Sentenza 6 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione delle domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 27 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia nei confronti di D.C., imputato del delitto di atti persecutori in danno di V.I. commesso in Ladispoli dall'11 marzo al 27 maggio 2023. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato. Il difensore ha affidato l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale ha censurato, per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, c.p.p., il silenzio serbato dalla Corte territoriale sulla richiesta di invio a un Centro per la giustizia …
Leggi di più… - 2. il diniego è ricorribile in CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2023, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2023 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento