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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2101/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2101/2023 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 24 settembre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 13 novembre 2025 TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 09.10.1980 e re-sidente in Lavello (PZ) alla Via Francesco Saverio Nitti n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, dall'Avv. Luca Pianta (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato presso il suo studio sito in Rapolla (PZ) alla Via Biagio Guarnaccio n. 47
- APPELLANTE - E
(c.f. e P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del Sindaco p.t., con sede in Lavello (PZ) alla Via Cavour n. 13, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Ilaria Poppa (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo stu-dio sito in Melfi (PZ) alla Via Aldo Moro n. 35
- APPELLATO -
OGGETTO: Appello - Opposizione a sanzione amministrativa - Violazione del Codi-ce della Strada CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 24 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 26.05.2023 e notificato in pari data, l'odierno appellante impugnava la sentenza n. 29/2023 del Giudice di Pace di Venosa, resa nel giudizio recante n. R.G. 59/C/2021, emessa in data 18.04.2023, pubblicata in data 27.04.2023 e notificata in data 02.05.2023, con la quale il Giudice di prime cure rigettava il ricorso proposto dal Sig. Pt_1
[...]
[...]
[...]
e, per l'effetto, confermava il verbale opposto, nulla statuendo sulle
[...] spese.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta. Nello specifico, eccepiva:
1) la mancata contestazione immediata del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada con conseguente violazione dell'art. 201 C.d.S.;
2) l'errata interpretazione dell'art. 45 C.d.S. di cui alla sentenza impugnata;
3) la lesione del legittimo affidamento giuridicamente tutelabile in capo al privato. L'appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito di riformare la sentenza impugnata, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 007617/V/2021 - registro n. 001489/2021 elevato dalla Polizia Locale di Lavello in data 07.10.2021 e notificato in data 24.11.2021, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 02.08.2023 e depositata in data 03.08.2023, il , il quale riteneva che la sentenza Controparte_1 emessa dal primo Giudice fosse giusta e fondata. In particolare, rilevava:
1) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.;
2) nel merito, la violazione dell'art. 45, co. 1, C.d.S. in combinato disposto con l'art. 120 D.P.R. n. 495/1992 poiché, nel caso di specie, era stata riscontrata la riproduzione del segnale di divieto di sosta sulla saracinesca di accesso ai passi carrabili nn. 1286 e 1809 posti ai civici di cui ai nn. 189 e 191 di Via Vittorio Veneto seguito dalla dicitura “lasciare libero il passaggio anche di fronte”. L'appellato, quindi, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, di-sattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare, in rito, di dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig.
, in ragione della ca-renza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; Parte_1 nel merito, di respingere l'appello proposto dal Sig. poiché Parte_1 infondato, in fatto e in diritto, e, conseguentemente, con-fermare integralmente la sentenza gravata n. 29/2023 di cui al n. R.G. 59/C/2021 resa dal Giudice di Pace di Venosa, con vittoria di spese e onorari del grado di appello.
L'udienza di prima comparizione si svolgeva in data 13.09.2023 nella quale il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo del giudizio di
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primo grado, ne disponeva l'acquisizione e rinviava, per la verifica, all'udienza del 17.05.2024. Alla ridetta udienza, il Giudice, lette le note di trattazione scritte depositate dai procu-ratori costituiti nonché l'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza cartolare del 24.09.2025 nella quale, lette le note di trattazione scritta depositate dai procuratori costituiti, ri-servava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Le considerazioni che seguono dimostrano l'infondatezza delle censure articolate a sostegno dell'appello, che va, conseguentemente, respinto.
In premessa, occorre precisare che la questione dell'efficacia probatoria dei fatti atte-stati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative, e dei suoi limiti, nel giudizio di opposizione promosso dalla legge del 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 23, (modifiche al sistema penale), avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria (id est ex art. 204-bis C.d.S.), è stata già esaminata dalle Se-zioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, le quali nella sentenza n. 12545/1992 hanno posto in rilievo che: i) il processo verbale costituisce un atto pubblico, in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documenta-zione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attra-verso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il cre-dito della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione; ii) l'art. 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico uf-ficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
iii) il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, benché formalmente costruito dalla l. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., come giudizio d'impugnazione del provvedimento e investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pre-tesa sanzionatoria della P.A. e si configura, da un punto di vista procedimentale, come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contra-ria disposizione;
iv) l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non è pregiudicato dalla fede privilegiata del verbale di ac-certamento, potendo l'interessato impugnare l'atto con la querela di falso e fare ricor-so nel relativo giudizio ai normali mezzi di prova;
v) l'efficacia di prova legale
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del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale e alla men-zione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti perso-nali, “perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 25 novembre 1992 (data ud. 25 novembre 1992), n. 12545)
L'atto conserva, dunque, la sua forza probatoria tipica, quando la parte controinteressata non svolge contestazioni afferenti alla possibilità di un errore di apprezzamento sensoriale (in tal modo godendo della facoltà della prova contraria, con tutti i mezzi, compresi quelli presuntivi), ma intende provare che le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti sono diversi da quelli attestati, perché in tal caso non si contesta l'apprezzamento e il giudizio sensoriale del pubblico ufficiale, ma si vuole affermare direttamente la falsità dell'atto, e ciò è possibile fare solo attraverso la querela di falso. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 25 novembre 1992 (data ud. 25 novembre 1992), n. 12545)
La correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l'elemento fattuale della violazione e l'efficacia che l'art. 2700 c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avve-nuti in sua presenza o da lui compiuti, comportano, infatti, che tale efficacia concerna inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione men-zionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro perce-zione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive e oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pub-blico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione.
L'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione non va, conseguentemente, con-dotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente e immediatamente dal pubblico ufficiale e alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma, esclusivamente, in relazione a cir-costanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della viola-zione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusio-ne della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privi-legiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita).
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Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particola-reggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento o alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va, invece, svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidenta-li, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi e il cui esercizio è impo-sto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto.
Deve, conseguentemente, essere affermato il principio che: “nel giudizio di opposizio-ne a ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pub-blico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni que-stione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause ac-cidentali, della realtà degli accadi menti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. Del 24 luglio 2009 (data ud. 23 giugno 2009), n. 17355; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. II, ord. del 22 novembre 2024 (data ud. 18 aprile 2024), n. 30129, rv. 673142-01; Cass. civ., sez. VI - 3, ordinanza del 21 ottobre 2022 (data ud. 12 luglio 2022), n. 31107, rv. 666071-01; Cass. civ., sez. II, ord. del 27 settembre 2022 (data ud. 22 giugno 2022), n. 28149; Cass. civ., sez. lavoro, sent. del 7 novembre 2014 (data ud. 18 settembre 2014), n. 23800, rv. 633239)
Nel caso in discorso, il Giudice di Pace si è confrontato con la relazione dell'agente accertatore (rectius il verbale di infrazione) avendo bene in mente il principio, per come consolidato dalla copiosa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, della fede privilegiata dell'atto redatto da un pubblico ufficiale.
Ciò è tanto vero che il Giudice di prime cure, assolutamente in linea con l'orientamen-to testé riportato, ne ha, anche concretamente, applicato l'insegnamento ermeneutico. (cfr. pag. 3 sentenza impugnata)
Ne consegue che le contestazioni relative all'attendibilità del verbale di infrazione avrebbero dovuto essere fatte valere con querela di falso che,
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tuttavia, non è stata pre-sentata con la conseguenza che le relative censure sul punto vanno respinte.
Ancora, si condivide la decisione di cui alla sentenza oggetto di gravame relativamen-te alla violazione di cui all'art. 45 C.d.S., il cui primo comma dispone che “sono vieta-ti la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive mini-steriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.”
Detta norma va letta in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 38 C.d.S., il quale, al n. 2, prescrive che “nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i sin-goli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il signi-ficato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifran-genza, illuminazione), le modalità di tracciamento apposizione ed applicazione (di- stanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono espli-cazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. (…)” e, al n. 3, che “la collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di unifor-mità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.”
Dunque, in materia di segnalazioni stradali, ogni forma di
“improvvisazione” che non rispetti le prescrizioni regolamentari deve essere evitata poiché dannosa per la circola-zione e per la disciplina del traffico, potendo ingenerare confusione negli utenti della strada con il rischio, affatto remoto, di generare situazioni di pericolo per scongiurare le quali non è consentito, infatti, l'impiego di iscrizioni e/o segnali non compatibili o non appropriati, con forme, formati, dimensioni, colori e simboli non coerenti con le aree di impiego così come non sono consentite le informazioni realizzate con l'utilizzo di alfabeti non regolamentari, con caratteri di spessore non adeguato o spaziature erra-te che nell'insieme rendono la lettura del segnale di difficile comprensione o possono indurre in errore con riferimento al relativo significato.
Ebbene, nel caso che ci occupa, dall'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio, all'udienza del 21.03.2023, veniva escusso quale teste l'agente accertatore della Poli-zia di Lavello, Sig. , il quale Testimone_1 dichiarava di aver eseguito, in data 07.10.2021, il sopralluogo per la verifica della regolarità dei passi carrabili n. 1286 e 1809 posti, rispettivamente, ai civici 189 e 191 di Via Vittorio Veneto confermando, in quella sede, “di aver rilevato formalmente presso tali numeri civici la dicitura come da foto che mi
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vengono mostrate e che io stesso ho scattato” (cfr. pag. 2 verbale di udienza del 21.02.2023 fascicolo di primo grado), vale a dire il simbolo del passo car- raio corredato dalla didascalia sottostante riportante la frase “lasciare libero il pas-saggio anche di fronte” (cfr. pagg. 25-28 fascicolo di primo grado parte appellata).
Tanto premesso, dal compendio probatorio, dall'orientamento del Giudice di legittimi-tà sul punto, dal quale questo Tribunale non vede ragione di discostarsi, nonché dalla presunzione di pericolosità, che, nel caso in esame, va qualificata come assoluta per espressa previsione normativa e che non necessita di ulteriore specifica analisi da par-te dell'Amministrazione, emerge, ictu oculi, come il Sig. abbia utilizzato in modo Parte_1 certamente improprio, e comunque non conforme al tipo legale, il segnale di passo carrabile incorrendo nella violazione di cui art. 45 C.d.S..
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, se-condo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, esclusa la fa-se istruttoria, che non è stata svolta, in euro 462,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rim-borso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Nulla sulle spese del primo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara la sus-sistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Pt_1
nei confronti del , così provvede:
[...] Controparte_1
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 29/2023 del Giudice di Pace di Venosa, resa nel giudizio recante n. R.G. 59/C/2021, emessa in data 18.04.2023, pubblicata in data 27.04.2023 e notificata in data 02.05.2023, confermando il verbale n. 007617/V/21 - registro n. 001489/2021 elevato, in data 07.10.2021, dalla Polizia Locale di Lavello;
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- Condanna alla rifusione, nei confronti del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t, delle spese di lite del giudizio Controparte_1 di appello che liquida complessivamente in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge;
- Nulla sulle spese del primo grado di giudizio;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, lì 3 dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2101/2023 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 24 settembre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 13 novembre 2025 TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 09.10.1980 e re-sidente in Lavello (PZ) alla Via Francesco Saverio Nitti n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, dall'Avv. Luca Pianta (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato presso il suo studio sito in Rapolla (PZ) alla Via Biagio Guarnaccio n. 47
- APPELLANTE - E
(c.f. e P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del Sindaco p.t., con sede in Lavello (PZ) alla Via Cavour n. 13, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Ilaria Poppa (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo stu-dio sito in Melfi (PZ) alla Via Aldo Moro n. 35
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OGGETTO: Appello - Opposizione a sanzione amministrativa - Violazione del Codi-ce della Strada CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 24 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 26.05.2023 e notificato in pari data, l'odierno appellante impugnava la sentenza n. 29/2023 del Giudice di Pace di Venosa, resa nel giudizio recante n. R.G. 59/C/2021, emessa in data 18.04.2023, pubblicata in data 27.04.2023 e notificata in data 02.05.2023, con la quale il Giudice di prime cure rigettava il ricorso proposto dal Sig. Pt_1
[...]
[...]
[...]
e, per l'effetto, confermava il verbale opposto, nulla statuendo sulle
[...] spese.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta. Nello specifico, eccepiva:
1) la mancata contestazione immediata del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada con conseguente violazione dell'art. 201 C.d.S.;
2) l'errata interpretazione dell'art. 45 C.d.S. di cui alla sentenza impugnata;
3) la lesione del legittimo affidamento giuridicamente tutelabile in capo al privato. L'appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito di riformare la sentenza impugnata, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 007617/V/2021 - registro n. 001489/2021 elevato dalla Polizia Locale di Lavello in data 07.10.2021 e notificato in data 24.11.2021, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 02.08.2023 e depositata in data 03.08.2023, il , il quale riteneva che la sentenza Controparte_1 emessa dal primo Giudice fosse giusta e fondata. In particolare, rilevava:
1) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.;
2) nel merito, la violazione dell'art. 45, co. 1, C.d.S. in combinato disposto con l'art. 120 D.P.R. n. 495/1992 poiché, nel caso di specie, era stata riscontrata la riproduzione del segnale di divieto di sosta sulla saracinesca di accesso ai passi carrabili nn. 1286 e 1809 posti ai civici di cui ai nn. 189 e 191 di Via Vittorio Veneto seguito dalla dicitura “lasciare libero il passaggio anche di fronte”. L'appellato, quindi, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, di-sattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare, in rito, di dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig.
, in ragione della ca-renza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; Parte_1 nel merito, di respingere l'appello proposto dal Sig. poiché Parte_1 infondato, in fatto e in diritto, e, conseguentemente, con-fermare integralmente la sentenza gravata n. 29/2023 di cui al n. R.G. 59/C/2021 resa dal Giudice di Pace di Venosa, con vittoria di spese e onorari del grado di appello.
L'udienza di prima comparizione si svolgeva in data 13.09.2023 nella quale il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo del giudizio di
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primo grado, ne disponeva l'acquisizione e rinviava, per la verifica, all'udienza del 17.05.2024. Alla ridetta udienza, il Giudice, lette le note di trattazione scritte depositate dai procu-ratori costituiti nonché l'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza cartolare del 24.09.2025 nella quale, lette le note di trattazione scritta depositate dai procuratori costituiti, ri-servava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Le considerazioni che seguono dimostrano l'infondatezza delle censure articolate a sostegno dell'appello, che va, conseguentemente, respinto.
In premessa, occorre precisare che la questione dell'efficacia probatoria dei fatti atte-stati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative, e dei suoi limiti, nel giudizio di opposizione promosso dalla legge del 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 23, (modifiche al sistema penale), avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria (id est ex art. 204-bis C.d.S.), è stata già esaminata dalle Se-zioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, le quali nella sentenza n. 12545/1992 hanno posto in rilievo che: i) il processo verbale costituisce un atto pubblico, in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documenta-zione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attra-verso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il cre-dito della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione; ii) l'art. 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico uf-ficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
iii) il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, benché formalmente costruito dalla l. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., come giudizio d'impugnazione del provvedimento e investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pre-tesa sanzionatoria della P.A. e si configura, da un punto di vista procedimentale, come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contra-ria disposizione;
iv) l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non è pregiudicato dalla fede privilegiata del verbale di ac-certamento, potendo l'interessato impugnare l'atto con la querela di falso e fare ricor-so nel relativo giudizio ai normali mezzi di prova;
v) l'efficacia di prova legale
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del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale e alla men-zione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti perso-nali, “perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 25 novembre 1992 (data ud. 25 novembre 1992), n. 12545)
L'atto conserva, dunque, la sua forza probatoria tipica, quando la parte controinteressata non svolge contestazioni afferenti alla possibilità di un errore di apprezzamento sensoriale (in tal modo godendo della facoltà della prova contraria, con tutti i mezzi, compresi quelli presuntivi), ma intende provare che le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti sono diversi da quelli attestati, perché in tal caso non si contesta l'apprezzamento e il giudizio sensoriale del pubblico ufficiale, ma si vuole affermare direttamente la falsità dell'atto, e ciò è possibile fare solo attraverso la querela di falso. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 25 novembre 1992 (data ud. 25 novembre 1992), n. 12545)
La correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l'elemento fattuale della violazione e l'efficacia che l'art. 2700 c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avve-nuti in sua presenza o da lui compiuti, comportano, infatti, che tale efficacia concerna inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione men-zionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro perce-zione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive e oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pub-blico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione.
L'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione non va, conseguentemente, con-dotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente e immediatamente dal pubblico ufficiale e alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma, esclusivamente, in relazione a cir-costanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della viola-zione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusio-ne della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privi-legiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita).
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Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particola-reggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento o alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va, invece, svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidenta-li, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi e il cui esercizio è impo-sto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto.
Deve, conseguentemente, essere affermato il principio che: “nel giudizio di opposizio-ne a ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pub-blico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni que-stione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause ac-cidentali, della realtà degli accadi menti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. Del 24 luglio 2009 (data ud. 23 giugno 2009), n. 17355; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. II, ord. del 22 novembre 2024 (data ud. 18 aprile 2024), n. 30129, rv. 673142-01; Cass. civ., sez. VI - 3, ordinanza del 21 ottobre 2022 (data ud. 12 luglio 2022), n. 31107, rv. 666071-01; Cass. civ., sez. II, ord. del 27 settembre 2022 (data ud. 22 giugno 2022), n. 28149; Cass. civ., sez. lavoro, sent. del 7 novembre 2014 (data ud. 18 settembre 2014), n. 23800, rv. 633239)
Nel caso in discorso, il Giudice di Pace si è confrontato con la relazione dell'agente accertatore (rectius il verbale di infrazione) avendo bene in mente il principio, per come consolidato dalla copiosa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, della fede privilegiata dell'atto redatto da un pubblico ufficiale.
Ciò è tanto vero che il Giudice di prime cure, assolutamente in linea con l'orientamen-to testé riportato, ne ha, anche concretamente, applicato l'insegnamento ermeneutico. (cfr. pag. 3 sentenza impugnata)
Ne consegue che le contestazioni relative all'attendibilità del verbale di infrazione avrebbero dovuto essere fatte valere con querela di falso che,
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tuttavia, non è stata pre-sentata con la conseguenza che le relative censure sul punto vanno respinte.
Ancora, si condivide la decisione di cui alla sentenza oggetto di gravame relativamen-te alla violazione di cui all'art. 45 C.d.S., il cui primo comma dispone che “sono vieta-ti la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive mini-steriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.”
Detta norma va letta in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 38 C.d.S., il quale, al n. 2, prescrive che “nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i sin-goli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il signi-ficato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifran-genza, illuminazione), le modalità di tracciamento apposizione ed applicazione (di- stanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono espli-cazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. (…)” e, al n. 3, che “la collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di unifor-mità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.”
Dunque, in materia di segnalazioni stradali, ogni forma di
“improvvisazione” che non rispetti le prescrizioni regolamentari deve essere evitata poiché dannosa per la circola-zione e per la disciplina del traffico, potendo ingenerare confusione negli utenti della strada con il rischio, affatto remoto, di generare situazioni di pericolo per scongiurare le quali non è consentito, infatti, l'impiego di iscrizioni e/o segnali non compatibili o non appropriati, con forme, formati, dimensioni, colori e simboli non coerenti con le aree di impiego così come non sono consentite le informazioni realizzate con l'utilizzo di alfabeti non regolamentari, con caratteri di spessore non adeguato o spaziature erra-te che nell'insieme rendono la lettura del segnale di difficile comprensione o possono indurre in errore con riferimento al relativo significato.
Ebbene, nel caso che ci occupa, dall'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio, all'udienza del 21.03.2023, veniva escusso quale teste l'agente accertatore della Poli-zia di Lavello, Sig. , il quale Testimone_1 dichiarava di aver eseguito, in data 07.10.2021, il sopralluogo per la verifica della regolarità dei passi carrabili n. 1286 e 1809 posti, rispettivamente, ai civici 189 e 191 di Via Vittorio Veneto confermando, in quella sede, “di aver rilevato formalmente presso tali numeri civici la dicitura come da foto che mi
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vengono mostrate e che io stesso ho scattato” (cfr. pag. 2 verbale di udienza del 21.02.2023 fascicolo di primo grado), vale a dire il simbolo del passo car- raio corredato dalla didascalia sottostante riportante la frase “lasciare libero il pas-saggio anche di fronte” (cfr. pagg. 25-28 fascicolo di primo grado parte appellata).
Tanto premesso, dal compendio probatorio, dall'orientamento del Giudice di legittimi-tà sul punto, dal quale questo Tribunale non vede ragione di discostarsi, nonché dalla presunzione di pericolosità, che, nel caso in esame, va qualificata come assoluta per espressa previsione normativa e che non necessita di ulteriore specifica analisi da par-te dell'Amministrazione, emerge, ictu oculi, come il Sig. abbia utilizzato in modo Parte_1 certamente improprio, e comunque non conforme al tipo legale, il segnale di passo carrabile incorrendo nella violazione di cui art. 45 C.d.S..
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, se-condo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, esclusa la fa-se istruttoria, che non è stata svolta, in euro 462,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rim-borso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Nulla sulle spese del primo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara la sus-sistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Pt_1
nei confronti del , così provvede:
[...] Controparte_1
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 29/2023 del Giudice di Pace di Venosa, resa nel giudizio recante n. R.G. 59/C/2021, emessa in data 18.04.2023, pubblicata in data 27.04.2023 e notificata in data 02.05.2023, confermando il verbale n. 007617/V/21 - registro n. 001489/2021 elevato, in data 07.10.2021, dalla Polizia Locale di Lavello;
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- Condanna alla rifusione, nei confronti del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t, delle spese di lite del giudizio Controparte_1 di appello che liquida complessivamente in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge;
- Nulla sulle spese del primo grado di giudizio;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, lì 3 dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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