebbe interdetto da un cancello e da una recinzione in rete elettrosaldata abusiva e vietata dall'autorità comunale: “In ogni caso il sig. non si oppone, né si è mai CP_1 opposto, acché il ricorrente esegua la potatura delle piante a regola d'arte attesa la sua competenza essendo un imprenditore agricolo”, invocando l'art. 1069 c.c..
Si considerino le domande di parte ricorrente, anche risarcitorie, alle quali parte convenuta si oppone.
Si fa notare che il fascicolo è stato assegnato al Sottoscritto soltanto in data 29.5.2025, giusta provvedimenti del Presidente di Sezione e del Presidente vicario del Tribunale rispettivamente del
20.5.2025 e del 21.5.2025 (agli atti del PCT).
Non appena possibile, questo Giudice, viste le domande cautelari in corso di causa, ha calendarizzato la causa per discussione ex art. 281 terdecies c.p.c..
Il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha deciso, in via istruttoria, di assumere testimoni, poi sentiti, sui capitoli ammessi, in data 30.1.2025.
Le prime domande di parte ricorrente sono expressis verbis formulate in via cautelare.
Il sottoscritto, come, d'altronde, il precedente Giudice (v. provvedimento reso all'udienza del
30.1.2025, dopo l'esame dei testi), ritiene che si possa decidere nel merito direttamente, vista la dialettica processuale.
L'esame delle domande cautelari è, quindi, assorbito.
La prima domanda nel merito è la seguente:
“In via principale: ordinare a l'immediata recisione dei rami protesi nel fondo del CP_1 sig. e nella servitù insistente nel mappale 12 condannando altresì il a una Parte_1 CP_1 somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere da sette giorni dalla pubblicazione della sentenza (o dalla notifica della stessa in caso di contumacia)”.
Si ritiene di accogliere le domande.
Per quanto riguarda gli alberi o comunque la vegetazione che protende i suoi rami sul fondo del signore che agisce, non vi è stata neppure contestazione specifica.
Quanto all'impedimento dovuto alla conflittualità tra le parti, da come si apprende, pure sfociata in fatti che astrattamente ed assertivamente sarebbero qualificabili come reati, di cui ovviamente si occuperà la Magistratura penale, si noti che le questioni menzionate dal convenuto, con riferimento alla quota campagna nonché relative a recinzioni di cantiere (v. pure atti dei vari procedimenti amministrativi depositati sub docc. da 1 a 8), siano questioni non rilevanti ai fini del decidere, circoscritto ai rami e tenuto presente che i confini tra le proprietà non sono neppure contestati.
5 Comunque, ora vi sarà il provvedimento giurisdizionale, che, ci si augura, possa calmare i rapporti di vicinato.
Parimenti, l'eventuale esistenza di un cancello e di “una recinzione in rete elettrosaldata abusiva e vietata dall'autorità comunale” sono questioni superabili se solo si pensa che parte ricorrente ha tutto l'interesse a far accedere il proprietario convenuto per procedere alla recisione.
Quanto ai modi della recisione ex art. 896 c.c., l'interesse del ricorrente è unicamente, in questo processo, nel senso che i rami altrui non invadano la sua proprietà.
Parte convenuta avrà modo e tempo di procedere come meglio crede al taglio, dal suo cono prospettico a tutela dei suoi alberi, ma, certo, la sua eventuale futura inerzia non può vanificare la tutela del ricorrente, il quale, se controparte non vi procede, potrà procedervi autonomamente a spese del convenuto, avendo interesse esclusivo alla circostanza che non pendano rami altrui sul suo fondo.
Per quanto riguarda il passaggio con la mietitrebbiatrice, parte ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, descriveva il suo passaggio con un veicolo alquanto imponente, largo tre metri, definito “eccezionale” (v. pag. 4 ricorso).
Parte convenuta nulla aveva contestato specificamente sul punto in comparsa di costituzione, limitandosi a riferire che alle operazioni di taglio avrebbe dovuto procedere il proprietario del fondo dominante.
Su tale questione giuridica, si ritiene di condividere l'opinione di Cass. n. 14622/2010
(che cita altri suoi precedenti), citata più volte dal ricorrente ed ancora attuale (dalle banche dati a disposizione non risulta contradetto da arresti successivi): “Questa Corte aderisce con completa condivisione all'orientamento secondo cui la servitù può comportare per il proprietario del fondo servente l'obbligo di un facere, purché esso costituisca una obbligazione accessoria che non esaurisca l'intero contenuto della servitù, in quanto volto solo a consentirne il compiuto esercizio
(cons. Cass. 29.8.1998, n. 8610); va ulteriormente specificato che questa Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto (Cass.13.6.1995, n. 6683) compatibile con il contenuto della servitù
l'obbligo di rimuovere o potare alberi che ostacolassero l'esercizio della servitù. In ragione di tanto, considerata la natura certamente accessoria da ascriversi al mantenimento delle condizioni minime per l'esercizio della servitù, così integrata la motivazione della sentenza impugnata, anche tale mezzo non merita accoglimento”.
Insomma, parafrasando, la servitù non può imporre un facere, sì (v. art. 1030 c.c.), ma deve garantire le condizioni minime per il suo esercizio e certo tali condizioni minime possono determinare l'adempimento di prestazioni accessorie a carico di chi è legittimato ad intervenire sul punto.
6 Tra l'altro, tali prestazioni accessorie tutelano anche parte convenuta contro un eventuale esposizione a responsabilità civili e/o penali (v. cadute e/o interferenze con i passaggi), anche tenuto presente che non emergono chiusure all'ingresso del passaggio (v. foto a pag. 3 del ricorso, non contestata nella prima difesa utile dal convenuto).
Insomma, non si tratta di snaturare il contenuto delle servitù, trattandosi, invece, di applicare una regola insita nel concetto stesso di peso, sussistente proprio in quanto coesiste con il diritto dominicale altrui, sul quale insiste.
Nelle note conclusive autorizzate, parte ricorrente va menzione di un filo che, prima, pendeva ad altezze superiori (la questione è stata introdotta, invero, già a verbale d'udienza, v. udienze del
31.10.2024 e del 14.11.2024).
Si tratta di allegazione ampiamente inclusa nella doglianza iniziale, che, a ben vedere, riguardava il diritto autodeterminato di servitù.
Parte ricorrente, poi, chiede, come visto, la condanna ad una somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere da sette giorni dalla pubblicazione della sentenza (o dalla notifica della stessa in caso di contumacia).
Ad avviso di questo Giudice, nella misura in cui si autorizza il ricorrente a procedervi autonomamente, in caso di inerzia del convenuto, e considerato che l'ordinanza possessoria del
2007 riguardava altri aspetti, sarebbe iniquo e foriero di ulteriori complicazioni, allo stato, se si procedesse a sanzionare ritardi senza conoscere il futuro contegno del convenuto.
Ancora, parte ricorrente chiede: “condannare il al risarcimento del danno dovuto alla CP_1 perdita del raccolto del 2024 e del 2025 quantificato in euro 6.548,00 oltre rivalutazione e interessi dal momento dell'illecito (che può essere fatto coincidere quantomeno con la diffida sub. doc. 7 ricevuta il 22.7.2024)”.
In ricorso, parte ricorrente chiedeva € 10.000,00 e, quindi, in fase decisoria vi è stata una riduzione del petitum.
In comparsa di costituzione, parte convenuta contestava come il ricorrente disponesse di un'altra via per procedere all'agognata raccolta.
Ad avviso di questo Giudice, l'importo richiesto non è dovuto.
Il passaggio alternativo non ha rilevanza ai fini petitori.
Ai fini risarcitori e quindi ai fini del riconoscimento di un diritto etero-derminato pecuniario, però, tale passaggio rileva, in quanto evidenzierebbe una diminuzione patrimoniale che si sarebbe potuta evitare.
7 Nonostante il susseguirsi di udienze, parte ricorrente non ha contestato nelle varie udienze introduttive (v. udienze 31.10.2024 e 14.11.2024) l'esistenza del passaggio alternativo e comunque l'istruttoria testimoniale, con i testi di parte convenuta, ne ha dimostrato l'esistenza.
Le difese di parte ricorrente sul punto, nelle note conclusive, sono tardive (usando lo stesso metro di giudizio utilizzato per parte convenuta).
Le spese di lite vanno compensate, vista la soccombenza reciproca.
Parte convenuta chiede che il Giudice trasmetta atti alla Procura per foto che vengono riprodotte nel corpo delle note conclusive del ricorrente.
Il Giudice civile ha deciso, senza considerarle, motivatamente, e, comunque, non può indagare autonomamente su eventuali ipotesi di reato, rimanendo le foto, in assenza di tali indagini, da un punto di vista strettamente processualistico-civile, mere allegazioni difensive di parte, nell'esercizio del suo jus postulandi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa R.G. n. 17611/2024:
- ordina al sig. la recisione dei rami protesi nel fondo del sig. e CP_1 Parte_1 nella servitù insistente nel mappale 12, individuata in motivazione, entro 7 giorni dalla notifica di una diffida scritta. Con riferimento alla servitù di passaggio, la recisione deve essere effettuata in modo tale che vi passi una mietitrebbiatrice larga tre metri e alta quattro metri, comunque dovendo parte convenuta lasciare liberi tali spazi da eventuali oggetti, anche se sospesi, che attraversino il passaggio. Se entro il termine suddetto parte convenuta non vi procede, si autorizza parte ricorrente, anche con l'ausilio della forza pubblica e a spese del convenuto, a provvedere egli stesso al taglio dei rami e allo spostamento di eventuali oggetti che attraversano il passaggio;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 26.12.2025.
Il Giudice
AB MO AG
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