Sentenza breve 1 giugno 2012
Accoglimento
Sentenza breve 27 agosto 2012
Parere definitivo 15 marzo 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 01/06/2012, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01005/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2012, proposto da:
- Giancane s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Scalcione e Giancarlo Perrone, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;
contro
- il Comune di Monteroni di Lecce, non costituito;
nei confronti di
- Co.ge.qu. s.r.l. unipersonale, rappresentata e difesa dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;
per l'annullamento
- della determinazione del Responsabile del Settore IV - Urbanistica ed Igiene Urbana - Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Monteroni di Lecce n. 4 del 24 febbraio 2012;
- in via presupposta, della determinazione del medesimo Responsabile n. 3 dell’8 febbraio 2012 (n. 116 R.G.);
- dei verbali di concorso del 16 gennaio 2012, del 24 gennaio 2012 e del 3 febbraio 2012 con i quali la Commissione è pervenuta alla redazione della graduatoria approvata;
- del provvedimento di assegnazione, ove intervenuto, del lotto n. 1 in favore di Co.ge.qu. s.r.l. unipersonale;
- ove occorra, del bando di concorso per l’assegnazione in proprietà dei lotti P.I.P. - 1° stralcio del 13 ottobre 2011, pubblicato in data 3 novembre 2011;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- e per la declaratoria di inefficacia del contratto/convenzione eventualmente stipulato con la società controinteressata nelle more del presente giudizio;
- e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione dei lotti nn. 1 e 2 del PIP - 1° stralcio e alla conseguente immissione nel possesso degli stessi, anche in subentro e/o sostituzione della società controinteressata;
Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Co.ge.qu. s.r.l. unipersonale.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 30 maggio 2012 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Scalcione, Perrone e Sticchi Damiani.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
1.- Rilevato che:
- con delibera di Giunta Municipale n. 225 del 13 ottobre 2011 il Comune di Monteroni disponeva la pubblicazione del bando di concorso per l’assegnazione di alcuni lotti ricadenti in zona P.I.P..
- la società ricorrente domandava l’assegnazione dei lotti, fra di loro adiacenti, nn. 1, 2 e 3.
- i lotti n. 1 e n. 3, tuttavia, rispettivamente richiesti anche dalla società controinteressata e dalla società Gestal s.r.l., venivano a queste assegnati in ragione del loro miglior collocamento in graduatoria (alla ricorrente era invece assegnato il lotto n. 2).
- la ditta Giancane s.r.l. impugna dunque gli atti relativi all’assegnazione del lotto n. 1 alla ditta Co.ge.qu. s.r.l. (non si contesta, invece, la posizione della Gestal s.r.l.).
2.- Ritenuta, preliminarmente, l’ammissibilità del proposto gravame: la dichiarazione della ditta Giancane “di non voler lotti diversi da quello richiesto” ove lo stesso “dovesse essere prioritariamente assegnato di diritto ad altra impresa”, difatti, va logicamente intesa come tendente a respingere l’eventuale attribuzione di lotti estranei a quelli nn. 1, 2 e 3 ma non, invece, a escludere in toto il proprio interesse per la diversa ipotesi dell’assegnazione di solo alcuni dei lotti comunque specificamente domandati. Né, d’altronde, il progetto di massima e la relazione illustrativa dell’intervento da allegare all’istanza erano richiesti dal Regolamento di cui alla D.C.C. n. 8 del 2011 e dal Bando della procedura con carattere così stringente da precludere, in radice, la possibilità di un ridimensionamento “quantitativo” del progetto in conseguenza della parziale assegnazione dei lotti richiesti.
3.- Ritenuto che il ricorso è, nel merito, fondato. L’attribuzione alla ditta controinteressata del massimo punteggio per il criterio dell’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio, difatti, sconta l’erroneo riferimento alla data, appunto, di iscrizione della ditta “Geom. Quarta Antonio”, poi conferita, il 16 giugno 2008, nella Co.ge.qu. s.r.l.: il preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, difatti, ha posto in rilievo come “la possibilità di avvalersi del requisito (nella specie, anzianità di iscrizione) appartenente ad altra azienda nella cui titolarità il partecipante sia succeduto, ossia la possibilità del recupero dell’iscrizione, debba essere prevista dal bando, non essendo consentito al seggio di gara di riconoscere la sussistenza di un requisito non espressamente previsto dal bando” (Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2007, n. 366; v. anche Consiglio di Stato, IV, 10 maggio 2005, n. 2223).
Né la circostanza che le pronunce appena richiamate si riferiscano all’anzianità dell’iscrizione camerale quale requisito di partecipazione e non quale criterio di valutazione della domanda assume alcun rilievo, dovendo per evidenti ragioni di par condicio fra i partecipanti applicare anche a quest’ipotesi la lettura più aderente al dato formale privilegiata nelle citate sentenze del Consiglio di Stato: la controinteressata, d’altronde, non poteva che allegare alla propria domanda due diversi certificati camerali, l’uno, proprio, che datava l’iscrizione al 24 marzo 2005, e l’altro, della ditta Geom. Quarta Antonio, che invece riportava come data il 27 giugno 1990 (ed è appunto al 1990 che la Commissione faceva -per quanto scritto illegittimamente- riferimento per valutare il punteggio della Co.ge.qu. s.r.l.).
4.- Ritenuto che sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto, con ogni conseguenza ai fini della graduatoria e della conseguente assegnazione del lotto n. 1.
5.- Ritenuto, infine, di dover compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 600 del 2012 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2012
IL SEGRETARIO