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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/10/2024, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
Fascicolo n.341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 02/10/2024
PROMOSSO DA
(p.iva in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
avv.CELANI M.Teresa Via Piceno Aprutina 130 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
Conclusioni: come da verbale in data 02/10/2024
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 06/06/2023, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, conveniva in giudizio Parte_1
l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Che l'ecc.mo Giudice del CP_1 lavoro adito voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI dichiarare nullo/annullabile l'avviso di addebito N. 308/2023 000009576900 formato il 24 aprile 2023 e notificato a mezzo pec il 27 aprile 2023, e comunque, in via cautelare, voglia disporne la sospensione in anche inaudita altera parte, ricorrendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora”. Si costituiva in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Giudice del lavoro contrariis reiectis, nel merito respingere l'opposizione avversaria in quanto tardiva, inammissibile e nel merito infondata in fatto e in diritto confermando la pretesa contributiva con ogni conseguente statuizione di condanna. Spese come per legge”. All'odierna udienza, fissata per la discussione della causa, le parti hanno chiesto concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. In esito a ciò il Giudice emette Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
*** La pronuncia di cessazione della materia del contendere pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini. Trattasi di situazione obiettiva, determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio secondo cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in buona sostanza, una volta che in corso di causa, sia venuto meno il fondamento stesso della lite, si registra il venir meno dell'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. L , Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
Nel caso specifico, si ritiene di poter addivenire ad una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, considerato che avuto riguardo all'avviso di addebito opposto, le parti hanno rappresentato che la società opponente ha richiesto ed
2 ottenuto di rateizzare l'importo ingiunto, così manifestando la volontà di adempiere alla propria obbligazione. I procuratori delle parti hanno pure concordato sulla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ascoli Piceno in data 02/10/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 02/10/2024
PROMOSSO DA
(p.iva in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
avv.CELANI M.Teresa Via Piceno Aprutina 130 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
Conclusioni: come da verbale in data 02/10/2024
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 06/06/2023, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, conveniva in giudizio Parte_1
l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Che l'ecc.mo Giudice del CP_1 lavoro adito voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI dichiarare nullo/annullabile l'avviso di addebito N. 308/2023 000009576900 formato il 24 aprile 2023 e notificato a mezzo pec il 27 aprile 2023, e comunque, in via cautelare, voglia disporne la sospensione in anche inaudita altera parte, ricorrendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora”. Si costituiva in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Giudice del lavoro contrariis reiectis, nel merito respingere l'opposizione avversaria in quanto tardiva, inammissibile e nel merito infondata in fatto e in diritto confermando la pretesa contributiva con ogni conseguente statuizione di condanna. Spese come per legge”. All'odierna udienza, fissata per la discussione della causa, le parti hanno chiesto concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. In esito a ciò il Giudice emette Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
*** La pronuncia di cessazione della materia del contendere pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini. Trattasi di situazione obiettiva, determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio secondo cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in buona sostanza, una volta che in corso di causa, sia venuto meno il fondamento stesso della lite, si registra il venir meno dell'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. L , Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
Nel caso specifico, si ritiene di poter addivenire ad una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, considerato che avuto riguardo all'avviso di addebito opposto, le parti hanno rappresentato che la società opponente ha richiesto ed
2 ottenuto di rateizzare l'importo ingiunto, così manifestando la volontà di adempiere alla propria obbligazione. I procuratori delle parti hanno pure concordato sulla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ascoli Piceno in data 02/10/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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