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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/12/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4361/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Terzigno alla Parte_1 C.F._1 via A. Diaz n.54, con l'avv. AMBROSIO CONCETTA ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO, Controparte_1 C.F._3
10 00193 ROMA con l'avv. CORSI ROBERTA ), dal quale C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e rispota
CONVENUTO
OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento in suo favore della somma di € 41.545,35 a titolo di indebito oggettivo e ingiustificato arricchimento, con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data della prima richiesta di restituzione sino al soddisfo.
A fondamento della domanda, ha dedotto che, durante il corso della relazione sentimentale intervenuta tra le parti sino al marzo 2022, ha dato in prestito a Parte_1
ingenti somme per l'acquisto degli arredi e per la ristrutturazione dell'immobile Controparte_1
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di sua proprietà in Cerveteri, via Fontana Morella n. 98, ove la coppia conviveva;
in particolare, ha dedotto di aver eseguito bonifici dal dicembre 2020 al gennaio 2022 per complessivi €
22.110,00, nonché di aver corrisposto la somma di € 8.500,00 per conto di a Controparte_1 titolo di canoni di locazione (pari ad € 500,00 mensili) dell'immobile in Cerveteri, via Ceretana n.
47 dal mese di giugno 2019 al mese di ottobre 2020; inoltre, ha dedotto di aver acquistato la cucina “Scavolini”, nonché il letto “sommier H25 TECNOFIBRA”, rete e materasso, sostenendo una spesa complessiva di € 8.558,75 corrisposta mediante un finanziamento stipulato con
Findomestic s.p.a. (ultima rata al 22.12.2022), oltre ad ulteriori arredi ed elettrodomestici meglio elencati in citazione;
ha poi sostenuto di aver corrisposto la somma di € 1.266,75 in favore del commercialista di , sempre a titolo di prestito, di aver acquistato merce Controparte_1 all'ingrosso destinata alla rivendita a dettaglio nel detto negozio gestito dal e, infine, di CP_1 aver sostenuto il costo dell'abbonamento per la somministrazione di un servizio di telefonia voce e traffico internet da parte di Wind Tre s.p.a. presso l'immobile del convenuto.
Si è costituito , contestando puntualmente le avverse deduzioni;
ha Controparte_1 inoltre sostenuto di aver effettuato in favore dell'odierna attrice, oltre ai due pagamenti di €
950,00 ammessi in citazione, anche ulteriori pagamenti a titolo restitutorio per complessivi €
6.948,00, nonché l'ulteriore somma complessiva di € 7.515,08 attraverso sei distinti bonifici tra il
6.12.2019 ed il 5.10.2020; inoltre, ha sostenuto che gli esborsi indicati da parte attrice erano un contributo al mantenimento della casa ove la coppia conviveva, acquistata interamente dal
, e che, in ogni caso, vi era un accordo di ripartizione delle spese all'interno della coppia, in CP_1 base al quale il ha sostenuto degli esborsi anche ingenti, come quello relativo alle opere di CP_1 ristrutturazione e alle utenze;
quanto agli arredi acquistati dalla , ha sostenuto che la Parte_1 stessa ne ha portato via una buona parte al momento della cessazione della convivenza;
ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea.
Le parti hanno espletato la procedura di negoziazione assistita con esito negativo;
la causa
è stata quindi istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali, per essere trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
18.9.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In punto di qualificazione della domanda, va evidenziato che parte attrice ha dedotto una pluralità di titoli per la restituzione degli esborsi asseritamente sostenuti, talvolta qualificandoli come “prestiti” – in quanto tali soggetti all'obbligo contrattuale di restituzione ai sensi dell'art. 1813 c.c. – e in altri casi come elargizioni prive di giustificazione causale, da
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rimborsare ai sensi degli artt. 2033 o 2041 c.c., senza tuttavia attribuire ciascuna causale a singoli pagamenti.
Dovendosi quindi ritenere che il titolo della domanda sia lo stesso per tutti i versamenti dedotti, sebbene differentemente qualificato da parte attrice, deve procedersi con l'interpretazione dell'atto di citazione.
A tal fine, va rilevato che la citazione non contiene alcun riferimento ad un contratto di mutuo, né indica le circostanze in cui si sarebbe assunto l'obbligo di restituire le Controparte_1 somme asseritamente ricevute, mentre parte attrice ha ampiamente argomentato circa la natura indebita delle elargizioni di denaro, tenuto conto del fatto che le stesse sono andate ad arricchire economicamente il convenuto in danno dell'attrice.
Pertanto, la domanda attorea va inquadrata nell'ambito dell'azione generale di arricchimento prevista dall'art. 2041 c.c..
La disposizione citata costituisce una norma di chiusura della disciplina delle obbligazioni, concedendo uno strumento di tutela, esperibile in tutti i casi in cui tra due soggetti si verifica uno spostamento patrimoniale (c.d. utiliter versum), tale che uno subisca danno e l'altro si arricchisca,
"senza una giusta causa" e, cioè, senza che sussista una ragione che, secondo l'ordinamento, giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito.
L'azione ha carattere generale, perché è esperibile in una serie indeterminata di casi, in quanto espressione del principio per cui non è ammissibile l'altrui pregiudizio patrimoniale, senza una ragione giustificativa;
ha, inoltre, carattere sussidiario, perché è esercitabile solo quando al depauperato non spetti nessun'altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria (art. 2042 c.c.). Invero se l'arricchimento costituisce la conseguenza di un contratto o di un rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa, almeno fino a quando il rapporto o il contratto mantengano la loro efficacia obbligatoria (cfr. Cass. n. 2312 del 2008; Sez.
Unite, n. 14215 del 2002).
Da quanto sopra precisato risulta chiaro che nella formula "senza una giusta causa" di cui all'art. 2041 c.c., rientrano anche i casi di arricchimento senza la volontà del depauperato, risolvendosi la mancanza di volontà in un'ipotesi di mancanza di causa;
e, tuttavia, la non volontarietà dello spostamento patrimoniale non costituisce il tratto esclusivo dell'istituto in questione. Invero, l'arricchimento/depauperamento deve avere una giustificazione giuridicamente valida (secundum ius), intendendosi per tale un titolo legale o negoziale idoneo a sorreggere sia l'incremento, sia la connessa diminuzione patrimoniale. Al contrario, l'arricchimento risulterà
"senza una giusta causa", quando non ha tale giustificazione e, cioè, quando è correlato ad un
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impoverimento non remunerato, né conseguente ad un atto liberalità e neppure all'adempimento di un'obbligazione naturale;
e ciò in quanto l'ordinamento esige che ogni arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela.
È il caso di puntualizzare - per quanto qui ci occupa - che il riferimento ad esigenze di tipo solidaristico non è di per sé sufficiente a prefigurare una "giusta causa" dello spostamento patrimoniale, giacché ai fini dell'art. 2034 c.c., comma 1, occorre allegare e dimostrare non solo l'esistenza di un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società, ma anche che tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (cfr. Cass. n. 11330 del 15/05/2009).
In altre parole, l'inquadramento delle prestazioni rese dai conviventi nell'ambito concettuale dell'obbligazione naturale, postula che le prestazioni stesse trovino la loro giustificazione, per l'appunto, nel rapporto di convivenza e, cioè, che sì tratti di prestazioni rese nell'adempimento dei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e reciproca assistenza che, avuto riguardo alle condizioni sociali e patrimoniali delle parti, devono presiedere alla famiglia di fatto;
mentre quando risulti che le prestazioni rese da un convivente e convertite (in tutto o in parte) a vantaggio dell'altro esorbitano dagli indicati limiti di proporzionalità e adeguatezza, allora
è configurabile una mera operazione economico-patrimoniale, comportante un ingiustificato arricchimento del convivente more uxorio con pregiudizio dell'altro.
Ciò premesso, nel caso di specie va osservato che:
- i bonifici periodici documenti da parte attrice recano nella maggior parte dei casi la causale di contributo alle spese ordinarie dell'abitazione ove la coppia all'epoca conviveva;
- risulta pacifico tra le parti che l'immobile in Cerveteri, via Fontana Morella n. 98, ove la coppia ha convissuto dal 2020, era ed è di proprietà di , che ha sostenuto in via Controparte_1 esclusiva i relativi costi di acquisto;
pertanto, il contributo di Abilitato alle spese ordinarie Pt_1 si giustifica anche nell'ottica di “compensare” tale spesa tra le parti;
- con riferimento al canone di affitto dell'immobile in via Ceretana, ove è iniziata la convivenza, risulta un unico bonifico eseguito dalla odierna attrice per il mese di ottobre 2020, che parimenti risulta giustificato stante la convivenza tra le parti presso l'immobile de quo;
- parte attrice non ha dimostrato di aver sostenuto gli allegati esborsi relativi all'acquisto degli arredi, avendo prodotto unicamente le fatture, che non sono idonee a dimostrare l'esecuzione dei relativi pagamenti (in proposito va peraltro ricordato che la prova dei pagamenti non può essere effettuata a mezzo testimoni secondo il disposto dell'art. 2726 c.c.);
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- in sede di interrogatorio formale, parte attrice ha ammesso di aver portato con sé arredi ed elettrodomestici al momento della cessazione della convivenza (“un letto Roller, un salotto per esterno composto da sofà, due poltrone e tavolino, un set da giardino in rattan ed un'amaca, due tappeti, sei sedie in velluto, un tavolo allungabile in rovere, televisore, lavatrice, asciugatrice, piatti, bicchieri. Oltre al Bimby”), dovendosi quindi escludere che la totalità degli arredi abbia costituito un arricchimento di in danno della Abilitato;
Controparte_1
- nulla è stato dedotto circa le condizioni sociali e patrimoniali delle parti, ai fini della valutazione circa l'esorbitanza delle prestazioni rese dall'odierna attrice rispetto ai doveri morali imposti dal rapporto di convivenza.
Le circostanze sopra indicato inducono a ritenere che gli esborsi sostenuti da parte attrice in favore del convenuto nel corso del rapporto di convivenza siano da ricondurre nell'ambito delle obbligazioni naturali, quale contributo dato da al ménage familiare. Parte_1
Tenuto conto di quanto fin qui esposto, la domanda attorea merita di essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4361/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Terzigno alla Parte_1 C.F._1 via A. Diaz n.54, con l'avv. AMBROSIO CONCETTA ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO, Controparte_1 C.F._3
10 00193 ROMA con l'avv. CORSI ROBERTA ), dal quale C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e rispota
CONVENUTO
OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento in suo favore della somma di € 41.545,35 a titolo di indebito oggettivo e ingiustificato arricchimento, con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data della prima richiesta di restituzione sino al soddisfo.
A fondamento della domanda, ha dedotto che, durante il corso della relazione sentimentale intervenuta tra le parti sino al marzo 2022, ha dato in prestito a Parte_1
ingenti somme per l'acquisto degli arredi e per la ristrutturazione dell'immobile Controparte_1
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di sua proprietà in Cerveteri, via Fontana Morella n. 98, ove la coppia conviveva;
in particolare, ha dedotto di aver eseguito bonifici dal dicembre 2020 al gennaio 2022 per complessivi €
22.110,00, nonché di aver corrisposto la somma di € 8.500,00 per conto di a Controparte_1 titolo di canoni di locazione (pari ad € 500,00 mensili) dell'immobile in Cerveteri, via Ceretana n.
47 dal mese di giugno 2019 al mese di ottobre 2020; inoltre, ha dedotto di aver acquistato la cucina “Scavolini”, nonché il letto “sommier H25 TECNOFIBRA”, rete e materasso, sostenendo una spesa complessiva di € 8.558,75 corrisposta mediante un finanziamento stipulato con
Findomestic s.p.a. (ultima rata al 22.12.2022), oltre ad ulteriori arredi ed elettrodomestici meglio elencati in citazione;
ha poi sostenuto di aver corrisposto la somma di € 1.266,75 in favore del commercialista di , sempre a titolo di prestito, di aver acquistato merce Controparte_1 all'ingrosso destinata alla rivendita a dettaglio nel detto negozio gestito dal e, infine, di CP_1 aver sostenuto il costo dell'abbonamento per la somministrazione di un servizio di telefonia voce e traffico internet da parte di Wind Tre s.p.a. presso l'immobile del convenuto.
Si è costituito , contestando puntualmente le avverse deduzioni;
ha Controparte_1 inoltre sostenuto di aver effettuato in favore dell'odierna attrice, oltre ai due pagamenti di €
950,00 ammessi in citazione, anche ulteriori pagamenti a titolo restitutorio per complessivi €
6.948,00, nonché l'ulteriore somma complessiva di € 7.515,08 attraverso sei distinti bonifici tra il
6.12.2019 ed il 5.10.2020; inoltre, ha sostenuto che gli esborsi indicati da parte attrice erano un contributo al mantenimento della casa ove la coppia conviveva, acquistata interamente dal
, e che, in ogni caso, vi era un accordo di ripartizione delle spese all'interno della coppia, in CP_1 base al quale il ha sostenuto degli esborsi anche ingenti, come quello relativo alle opere di CP_1 ristrutturazione e alle utenze;
quanto agli arredi acquistati dalla , ha sostenuto che la Parte_1 stessa ne ha portato via una buona parte al momento della cessazione della convivenza;
ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea.
Le parti hanno espletato la procedura di negoziazione assistita con esito negativo;
la causa
è stata quindi istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali, per essere trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
18.9.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In punto di qualificazione della domanda, va evidenziato che parte attrice ha dedotto una pluralità di titoli per la restituzione degli esborsi asseritamente sostenuti, talvolta qualificandoli come “prestiti” – in quanto tali soggetti all'obbligo contrattuale di restituzione ai sensi dell'art. 1813 c.c. – e in altri casi come elargizioni prive di giustificazione causale, da
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
rimborsare ai sensi degli artt. 2033 o 2041 c.c., senza tuttavia attribuire ciascuna causale a singoli pagamenti.
Dovendosi quindi ritenere che il titolo della domanda sia lo stesso per tutti i versamenti dedotti, sebbene differentemente qualificato da parte attrice, deve procedersi con l'interpretazione dell'atto di citazione.
A tal fine, va rilevato che la citazione non contiene alcun riferimento ad un contratto di mutuo, né indica le circostanze in cui si sarebbe assunto l'obbligo di restituire le Controparte_1 somme asseritamente ricevute, mentre parte attrice ha ampiamente argomentato circa la natura indebita delle elargizioni di denaro, tenuto conto del fatto che le stesse sono andate ad arricchire economicamente il convenuto in danno dell'attrice.
Pertanto, la domanda attorea va inquadrata nell'ambito dell'azione generale di arricchimento prevista dall'art. 2041 c.c..
La disposizione citata costituisce una norma di chiusura della disciplina delle obbligazioni, concedendo uno strumento di tutela, esperibile in tutti i casi in cui tra due soggetti si verifica uno spostamento patrimoniale (c.d. utiliter versum), tale che uno subisca danno e l'altro si arricchisca,
"senza una giusta causa" e, cioè, senza che sussista una ragione che, secondo l'ordinamento, giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito.
L'azione ha carattere generale, perché è esperibile in una serie indeterminata di casi, in quanto espressione del principio per cui non è ammissibile l'altrui pregiudizio patrimoniale, senza una ragione giustificativa;
ha, inoltre, carattere sussidiario, perché è esercitabile solo quando al depauperato non spetti nessun'altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria (art. 2042 c.c.). Invero se l'arricchimento costituisce la conseguenza di un contratto o di un rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa, almeno fino a quando il rapporto o il contratto mantengano la loro efficacia obbligatoria (cfr. Cass. n. 2312 del 2008; Sez.
Unite, n. 14215 del 2002).
Da quanto sopra precisato risulta chiaro che nella formula "senza una giusta causa" di cui all'art. 2041 c.c., rientrano anche i casi di arricchimento senza la volontà del depauperato, risolvendosi la mancanza di volontà in un'ipotesi di mancanza di causa;
e, tuttavia, la non volontarietà dello spostamento patrimoniale non costituisce il tratto esclusivo dell'istituto in questione. Invero, l'arricchimento/depauperamento deve avere una giustificazione giuridicamente valida (secundum ius), intendendosi per tale un titolo legale o negoziale idoneo a sorreggere sia l'incremento, sia la connessa diminuzione patrimoniale. Al contrario, l'arricchimento risulterà
"senza una giusta causa", quando non ha tale giustificazione e, cioè, quando è correlato ad un
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
impoverimento non remunerato, né conseguente ad un atto liberalità e neppure all'adempimento di un'obbligazione naturale;
e ciò in quanto l'ordinamento esige che ogni arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela.
È il caso di puntualizzare - per quanto qui ci occupa - che il riferimento ad esigenze di tipo solidaristico non è di per sé sufficiente a prefigurare una "giusta causa" dello spostamento patrimoniale, giacché ai fini dell'art. 2034 c.c., comma 1, occorre allegare e dimostrare non solo l'esistenza di un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società, ma anche che tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (cfr. Cass. n. 11330 del 15/05/2009).
In altre parole, l'inquadramento delle prestazioni rese dai conviventi nell'ambito concettuale dell'obbligazione naturale, postula che le prestazioni stesse trovino la loro giustificazione, per l'appunto, nel rapporto di convivenza e, cioè, che sì tratti di prestazioni rese nell'adempimento dei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e reciproca assistenza che, avuto riguardo alle condizioni sociali e patrimoniali delle parti, devono presiedere alla famiglia di fatto;
mentre quando risulti che le prestazioni rese da un convivente e convertite (in tutto o in parte) a vantaggio dell'altro esorbitano dagli indicati limiti di proporzionalità e adeguatezza, allora
è configurabile una mera operazione economico-patrimoniale, comportante un ingiustificato arricchimento del convivente more uxorio con pregiudizio dell'altro.
Ciò premesso, nel caso di specie va osservato che:
- i bonifici periodici documenti da parte attrice recano nella maggior parte dei casi la causale di contributo alle spese ordinarie dell'abitazione ove la coppia all'epoca conviveva;
- risulta pacifico tra le parti che l'immobile in Cerveteri, via Fontana Morella n. 98, ove la coppia ha convissuto dal 2020, era ed è di proprietà di , che ha sostenuto in via Controparte_1 esclusiva i relativi costi di acquisto;
pertanto, il contributo di Abilitato alle spese ordinarie Pt_1 si giustifica anche nell'ottica di “compensare” tale spesa tra le parti;
- con riferimento al canone di affitto dell'immobile in via Ceretana, ove è iniziata la convivenza, risulta un unico bonifico eseguito dalla odierna attrice per il mese di ottobre 2020, che parimenti risulta giustificato stante la convivenza tra le parti presso l'immobile de quo;
- parte attrice non ha dimostrato di aver sostenuto gli allegati esborsi relativi all'acquisto degli arredi, avendo prodotto unicamente le fatture, che non sono idonee a dimostrare l'esecuzione dei relativi pagamenti (in proposito va peraltro ricordato che la prova dei pagamenti non può essere effettuata a mezzo testimoni secondo il disposto dell'art. 2726 c.c.);
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- in sede di interrogatorio formale, parte attrice ha ammesso di aver portato con sé arredi ed elettrodomestici al momento della cessazione della convivenza (“un letto Roller, un salotto per esterno composto da sofà, due poltrone e tavolino, un set da giardino in rattan ed un'amaca, due tappeti, sei sedie in velluto, un tavolo allungabile in rovere, televisore, lavatrice, asciugatrice, piatti, bicchieri. Oltre al Bimby”), dovendosi quindi escludere che la totalità degli arredi abbia costituito un arricchimento di in danno della Abilitato;
Controparte_1
- nulla è stato dedotto circa le condizioni sociali e patrimoniali delle parti, ai fini della valutazione circa l'esorbitanza delle prestazioni rese dall'odierna attrice rispetto ai doveri morali imposti dal rapporto di convivenza.
Le circostanze sopra indicato inducono a ritenere che gli esborsi sostenuti da parte attrice in favore del convenuto nel corso del rapporto di convivenza siano da ricondurre nell'ambito delle obbligazioni naturali, quale contributo dato da al ménage familiare. Parte_1
Tenuto conto di quanto fin qui esposto, la domanda attorea merita di essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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