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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 5 - . CIVILE Parte_1
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2329/2024
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fuzio, Parte_2
opponente e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Controparte_1 Controparte_2
Ceci, opposti
Oggi 10.11.2025 innanzi al giudice, dott.ssa IA AN UR, assistita dal funzionario dott.ssa IAN Vangi, sono comparsi per l'avv. Francesco Parte_2
Fuzio e per e l'avv. Giovanni Ceci Controparte_1 Controparte_2
Il giudice verificato che il procedimento di mediazione è stato espletato con esito negativo, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I difensori si riportano ai proprio scritti difensivi di cui chiedono l'accoglimento, alle memorie conclusive già depositate, discutono la causa, l'avv. Giovanni Ceci si riporta alla eccezione di tardività dell'opposizione, l'avv. Fuzio si oppone e insiste nella propria opposizione, riportandosi in particolare a quella giurisprudenza di Cassazione di senso contrario alla sentenza a Sezioni Unite richiamata da controparte. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
il giudice
IA AN UR
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
IA AN UR, al termine della discussione, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dandone lettura all'udienza del 10.11.2025
nella causa n. 2329 dell'anno 2024 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fuzio, Parte_2
opponente e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Controparte_1 Controparte_2
Ceci, opposti
OGGETTO: pagamento corrispettivo in materia di locazione
All'udienza del 10.11.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
, con atto di citazione notificato alla controparte il 29.6.2024 e iscritto a Parte_2 ruolo il 5.7.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 469/2024, emesso il 13.5.2024, notificato il 20.5.2024, con cui era ingiunto il pagamento a favore di e della somma di euro € 3.000,45, oltre Controparte_1 Controparte_2 accessori e spese di lite, pari a € 2.500,00 per canoni di locazione non versati, € 500,45
2 per oneri condominiali, quali € 165,00 per oneri relativi al periodo dicembre 2023 – febbraio 2024, € 85,45 per consumi idrici 2023, € 250,00 per lavori alla colonna montante).
Ha contestato il decreto ingiuntivo allegando che il contratto di locazione per uso transitorio, dopo la prima proroga, fosse divenuto un contratto ad uso abitativo ordinario, con scadenza al quarto anno, per cui illegittima fosse stata la richiesta di rilascio;
ha lamentato che non fosse stato più messo a sua disposizione il posto macchina, per cui aveva domandato di ridurre di € 50,00 l'importo del canone mensile, ritenendo di conseguenza che dall'importo ingiunto dei canoni non versati equo fosse decurtare la somma di € 50,00 mensili.
Ha aggiunto che non corrispondenti al vero fossero le contestazioni sullo stato dell'immobile e del mobilio lasciato di cui alla nota del 13.2.2024, per cui illegittima fosse la richiesta di € 500,00 per danni, dal momento che era il conduttore creditore della somma di € 500,00 versata a titolo di deposito cauzionale. Inoltre, non erano a lui addebitabili i costi dei lavori alla colonna montante, trattandosi, peraltro, di spese straordinarie non spettanti al conduttore.
Ha ritenuto ancora non dovuta quota parte del canone di febbraio 2024, avendo rilasciato l'immobile il 12.2.2024. Ha lamentato anche l'erronea quantificazione degli interessi.
Ha concluso chiedendo revocarsi parzialmente il decreto ingiuntivo, in ragione delle proprie contestazioni all'esito delle quali il quantum dovuto era inferiore a quello richiesto.
Si sono costituiti in giudizio e eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva e contestando, comunque, nel merito le avverse doglianze.
Con ordinanza del 13.1.2025 è stato disposto il mutamento del rito, alla successiva udienza del 31.3.2025, su eccezione reiterata dell'opponente, concessa ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, era disposta l'introduzione del procedimento di mediazione ed era concesso alle parti ex art. 426 c.p.c. un termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti. Solo parte opposta, documentato l'esperimento con esito negativo del procedimento di mediazione, ha depositato la memoria autorizzata in cui ha insistito nelle proprie posizioni. Parte opponente ha depositato in data
7.11.2025 il verbale di mediazione, confermando la proposta conciliativa in quella sede formulata e già declinata da controparte.
Alla presente udienza le parti sono state invitate a precisare le loro conclusioni e discutere la causa. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
3 L'opposizione è tardiva.
È noto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (tra le altre Cass. n. 27343 del 29.12.2016, Cass. n. 21671 del 19.9.2017). Ciò perché opera una conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta, entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione (sul principio di conversione ex plurimis cfr. Cass. Sez. U, n. 2907 del 10.2.2014).
Più chiaramente è stato affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis
c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 7071 del 12.3.2019 da ultimo confermata con pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 927/2022).
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 20.5.2024, per cui alla data di iscrizione a ruolo della domanda proposta erroneamente con citazione, ovvero il
5.7.2024, il termine di 40 giorni previsto dagli artt. 641-645 c.p.c. risulta superato (termine che scadeva il 1°.7.2024), con conseguente tardività dell'opposizione spiegata.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 2 marzo 2018, n. 45, affrontando il profilo di una addotta disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista dal d.lgs. 150/2011, ha dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 24 e 111 Cost., dell'art. 426 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss.
c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento”. La Corte Costituzionale, in particolare, pur ritenendo esistente il problema delle diverse conseguenze cui si giunge in caso di erronea introduzione del giudizio in caso di passaggio dal rito ordinario al rito speciale, come disposto 426 c.p.c., rispetto alla disciplina dei nuovi riti speciali introdotta dal d.lgs. 150/2011, quest'ultimi privi di conseguenze penalizzanti, rimanendo fermi gli
4 effetti sostanziali e processuali riconducibili all'atto introduttivo, se pur erroneo, ritiene che “una tale auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 cod. proc. civ. riflette, appunto, una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità
e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali”.
La questione, dunque, è stata valutata di mera opportunità, rimessa, ad una valutazione di politica legislativa, di discrezionalità legislativa, ma non una questione che necessiti di un intervento modificativo, perché la disciplina in essere sia manifestamente irragionevole.
La Corte Costituzionale esplicitamente riconosce la non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale di cui all'art. 426 c.p.c., senza sottolineare nessuna urgenza nella modifica del sistema ovvero senza evidenziare una intollerabilità dell'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa.
In altri termini, la Corte Costituzionale ritiene che le differenti regole processuali (tra l'art. 426 c.p.c. e il d.lgs. 150/2011) siano una prerogativa esclusiva del legislatore e ricorda che
“riguardo alla fattispecie in esame, questa Corte ha già avuto, peraltro, anche occasione di affermare che la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) «è giustificata […], essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del 1988) e che «il principio della legale conoscenza delle norme […] non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore»”.
Attesa, dunque, l'intempestività dell'opposizione, il rimedio azionato deve essere dichiarato inammissibile, con conferma del decreto opposto e dichiarazione dell'esecutorietà dello stesso.
Si puntualizza a fronte delle specifiche doglianze di parte opponente che primum l'oggetto del credito ingiunto attiene a canoni di locazione non versati e ad oneri condominiali non corrisposti e che non è stata ingiunto il pagamento di alcuna somma per eventuali danni all'immobile o al mobilio (la questione viene introdotta dall'opponente nell'atto introduttivo). Inoltre, la contestazione della spettanza o meno al conduttore delle spese condominiali inerenti alla colonna montante non sposta la qualificazione della domanda ex art. 447 bis c.p.c..
5 Ancora il a supporto delle proprie contestazioni ha richiamato la pronuncia n. Pt_2
13693/2024 della Corte di legittimità, richiamata anche in sede di discussione, ma che, invero, attiene ad un caso diverso da quello che ci occupa nel presente giudizio e dà supporto motivazionale a quanto già argomentato da questo giudice, contrastando con le difese dell'opponente.
In tale pronuncia, in particolare, si rileva che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato
“esaminato ed accolto dal Tribunale civile tout court, e non dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro, e senza alcuna indicazione giudiziale circa il punto che la domanda monitoria riguardasse un rapporto compreso tra quelli indicati dagli artt. 409 e 442 c.p.c., fosse stato inteso e trattato come ricorso non rientrante in tale ambito di controversie … in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza per l'opposizione, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile – stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione – e che tale principio vale anche quando il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal giudice civile mentre la controversia rientrava nella cognizione del giudice del lavoro”. Il precedente si riferisce, cioè, all'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso da un giudice funzionalmente incompetente, riconoscendo come l'opposizione dovesse necessariamente seguire il rito previsto dinanzi al giudice che il decreto aveva emesso.
Invero, è la stessa Corte di legittimità nella detta ordinanza Sez. L, Ordinanza n. 13693 del
16.5.2024 a richiamare, condividendolo, il precedente di legittimità Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 60 del 2016, proprio in materia di locazioni, in cui era affermato che “le decisioni richiamate nella relazione e dallo stesso ricorrente, nelle quali si è affermato che sia consentito all'opponente, allorché sia stato il creditore a scegliere il rito ordinario e le forme del procedimento monitorio, di seguire integralmente il rito ordinario, anche in relazione ai termini per proporre opposizione, fanno riferimento ad alcune ipotesi particolari, non assimilabili al caso di specie, in cui la scelta del rito ordinario da parte del creditore richiedente il ricorso si sia tradotta non solo e non tanto nella mancata indicazione della materia richiedente un rito speciale nel ricorso ma nella scelta processuale di richiedere l'emissione del ricorso per decreto ingiuntivo al giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie anziché al giudice funzionalmente competente. … Il principio di diritto espresso da tali decisioni, che deroga al principio generale sopra richiamato ed al quale si ritiene di dare seguito, non si pone in contraddizione con esso ma si giustifica in riferimento alle più circoscritte ipotesi in cui non soltanto il decreto sia stato richiesto in una materia che prevede un rito speciale, ma sia stato richiesto al giudice competente per le cause ordinarie anziché all'organo giudiziario che abbia competenza funzionale nella materia indicata. Non rileva invece la semplice mancata indicazione all'ingiunto delle
6 modalità con le quali l'opposizione va proposta, in considerazione della competenza tecnica che va riconosciuta all'avvocato, il quale deve essere autonomamente consapevole di quelle modalità in relazione alla natura della controversia, che può agevolmente evincere dal contenuto dell'atto notificato (v. Cass. n. 8014 del 2009, che richiama Corte cost. n. 152 del 2000, che ebbe a dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle norme che vengono in considerazione, sul presupposto che il principio della legale conoscenza delle norme nulla abbia a che vedere con il principio di uguaglianza e con la tutela del diritto di difesa, e che esso non possa non valere laddove la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte)”.
Inammissibile perché tardiva l'opposizione, ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto delle attività processuali e delle questioni giuridiche affrontate, secondo i parametri del d.m. 55 del 2014, come succ. mod., in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e difesa, così provvede:
- dichiara tardiva l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto,
n. 469/2024, emesso il 13.5.2024, notificato il 20.5.2024, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore di e Parte_2 Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.700,00 per Controparte_2 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie al 15%, se e come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 10.11.2025.
- Il giudice
- dott.ssa IA AN UR
7
AREA 5 - . CIVILE Parte_1
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2329/2024
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fuzio, Parte_2
opponente e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Controparte_1 Controparte_2
Ceci, opposti
Oggi 10.11.2025 innanzi al giudice, dott.ssa IA AN UR, assistita dal funzionario dott.ssa IAN Vangi, sono comparsi per l'avv. Francesco Parte_2
Fuzio e per e l'avv. Giovanni Ceci Controparte_1 Controparte_2
Il giudice verificato che il procedimento di mediazione è stato espletato con esito negativo, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I difensori si riportano ai proprio scritti difensivi di cui chiedono l'accoglimento, alle memorie conclusive già depositate, discutono la causa, l'avv. Giovanni Ceci si riporta alla eccezione di tardività dell'opposizione, l'avv. Fuzio si oppone e insiste nella propria opposizione, riportandosi in particolare a quella giurisprudenza di Cassazione di senso contrario alla sentenza a Sezioni Unite richiamata da controparte. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
il giudice
IA AN UR
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
IA AN UR, al termine della discussione, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dandone lettura all'udienza del 10.11.2025
nella causa n. 2329 dell'anno 2024 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fuzio, Parte_2
opponente e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Controparte_1 Controparte_2
Ceci, opposti
OGGETTO: pagamento corrispettivo in materia di locazione
All'udienza del 10.11.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
, con atto di citazione notificato alla controparte il 29.6.2024 e iscritto a Parte_2 ruolo il 5.7.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 469/2024, emesso il 13.5.2024, notificato il 20.5.2024, con cui era ingiunto il pagamento a favore di e della somma di euro € 3.000,45, oltre Controparte_1 Controparte_2 accessori e spese di lite, pari a € 2.500,00 per canoni di locazione non versati, € 500,45
2 per oneri condominiali, quali € 165,00 per oneri relativi al periodo dicembre 2023 – febbraio 2024, € 85,45 per consumi idrici 2023, € 250,00 per lavori alla colonna montante).
Ha contestato il decreto ingiuntivo allegando che il contratto di locazione per uso transitorio, dopo la prima proroga, fosse divenuto un contratto ad uso abitativo ordinario, con scadenza al quarto anno, per cui illegittima fosse stata la richiesta di rilascio;
ha lamentato che non fosse stato più messo a sua disposizione il posto macchina, per cui aveva domandato di ridurre di € 50,00 l'importo del canone mensile, ritenendo di conseguenza che dall'importo ingiunto dei canoni non versati equo fosse decurtare la somma di € 50,00 mensili.
Ha aggiunto che non corrispondenti al vero fossero le contestazioni sullo stato dell'immobile e del mobilio lasciato di cui alla nota del 13.2.2024, per cui illegittima fosse la richiesta di € 500,00 per danni, dal momento che era il conduttore creditore della somma di € 500,00 versata a titolo di deposito cauzionale. Inoltre, non erano a lui addebitabili i costi dei lavori alla colonna montante, trattandosi, peraltro, di spese straordinarie non spettanti al conduttore.
Ha ritenuto ancora non dovuta quota parte del canone di febbraio 2024, avendo rilasciato l'immobile il 12.2.2024. Ha lamentato anche l'erronea quantificazione degli interessi.
Ha concluso chiedendo revocarsi parzialmente il decreto ingiuntivo, in ragione delle proprie contestazioni all'esito delle quali il quantum dovuto era inferiore a quello richiesto.
Si sono costituiti in giudizio e eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva e contestando, comunque, nel merito le avverse doglianze.
Con ordinanza del 13.1.2025 è stato disposto il mutamento del rito, alla successiva udienza del 31.3.2025, su eccezione reiterata dell'opponente, concessa ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, era disposta l'introduzione del procedimento di mediazione ed era concesso alle parti ex art. 426 c.p.c. un termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti. Solo parte opposta, documentato l'esperimento con esito negativo del procedimento di mediazione, ha depositato la memoria autorizzata in cui ha insistito nelle proprie posizioni. Parte opponente ha depositato in data
7.11.2025 il verbale di mediazione, confermando la proposta conciliativa in quella sede formulata e già declinata da controparte.
Alla presente udienza le parti sono state invitate a precisare le loro conclusioni e discutere la causa. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
3 L'opposizione è tardiva.
È noto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (tra le altre Cass. n. 27343 del 29.12.2016, Cass. n. 21671 del 19.9.2017). Ciò perché opera una conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta, entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione (sul principio di conversione ex plurimis cfr. Cass. Sez. U, n. 2907 del 10.2.2014).
Più chiaramente è stato affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis
c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 7071 del 12.3.2019 da ultimo confermata con pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 927/2022).
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 20.5.2024, per cui alla data di iscrizione a ruolo della domanda proposta erroneamente con citazione, ovvero il
5.7.2024, il termine di 40 giorni previsto dagli artt. 641-645 c.p.c. risulta superato (termine che scadeva il 1°.7.2024), con conseguente tardività dell'opposizione spiegata.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 2 marzo 2018, n. 45, affrontando il profilo di una addotta disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista dal d.lgs. 150/2011, ha dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 24 e 111 Cost., dell'art. 426 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss.
c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento”. La Corte Costituzionale, in particolare, pur ritenendo esistente il problema delle diverse conseguenze cui si giunge in caso di erronea introduzione del giudizio in caso di passaggio dal rito ordinario al rito speciale, come disposto 426 c.p.c., rispetto alla disciplina dei nuovi riti speciali introdotta dal d.lgs. 150/2011, quest'ultimi privi di conseguenze penalizzanti, rimanendo fermi gli
4 effetti sostanziali e processuali riconducibili all'atto introduttivo, se pur erroneo, ritiene che “una tale auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 cod. proc. civ. riflette, appunto, una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità
e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali”.
La questione, dunque, è stata valutata di mera opportunità, rimessa, ad una valutazione di politica legislativa, di discrezionalità legislativa, ma non una questione che necessiti di un intervento modificativo, perché la disciplina in essere sia manifestamente irragionevole.
La Corte Costituzionale esplicitamente riconosce la non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale di cui all'art. 426 c.p.c., senza sottolineare nessuna urgenza nella modifica del sistema ovvero senza evidenziare una intollerabilità dell'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa.
In altri termini, la Corte Costituzionale ritiene che le differenti regole processuali (tra l'art. 426 c.p.c. e il d.lgs. 150/2011) siano una prerogativa esclusiva del legislatore e ricorda che
“riguardo alla fattispecie in esame, questa Corte ha già avuto, peraltro, anche occasione di affermare che la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) «è giustificata […], essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del 1988) e che «il principio della legale conoscenza delle norme […] non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore»”.
Attesa, dunque, l'intempestività dell'opposizione, il rimedio azionato deve essere dichiarato inammissibile, con conferma del decreto opposto e dichiarazione dell'esecutorietà dello stesso.
Si puntualizza a fronte delle specifiche doglianze di parte opponente che primum l'oggetto del credito ingiunto attiene a canoni di locazione non versati e ad oneri condominiali non corrisposti e che non è stata ingiunto il pagamento di alcuna somma per eventuali danni all'immobile o al mobilio (la questione viene introdotta dall'opponente nell'atto introduttivo). Inoltre, la contestazione della spettanza o meno al conduttore delle spese condominiali inerenti alla colonna montante non sposta la qualificazione della domanda ex art. 447 bis c.p.c..
5 Ancora il a supporto delle proprie contestazioni ha richiamato la pronuncia n. Pt_2
13693/2024 della Corte di legittimità, richiamata anche in sede di discussione, ma che, invero, attiene ad un caso diverso da quello che ci occupa nel presente giudizio e dà supporto motivazionale a quanto già argomentato da questo giudice, contrastando con le difese dell'opponente.
In tale pronuncia, in particolare, si rileva che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato
“esaminato ed accolto dal Tribunale civile tout court, e non dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro, e senza alcuna indicazione giudiziale circa il punto che la domanda monitoria riguardasse un rapporto compreso tra quelli indicati dagli artt. 409 e 442 c.p.c., fosse stato inteso e trattato come ricorso non rientrante in tale ambito di controversie … in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza per l'opposizione, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile – stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione – e che tale principio vale anche quando il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal giudice civile mentre la controversia rientrava nella cognizione del giudice del lavoro”. Il precedente si riferisce, cioè, all'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso da un giudice funzionalmente incompetente, riconoscendo come l'opposizione dovesse necessariamente seguire il rito previsto dinanzi al giudice che il decreto aveva emesso.
Invero, è la stessa Corte di legittimità nella detta ordinanza Sez. L, Ordinanza n. 13693 del
16.5.2024 a richiamare, condividendolo, il precedente di legittimità Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 60 del 2016, proprio in materia di locazioni, in cui era affermato che “le decisioni richiamate nella relazione e dallo stesso ricorrente, nelle quali si è affermato che sia consentito all'opponente, allorché sia stato il creditore a scegliere il rito ordinario e le forme del procedimento monitorio, di seguire integralmente il rito ordinario, anche in relazione ai termini per proporre opposizione, fanno riferimento ad alcune ipotesi particolari, non assimilabili al caso di specie, in cui la scelta del rito ordinario da parte del creditore richiedente il ricorso si sia tradotta non solo e non tanto nella mancata indicazione della materia richiedente un rito speciale nel ricorso ma nella scelta processuale di richiedere l'emissione del ricorso per decreto ingiuntivo al giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie anziché al giudice funzionalmente competente. … Il principio di diritto espresso da tali decisioni, che deroga al principio generale sopra richiamato ed al quale si ritiene di dare seguito, non si pone in contraddizione con esso ma si giustifica in riferimento alle più circoscritte ipotesi in cui non soltanto il decreto sia stato richiesto in una materia che prevede un rito speciale, ma sia stato richiesto al giudice competente per le cause ordinarie anziché all'organo giudiziario che abbia competenza funzionale nella materia indicata. Non rileva invece la semplice mancata indicazione all'ingiunto delle
6 modalità con le quali l'opposizione va proposta, in considerazione della competenza tecnica che va riconosciuta all'avvocato, il quale deve essere autonomamente consapevole di quelle modalità in relazione alla natura della controversia, che può agevolmente evincere dal contenuto dell'atto notificato (v. Cass. n. 8014 del 2009, che richiama Corte cost. n. 152 del 2000, che ebbe a dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle norme che vengono in considerazione, sul presupposto che il principio della legale conoscenza delle norme nulla abbia a che vedere con il principio di uguaglianza e con la tutela del diritto di difesa, e che esso non possa non valere laddove la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte)”.
Inammissibile perché tardiva l'opposizione, ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto delle attività processuali e delle questioni giuridiche affrontate, secondo i parametri del d.m. 55 del 2014, come succ. mod., in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e difesa, così provvede:
- dichiara tardiva l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto,
n. 469/2024, emesso il 13.5.2024, notificato il 20.5.2024, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore di e Parte_2 Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.700,00 per Controparte_2 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie al 15%, se e come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 10.11.2025.
- Il giudice
- dott.ssa IA AN UR
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