Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01483/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati MA Caldarelli, Carmelina Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'annullamento
parziale del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno, notificato il -OMISSIS-, nella parte relativa al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: “Discopatie multiple cervico – lombari con segni di sofferenza neurologica EMG documentata” e “Pseudofusione verosimilmente congenita (tipo Klippel – Feil) C6-C7 RM documentata”;
nonché di ogni atto preordinato, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10.12.2025 la dott.ssa SI NN e uditi per le parti i difensori CI De LU su delega orale di MA RD per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il decreto in epigrafe indicato (parzialmente a sé favorevole), reclamando il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche per
-le sue discopatie multiple cervico – lombari;
-la pseudofusione al ginocchio, ritenuta, invece, verosimilmente congenita.
Articola vari motivi di ricorso su cui, per esigenze di sintesi, non ci si sofferma.
In seguito al gravame l’Amministrazione ha rivalutato la posizione dell’istante, facendosi carico di verificare se le patologie indicate potessero, anche in parte, considerarsi esiti del sinistro occorsogli in servizio il-OMISSIS-.
Con decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS- ha, pertanto, annullato il suo precedente decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS- (quello qui gravato) e riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per “pregresso trauma contusivo rachide cervicale, mano destra e coscia sinistra, senza reliquati invalidanti in atto”, in parte ampliando il riconoscimento da causa di servizio precedentemente operato, ponendone in risalto la causa nell’incidente in questione.
L’amministrazione chiede, nella relazione versata in atti, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Si oppone alla pronuncia in rito il ricorrente che, nel corso della discussione orale ed in assenza di memoria conclusionale, insiste per l’accoglimento integrale della propria domanda.
All’udienza del 10.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come efficacemente evidenziato nel corso della discussione orale dall’Avvocatura dello Stato, il decreto oggi gravato è stato annullato e sostituito da quello in data 04.03.2021 che non risulta impugnato.
Tale sopravvenienza rende evidentemente il ricorso improcedibile in quanto l’annullamento del decreto originariamente gravato non potrebbe condurre ad alcun effetto utile per il ricorrente, essendo stata la sua posizione diversamente definita con un successivo decreto rimasto inoppugnato e del tutto insensibile all’accoglimento dell’odierno ricorso.
Per le ragioni suesposte va adottata la pronuncia indicata in dispositivo.
Le spese, in ragione della parziale reciproca soccombenza vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10.12.2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ LA, Presidente
SI NN, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NN | NZ LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.