Articolo 16 della Legge 31 dicembre 2012, n. 245
Articolo 15Articolo 17
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1 febbraio 2013
Art. 16. Tutela degli edifici di culto 1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorita', non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UBI.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013