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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 764/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti FRANCESCO Parte_1 C.F._1
CARITA e DOMENICO PAOLO CHIPARO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Palermo – cap. 90141, in via Mariano Stabile n.241;
contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. , elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l' , sede di , sito in Via Don Controparte_3 CP_3
Minzoni 15;
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“- Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24, 2024/25 e fino all'a.s. dell'emittenda sentenza di accoglimento e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del Controparte_1 beneficio stesso ed ad adempiere in forma specifica e quindi all'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione in favore di parte ricorrente, per l'importo complessivo di € 2.500,00 (€ 500,00 per ogni anno scolastico), oltre interessi e rivalutazione monetaria, attraverso l'emissione di buoni elettronici dal corrispondente valore nominale;
pagina 1 di 9 - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24, 2024/25 condannarsi il al pagamento Controparte_1 della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
- Con condanna di spese, diritti ed onorari di causa come per legge”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“- rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, l'avvenuta prescrizione del diritto a percepire l'importo della cd “carta del docente relativamente all'anno 2019/2020 in quanto il dies a quo secondo i dettami della sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 è agganciato alla data di stipula del contratto di lavoro;
- quanto all'anno 2023/2024, essendo vigente il D.I. 69 “salva infrazioni del 13.06.2023 il compenso non è dovuto trattandosi di supplenza al 30.06 e dunque non su posto vacante e disponibile (posto al
31.08);
- disconoscere il beneficio per il corrente anno scolastico, caratterizzato da supplenze brevi e saltuarie con temine al 14.02.2025. perché anche la L. n° 207 del 30/12/2024 riconosce il beneficio, il cui importo deve essere determinato, solo per le supplenze su posto vacante e disponibile;
- con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 18/11/2024 come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1
epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente precaria ed in servizio per l'anno scolastico
2024/2025 presso l'I.C. di Occhiobello, in forza di un contratto a tempo determinato dal 27.09.2024 al
22.12.2024 dal convenuto, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo CP_1 CP_1
in forza di plurimi contratti annuali nelle seguenti annualità:
- 2019/2020;
- 2020/2021;
- 2022/2023;
- 2023/2024;
- 2024/2025.
pagina 2 di 9 di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata soggetta agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione; delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva
1999/70; degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, ed invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva per l'anno scolastico 2019/2020 la prescrizione del diritto al beneficio della “Carta docente”; per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 la non annualità delle supplenze, in quanto i relativi contratti a tempo determinato erano stati stipulati sino al 30.06, mentre per l'anno scolastico 2024/2025 evidenziava che, i relativi incarichi non erano altro che supplenze brevi e saltuarie con soluzione di continuità solo fino al 14.02.2025 per un totale di soli 96 giorni.
Aggiungeva, infine, la mancata allegazione delle spese sostenute dalla ricorrente per la propria formazione professionale per tutti gli anni richiesti, in violazione dell'art. 2697 c.c.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, - eccetto quella della prescrizione che si esaminerà in seguito - appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.” mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di pagina 3 di 9 € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli “in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, negli anni scolastici in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
pagina 4 di 9 Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolti in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” sicché deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alla parte ricorrente non spetterebbe il bonus in quanto titolare di contratti validi per gli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 solo fino al termine delle attività didattiche (30.6) e non fino al termine dell'anno scolastico (31.8).
pagina 5 di 9 Al contrario, va rigettata la domanda relativa al corrente anno scolastico (2024/2025), alla luce delle considerazioni seguenti.
Sul punto, infatti, occorre rilevare che la Suprema Corte nella sentenza ricordata in precedenza (Cass.
29961/2023) non ha affrontato direttamente la spettanza del beneficio per le supplenze temporanee conferite fino al termine delle lezioni o per periodi ancora più brevi, tuttavia, si ritiene che il conferimento di una supplenza dai primi mesi di scuola sino alla fine delle lezioni necessariamente investe il docente della partecipazione alla didattica annua, dovendo curare per l'intero anno scolastico la programmazione della didattica e la sua realizzazione nelle classi assegnate. In tali casi, sussistendo, dunque, un dato temporale su base annua del tutto assimilabile all'ipotesi della supplenza sino al termine delle attività didattiche non si giustifica la sottrazione al docente del beneficio formativo, trattandosi di prestazione lavorativa pienamente comparabile con quella dei docenti di ruolo che impone, dunque, il riconoscimento di analogo trattamento.
Va ulteriormente precisato che la Suprema Corte, nella stessa sentenza sopra richiamata, pur non affrontando direttamente la problematica della spettanza della carta docente in presenza di supplenze temporanee, ha ritenuto insufficiente il parametro indicato dagli artt. 489 e 527 legge 297/1994, per i quali il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, in quanto esse “non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell' “annualità” di una “didattica”, pur ammettendo che un termine sostanzialmente analogo possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il riconoscimento della Carta docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 legge 124/1999, la parificazione del periodo di servizio di 180 giorni all'anno scolastico, poi, è, altresì, contenuta nell'art. 11 comma 14 d.lgs. 124/1999 che reca disposizioni varie, dunque applicabili ai diversi istituti nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro del personale scolastico. Può, pertanto, ritenersi che si tratti di un principio di carattere generale che nell'ambito del riconoscimento del diritto alla carta docente va coniugato con l'esigenza della partecipazione alla didattica annua riscontrabile unicamente se, oltre alla durata della prestazione lavorativa sopra individuata (sostanzialmente analoga a quella derivante dall'assegnazione di supplenze sino al termine delle attività didattiche ex art. 4 comma 2 legge 124/1999), vi sia anche l'identità dell'incarico presso il medesimo istituto e per lo stesso numero di ore (dal quale può presumersi l'identità delle classi assegnate e dunque delle materie oggetto dell'incarico), che porta a ritenere provata la partecipazione dell'interessato alla programmazione didattica annuale.
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, il periodo di servizio prestato dalla ricorrente è insufficiente per riconoscere il diritto relativamente al corrente anno scolastico, in quanto inferiore ai 180 giorni: la ricorrente ha allegato il contratto a tempo determinato presso l'I.C. di Occhiobello con decorrenza dal 27/09/2024 al
22/12/2024 (cfr. doc. 7 all. al ricorso) e l'amministrazione convenuta ha prodotto la schermata dei servizi prestati dalla dalla quale si evince che l'ultimo incarico è cessato il 06.02.2025. Pt_1
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a CP_1 discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
pagina 7 di 9 Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, condivisa da questo Giudice, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie
(ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso della parte ricorrente, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
7. La prescrizione.
Infine, la Corte ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, dato rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento - dal momento in cui il diritto può essere fatto valere - e dunque per le supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Va altresì ribadito che il valore economico del beneficio richiesto venga pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, sicché trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, ma si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e dunque, considerando che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato è la notifica della diffida datata 04.07.2024 e notificata in pari data, in ossequio al criterio suggerito dalla Suprema Corte, deve ritenersi non ancora prescritta la somma rivendicata dalla per l'anno scolastico 2019/2020 posto che in tale data (cinque anni a ritroso Pt_1 dalla notifica, ossia 04.07.2019) non era ancora stato conferito l'incarico per detta annualità (il contratto è stato infatti stipulato il 15/10/2019, come indicato dal doc. 2 all. al ricorso).
Va, dunque, dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 di parte ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1
pagina 8 di 9 disposizione un importo di € 2.000,00 attraverso il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
8. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore dichiarato, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 764/2024 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1
diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 e condanna il convenuto a CP_1 mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_1
1.313,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Rovigo, in data 21 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 764/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti FRANCESCO Parte_1 C.F._1
CARITA e DOMENICO PAOLO CHIPARO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Palermo – cap. 90141, in via Mariano Stabile n.241;
contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. , elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l' , sede di , sito in Via Don Controparte_3 CP_3
Minzoni 15;
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“- Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24, 2024/25 e fino all'a.s. dell'emittenda sentenza di accoglimento e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del Controparte_1 beneficio stesso ed ad adempiere in forma specifica e quindi all'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione in favore di parte ricorrente, per l'importo complessivo di € 2.500,00 (€ 500,00 per ogni anno scolastico), oltre interessi e rivalutazione monetaria, attraverso l'emissione di buoni elettronici dal corrispondente valore nominale;
pagina 1 di 9 - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24, 2024/25 condannarsi il al pagamento Controparte_1 della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
- Con condanna di spese, diritti ed onorari di causa come per legge”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“- rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, l'avvenuta prescrizione del diritto a percepire l'importo della cd “carta del docente relativamente all'anno 2019/2020 in quanto il dies a quo secondo i dettami della sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 è agganciato alla data di stipula del contratto di lavoro;
- quanto all'anno 2023/2024, essendo vigente il D.I. 69 “salva infrazioni del 13.06.2023 il compenso non è dovuto trattandosi di supplenza al 30.06 e dunque non su posto vacante e disponibile (posto al
31.08);
- disconoscere il beneficio per il corrente anno scolastico, caratterizzato da supplenze brevi e saltuarie con temine al 14.02.2025. perché anche la L. n° 207 del 30/12/2024 riconosce il beneficio, il cui importo deve essere determinato, solo per le supplenze su posto vacante e disponibile;
- con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 18/11/2024 come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1
epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente precaria ed in servizio per l'anno scolastico
2024/2025 presso l'I.C. di Occhiobello, in forza di un contratto a tempo determinato dal 27.09.2024 al
22.12.2024 dal convenuto, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo CP_1 CP_1
in forza di plurimi contratti annuali nelle seguenti annualità:
- 2019/2020;
- 2020/2021;
- 2022/2023;
- 2023/2024;
- 2024/2025.
pagina 2 di 9 di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata soggetta agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione; delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva
1999/70; degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, ed invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva per l'anno scolastico 2019/2020 la prescrizione del diritto al beneficio della “Carta docente”; per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 la non annualità delle supplenze, in quanto i relativi contratti a tempo determinato erano stati stipulati sino al 30.06, mentre per l'anno scolastico 2024/2025 evidenziava che, i relativi incarichi non erano altro che supplenze brevi e saltuarie con soluzione di continuità solo fino al 14.02.2025 per un totale di soli 96 giorni.
Aggiungeva, infine, la mancata allegazione delle spese sostenute dalla ricorrente per la propria formazione professionale per tutti gli anni richiesti, in violazione dell'art. 2697 c.c.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, - eccetto quella della prescrizione che si esaminerà in seguito - appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.” mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di pagina 3 di 9 € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli “in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, negli anni scolastici in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
pagina 4 di 9 Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolti in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” sicché deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alla parte ricorrente non spetterebbe il bonus in quanto titolare di contratti validi per gli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 solo fino al termine delle attività didattiche (30.6) e non fino al termine dell'anno scolastico (31.8).
pagina 5 di 9 Al contrario, va rigettata la domanda relativa al corrente anno scolastico (2024/2025), alla luce delle considerazioni seguenti.
Sul punto, infatti, occorre rilevare che la Suprema Corte nella sentenza ricordata in precedenza (Cass.
29961/2023) non ha affrontato direttamente la spettanza del beneficio per le supplenze temporanee conferite fino al termine delle lezioni o per periodi ancora più brevi, tuttavia, si ritiene che il conferimento di una supplenza dai primi mesi di scuola sino alla fine delle lezioni necessariamente investe il docente della partecipazione alla didattica annua, dovendo curare per l'intero anno scolastico la programmazione della didattica e la sua realizzazione nelle classi assegnate. In tali casi, sussistendo, dunque, un dato temporale su base annua del tutto assimilabile all'ipotesi della supplenza sino al termine delle attività didattiche non si giustifica la sottrazione al docente del beneficio formativo, trattandosi di prestazione lavorativa pienamente comparabile con quella dei docenti di ruolo che impone, dunque, il riconoscimento di analogo trattamento.
Va ulteriormente precisato che la Suprema Corte, nella stessa sentenza sopra richiamata, pur non affrontando direttamente la problematica della spettanza della carta docente in presenza di supplenze temporanee, ha ritenuto insufficiente il parametro indicato dagli artt. 489 e 527 legge 297/1994, per i quali il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, in quanto esse “non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell' “annualità” di una “didattica”, pur ammettendo che un termine sostanzialmente analogo possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il riconoscimento della Carta docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 legge 124/1999, la parificazione del periodo di servizio di 180 giorni all'anno scolastico, poi, è, altresì, contenuta nell'art. 11 comma 14 d.lgs. 124/1999 che reca disposizioni varie, dunque applicabili ai diversi istituti nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro del personale scolastico. Può, pertanto, ritenersi che si tratti di un principio di carattere generale che nell'ambito del riconoscimento del diritto alla carta docente va coniugato con l'esigenza della partecipazione alla didattica annua riscontrabile unicamente se, oltre alla durata della prestazione lavorativa sopra individuata (sostanzialmente analoga a quella derivante dall'assegnazione di supplenze sino al termine delle attività didattiche ex art. 4 comma 2 legge 124/1999), vi sia anche l'identità dell'incarico presso il medesimo istituto e per lo stesso numero di ore (dal quale può presumersi l'identità delle classi assegnate e dunque delle materie oggetto dell'incarico), che porta a ritenere provata la partecipazione dell'interessato alla programmazione didattica annuale.
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, il periodo di servizio prestato dalla ricorrente è insufficiente per riconoscere il diritto relativamente al corrente anno scolastico, in quanto inferiore ai 180 giorni: la ricorrente ha allegato il contratto a tempo determinato presso l'I.C. di Occhiobello con decorrenza dal 27/09/2024 al
22/12/2024 (cfr. doc. 7 all. al ricorso) e l'amministrazione convenuta ha prodotto la schermata dei servizi prestati dalla dalla quale si evince che l'ultimo incarico è cessato il 06.02.2025. Pt_1
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a CP_1 discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
pagina 7 di 9 Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, condivisa da questo Giudice, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie
(ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso della parte ricorrente, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
7. La prescrizione.
Infine, la Corte ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, dato rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento - dal momento in cui il diritto può essere fatto valere - e dunque per le supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Va altresì ribadito che il valore economico del beneficio richiesto venga pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, sicché trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, ma si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e dunque, considerando che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato è la notifica della diffida datata 04.07.2024 e notificata in pari data, in ossequio al criterio suggerito dalla Suprema Corte, deve ritenersi non ancora prescritta la somma rivendicata dalla per l'anno scolastico 2019/2020 posto che in tale data (cinque anni a ritroso Pt_1 dalla notifica, ossia 04.07.2019) non era ancora stato conferito l'incarico per detta annualità (il contratto è stato infatti stipulato il 15/10/2019, come indicato dal doc. 2 all. al ricorso).
Va, dunque, dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 di parte ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1
pagina 8 di 9 disposizione un importo di € 2.000,00 attraverso il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
8. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore dichiarato, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 764/2024 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1
diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 e condanna il convenuto a CP_1 mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_1
1.313,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Rovigo, in data 21 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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