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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/12/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10862/2025 r.g.v.g., promosso da nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Fabbri del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli C.F._2
del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
-ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti: chiedono “che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 9 dicembre 2025”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
pagina 1 di 14 Il Tribunale, vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta da e Parte_1
con ricorso depositato il 28 luglio 2025; Controparte_1
dato atto che i ricorrenti, all'udienza del 9 dicembre 2025, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato la volontà di separarsi espressa nel ricorso introduttivo, alle condizioni ivi previste e riportate a verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni;
osservato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n.
6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); considerato che nella fattispecie in esame il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica l'8 settembre 2025 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a LU (Como) il 27 giugno 2009 e che dall'unione dei coniugi sono nate due figlie, nata a [...] il [...], e nata a Per_1 Per_2
Bologna il 25 novembre 2022, entrambe minorenni;
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e pagina 2 di 14 materiali delle figlie minori, in quanto garantiscono alle stesse un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni della separazione concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta, confermata all'udienza del 9 dicembre 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...], e (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...], intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare:
Art.1) Consenso ed oggetto
Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta Controparte_1 Parte_1
ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile:
-porzione del fabbricato posto in Comune di Calderara di Reno (BO) alla via dei Glicini
n 6 costituita da un appartamento al piano primo e secondo, con annesse, quali pertinenze, una cantina e un'autorimessa al piano interrato;
il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Calderara di Reno al:
- Foglio 36 Mappale 968 Sub 19 Cat. A/2, Classe U, Vani 7, Rendita Catastale Euro
1.084,56 (appartamento)
e Mappale 968, Sub 59, Cat. C/6, Classe 2, Mq. 26, Rendita Catastale Euro 153,08
(autorimessa).
In confine con ragioni comuni da più lati, ragioni e salvo altri. Pt_2 Pt_3
pagina 3 di 14 All'unità immobiliare in oggetto compete la proporzionale quota di comproprietà indivisa delle ragioni condominiali tali per legge o destinazione come indicate negli atti di provenienza a cui si fa espresso rinvio, anche con riferimento alla modalità d'uso dell'ascensore, al regime pertinenziale dei sottotetti e alla proprietà delle aree scoperte condominiali o private al di sotto delle quali si trovano unità immobiliari del piano interrato. In particolare è compresa nella vendita la comproprietà indivisa delle ragioni condominiali tali per legge e per destinazione appresso indicate tutte col mappale 968 e precisamente:
- 968 Sub 1 (area cortiliva), Sub 85 (rampa e corsello di accesso e disimpegno garages, comuni solo alle unità immobiliari poste nel piano interrato); Sub 3, sub 5 e sub 6
(manufatti per alloggiamento contatori, dandosi atto che nel manufatto sub 6 sono alloggiati anche i contatori delle due villette aventi accesso dai civici n 2 e 4 della Via dei Glicini, costituitasi ogni conseguente servitù); Sub 4 (manufatto per alloggiamento cassette postali); Sub 11 (corridoio, atrio, vano scale, pianerottoli, disimpegni e vano ascensore di pertinenza delle unità immobiliari con accesso dal civ. n 6 della via dei
Glicini); Sub 21(corridoi, disimpegni, vano scale (con le limitazioni di cui appresso), pianerottoli e vano ascensore di pertinenza delle unità immobiliari con accesso dal civ. n
8 della via dei Glicini)
Sub 56 (centrale termica di pertinenza di tutte le unità immobiliari ad essa collegate); sub 86 – B.C.N.C. comune alle sole autorimesse sub 49 e sub 52); antenne centralizzate
TV; tettoiette esterne a livello del terzo piano. Le unità immobiliari poste all'ultimo piano di entrambi i corpi di fabbricato con accesso dai civici n 6 e 8 sono gravati da servitù di passaggio a favore del condominio per l'accesso al coperto, per operazioni di controllo e manutenzione del coperto stesso e delle apparecchiature condominiali ivi installate;
la proprietà delle aree scoperte sia condominiali che esclusive al di sotto delle quali si trovano unità immobiliari del piano interrato, è limitata al piano di calpestio;
tutte le unità immobiliari non potranno essere adibite a sedi di partiti politici, associazioni sindacali, scuole di ballo canto e musica, né ad altri usi che possano pagina 4 di 14 arrecare danno o molestia agli occupanti del complesso edilizio in oggetto. La parte acquirente ha preso atto che sull'area cortiliva distinta con il n sub 13, lungo il confine con la finitima area identificata con il sub 14, è installata la griglia di aereazione e di ingresso al sottostante vano di centrale termica, onde consentire ai tecnici della manutenzione al detto vano attraverso l'esistente cancelletto posto lungo il confine esterno al lotto.
Art 2) Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente ex art. 177 lett. a) c.c. in ragione del regime patrimoniale di comunione legale esistente tra i coniugi, con atto del notaio dott. redatto in Bologna in data 11 Persona_3
settembre 2009 Rep. n.34113/18634, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il
7.10.2009 al n.10968 Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Bologna l'8.10.2009 al n. 28248 R.P.. e n. 52804 R.G.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
Art 3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Art 4) Dichiarazioni urbanistiche
pagina 5 di 14 Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente signor CP_1
dichiara che:
[...]
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza di permesso di costruire in data 6.5.2006 PUT 10807 – PGN 5241/06 a seguito di domanda presentata il 20.2.2006, nonché varianti in corso d'opera di cui alla
DIA in data 26.4.2007 n 11136, in data 31.5.2007 n 11156, in data 16.6.2008 n 11454 e in data 17.11.08 n 11567;
- in data 30.9.2009 è stato rilasciato dal medesimo Comune il certificato di abitabilità dell'edificio su domanda P.G. n. 16817 del 2.7.2009;
- dichiara infine che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
Art 5) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 il cedente signor precisa che i dati di identificazione catastale, Controparte_1
come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto in data 18.12.2008, Prot. n. BO0350300 che sia allegano sub A) e B)
- dichiara, e la cessionaria sig.ra ne prende atto, che i dati catastali e Parte_1
le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
Dichiara infine che vi sarà corrispondenza soggettiva a seguito degli adempimenti del presente atto.
Art 6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013
n.90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera C) l'originale dell'attestato di pagina 6 di 14 prestazione energetica dell'appartamento in oggetto Protocollo n. 03738-718065-2025 rilasciato in data 15.7.25 da OM quale tecnico abilitato Persona_4
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Art 7) Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro
Art 8) Rinuncia all' ipoteca legale
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Controparte_1
Art 9) TI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
Art. 10) Richiesta di esenzioni fiscali
I Signori ntendono avvalersi Controparte_1 Parte_1
dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.
74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Art 11) Le parti di comune accordo rinunciano alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
pagina 7 di 14 Art 12) Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente verbale”; rilevato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 5 settembre
2025 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal
Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 2 dicembre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 20 Parte_1
settembre 1977 e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio a LU (Como) il 27 giugno 2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2009;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di LU di procedere all'annotazione del capo A) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto dai coniugi e, per l'effetto, dà atto che la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
“Assegnazione della casa coniugale
I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
La sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare sita a Calderara di Reno Parte_1
(BO) in via dei Glicini 6, mentre il sig. si obbliga a trasferirsi altrove entro il CP_1
termine di 15 giorni dall'odierna udienza, portando con sé i beni, gli impianti elettronici e gli effetti personali.
pagina 8 di 14 La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra unitamente alle pertinenze e Parte_1
agli arredi, perché vi continui ad abitare con le figlie Per_1 Per_2
I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi l'eventuale futuro cambio di residenza entro il termine di 15 giorni.
Affidamento congiunto
Le figlie minori e resteranno affidate in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre.
La potestà genitoriale sarà esercitata in maniera disgiunta e autonoma, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, durante i rispettivi tempi di permanenza, mentre le decisioni relative alle questioni di maggiore interesse per le figlie, inerenti alla salute, alla formazione, all'indirizzo educativo, all'istruzione e alla scelta della scuola dovranno sempre essere concordate tra i genitori, nel rispetto delle naturali inclinazioni e aspirazioni delle figlie.
I coniugi si impegnano reciprocamente a prestarsi la massima collaborazione e il massimo supporto nell'educazione e nella gestione delle figlie, nonché a tenersi informati su ogni questione relativa alle medesime.
Mantenimento delle figlie
A far tempo dal mese di maggio 2025, il sig. si impegna a corrispondere alla CP_1
sig.ra la somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento per Parte_1
ciascuna figlia, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento Istat con base maggio 2025, nonché il 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel
Protocollo in data 9 agosto 2017 attualmente in uso presso il Tribunale di Bologna, al quale si rimanda. In parziale modifica e integrazione del suddetto Protocollo, i coniugi dichiarano di far rientrare nelle spese straordinarie da suddividersi al 50% ciascuno le spese per la mensa scolastica di entrambe le figlie e la retta della scuola materna privata di alla quale è già stata iscritta. La documentazione fiscale dovrà essere intestata Per_2
alle minori ai fini della corretta deducibilità della spesa.
pagina 9 di 14 L'assegno unico universale corrisposto per le due figlie verrà interamente percepito dalla sig.ra genitore collocatario. Parte_1
Diritto di visita – suddivisione delle vacanze
Il sig. potrà vedere liberamente le figlie, previo accordo con la madre e CP_1
preavviso di due giorni, nel rispetto delle loro esigenze e dei loro impegni scolastici e personali e comunque secondo il seguente calendario quindicinale:
- prima settimana: nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola e riportandole al domicilio materno entro le ore 20:30, dopo averle fatte cenare;
- seconda settimana: il mercoledì, dall'uscita di scuola e riportandole al domicilio materno entro le ore 20:30 dopo averle fatte cenare, nonché dal venerdì, dall'uscita di scuola, fino alla domenica alle ore 20:30, riportandole al domicilio materno dopo averle fatte cenare. Il padre si farà carico di accompagnare e assistere le figlie nelle loro attività scolastico-educative, ricreative e sportive e alle visite mediche, durante i giorni di sua spettanza. Durante il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica, il padre andrà
a prendere le figlie all'uscita dal campo estivo o al domicilio materno, dove le riporterà alla sera entro le ore 20:30 occupandosi della cena.
Nelle vacanze estive, durante i mesi di luglio e agosto, il potrà trascorrere CP_2
con le figlie tre settimane, di cui solamente due consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, fatto salvo per il 2025.
Solamente per l'estate 2025, i coniugi concordano che la sig.ra potrà Parte_1
trascorrere il periodo con le figlie presso la residenza dei propri genitori a Lusiago (CO), riportandole a Bologna affinchè il padre possa trascorrere con le figlie i weekend di sua spettanza, ma non durante la settimana, ferma la possibilità per il padre di andarle a visitare a Lusiago infrasettimanalmente.
I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo e l'indirizzo dove le figlie trascorreranno le vacanze, nonché a garantire un quotidiano contatto telefonico con l'altro genitore.
pagina 10 di 14 Durante le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dal 23 al
30 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Durante le vacanze pasquali, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, dal venerdì alla domenica di Pasqua, con scambio presso il domicilio materno entro le ore
20:30, con un genitore e dalla sera della domenica di Pasqua al martedì fino al rientro a scuola con l'altrogenitore;
Utenze
In adempimento a quanto concordato, la sig.ra ha provveduto a trasferire sul Parte_1
proprio conto corrente personale l'addebito di tutte le utenze domestiche relative all'appartamento di Calderara di Reno, via dei Glicini 6, già intestate al sig. (gas CP_1
uso cucina, luce e telefono).
Spese per animale domestico
Le spese veterinarie del gatto domestico di famiglia verranno sostenute dai coniugi al
. Parte_4
Espatrio delle figlie
I coniugi si prestano sin d'ora il consenso reciproco all'espatrio e al rilascio del passaporto intestato alle minori ovvero ad ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento dei figli minori.
Ulteriori obbligazioni
Il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra della somma di CP_1 Parte_1
€4.133,40 quale quota a suo carico delle spese straordinarie anticipate dalla madre per le figlie dal gennaio 2024 sino all'aprile 2025 e che, come concordato, avrebbe dovuto corrispondere in due tranche entro il 15 agosto 2025.
Il sig alla data odierna ha versato la minor somma di € 3.957.50 con una CP_1
differenza di € 553,90.
Mantenimento dei coniugi – documenti per l'espatrio
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare l'uno nei confronti dell'altro all'assegno di mantenimento e di null'altro avere a pagina 11 di 14 pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione o titolo, fuorché
l'adempimento delle condizioni convenute nel presente atto, concedendosi altresì reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti.
Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile,” “il signor cede e trasferisce alla signora Controparte_1
che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), Parte_1
il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: -porzione del fabbricato posto in Comune di Calderara di Reno (BO) alla via dei Glicini n 6 costituita da un appartamento al piano primo e secondo, con annesse, quali pertinenze, una cantina e un'autorimessa al piano interrato;
il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di
Calderara di Reno al: - Foglio 36 Mappale 968 Sub 19 Cat. A/2, Classe U, Vani 7,
Rendita Catastale Euro 1.084,56 (appartamento) e Mappale 968, Sub 59, Cat. C/6,
Classe 2, Mq. 26, Rendita Catastale Euro 153,08 (autorimessa). In confine con ragioni comuni da più lati, ragioni e salvo altri. All'unità immobiliare in Pt_2 Pt_3
oggetto compete la proporzionale quota di comproprietà indivisa delle ragioni condominiali tali per legge o destinazione come indicate negli atti di provenienza a cui si fa espresso rinvio, anche con riferimento alla modalità d'uso dell'ascensore, al regime pertinenziale dei sottotetti e alla proprietà delle aree scoperte condominiali o private al di sotto delle quali si trovano unità immobiliari del piano interrato. In particolare è compresa nella vendita la comproprietà indivisa delle ragioni condominiali tali per legge e per destinazione appresso indicate tutte col mappale 968 e precisamente: - 968 Sub 1
(area cortiliva), Sub 85 (rampa e corsello di accesso e disimpegno garages, comuni solo alle unità immobiliari poste nel piano interrato); Sub 3, sub 5 e sub 6 (manufatti per alloggiamento contatori, dandosi atto che nel manufatto sub 6 sono alloggiati anche i contatori delle due villette aventi accesso dai civici n 2 e 4 della Via dei Glicini,
pagina 12 di 14 costituitasi ogni conseguente servitù); Sub 4 (manufatto per alloggiamento cassette postali); Sub 11 (corridoio, atrio, vano scale, pianerottoli, disimpegni e vano ascensore di pertinenza delle unità immobiliari con accesso dal civ. n 6 della via dei Glicini); Sub
21(corridoi, disimpegni, vano scale (con le limitazioni di cui appresso), pianerottoli e vano ascensore di pertinenza delle unità immobiliari con accesso dal civ. n 8 della via dei Glicini) Sub 56 (centrale termica di pertinenza di tutte le unità immobiliari ad essa collegate); sub 86 – B.C.N.C. comune alle sole autorimesse sub 49 e sub 52); antenne centralizzate TV;
tettoiette esterne a livello del terzo piano. Le unità immobiliari poste all'ultimo piano di entrambi i corpi di fabbricato con accesso dai civici n 6 e 8 sono gravati da servitù di passaggio a favore del condominio per l'accesso al coperto, per operazioni di controllo e manutenzione del coperto stesso e delle apparecchiature condominiali ivi installate;
la proprietà delle aree scoperte sia condominiali che esclusive al di sotto delle quali si trovano unità immobiliari del piano interrato, è limitata al piano di calpestio;
tutte le unità immobiliari non potranno essere adibite a sedi di partiti politici, associazioni sindacali, scuole di ballo canto e musica, né ad altri usi che possano arrecare danno o molestia agli occupanti del complesso edilizio in oggetto. La parte acquirente ha preso atto che sull'area cortiliva distinta con il n sub 13, lungo il confine con la finitima area identificata con il sub 14, è installata la griglia di aereazione e di ingresso al sottostante vano di centrale termica, onde consentire ai tecnici della manutenzione al detto vano attraverso l'esistente cancelletto posto lungo il confine esterno al lotto”. “Le parti” “dichiarano che” “per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro”. “La parte cedente signor Controparte_1
rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 9 dicembre
2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“Spese legali
pagina 13 di 14 Le spese del procedimento di separazione sono interamente compensate tra le Parti, salvo quelle dell'ausiliario nominato dal Tribunale per il trasferimento immobiliare che verranno sostenute interamente dalla signora . Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
pagina 14 di 14