Art. 4.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata a provvedere direttamente, con le stesse procedure e modalita' di cui all' articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813 , quale risulta modificato alla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, al pagamento dei debiti residui di cui allo stesso articolo 2, nonche' al pagamento totale dei debiti della stessa natura di quelli di cui al citato articolo 2, comprese le riserve regolarmente definite, anche se maturate successivamente al 31 dicembre 1978 ed anche se le relative prestazioni sono state effettuate prima della prescritta autorizzazione.
Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813 , quale risulta modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, e' soppresso.
Per gli scopi di cui al primo comma e' assegnata all'ANAS, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore somma di lire 100 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'importo di cui al comma precedente si fara' fronte mediante prelevamento dalle disponibilita' esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all' articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51 .
L'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata a provvedere direttamente, con le stesse procedure e modalita' di cui all' articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813 , quale risulta modificato alla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, al pagamento dei debiti residui di cui allo stesso articolo 2, nonche' al pagamento totale dei debiti della stessa natura di quelli di cui al citato articolo 2, comprese le riserve regolarmente definite, anche se maturate successivamente al 31 dicembre 1978 ed anche se le relative prestazioni sono state effettuate prima della prescritta autorizzazione.
Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813 , quale risulta modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, e' soppresso.
Per gli scopi di cui al primo comma e' assegnata all'ANAS, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore somma di lire 100 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'importo di cui al comma precedente si fara' fronte mediante prelevamento dalle disponibilita' esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all' articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51 .