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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6230/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 22/07/1963), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CAPITANIO LAURA VERA;
(ROMA (RM), 05/03/1972), con il patrocinio CP_1
dell'avv. RAMUNDO MAURIZIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
premesso di essersi separati Parte_1 CP_1
nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “ - pronunciare scioglimento del matrimonio civile celebrato in Roma
il 15.01.2017, in regime di separazione dei beni, trascritto nei Registri del
Comune di Roma dell'anno 2017, atto n. 00006, parte 1, serie 30, tra i Sigg.ri
e Parte_1 CP_1
- dare atto che le parti provvederanno ciascuna al proprio
mantenimento;
- dare atto, in ogni caso, che il Sig. riconosce alla Sig.ra Pt_1 [...]
che accetta, la somma di €. 20.000,00 a titolo di una tantum, ex art. CP_1
5 L. 898/1970;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo di
rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza nei Pubblici Registri anagrafici”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 15/01/2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6230/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
15/01/2017 tra (ROMA (RM), 22/07/1963) e Parte_1 [...]
ROMA (RM), 05/03/1972) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00006, Parte 1, Serie 30, Anno 2017,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 28/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6230/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 22/07/1963), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CAPITANIO LAURA VERA;
(ROMA (RM), 05/03/1972), con il patrocinio CP_1
dell'avv. RAMUNDO MAURIZIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
premesso di essersi separati Parte_1 CP_1
nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “ - pronunciare scioglimento del matrimonio civile celebrato in Roma
il 15.01.2017, in regime di separazione dei beni, trascritto nei Registri del
Comune di Roma dell'anno 2017, atto n. 00006, parte 1, serie 30, tra i Sigg.ri
e Parte_1 CP_1
- dare atto che le parti provvederanno ciascuna al proprio
mantenimento;
- dare atto, in ogni caso, che il Sig. riconosce alla Sig.ra Pt_1 [...]
che accetta, la somma di €. 20.000,00 a titolo di una tantum, ex art. CP_1
5 L. 898/1970;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo di
rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza nei Pubblici Registri anagrafici”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 15/01/2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6230/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
15/01/2017 tra (ROMA (RM), 22/07/1963) e Parte_1 [...]
ROMA (RM), 05/03/1972) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00006, Parte 1, Serie 30, Anno 2017,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 28/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi